Civile
Riabilitazione. Dichiarata incostituzionale la legge fallimentare in tema di termini per il reclamo
Riabilitazione. Dichiarata incostituzionale la legge fallimentare in tema di termini per il reclamo
Corte costituzionale sentenza 8-15 luglio 2004, n. 224
Presidente Zagrebelsky Relatore Marini
Ritenuto in fatto
La Corte di appello di Genova, con ordinanza del 29 agosto 2003, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellarticolo 144, secondo comma (recte: articolo 144, quarto comma), del Rd 267/42 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dellamministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per proporre il reclamo alla corte di appello avverso la sentenza del tribunale che provvede sulla istanza di riabilitazione decorre dalla data dellaffissione della sentenza anziché da quella della sua comunicazione.
Premesso di doversi pronunciare sulla ammissibilità di un reclamo, proposto oltre il quindicesimo giorno dalla affissione, avverso una sentenza mai comunicata allinteressato, il rimettente ricorda che altre norme della legge fallimentare, che come quella impugnata ricollegavano il decorso di termini decadenziali alla affissione del provvedimento, sono state dichiarate illegittime in quanto lesive del principio di eguaglianza e del diritto di difesa. Ritiene perciò non «razionalmente giustificata» la sopravvivenza della norma censurata, evidentemente contrastante con i medesimi parametri.
Considerato in diritto
1. La Corte di appello di Genova dubita, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dellarticolo 144, quarto comma, del Rd 267/42 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dellamministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il termine per la proposizione del reclamo avverso la sentenza che provvede sullistanza di riabilitazione decorre dalla data di affissione della sentenza anziché da quella della sua comunicazione.
2. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente escluso che lerronea indicazione della norma censurata ridondi in vizio dellordinanza quando dal contesto della motivazione sia agevolmente individuabile la norma effettivamente impugnata dal rimettente (ex multis: ordinanze 415 e 60/2002).
E nella specie non è dubbio, anche per i puntuali e numerosi precedenti giurisprudenziali richiamati nel testo dellordinanza a conforto della tesi dellincostituzionalità della disciplina censurata, che il riferimento al secondo comma anziché al quarto comma dellarticolo 144 del Rd 267/42 costituisca un mero lapsus calami.
3. Nel merito la questione è fondata.
Questa Corte, scrutinando altre norme della legge fallimentare, ha affermato che la scelta dellaffissione, quale forma di pubblicità idonea a far decorrere il termine per limpugnazione di un atto, può essere giustificata solo dalla difficoltà di individuare coloro che possono avere interesse a proporre limpugnazione stessa (sentenze 273/87 e 153/80), risultando priva, invece, di razionale giustificazione se riferita a soggetti preventivamente individuati dal legislatore (sentenze 211/01, 152 e 151/80, 255/74). Ciò in quanto laffissione determina una mera presunzione legale, peraltro insuperabile, di conoscenza dellatto ed è quindi compatibile con il diritto di difesa del destinatario nei soli casi in cui lindividuazione di questi, ed il conseguente ricorso a mezzi di comunicazione diretta dellatto stesso, risultino impossibili o estremamente difficoltosi.
Condizioni, queste ultime, che di certo non ricorrono nella fattispecie disciplinata dalla norma impugnata, atteso che la legittimazione a proporre il reclamo spetta solamente a soggetti individuati, per avere partecipato al giudizio dinanzi al tribunale, ed ai quali la sentenza va comunicata, ai sensi dellarticolo 133, secondo comma, del codice di procedura civile.
La norma stessa risulta perciò lesiva del diritto di difesa del reclamante, nella parte in cui prevede che il termine per la proposizione del reclamo decorre dallaffissione invece che dalla comunicazione della sentenza ed in tali termini va dichiarata costituzionalmente illegittima.
PQM
La Corte costituzionale dichiara lillegittimità costituzionale dellarticolo 144, quarto comma, del Rd 267/42 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dellamministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il termine per la proposizione del reclamo avverso la sentenza che provvede sullistanza di riabilitazione decorre dalla affissione della sentenza stessa anziché dalla sua comunicazione.