Civile

Wednesday 27 October 2004

Responsabilità solidale della SIM e del promotore finanziario per gli illeciti perpetrati da quest’ ultimo. Tribunale di Lecce – Sezione Seconda Civile – Sentenza 28 giugno – 6 settembre 2004 – 1692/2004

Responsabilità solidale della SIM e del promotore finanziario per gli
illeciti perpetrati da quest’ultimo

Tribunale di Lecce – Sezione Seconda
Civile – Sentenza 28 giugno – 6 settembre 2004 – 1692/2004

Sentenza.

In data 20 luglio 1997 il promotore
finanziario C. A. induceva la sig.ra M. a stipulare un
contratto di partecipazione in due fondi della San Paolo : " Andromeda " (per £ 30.000.000) e " Junior "
(per £ 25.000.000). L’attrice versava al sig. C. A. brevi manu n. 5 assegni per l’ammontare complessivo di £
50.000.000, la restante somma di £ 5.000.000 era corrisposta per contanti, il
tutto per un totale di £ 55.000.000 che sarebbero dovuti essere versati sul
proprio libretto di risparmio e in seguito prelevati per l’acquisto di fondi.
In realtà sosteneva l’attrice ciò non è mai accaduto ed i soldi sono spariti.
Con atto di citazione, notificato in data 10/05/1999, M. A. citava a comparire
in giudizio la Banca San Paolo Invest SPA ed il sig.
C. A., per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

1) accertare e dichiarare la
responsabilità risarcitoria del promotore finanziario C. A. in
ordine alle lamentate irregolarità ed alla lesione dei diritti
patrimoniali di M. A. nonché la responsabilità solidale della San Paolo Invest SPA;

2) conseguentemente, condannare C. A.
e la San
Paolo Invest SPA al
risarcimento dei danni patiti dall’attrice mediante pagamento in solido della
somma di £ 55.000.000,
in suo favore; oltre al mancato rendimento delle
operazioni finanziarie di cui sopra, da determinarsi a mezzo di consulenza
tecnica oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, con
vittoria di spese e compensi.

Si costituiva la Banca San Paolo Invest SPA con comparsa del 23/06/1999 chiedendo il rigetto
della domanda attorea ed in subordine nella denegata ipotesi di
accoglimento della stessa che fosse condannato il C. A. al rimborso
delle somme che la banca fosse condannata a rifondere all’attrice. Il sig. C.
A. rimaneva contumace .

Le parti comparivano alla prima
udienza del 14/10/’99 ed il G.I. dott.ssa
Evangelista, si riservava di decidere sull’istanza
della San Paolo Invest di notificare atto di
costituzione e risposta al sig. C. A..

Il. G.I. scioglieva la riserva
dichiarando la contumacia di quest’ultimo e rinviando
la causa all’udienza del 13/01/2000, concedendo i termini richiesti dalla San Paolo Invest per la
suddetta notifica.

All’udienza del 13/01/2000 si
chiedevano termini di rito ex art. 183 V comma, che venivano
concessi, con rinvio della causa all’udienza del 26/1012000, nella quale si
chiedevano termini per il deposito di note istruttorie, che venivano ammesse
con alcune limitazioni con ordinanza pronunciata fuori udienza il 3/12/’02 a seguito di riserva
dell’udienza del 5/03/2002. Tale provvedimento oltre alla prova per testi , ammetteva CTU affinché fossero determinati i rendimenti
medi delle operazioni finanziarie prospettate all’attrice dal sig. C. A., con
l’ingresso nei fondi "San Paolo Andromeda"
e "San Paolo Junior", fino alla data di notificazione dell’atto di
citazione.

Dopo la fase istruttoria all’udienza
del 12/02/2004 le parti precisavano le proprie conclusioni innanzi al G.O.T. dott.ssa Maria Carmela
Tinelli e la causa veniva trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

La domanda dell’ attrice
è fondata e va accolta.

Nel caso de quo, la banca San Paolo
eccepisce la mancata produzione di assegni in base ai
quali l’attrice avrebbe spiegato domanda, tale eccezione è superata oltre che
per ammissione della stessa banca laddove rileva che sono stati incassati oltre
che dal C. A. anche da terzi ma soprattutto dall’elaborato del C.T.U. dott. Giuseppe Carcagnì,
il quale in merito alla richiesta di documentazione originale presentata dal
convenuto Istituto San Paolo Invest S.I.M. poiché i
titoli di cui trattasi sono assegni circolari di proprietà dell’istituto di
credito emittente "Banca Popolare Pugliese" filiale di Aradeo Spa
e poiché la richiesta poteva essere soddisfatta solo in casi eccezionali su
espressa domanda del Giudice ha prodotto copia fronte-retro conforme agli
originali degli assegni in oggetto rilasciata dall’Istituto "Banca
Popolare Pugliese" filiale di Aradeo.
L’eccezione, va dunque reietta.

Né tantomeno
meritevole di accoglimento è la richiesta di riduzione
del risarcimento avanzata dalla banca ex art. 1227 c.c. sulla base di una
valutazione della rilevanza e delle conseguenze che i comportamenti della
sig.ra A. M. hanno avuto nella determinazione del danno. Ed invero quanto
eccepito circa le modalità di pagamento indicate
dall’attrice vale a dire con assegni circolari a lei intestati e girati e con
denaro in contanti che risulterebbero irregolari in quanto difformi da quelle
previste per legge è del tutto irrilevante al fine di accertare responsabilità
in ordine all’oggetto per cui è causa. L’interrogatorio del C. A. consente
pacificamente e senza ombra di dubbio di superare ogni
eccezione proposta dalla Banca in tal senso, nonché di ravvisare ogni
responsabilità in capo allo stesso ed alla Banca. Lo stesso promotore infatti all’udienza del 15/0412003 asseriva: "La
sig.ra M. seguì tutte le mie indicazioni senza
sollevare problemi confidando nel buon esito delle operazioni stesse anche
perché avevo pregressi analoghi rapporti con altri membri della famiglia e
riscuotevo della fiducia della signora".

Dalle dichiarazioni del C. A.
emergono evidenti le responsabilità dello stesso e della San
Paolo Invest SPA.

Ed infatti
il C. A. ammette in toto quanto da parte attrice
lamentato: è vero che lo stesso ha ricevuto le somme indicate in citazione è
vero che gli investimenti non sono mai stati effettuati. È vero che le somme
consegnategli sono dallo stesso state intascate per
motivi personali, è vero anche che consegnò alla sig.ra M. un
libretto di risparmio nominativo contraffatto con l’annotazione dell’importo
versato. Le testimonianze dei sigg.ri G. T. e T. M. escussi nella medesima
udienza rafforzano ulteriormente quanto, in realtà,
già palese e confessato dal C. A..

E’ di tutta
evidenza come la responsabilità dell’accaduto sia da addebitare in solido sia alla
Banca F San Paolo Invest Spa
che al sig. C. A.. E’ innegabile la responsabilità di cui all’art.31 del D.lgs 58/98 che fa
seguito alla disciplina dettata dalla 1.1/91 e D.Lgs
415/96, pertanto deve essere attribuita alla Sim la
responsabilità per i danni cagionati nello svolgimento dell’attività di
raccolta del risparmio dal promotore ad essa legato con rapporto di agenzia (Trib. Verona 06/0312001) e ciò anche in considerazione
dell’età della stessa M. che nel 1997 aveva 71 anni ed andava maggiormente
tutelata proprio dalla Banca.

Nulla rilevando nel caso di specie
che l’interrogando C. A. abbia tentato di tenere indenne la Banca per quanto da egli
trattenuto, poiché la Banca
era ben consapevole che il C. A. intratteneva rapporti di investimento
con la sig.ra M. A..

Lo attesta inconfutabilmente la
missiva (all. 9 al fascicolo di parte attrice) del 24/11/1997 della San Paolo Invest SPA ed
indirizzata alla stessa, nella quale testualmente viene scritto: " Gentile
cliente, desideriamo informarla che il sig. C. A. G. attraverso il quale lei
intrattiene rapporti con il San Paolo Invest, ha
cessato……". E ad onor del vero la consegna
dei danari al C. A. da parte della sig.ra M. è avvenuta nel luglio 1997, quindi ben 5 mesi prima della
nota informativa della Banca. Al momento dell’illecito il sig. C. A. era
promotore della San Paolo Invest
SPA e ciò non è mai stato contestato. Al di là della
suddetta nota del 24/11/1997 non è dato capire a far tempo da quale data il C.
A. non fosse più promotore di San Paolo Invest, certo
è invece che al momento dell’illecito il C. A. era ancora al servizio della
banca. Esaminati gli atti di causa visto l’art. 31 del
D.Lgs 58/98 e letti altresì gli artt. 5 comma IV lex n. 111991 e 23 comma III d.gsl. n. 415/1996 sussiste responsabilità solidale
del soggetto abilitato all’offerta fuori sede che ha conferito l’incarico e cioè della San Paolo Invest SIM S.P.A., per i danni arrecati a terzi da fatto illecito del
promotore finanziario C. A., "tale responsabilità sussiste anche nel caso
in cui il promotore abbia agito illecitamente ed anche quando il comportamento
del promotore possa integrare gli estremi dell’illecito penale. E’
configurabile peraltro in ipotesi di fatto illecito del promotore finanziario
ai danni della clientela della SIM, la responsabilità della stessa anche ai
sensi dell’art. 2049 c.c. Qualora il danno ingiusto che il promotore
finanziario abbia causato abusando dei poteri a lui attribuiti dalla SIM e
dalla fiducia dei clienti di quest’ultima, consista
nell’espletamento di operazioni non autorizzate e
nella mancata esecuzione di quelle autorizzate dai clienti, il "quantum
risarcibile, previo accertamento in concreto va determinato in ragione dei
risultati che il danneggiato avrebbe conseguito dalla puntuale negoziazione dei
titoli" (Trib. Milano 02/05/1996).

Accertata e dichiarata la
responsabilità solidale di banca e promotore va ora,
individuato il quantum da essi dovuto all’attrice.

L’elaborato del CTU è servito a
definire la perdita patrimoniale subita dalla M. individuandola nella
sommatoria tra sorte capitale investita pari a £ 55.000.000-(€ 28.405,13 ) e
rendimento dei due investimenti prospettati alla stessa e che sono risultati
essere: 15.469.000 (€ 2.824,50) per il titolo " San
Paolo Andromeda" e £ 13.067.500 (€
6.748,80 ) per il titolo "San Paolo Junior". Quindi, nel complesso
all’attrice spettano £ 73.536.500 pari ad € 37.978,43 oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria, dalla domanda al soddisfo poiché
trattasi di debito di valore (cfr. Cass. 30/1/87 n. 907; Cass. 21/5/94 n. 5002 ; Cass. 6/11/98 n. 11190). Le spese di lite seguendo la
soccombenza sono poste in solido a carico dei convenuti e vanno liquidate come
in dispositivo.

P.T.M.

Il Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa Maria Carmela Tinelli in -funzione di Giudice
Unico del Tribunale di Lecce, seconda sezione civile definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta da M. A. nei confronti di C. A. contumace nonché Banca San Paolo Invest SPA
, con atto di citazione notificato il 10/05/’99 , così provvede

1. Dichiara la responsabilità
risarcitoria del promotore finanziario C. A. in ordine alla
lesione dei diritti patrimoniali patita da M. A. nonché la responsabilità
solidale della Banca San Paolo Invest Spa e per l’effetto condanna in solido i convenuti al
pagamento in favore dell’attrice della somma di £ 73.536.500 pari ad €
37.978,43 di cui £ 55.000.000 pari ad € 28.405,13 quale sorte capitale
investita ed € 9.573,30 quale rendimento accertato dal C.T.U.
sugli investimenti medesimi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
dalla domanda al soddisfo;

2. Condanna C. A. e Banca San Paolo Invest Spa a rifondere in solido
a M. A. le spese di lite che si liquidano in complessivi € 7318,86 di cui E
269,93 per spese esenti, E 2.739,11 per diritti, E 3669,00 per onorari di
causa, E 640,82 per 10% quale rimborso spese generali,
IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Lecce il 28/06/2004

Il G.O.T.

dott.ssa Maria CarmelaTinelli