Civile

Thursday 24 November 2005

Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione.

Regole tecniche
relative agli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del
servizio di radiodiffusione.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DECRETO 11 novembre
2005 (GU n. 271 del 21-11-2005)

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 10
agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni
elettroniche» e, in particolare, l’art. 4, comma 3, lettera h), l’art. 11,
l’art. 74 e l’art. 209, comma 4;

Vista la legge 5 marzo 1990, n.
46, «Norme sulla sicurezza degli impianti», ed il decreto del Presidente della
Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, recante il relativo regolamento di attuazione;

Vista la legge 31 luglio 1997, n.
249, recante «istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in particolare l’art. 3, comma 13;

Visto il
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66, e, in particolare, l’art. 2-bis, comma 10;

Vista la delibera dell’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, recante «Approvazione del regolamento concernente la diffusione via
satellite di programmi televisivi»;

Visto il
decreto del presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, art. 5, comma
1, lettera d);

Vista la direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 9 marzo 1999, n. 1999/5/CE, in materia di apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione
recepita con decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 «Attuazione
della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le
apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco
riconoscimento della loro conformita»;

Vista la
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004, n.
2004/108/CE, in materia di compatibilita’ elettromagnetica;

Viste le norme
CENELEC (Comitato europeo di normazione elettrotecnica) ed in particolare le
norme della serie EN 50083;

Viste le norme
CEI (Comitato elettrotecnico italiano) 12-43, 100-1, 100-6, 100-20, 100-43,
100-44, 100-60, 100-72, 100-83;

Viste le
raccomandazioni ITU (International telecommunication union) ed in particolare,
le raccomandazioni ITU-R BT 417-5; ITU-R BT 419-3 e ITU-R BT 1368-4;

Considerata la necessita’ di
emanare le regole tecniche sulle antenne condominiali riceventi del servizio di
radiodiffusione previste dal citato art. 209, comma 4,
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, finalizzate a garantire la
massima liberta’ di scelta da parte dell’utenza e l’utilizzo di sistemi
interattivi evoluti;

Udito il parere
del Consiglio superiore delle comunicazioni espresso nella 190ª Adunanza
generale del 21 giugno 2005;

Effettuata
la procedura di consultazione pubblica prevista dal citato art. 11 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Effettuata
la procedura di informazione presso la
Commissione europea, n. 2005/03/0313/1 – VOOT, ai sensi della legge 21 giugno
1986, n. 317, modificata con legge 23 novembre 2000, n. 427, con cui sono state
recepite le direttive 98/34 CE e 98/48 CE;

Decreta:

Art. 1.

Scopo

1. Il presente decreto disciplina
gli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di
radiodiffusione, terrestre e satellitare, per favorirne la diffusione con
conseguente riduzione della molteplicita’ di antenne
individuali, per motivi sia estetici che funzionali, fermo restando quanto
prescritto al comma 1 dell’art. 209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s’intende per:

a) impianti
centralizzati, gli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del
servizio di radiodiffusione sonora, televisiva e dati associati;

b) segnali, quelli di
radiodiffusione sia terrestre che satellitare;

c) segnali terrestri primari,
quelli televisivi con campo mediano elettromagnetico (di picco nel caso
analogico, integrato sulla propria banda nel caso digitale) superiore al minimo
di pianificazione del servizio, come definito nelle Raccomandazioni ITU-R.;

d) segnali terrestri secondari,
quelli di radiodiffusione terrestre che non rientrano
nei casi di cui alla precedente lettera c);

e)
segnali satellitari quelli autorizzati alla diffusione al pubblico via
satellite;

f) altri
segnali, segnali per i servizi interattivi, necessari per l’utilizzo di sistemi
interattivi evoluti.

Art. 3.

Caratteristiche generali

1. Gli impianti centralizzati
sono realizzati in modo da ottimizzare la ricezione delle stazioni emittenti
radiotelevisive ricevibili e annullare o minimizzare l’esigenza del ricorso ad
antenne individuali.

2. A condizioni di non
interferenza e’ prevista la realizzazione di un impianto che consenta
i servizi interattivi.

3. Le disposizioni recate nei
successivi articoli del presente decreto consentono la progettazione, la
realizzazione e la manutenzione di impianti che
rispettino quanto previsto dai commi 1 e 2.

Art. 4.

Divieti di discriminazione

1. Gli impianti centralizzati non
determinano condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti in segnali terrestri primari e
satellitari.

2. L’impianto centralizzato non
determina condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle
diverse utenze.

Art. 5.

Qualita’ di ricezione

1. La qualita’ di ricezione di
ciascun programma contenuto in un segnale primario non subisce significativi degradi, secondo quanto previsto nel
successivo art. 6.

Art. 6.

Criteri realizzativi

1. L’impianto centralizzato e’
dotato di apparati e componenti tecnici idonei a
conseguire gli obiettivi prescritti nel presente decreto.

2. La direttiva 2004/108/CE, le
pertinenti norme tecniche di impianto del CENELEC o,
in assenza, del CEI o internazionali ed, ove applicabile, la direttiva
1999/5/CE sono i riferimenti per la conformita’ di progettazione, installazione
e manutenzione degli impianti centralizzati.

Art. 7.

Individuazione dei segnali

1. L’installazione di ogni impianto centralizzato e’ preceduta dalla
individuazione di almeno tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo
considerato e da quelli satellitari prescelti.

Art. 8.

Distribuzione dei segnali

1. L’impianto centralizzato
permette la distribuzione all’utenza di tutti i segnali accertati in base a quanto previsto all’art. 7.

2. L’impianto centralizzato, a
seguito delle decisioni dei competenti organi condominiali adottate secondo le
norme vigenti, permette la distribuzione, oltre che dei segnali individuati
sulla base delle risultanze di cui all’art. 7, dei
voluti:

a) segnali terrestri secondari;

b) altri segnali.

Art. 9.

Documentazione tecnica

1. L’impianto e’ corredato dalla
documentazione tecnica attestante la conformita’ a quanto previsto nel presente
decreto.

Art. 10.

Efficacia

1. Il presente decreto
si applica a tutti gli impianti centralizzati di nuova installazione.

2. Gli impianti centralizzati
gia’ installati sono adeguati alle disposizioni del presente decreto in
occasione del primo intervento di manutenzione straordinaria.

Roma, 11 novembre 2005

Il Ministro: Landolfi