Civile

Tuesday 14 November 2006

Regole ai medici per la prescrizione dei farmaci.

Regole ai medici per la prescrizione dei farmaci.

Autorità garante della concorrenza e del mercato. Segnalazione, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 287/90 in merito al finanziamento, da parte delle imprese farmaceutiche, delle spese di viaggio e di ospitalità in occasione di corsi, convegni, congressi e visite ai laboratori e ai centri di ricerca aziendali

Inviata al

Presidente del Consiglio dei Ministri

Presidente del Senato della Repubblica

Presidente della Camera dei Deputati

ministro della Salute

Nellesercizio dei poteri di cui agli articoli 21 e 22 della legge 287/90, lAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende segnalare alcune distorsioni che emergono a livello nazionale nel finanziamento, da parte delle imprese farmaceutiche, delle spese di viaggio e di ospitalità in occasione di corsi, convegni, congressi e visite ai laboratori e ai centri di ricerca aziendali, di cui al D.Lgs 219/06.

Al riguardo, la letteratura in tema di conflitto di interessi in medicina elenca tra i casi sintomatici di conflitto potenziale il finanziamento di convegni in località esclusive con ospitalità dei convegnisti a carico dellindustria farmaceutica. Tale conflitto è peraltro generato da una più vasta tela di relazioni tra ricerca scientifica, farmacologia, prevenzione e cura, industria farmaceutica.

Lospitalità ai convegnisti a carico del settore produttivo certamente non esaurisce largomento del conflitto di interessi in medicina, ma costituisce un aspetto di non trascurabile rilevanza che è bene mettere sotto osservazione e disciplinare anche al fine di evitare distorsioni della libera concorrenza.

LAutorità, in linea generale, considera meritorie le iniziative compatibili con il corretto funzionamento del mercato volte a neutralizzare le conseguenze del conflitto di interessi sopra descritto, anche nellottica di favorire risparmi nella spesa farmaceutica. È chiaro che la soluzione del problema va cercata prima di tutto sul terreno etico e nellaumento delle risorse pubbliche da destinare alla ricerca scientifica. Anche sul piano concorrenziale, limpatto economico del conflitto di interessi non è di poco conto se si pensa alle possibili distorsioni  a favore delle industrie che spendono di più in finanziamenti di iniziative scientifiche e convegnistiche.

In tal senso, misure volte a favorire la concorrenza tra imprese e il confronto tra farmaci equivalenti sono senzaltro preferibili a interventi che inducano le imprese a riduzioni concertate del finanziamento delle spese di viaggio e di ospitalità in occasione di corsi, convegni, congressi e visite ai laboratori e ai centri di ricerca aziendali. Ciò almeno fino a quando lintervento sulle risorse pubbliche nel settore interessato non sarà adeguato alla bisogna.

LAutorità auspica pertanto un intervento legislativo volto ad introdurre nella normativa farmaceutica lobbligo per il medico di prescrivere o il principio attivo ovvero di indicare nella prescrizione la facoltà di acquistare un farmaco a più basso prezzo sostituibile a quello prescritto (resta la possibilità per il medico di specificare, per motivi clinici, la non sostituibilità del farmaco). In tal modo, la scelta del farmaco, che attualmente ricade sul medico, sarebbe trasferita al farmacista ed al consumatore finale che ne verrebbe consigliato[i].

Tale misura risulterebbe assai efficace al fine di ridurre gli effetti del conflitto di interessi in medicina determinato dal finanziamento da parte delle imprese farmaceutiche delle spese di viaggio e di ospitalità in occasione di corsi, convegni, congressi e visite ai laboratori e ai centri di ricerca aziendali, e avrebbe anche il pregio di favorire la concorrenza fra farmaci, incentivando lutilizzo dei farmaci generici o, in ogni caso, di quelli a più basso costo, facilitando nel contempo la riduzione della spesa farmaceutica.

Alla luce delle suddette considerazioni, lAutorità confida nellaccoglimento di tali osservazioni ed auspica che il Governo ed il Parlamento riesaminino le normative vigenti e in corso di formazione in materia farmaceutica, al fine di perseguire lobiettivo della riduzione degli effetti del conflitto di interessi in medicina e tenuto conto dei principi posti a tutela della concorrenza.

——————————————————————————–

[i] Al riguardo, si ricorda che in passato lAutorità, con segnalazione del 1° giugno 2005 (Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale (AS300), in Boll. 22/2005), aveva già suggerito, per i farmaci non rimborsabili (fascia C) con prescrizione medica, di inserire nella normativa allepoca segnalata lobbligo per il medico di prescrivere solo il principio attivo.