Ambiente

Thursday 16 September 2004

Rifiuti pericolosi. I requisiti per ottenere l’ autorizzazione all’ esercizio di industria insalubre. Consiglio di Stato Sez. V sent. 5854 del 7 settembre 2004

Rifiuti pericolosi. I requisiti per ottenere l’autorizzazione
all’esercizio di industria insalubre

Consiglio di Stato Sez. V sent. 5854 del 7 settembre
2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3421/2000,
proposto dal Sig. Romano Melis,
rappresentato e difeso dall’avv.to C. Comegna, elettivamente domiciliato presso di lui in Roma, via Torino n. 122;

CONTRO

Sig. Francesco Saverio Della Porta,
rappresentato e difeso dagli avv.ti F. Satta e F.
Lattanzi, elettivamente domiciliato presso di loro in
Roma, via G. P. da Palestrina
n.47;

e nei confronti

– del Comune di Roma, rappresentato e
difeso dall’avv. M. Brigato, elettivamente domiciliato presso Avvocatura
comunale in Roma, via Tempio di Giove n. 21;

– della CNA- confederazione nazionale
dell’artigianato e delle piccole e medie imprese, Associazione dell’area
metropolitana di Roma, rappresentate e difese dall’avv. C. Abbate,
elettivamente domiciliata presso di lui in Roma, via F. P. De’ Calboli
n.1;

– della ASL
RM/C (ex USL RM/7), non costituitasi;

per la riforma

della sentenza TAR Lazio, sez. 2°, n. 1656
9.3.2000, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal Sig. Francesco Saverio Della Porta;

Visto il ricorso in appello e
relativi allegati;

Visto gli atti di
costituzione in giudizio dal Sig. Francesco Saverio
Della Porta del comune di Roma e della CNA;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica
udienza del 4.5.2004, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed uditi altresì
gli avv.ti Comegna, Satta, Brigato e Abbate, come da
verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in
diritto;

FATTO

Con l’appello in epigrafe, il sig. Melis ha fatto presente che il sig. Della Porta aveva
impugnato davanti al TAR Lazio i provvedimenti con cui la USL
RM/7 ed il comune di Roma avevano autorizzato dal punto di vista sanitario
l’esercizio dell’industria insalubre di 1° classe di carrozzeria e concesso
l’avvio della relativa attività; che con la sentenza in epigrafe il TAR aveva
accolto il ricorso, ritenendo che l’attività di carrozzeria, esercitata sotto
l’abitazione del Sig. Della Porta, contrastava con la
destinazione urbanistica di locali, viziando irrimediabilmente i provvedimenti autorizzatori.

Ha dedotto quanto segue:

– nel giudizio di 1° grado era stato
violato il principio del contraddittorio a suo danno, in quanto l’avviso di udienza era stato comunicato al vecchio studio del
procuratore che lo difendeva, mentre il nuovo indirizzo era stato inserito nei
terminali della Segreteria, tanto è vero che poi l’avviso di deposito della
sentenza era stato regolarmente comunicato al nuovo indirizzo;

– il TAR nell’accogliere il ricorso
di 1° grado aveva tenuto conto dell’art. 216 del R.D. 1265/34 che però non era
stato invocato e comunque tale disposizione non
richiedeva che le attività industriali ed i laboratori artigiani compresi
nell’elenco di 1° classe fossero esercitati in locali urbanisticamente
destinati a tale scopo, mirando unicamente ad evitare che tali attività fossero
esercitate in modo da risultare dannose;

– nella specie fin dal 1983 era stato
rilasciato l’attestato di idoneità tecnico-sanitaria
dei locali all’uso di laboratorio tecnico di carrozzeria, tanto piu’ che si trattava di una piccola carrozzeria con divieto
di verniciatura;

– il ricorrente originario non aveva
un interesse diretto chiedere la revoca dell’autorizzazione, potendo far valere
il diritto alla salute davanti al giudice ordinario;

– il ricorso originario era comunque tardivo in quanto l’attività di autocarrozzeria
era esercitata nei locali in questione da oltre dieci anni, a nulla rilevando
l’impugnativa dell’autorizzazione sanitaria del 26.2.1993.

Costituitosi in giudizio il sig.
Della Porta ha chiesto il rigetto dell’appello. Ha rilevato che l’immobile in
contestazione si trovava in zona residenziale e si sviluppava su tre livelli,
ciascuno con diversa destinazione e precisamente il livello a piano stradale a
negozi, un piano mansardato a civile abitazione ed il piano sotterraneo a
rimessa di autoveicoli e cantine; che erano stati
adottati nei confronti dei precedenti affittuari diversi provvedimenti sanzionatori e quindi aveva tempestivamente impugnato
davanti al TAR l’unico provvedimento formale conosciuto.

Ha controdedotto
quanto segue:

– il cambio di domicilio da parte del
difensore del Melis non era stato formalmente
comunicato, per cui correttamente la Segreteria del TAR si
era riferita al domicilio esistente nel fascicolo di causa per la comunicazione
dell’avviso di udienza;

– nel ricorso originario era stata
chiaramente lamentata l’incompatibilità dell’autorizzazione rilasciata con la
destinazione urbanistica dell’immobile, depositando il relativo certificato e
deducendo la violazione degli artt. 47 e 95 del Regolamento d’igiene del comune
di Roma, per cui il TAR si era limitato a richiamare
la disposizione che era alla base di tale Regolamento e cioè l’art. 216 del T. U. del 1934;

– l’interesse al ricorso, anche se
indirettamente collegato alla tutela della salute, nasceva dall’esigenza di
tutelare la destinazione urbanistica di locali ubicati sotto l’abitazione.

E’ intervenuta ad
adiuvandum dell’appellante la CNA, che ha dedotto doglianze
analoghe.

Con ordinanza n. 2296/2000, questa
Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta
dall’appellante.

Con atto del 3.4.2004, l’appellante
ha depositato in atti autorizzazione sanitaria in data 21.6.2000, per l’esercizio
dell’attività di verniciatura in aggiunta all’attività di autocarrozzeria, già autorizzata nei locali in questione.

Con memoria conclusiva, il sig. Della
Porta ha insistito per il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 4.5.2004,
il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Con sentenza T.A.R. Lazio, sez.
2°, n. 1656 9.3.2000, è stato accolto il ricorso proposto dal Sig. Francesco Saverio Della Porta avverso l’autorizzazione
sanitaria per l’esercizio di industria insalubre di
carrozzeria rilasciata dalla USL RM/7 in data 26.2.1993 a favore del sig. Melis e della successiva determinazione con cui il comune
di Roma ha provvisoriamente concesso l’avvio dell’attività in pendenza del
procedimento di rilascio della licenza.

Avverso detta
sentenza ha proposto appello il sig.Melis.

2. Priva di pregio è l’eccezione di
nullità della sentenza del TAR per violazione del principio del
contraddittorio, sul presupposto che la comunicazione dell’avviso di udienza sarebbe stato erroneamente comunicato dalla
Segreteria al procuratore dell’appellante al vecchio indirizzo e non al nuovo
inserito nei terminali della Segreteria del TAR.

Invero, deve ritenersi rituale
l’invio dell’avviso di udienza all’indirizzo indicato
dal procuratore del ricorrente nel ricorso, in mancanza di una formale
tempestiva comunicazione di modifica di tale domicilio (Consiglio Stato, sez.
IV, 7 maggio 1998, n. 771).

Difatti, l’avviso di
udienza va comunicato alle parti costituite in giudizio ed il luogo
della comunicazione è il domicilio eletto risultante dal fascicolo di causa,
fermo restando che la
Segreteria del giudice adito non e’ tenuta a ricercare il
procuratore domiciliatario nel nuovo indirizzo in cui egli abbia eventualmente
trasferito la sede del suo studio. Non può addossarsi ad essa
un onere di diligenza, che invece spetta alla parte privata o al suo
procuratore, in ordine alla tempestiva comunicazione delle variazioni del
domicilio eletto (Consiglio Stato sez. V, 16 aprile 1998, n. 457).

Del tutto irrilevante è poi la
circostanza che detto trasferimento risultasse nei
terminali della Segreteria, in quanto da una parte non è stato precisato se ciò
fosse avvenuto prima della comunicazione dell’avviso di udienza e dall’altra
ciò non potrebbe di per sé comportare il mutamento di domicilio relativamente
ad uno specifico giudizio nel quale vi è stata elezione di domicilio, in
mancanza di una successiva comunicazione di variazione di quel domicilio.

3. L’appello è infondato.

3.1. Il TAR ha sostanzialmente
ritenuto fondata la censura con cui era stata dedotta l’incompatibilità
dell’attività di carrozzeria rispetto al certificato di
destinazione urbanistica del locale che, collocato in zona residenziale e sotto
l’abitazione del ricorrente, era specificamente destinato a negozio. Ha poi
richiamato l’art. 216 del R. D. 27.7.1934 n. 1265 per ribadire
che anche nel caso in cui le industrie insalubri dovessero essere consentite
nell’abitato, esse debbono essere comunque svolte in locali destinati ad
attività industriali o artigianali.

3.2. Detta conclusione del TAR deve
essere condivisa.

Invero, presupposto imprescindibile
per l’autorizzazione all’esercizio di lavorazioni insalubri di prima classe (quale è appunto l’attività di carrozzeria) è che la relativa
localizzazione sia conforme alla destinazione urbanistica dell’immobile in cui
l’attività viene svolta, altrimenti verrebbe ad essere del tutto sovvertita la
disciplina urbanistica con nocumento al corretto uso del territorio.

Ciò non significa che la destinazione
urbanistica di un immobile non possa essere
modificata, ma fin quando ciò non avvenga con specifico provvedimento comunale
deve essere osservata la destinazione urbanistica assentita in sede di rilascio
della relativa concessione edilizia.

Del resto, la rilevanza della
disciplina urbanistica ai fini del legittimo diniego del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di un’industria insalubre
è stata già implicitamente riconosciuta con la decisione di questa Sezione n.
778 dell’8.6.1998, correttamente citata dal TAR a sostegno del proprio assunto.

Una questione analoga si è posta
anche in materia di licenze di commercio, per le quali inizialmente si era
ritenuto illegittimo il diniego di rilascio per ragioni di ordine
urbanistico, sul presupposto che dovessero tenersi presenti unicamente gli
interessi di natura commerciale (V. la decisone di questa Sezione n. 380 del
21.4.1997). Tale orientamento settoriale è stato però recentemente riesaminato
alla luce della L. 7.8.1990 n. 241, ed in particolare
dell’art. 14, pervenendosi alla conclusione, condivisa dal Collegio, secondo
cui nel caso di una pluralità di interessi pubblici coinvolti in uno stesso
procedimento occorre procedere ad un loro esame contestuale, principalmente
allorché sussista un obiettivo collegamento tra di essi ed il relativo
esercizio faccia capo ad un stesso Ente (V. le decisioni di questa Sezione n.
3639 del del 28.6.2000 e n. 5656 del 17.10.2002).
Collegamento con la disciplina urbanistica che indubbiamente sussiste anche in
materia di autorizzazione all’esercizio di industrie
insalubri.

E’ sufficiente al riguardo tener
presente l’art. 216 Del R. D. n. 1265/1934, tuttora in
vigore, che pur in un’epoca di scarsa disciplina urbanistica già ne intravedeva
l’importanza, prescrivendo che le industrie insalubri di prima classe dovessero
essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; per essere
permesse nell’abitato il titolare, che l’esercitasse dovesse provare che per
l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele il loro esercizio non
arrecasse nocumento alla salute dei vicini. Prescrizione che deve essere ora
evidentemente coordinata con le destinazione di uso
dei locali e degli edifici, come si desume dall’art. 3, 7° comma, L. 25.8.1991 n. 287, che sebbene dettato per l’insediamento
degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
sottintende un principio di carattere generale valevole per tutti casi in cui
vi sia comunque uso del territorio.

3.3. Prive di fondamento sono ulteriori doglianze avanzate dell’appellante.

Il ricorso originario non poteva
ritenersi inammissibile per carenza di interesse,
essendo il sig. Della Porta senz’altro legittimato a far valere il rispetto
della destinazione urbanistica dei locali collocati sotto la sua abitazione,
salvo a tutelare nella competente sede anche l’eventuale lesione del diritto
alla salute.

Così come il ricorso originario non
poteva ritenersi tardivo per il fatto che già in precedenza i locali in
contestazione fossero stati adibiti ad attività di carrozzeria, in quanto gli
unici formali provvedimenti adottati per consentire l’esercizio attuale
dell’attività di carrozzeria risultano quelli
impugnati davanti al TAR, atteso che era stata emanata l’ordinanza sindacale n.
822/1992 per la cessazione della precedente attività di carrozzeria.

3.4. Occorre infine far presente che
l’appellante ha depositato in atti anche autorizzazione sanitaria comunale in
data 21.6.2000, per l’esercizio dell’attività di verniciatura in aggiunta
all’attività di autocarrozzeria,
già autorizzata nei locali in questione.

Tale nuovo provvedimento presuppone
evidentemente la legittimità della precedente autorizzazione che invece deve
ritenersi venuta meno ex tunc per effetto della
conferma della sentenza del TAR, con conseguente
caducazione derivata anche della nuova autorizzazione.

4. Per quanto
considerato l’appello deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per
compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sez. V) respinge l’appello indicato
in epigrafe.

Spese Compensate.

Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di
consiglio del 4.5.2004 con l’intervento dei Signori:

Presidente Raffaele Iannotta

Consigliere Corrado Allegretta

Consigliere Chiarenza
Millemaggi Cogliani

Consigliere Marzio Branca

Consigliere Aniello Cerreto estensore

L’ESTENSORE IL
PRESIDENTE

f.to Aniello Cerreto f.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO

f.to Rosi Graziano

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

7 Settembre 2004