Penale

Thursday 09 January 2003

Reingresso in Italia di extracomunitario espulso e antura permanente del reato. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Ordinanza 3 gennaio 2003

Reingresso in Italia di extracomunitario espulso e antura permanente del reato. Uninteressante ordinanza del Tribunale di S.Maria Capua Vetere.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa, in composizione monocratica,

Ordinanza 3 gennaio 2003

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE DISTACCATA DI AVERSA

ORDINANZIA DI RIGETTO DELLA CONVALIDA DELL’ARRESTO

Il giudice monocratico dott. Alberto Maria Picardi,

letti gli atti,

sentiti gli imputati in sede di interrogatorio,

sentite le richieste delle parti,

rilevato che l’arresto degli imputati extracomunitari D. G. e A. S. è stato eseguito per un reato (art. 13 co. XIII del T.U. 286/1998) per il quale, ai sensi dell’art. 13 co. 13-ter T.U. cit., l’arresto è espressamente consentito,

che infondati sono, sul punto, i rilievi della difesa di illegittimità dell’arresto fondate sul fatto che, poiché il reingresso in Italia degli imputatisarebbe avvenuto prima dell’entrata in vigore della nuova legge cd. “Bossi-Fini” n. 189 del 2002 – che ha previsto tale possibilità di applicazione della predetta misura precautelare – non dovrebbe applicarsi l’ arresto che con la precedente legge non era consentito: tale asserzione è, infatti, infondata poiché la contravvenzione in oggetto ha natura di “reato permanente” e quindi, in ossequio ai consolidati orientamenti della S.C. anche a SS.UU., la legge applicabile è quella vigente al momento finale o ultimo della condotta criminosa da ritenersi ontologicamente unitaria ed inscindibile;

che è infondato anche il rilievo della illegittimità dell’arresto per il sol fatto che, essendo gli imputati beneficiari della domanda di “emersione” dal lavoro nero redatta dal loro datore di lavoro (in atti), sarebbe, secondo il legale, inipotizzabile la protrazione della condotta criminosa permanente in contestazione, e ciò perché differente è il piano in cui opera il suddetto

adempimento, che è la possibilità di sanare illeciti amministrativi rispetto all’addebito penale oggetto di causa; tale adempimento amministrativo non esclude la commissione ex ante di reati penali come quello in oggetto benché

necessariamente “prodromico” alla suddetta procedura di regolarizzazione “a sanatoria” (per il semplice motivo che solo i lavoratori extracomunitari clandestini residenti in Italia potrebbero usufruire della sanatoria in oggetto);

che tuttavia, il fatto che entrambi gli imputati risultano essere stati debitamente identificati con passaporto autentico (come si desume anche dalla piena coincidenza dei dati ivi indicati con quelli di cui al decreto di espulsione in atti), che risultano quindi privi di pregiudizi penali, che risultano lavorare regolarmente con la qualifica di operai edili presso ditte individuali che hanno fatto espressa richiesta, nei loro confronti, di emersione dal lavoro sommerso con versamento allo Stato delle somme di

legge, sono tutte circostanze che non possono essere ignorate da questo giudice nemmeno in questa sede, e ciò perché, sebbene tali adempimenti di regolarizzazione, come detto, non sono incompatibili né comunque sono in grado di estinguere i reati commessi dagli extracomunitari come quelli oggetto di causa, di certo il decidente non può non valutarli al fine di delibare sulla legittimità dell’arresto effettuato dalla P.G., visto che trattasi di arresto non obbligatorio ma facoltativo.

E allora, poiché l’arresto è facoltativo, e poiché la suddetta misura precautelare non appare giustificata alla luce della personalità degli imputati, che non solo non risultano avere alcun pregiudizio penale ma svolgono anche un lavoro lecito per il quale è in corso anche una domanda di regolarizzazione da parte dei rispettivi datori di lavoro, questo giudice non può che non convalidare l’arresto dei predetti; tale valutazione di non “opportunità” dell’arresto nel caso di specie risulta vieppiù importante visto che, in caso di ordinanza di convalida, questo giudice dovrebbe anche emettere “d’ufficio” un provvedimento di nulla osta alla espulsione, cioè un provvedimento che, se eseguito dal questore alla luce del predetto nulla

osta dell’autorità giudiziaria, avrebbe delle conseguenze definitive ed inevitabili di impossibilità di regolarizzazione dei predetti, visto che uno dei presupposti è, ovviamente, la presenza e permanenza in Italia degli imputati.

PQM

Letti gli artt. 13 co. XIII-ter del T.U. 286/1998, 380 e 391 c.p.p.,

il giudice NON CONVALIDA l’arresto degli imputati D. G. , nato a Kukes (Albania) il 10-7-73, e A. S., nato a Kruje il 16-9-1981, e dispone l’ immediata liberazione degli stessi, se non detenuti per altra causa, con restituzione degli atti all’ufficio del pubblico ministero in sede.

Aversa, lì 3 Gennaio 2003.

IL GIUDICE

Dott. Alberto Maria Picardi