Penale
Richiesta di decreto penale di condanna oltre il termine di 6 mesi dall’ iscrizione del nominativo nel registro delle notizie di reato. L’ art. 459 c.p.p. si salva per un vizio formale dalla declaratoria di incostituzionalità ORDINANZA 2 Maggio 2005 – 4 M
Richiesta di decreto penale di condanna oltre il termine di 6 mesi
dall’iscrizione del nominativo nel registro delle
notizie di reato. L’art. 459 c.p.p. si salva per un vizio formale dalla
declaratoria di incostituzionalità
ORDINANZA 2 Maggio
2005 – 4 Maggio 2005, n. 188
Giudizio di legittimita’
costituzionale in via incidentale. Processo penale – Pubblico ministero –
Richiesta di emissione del decreto penale di condanna
oltre il previsto limite temporale – Sanzione di natura processuale – Mancata
previsione – Denunciata lesione del diritto di difesa, del principio della
ragionevole durata del processo e del diritto dell’imputato ad essere
tempestivamente informato dell’accusa – Indeterminatezza del petitum – Manifesta inammissibilita’
della questione. – Cod. proc.
pen., art. 459, comma 1. – Costituzione, artt. 24 e
111, secondo e terzo comma. (GU n. 19 del
11-5-2005 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai
signori:
Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
Giudici: Fernanda CONTRI,
Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI,
Giovanni Maria
FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,
Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel
giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 459,
comma 1,
del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza del
22 ottobre 2003
dal Tribunale di
Roma nel procedimento penale a
carico
di C.A., iscritta
al n. 1144 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 2, 1ª serie
speciale, dell’anno 2004.
Visto l’atto di
intervento del Presidente
del Consiglio dei
ministri.
Udito nella camera
di consiglio del 6 aprile 2005 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che il
Tribunale di Roma,
in sede di opposizione a
decreto
penale di condanna,
ha sollevato, in
riferimento agli
artt. 24 e 111, secondo e terzo comma, della
Costituzione, questione
di
legittimita’ costituzionale dell’art. 459,
comma 1, del codice di
procedura
penale, «nella parte
in cui non
prevede una sanzione
processuale
alla inosservanza del
termine di sei
mesi per la
presentazione della richiesta di decreto penale»;
che il
giudice a quo – dopo aver
sottolineato, in punto di
fatto, che nella specie l’iscrizione del
nominativo dell’imputato nel
registro
delle notizie di reato risale al
1999; mentre la richiesta
di
emissione del decreto penale di condanna, poi opposto, e’
stata
depositata
presso la cancelleria
del giudice per
le indagini
preliminari
il 12 gennaio 2001, e quindi ben oltre la scadenza del
termine
previsto dall’art. 459, comma 1,
cod. proc. pen. – ha
sottolineato
come tale termine,
secondo la ormai
consolidata
giurisprudenza
di legittimita’,
abbia natura meramente ordinatoria;
con la conseguenza che, essendo la sua
inosservanza priva di sanzione
processuale,
«il decreto di condanna emesso
dal giudice a fronte di
una
richiesta tardiva non
e’ comunque invalido
ne’ puo’ essere
revocato»;
che, ad avviso del giudice rimettente, tuttavia,
la mancanza
di
sanzioni per la ipotesi di
inosservanza del termine di sei mesi,
entro
il quale deve essere formulata la richiesta del decreto penale
di
condanna, verrebbe a
ledere, ad un
tempo, sia il diritto di
difesa,
poiche’
il diverso atteggiarsi
di esso nel procedimento
monitorio
trova la sua giustificazione – secondo quanto affermato da
questa Corte – nella specificita’
di tale procedimento, «improntato a
criteri
di economia processuale
e di massima speditezza»; sia il
principio
della durata ragionevole
del processo –
sancito
dall’art. 111, secondo comma, Cost. – «in quanto non
porrebbe limiti
temporali
sanzionabili ad un
procedimento speciale a
struttura
estremamente
semplificata, quale il
procedimento per decreto»; sia,
infine,
il principio in
forza del quale l’accusato ha
diritto ad
essere
informato nel piu’ breve tempo
possibile della natura e dei
motivi
della accusa a
suo carico – a norma dell’art. 111, terzo
comma,
della medesima Carta – «in quanto
questo diritto verrebbe ad
essere ritardato senza limiti di tempo»;
che nel
giudizio e’ intervenuto il Presidente del Consiglio
dei
ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, la
quale ha chiesto dichiararsi
infondata la questione, sul
rilievo
che la inosservanza
del termine di sei mesi, di cui
alla
norma impugnata, risulta comunque
assoggettata alla generale sanzione
prevista
per il mancato
rispetto del termine
per le indagini
preliminari:
sanzione costituita dalla inutilizzabilita’ degli atti
di
indagine compiuti dal
pubblico ministero
successivamente alla
scadenza del termine stesso.
Considerato che il
Tribunale di Roma dubita della legittimita’
costituzionale
dell’art. 459, comma 1, cod. proc. pen.,
nella parte
in cui – alla stregua della
interpretazione ad esso data dal «diritto
vivente»
– non e’ prevista alcuna sanzione di natura processuale per
la ipotesi in cui la
richiesta di emissione del decreto penale di
condanna sia stata formulata, dal pubblico
ministero, dopo lo spirare
del
termine di sei
mesi dalla data
in cui il nominativo della
persona,
cui il reato e’ attribuito, e’
stato iscritto nel registro
delle notizie di reato;
che, ad
avviso del giudice
rimettente, tale consolidata
interpretazione
del dato normativo si porrebbe in contrasto con il
diritto
di difesa, poiche’ il differimento del relativo esercizio
alla
fase della opposizione trova ragion d’essere e giustificazione,
sul
piano costituzionale, solo in
rapporto ai caratteri di economia
processuale
e di massima celerita’
che dovrebbero caratterizzare il
procedimento per decreto;
che, allo
stesso modo, risulterebbero
compromessi anche il
principio
della durata ragionevole del processo e quello del diritto
dell’imputato ad essere tempestivamente informato della
accusa a suo
carico –
rispettivamente previsti dal
secondo e dal terzo comma
dell’art. 111 Cost.
– in quanto
la mancanza di apposita sanzione
determinerebbe una dilazione sine
die dell’iter processuale;
che, tuttavia,
alla stregua dell’indicato quadro
di
riferimento,
il giudice rimettente
– anziche’ individuare
uno
specifico
quesito di costituzionalita’,
delineando con esattezza la
pronuncia additiva sollecitata in riferimento
alla norma o alle norme
coinvolte
nel dubbio di legittimita’ –
si e’ limitato, tanto nella
motivazione
che nel dispositivo
della ordinanza di rimessione, a
devolvere
a questa Corte
sia la scelta
del tipo di sanzione da
configurare,
in presenza del
superamento del limite
temporale
stabilito
dall’art. 459, comma 1, del
codice di rito; sia la scelta
dell’atto
o degli atti su cui essa dovrebbe produrre effetti;
sia,
infine,
la scelta delle
conseguenze che, quale epilogo delle gia’
indicate opzioni, dovrebbero scaturire sul
piano processuale;
che, infatti,
altro sarebbe configurare come inammissibile la
richiesta di decreto penale di condanna, ove
formulata «tardivamente»
dal
pubblico ministero; altro
e’ prevedere la nullita’ –
determinandone, poi, il relativo regime – o della
richiesta in quanto
tale,
o dello stesso
decreto penale di
condanna; salvo poi a
verificare,
in tale ultima
ipotesi, se da
essa debba o meno
conseguire
una statuizione con
effetti regressivi per
l’intero
procedimento
(situazione, questa, che
e’ l’unica a
presentare
rilevanza
per il giudice a quo), anche nella ipotesi in cui il vizio
sia
rilevato nel corso del giudizio
di opposizione, considerato che
quest’ultimo postula in ogni caso il venir
meno del decreto penale di
condanna,
che deve essere revocato a norma dell’art. 464, comma
3,
cod. proc. pen.;
che, pertanto,
essendo del tutto indeterminato il petitum
formalmente
devoluto a questa
Corte e risultando,
altresi’,
contraddittorio
ed ambiguo lo
stesso quadro normativo
che il
rimettente
intenderebbe veder modificato in
ipotesi di accoglimento
del
quesito, la questione
proposta deve essere
dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,
e 9, comma 2, delle norme integrative per i
giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Per questi
motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta
inammissibilita’ della
questione di
legittimita’
costituzionale dell’art.
459, comma 1, del codice di
procedura
penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 24 e 111,
secondo
e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con
l’ordinanza in epigrafe.
Cosi’ deciso
in Roma, nella
sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio
2005.
Il Presidente: Capotosti
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 maggio 2005.
Il direttore della cancelleria:
Di Paola