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Ricorso avverso sanzioni amministrative e obbligo di cauzione. Per il Giudice di Pace di Asiago sussiste addirittura infrazione ai diritti inviolabili dell’ uomo
Ricorso avverso sanzioni amministrative e obbligo di cauzione. Per il Giudice di Pace di Asiago sussiste addirittura infrazione ai diritti inviolabili dell’uomo
N. 1109 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 ottobre 2003.
Ordinanza emessa il 6 ottobre 2003 dal giudice di pace di Asiago nel procedimento civile vertente tra Rigoni Urbano e Polizia provinciale di Vicenza Circolazione stradale – Infrazioni al codice della strada – Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento – Condizioni di ammissibilita’ – Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta’ del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore – Incidenza sui diritti inviolabili dell’uomo – Contrasto con il principio di uguaglianza – Irragionevole previsione di un deposito cautelare infruttifero di importo addirittura superiore alla sanzione massima edittale – Disparita’ di trattamento in base alle condizioni economiche – Limitazione del diritto di azione e difesa dei cittadini (segnatamente di quelli meno abbienti). – Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3, introdotto dall’art. 4 [comma 1-septies] del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. – Costituzione, artt. 2, 3 e 24 [commi primo, secondo e terzo]. (GU n. 52 del 31-12-2003)
IL GIUDICE DI PACE
Ha pronunciato la seguente ordinanza.
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 90/03 promossa con ricorso
depositato nella cancelleria dell’ufficio del giudice di pace di
Asiago il 29 settembre 2003 da Rigoni Urbano, nato ad Asiago
(Vicenza) il 14 novembre 1956 ed ivi residente in via Pennar n. 221,
rappresentato e difeso dall’avv. Giampaolo Bau’ con domicilio eletto
in Asiago (Vicenza), via IV Novembre n. 16, opponente.
Contro: Provincia di Vicenza, Polizia provinciale Comando di
Vicenza, amministrazione opposta.
In punto: ricorso in opposizione ex art. 22, legge n. 689/1981
avverso il verbale n. 0002087 del 9 agosto 2003 del Comando Polizia
provinciale della Provincia di Vicenza.
Premesso
Con ricorso depositato in cancelleria il 29 settembre 2003, il
sig. Rigoni Urbano, come sopra rappresentato e difeso, proponeva
opposizione avverso il verbale n. 002087 elevato nei suoi confronti
dalla Polizia provinciale della Provincia di Vicenza in data 9 agosto
2003 per violazione dell’art. 153, comma 11, del vigente c.d.s.
La violazione contestata al ricorrente veniva sanzionata anche
con la decurtazione di 1 (uno) punto dalla patente di guida del
trasgressore.
Con il citato ricorso parte opponente chiedeva:
in via preliminare la sospensione del verbale impugnato per
gravi motivi;
in via pregiudiziale l’accoglimento di eccezione di
incostituzionalita’ dell’art. 204-bis c.d.s. cosi’ come introdotto
dall’art. 4 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito in
legge 1° agosto 2003, n. 214;
nel merito la pronuncia di nullita’ del predetto verbale per
i motivi esposti in ricorso.
Contestualmente al deposito del suddetto ricorso, il ricorrente
ometteva di versare presso la cancelleria del giudice, a titolo di
deposito cauzionale, una somma pari alla meta’ del massimo della
sanzione prevista per quel tipo di infrazione elevata dall’organo
accertatore, il cui mancato versamento, peraltro, la richiamata norma
(art. 204-bis c.d.s.) sanziona con la inammissibilita’ del ricorso
stesso da dichiararsi dal giudice.
O s s e r v a
t o L’art. 4 della legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione
del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modificazioni ed
integrazioni al codice della strada ha introdotto l’art. 204-bis che
al terzo comma cosi’ stabilisce: «All’atto del deposito del ricorso,
il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace,
a pena di inammissibilita’ del ricorso, una somma pari alla meta’ del
massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore.
Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, e’ restituita al
ricorrente».
Tale norma, tuttavia, appare in contrasto con l’art. 2 della
Costituzione «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo …» e con il successivo art. 3 «Tutti i
cittadini hanno pari dignita’ sociale e sono eguali davanti alla
legge …».
L’introduzione dell’obbligo di versamento di una somma,
costituente un vero e proprio deposito cauzionale e per di piu’
infruttifero, a carico del trasgressore che intende agire in giudizio
per contestare un verbale di contravvenzione appare manifestamente
iniqua e altresi’ irragionevole anche in considerazione che il
preteso deposito cauzionale va di gran lunga ad esorbitare nella gran
parte dei casi la misura ridotta di cui viene concesso il pagamento
nei sessanta giorni dalla contestazione e, in ogni caso, lo stesso
minimo edittale.
Ove si consideri, poi, che l’ammontare della cauzione richiesto
non e’ certamente di poco conto, la norma di fatto verrebbe a
consentire l’accesso alla giustizia solo ai cittadini facoltosi,
rimanendo cosi’ esso un mezzo di difesa riservato solo ad alcuni
cittadini e, cioe’, a quelli abbienti.
Ne’ e’ sostenibile la tesi che ai cittadini non abbienti sarebbe
comunque possibile presentare ricorso al prefetto, ricorso che, come
previsto dalla legge, e’ indenne da versamenti cauzionali, perche’ a
maggior ragione e in modo macroscopico si evidenzierebbe una
sostanziale ingiustizia e discriminazione trasformandosi il ricorso
al giudice di pace in un mezzo di tutela piuttosto elitario e solo
per ricchi.
L’art. 204-bis del c.d.s., nell’imporre al cittadino il
versamento di una cauzione per accedere alla giustizia, per altro
verso, pone dei gravi dubbi di incostituzionalita’ anche in
riferimento al diritto di difesa per tutti i cittadini sancito
dall’art. 24 della Costituzione, ponendosi di fatto come un autentico
ostacolo, come una barriera inaccettabile – soprattutto per i
cittadini meno abbienti – per il libero accesso alla giustizia.
In effetti l’art. 24 della Costituzione se ai primi due commi
assicura che «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi» e che «la difesa e’ diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», al terzo comma
garantisce che «sono assicurati ai non abbienti, con appositi
istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione».
E, a tal riguardo, val la pena ricordare tra gli istituti atti a
garantire il diritto di giustizia ai meno abbienti il gratuito
patrocinio regolamentato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e, non
ultima, la possibilita’ di stare in giudizio personalmente – e quindi
senza esborsi superflui e gravosi – nelle cause di fronte al giudice
di pace il cui valore non eccede Euro 516,46 prevista dall’art. 82,
primo comma c.p.c.
La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 67 del
29 novembre 1960, aveva gia’ dichiarato l’incostituzionalita’
dell’art. 98 c.p.c. nella parte in cui prevedeva il potere del
giudice di imporre una cauzione alla parte con conseguente estinzione
del giudizio in caso di mancato versamento.
Alla luce di quanto finora osservato, la norma dell’art. 204-bis
introdotta dall’art. 4 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 214, di modifica del c.d.s.
costitusce di fatto una sostanziale – e per certi aspetti
irragionevole – limitazione di un diritto costituzionalmente
garantito a tutti i cittadini, compresi i cittadini meno abbienti,
diritto veramente imprescindibile nella ratio della nostra
Costituzione in quanto diritto riguardante i rapporti civili e dal
cui travolgimento, nella fattispecie che ci riguardano, scaturirebbe
un incomprensibile eccessivo esborso di denaro, forse sostenibile dai
cittadini facoltosi, molto meno dai cittadini meno abbienti, da
qualificarsi in estrema sintesi unicamente come puro e semplice
dissuasore perche’ i cittadini non si rivolgano al giudice
inducendoli cosi’ a rinunciare ad un diritto irrinunciabile.
Da quanto osservato deriva, a parere di questo giudice di pace,
la non manifesta infondatezza della questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 204-bis del c.d.s. cosi’ come introdotto
dall’art. 4 del decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151, convertito nella
legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede il
versamento di una somma pari alla meta’ del massimo edittale della
sanzione inflitta, pena l’inammissibilita’ del ricorso (art. 204-bis,
comma 3) limitando cosi’ il diritto di difesa dei cittadini e, in
modo particolare, dei cittadini non abbienti, per violazione degli
artt. 2, 3 e 24, comma terzo, della Costituzione.
Il procedimento de quo non potendo essere proseguito ne’
tantomeno definito indipendentemente dalla risoluzione della
questione di legittimita’ costituzionale che non appare
manifestamente infondata, deve essere sospeso e gli atti devono
essere rimessi, a mente dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, alla Corte costituzionale.
Sussistono, a parere di questo giudice, i gravi motivi previsti
dall’art. 22 della legge n. 689/1981, per concreta possibilita’ di
giudicati contrastanti, per aderire alla richiesta di provvisoria
sospensione del provvedimento impugnato.
P. Q. M.
Visto l’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato compresa la
decurtazione dei punti dalla patente di guida;
Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87;
Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza solleva
questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3,
del codice della strada nella parte in cui prevede che «all’atto del
deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la
cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita’ del
ricorso, una somma pari alla meta’ del massimo edittale della
sanzione inflitta dall’organo accertatore. Detta somma, in caso di
accoglimento del ricorso, e’ restituita al ricorrente»;
Sospende il presente giudizio ed ordina l’immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
Dispone che a cura della cancelleria di questo ufficio la
presente ordinanza venga comunicata all’autorita’ che ha emesso il
provvedimento impugnato e venga notificata alle parti e al Presidente
del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati.
Asiago, addi’ 6 ottobre 2003
Il giudice di pace: Balsamo
03C1334