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Ricorso al Giudice di Pace e obbligo di versare una cauzione. Continuano le rimessioni alla Consulta per sospetta incostituzionalità . N. 996 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 settembre 2003.
Ricorso al Giudice di Pace e obbligo di versare una cauzione. Continuano le rimessioni alla Consulta per sospetta incostituzionalità
N. 996 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 settembre 2003.
Ordinanza emessa il 22 settembre 2003 dal giudice di pace di Mestre nel procedimento civile vertente tra Fortini Mario e prefetto di Venezia Circolazione stradale – Infrazioni al codice della strada – Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento – Condizioni di ammissibilita’ – Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria, a titolo di cauzione e deposito giudiziario, una somma pari al doppio della sanzione contestata o comminata [recte: pari alla meta’ del massimo edittale] – Disparita’ di trattamento in danno dei cittadini non abbienti – Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale. – Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3, introdotto dall’art. 4 della legge 1° agosto 2003, n. 214 [rectius: dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. – Costituzione, artt. 3 e 24. (GU n. 47 del 26-11-2003)
IL GIUDICE DI PACE
Letto il ricorso presentato dal sig. Fortini Mario, nato il 25
gennaio 1954 a Teolo (Padova), con il quale ha proposto opposizione
al verbale di contestazione n. 422298T, elevato della polizia
stradale di Mestre, alle ore 23,30 del 3 agosto 2003, che comminava
la sanzione di Euro 270,90;
Visto che il ricorrente ha provveduto, come disposto dalla nuova
normativa, al deposito giudiziario della somma di Euro 541,80;
Rilevato che l’art. 204-bis, comma 3 del c.d.s., cosi’ come
introdotto dall’art. 4 della legge 1° agosto 2003, n. 214 ha previsto
il versamento di una somma pari al doppio della sanzione contestata o
comminata a titolo di cauzione e deposito giudiziario, a pena di
inammissibilita’ del ricorso.
Considerato che tale obbligo produce un ovvio strumento per
ridurre drasticamente il numero dei procedimenti di impugnazione per
la materia trattata;
che, comunque, pur potendosi ritenere che il deposito della
somma costituisca un valido accorgimento per evitare la proposizione
di ricorsi immotivati, pare palese che si produce grave disparita’ di
trattamento tra i cittadini, considerato che non consente ai non
abbienti, di poter validamente proporre le proprie ragioni in sede
giudiziaria;
che, infatti, appare evidente la violazione dell’art. 3 della
Costituzione della Repubblica italiana, che sancisce, oltre che la
pari dignita’ sociale, anche la parita’ dei cittadini davanti la
legge, senza alcuna distinzione, neanche di condizioni sociali,
mentre tale parita’ viene enormemente turbata dall’onere imposto al
ricorrente non benestante;
che la norma suddetta ritenuta incostituzionale, produce,
altresi’, la violazione dell’art. 24 della medesima Costituzione
della Repubblica italiana, considerato che, in queste condizioni, i
cittadini meno facoltosi, si vedono indirettamente privare della
possibilita’ di tutelare i propri diritti in via giudiziaria, con
grave nocumento al principio che la difesa e’ diritto inviolabile;
che le recenti disposizioni normative in merito al gratuito
patrocinio, non consentirebbero neanche ai meno abbienti, la tutela
dei propri diritti, perche’ si vedrebbero, in ogni caso esposti al
versamento del deposito giudiziario, certamente di non modesta
previsione;
P. Q. M.
Il giudice investito del procedimento suddetto, iscritto in data
11 settembre 2003, al n. 1559 del ruolo generale, rimette gli atti
alla Corte costituzionale per i provvedimenti che riterra’ opportuni
e sospende la causa fino alla decisione nel merito della
costituzionalita’ della norma indicata.
Manda alla cancelleria di provvedere ai necessari incombenti per
le comunicazioni alla Corte costituzionale ed alle parti.
Mestre, addi’ 22 settembre 2003
Il giudice di pace: Affannato
03C1226