Civile
Regolamento di semplificazione recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di immatricolazione, passaggi di proprieta’ e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. DECRETO DEL PRESIDEN
Regolamento di semplificazione recante modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di immatricolazione, passaggi di proprieta’
e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi.
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2004, n.224 (Gazzetta
Ufficiale n. 198 del 24 Agosto 2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della
Costituzione;
Visto l’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50,
ed in particolare l’allegato 1, n. 29);
Visto il decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, titolo III, capo III, sezione
III, e successive modificazioni;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 19 giugno 2003;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 25 agosto 2003;
Acquisito l’avviso
del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 18 settembre
2003;
Acquisito l’avviso
dell’Autorita’ garante della concorrenza e del
mercato, reso in data 20 ottobre 2003;
Acquisito il parere della IX Commissione della Camera dei deputati in data 10
dicembre 2003 e della 8ª Commissione del Senato della Repubblica in data 17
dicembre 2003;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno
2004;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e
del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, dell’interno e dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifica all’articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358
1. Il comma 1 dell’articolo 1 del
decreto del Presidentedella
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 e’ sostituito dai seguenti:
«1. Il presente regolamento, in attesa della riforma del regime giuridico degli
autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino
amministrativo, istituisce e disciplina lo sportello telematico
dell’automobilista, allo scopo di semplificare i procedimenti relativi
all’immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla
registrazione della proprieta’, ai passaggi di proprieta’ degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro
rimorchi. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le
immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri
dell’Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo
attraverso canali d’importazione non ufficiali, nonche’
i veicoli usati gia’ in possesso di documentazione di
circolazione rilasciata da uno di tali Stati. Sono, altresi’,
escluse le registrazioni della proprieta’ relative a veicoli nuovi importati da Stati diversi da
quelli membri dell’Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo.
1-bis. Le procedure per la
trasmissione dei dati attinenti alla verifica di adempimenti
fiscali relativi all’immatricolazione dei veicoli nuovi e usati provenienti,
attraverso circuiti non ufficiali di distribuzione dagli Stati membri
dell’Unione europea e attraverso canali di importazione non ufficiali da Stati
aderenti allo spazio economico europeo, sono definite con convenzione tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Agenzia delle entrate e
l’Agenzia delle dogane.».
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi’
2 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
Pisanu, Ministro dell’interno
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 5
agosto 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 25
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per
materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87, quinto comma della
Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
– Si trascrive il
testo del comma 2 dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario, recante: «Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie,
non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potesta’ regolamentare del Governo, determinano le norme
generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.»
– La legge 15 marzo 1997, n. 59,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario, reca: «Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.».
– Si trascrive il testo dell’art. 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, cosi’ sostituito
dall’art. 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229:
«Art. 20. –
1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita’ di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri
competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al
Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la
semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l’anno
successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalita’ e
le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione
dell’area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
all’assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In
allegato al disegno di legge e’ presentata una relazione
sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al
comma 1 prevede l’emanazione di decreti legislativi, relativamente
alle norme legislative sostanziali e procedimentali,
nonche’ di regolamenti ai sensi dell’art. 17, commi 1
e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri
direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l’esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai segnenti
principi e criteri direttivi:
a) definizione del
riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la
materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di
novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
b) indicazione esplicita delle norme
abrogate, fatta salva l’applicazione dell’art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali,
in particolare per quanto attiene alla informazione,
alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita’
che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti
previsti dal comma 2 del presente articolo, nell’ambito dei principi stabiliti
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi
amministrativi autorizzatori e delle misure di
condizionamento della liberta’ contrattuale, ove non
vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all’ordine e alla
sicurezza pubblica, all’amministrazione della giustizia, alla regolazione dei
mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia
del patrimonio culturale e dell’ambiente, all’ordinato assetto del territorio,
alla tutela dell’igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta,
permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalita’ amministrativa e il cui rilascio dipenda
dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di
inizio di attivita’ da presentare da parte
dell’interessato all’amministrazione competente corredata dalle attestazioni e
dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le
domande di rilascio di un atto di consenso, comunque
denominato, che non implichi esercizio di discrezionalita’
amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative
alle caratteristiche tecniche o produttive dell’attivita’
da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga
comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita’ del
procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell’equivalenza tra silenzio e
diniego o rifiuto;
g) revisione
e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini
dell’incentivazione della concorrenza;
2) alla eliminazione
delle rendite e dei diritti di esclusivita’, anche
alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione
dei limiti all’accesso e all’esercizio delle attivita’
economiche e lavorative;
4) alla protezione di
interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione
della solidarieta’ sociale;
5) alla tutela
dell’identita’ e della qualita’
della produzione tipica e tradizionale e della professionalita’;
h) promozione degli
interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni
di conformita’ da parte delle categorie produttive,
sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita’ delle fasi delle
attivita’ economiche e professionali, nonche’ dei processi produttivi e dei prodotti o dei
servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono
soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte
le funzioni pubbliche condizionanti l’esercizio delle attivita’
private, previsione dell’autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche’ di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I
modelli di regolazione vengono definiti dalle
amministrazioni competenti in relazione all’incentivazione della concorrenzialita’, alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilita’
dell’adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore
regolato;
l) attribuzione delle funzioni
amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, citta’ metropolitane,
regioni e Stato al fine di assicurarne l’esercizio unitario in base ai principi
di sussidiarieta’, differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di
attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni
nelle materie di competenza legislativa concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento dell’organizzazione amministrativa alle modalita’ di esercizio delle funzioni di cui al presente
comma;
n) indicazione esplicita dell’autorita’ competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I decreti legislativi e i
regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di
semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni
amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:
a) semplificazione dei procedimenti
amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano
strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti,
anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per
settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo
centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un’unica procedura, nel
rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e
delle competenze riservate alle regioni;
b) riduzione dei
termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di
conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei
procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di
procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti
che si riferiscono alla medesima attivita’;
e) semplificazione e accelerazione
delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l’adozione di disposizioni
che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell’efficacia e di controllo degli atti,
decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;
f) adeguamento delle procedure alle
nuove tecnologie informatiche.
5. I decreti legislativi di cui al
comma 2, sono emanati su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono
resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2,
sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del
parere del Consiglio di Stato nonche’ delle
competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del
Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e’ reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli
schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere
comunque emanati.
7. I regolamenti di
cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano
in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le
norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si
conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche
decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificita’,
l’esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con
conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita’ e delle procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu’ rispondenti
alle finalita’ e agli obiettivi fondamentali definiti
dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi
generali dell’ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che
comportino, per l’amministrazione e per i cittadini, costi piu’ elevati dei benefici
conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell’attivita’
amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli
interessati, prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina
sostanziale e procedimentale dell’attivita’
e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche
sostituendo al regime concessorio quello
autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu’ le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g) regolazione, ove
possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del
procedimento.
9. I Ministeri sono titolari del
potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto
normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e
coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche
l’uniformita’ e l’omogeneita’
degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle
amministrazioni competenti, l’attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di
direzione politica e di amministrazione attiva
individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle
organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno
compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre
suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento
dell’azione amministrativa.».
– La legge 8 marzo 1999, n. 50,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, reca
«Delegificazione
e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1998. Si riporta il n. 29) dell’allegato
1 della legge n.
50 del 1999:
«29) Procedimento per
l’immatricolazione, i passaggi di proprieta’ e la reimmatricolazione:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
capo III, sezione III;
regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436,
convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;
legge 23 dicembre 1977, n. 952;
legge 9 luglio 1990, n. 187;
decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495.».
– Il decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O., reca il "Nuovo codice
della strada"; la sezione III del capo III (veicoli a motore e loro
rimorchi) del titolo III (dei veicoli), del codice riguarda i documenti di circolazione
e immatricolazione.
Il decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
dicembre 2000, n. 285, concerne il «Regolamento recante norme
per la semplificazione del procedimento relativo all’immatricolazione, passaggi
di proprieta’ e alla reimmatricolazione
degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi».
– Si riporta il testo dell’art. 1 del
predetto decreto, come modificato dal regolamento qui pubblicato:
«Art. 1
(Oggetto e definizioni). – 1. Il presente regolamento, in
attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro
rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, istituisce e disciplina lo
sportello telematico dell’automobilista, allo scopo
di semplificare i procedimenti relativi all’immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprieta’, ai passaggi di proprieta’
degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi.
Sono escluse dall’applicazione del
presente regolamento le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti da Stati
diversi da quelli membri dell’Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo, attraverso canali d’importazione non ufficiali, nonche’ i veicoli usati gia’ in
possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno di tali Stati.
Sono, altresi’, escluse le registrazioni della proprieta’ relative a veicoli
nuovi importati da Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea o
aderenti allo spazio economico europeo».
1-bis. Le procedure per la
trasmissione dei dati attinenti alla verifica degli adempimenti fiscali
relativi all’immatricolazione dei veicoli nuovi e usati provenienti, attraverso
circuiti non ufficiali di distribuzione dagli Stati membri dell’Unione europea
e attraverso canali d’importazione non ufficiali da Stati aderenti allo spazio
economico europeo, sono definite con convenzione tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia
delle dogane.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
«a) Ministero o
Ministro, il Ministero o il Ministro dei trasporti e della navigazione;
b) A.C.I., l’Automobile club d’Italia;
c) P.R.A., il Pubblico registro automobilistico;
d) imprese di
consulenza automobilistica, le imprese di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
e) sportello, lo "sportello telematico dell’automobilista" presso il quale e’ possibile effettuare le operazioni di cui al comma 1.».
Nota all’art. 1:
– Per il riferimento al decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e per il testo dell’art.
1 del decreto, come modificato dal presente regolamento, vedi note alle
premesse.