Civile
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ ARTICOLO 1, COMMA 345, LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 IN MATERIA DI DEPOSITI DORMIENTI
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 345, LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266 IN MATERIA DI DEPOSITI
DORMIENTI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto
comma, della Costituzione;
Visto l’articolo
17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 dicembre 2005,
n. 266;
Visto in particolare l’articolo
1, comma 343, della predetta legge, in base al quale "per indennizzare i
risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di
frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti
risarcito, è costituito, a decorrere dall’anno 2006, un apposito fondo nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il fondo è
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo
loro versamento al bilancio dello Stato";
Visto, inoltre, il citato comma
345 dell’articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, secondo il quale
"il fondo è alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti
bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario nonché del
comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell’economia
e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di
rilevazione dei predetti conti e rapporti";
Visto il comma 420 dell’articolo
1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l’articolo 23 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell’economia
e delle finanze;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
del 2 aprile 2007;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;
Sulla proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze;
EMANA
il
seguente regolamento:
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente
regolamento si intendono per:
a) "intermediari":
– le banche italiane e le
succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie, come definite
dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
– gli intermediari finanziari di
cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
– le imprese di assicurazione
operanti in Italia di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
– le società di intermediazione
mobiliare di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le succursali in Italia di
imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie di cui al medesimo
decreto;
– le società di gestione del
risparmio di cui all’articolo 1, lettera o), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le succursali in Italia delle
società di gestione armonizzate di cui al medesimo decreto;
– la società per azioni Poste
Italiane – Divisione Bancoposta di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144.
b) "Dormienti", i
rapporti contrattuali di cui all’articolo 2 in relazione ai quali non sia stata
effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del
rapporto o di terzi da questo delegati, escluso
l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo
di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e
degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2, comma 1.
c) "Fondo", il fondo di
cui all’articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005.
Articolo 2
(Campo
di applicazione)
1. Rientrano nel campo di
applicazione del presente regolamento i seguenti rapporti contrattuali:
a) deposito di somme di denaro,
effettuato presso l’intermediario con l’obbligo di rimborso;
b) deposito di strumenti
finanziari in custodia ed amministrazione;
c) contratto di assicurazione di cui
all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in tutti i casi in cui
l’assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al
beneficiario ad una data prefissata.
2. L’applicazione del presente
regolamento è esclusa nei casi in cui il valore dei beni di cui al comma 1 non
superi i cento euro.
Articolo 3
(Obblighi
dell’intermediario)
1. Al verificarsi delle
condizioni di cui all’articolo 1, lettera b), l’intermediario invia al titolare
del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da
lui eventualmente delegati, l’invito ad impartire disposizioni entro il termine
di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale
termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i
valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo secondo le
modalità indicate nell’articolo 4. Restano impregiudicate la
cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro
il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata
un’operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di
terzi da questo delegati, escluso l’intermediario non specificatamente delegato
in forma scritta.
Articolo 4
(Modalità
di devoluzione al Fondo)
1. Gli intermediari comunicano,
entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell’Economia e delle Finanze i
rapporti per i quali, nell’anno precedente, si siano
verificate le condizioni per l’estinzione secondo quanto previsto
dall’art. 3.
2. L’elenco dei rapporti
dormienti di cui al comma precedente è pubblicato entro il medesimo termine del
31 marzo di ciascun anno, mediante avviso cumulativo, indicante il nome, la
data ed il luogo di nascita di ciascun titolare del rapporto. La pubblicazione
è effettuata a cura dell’intermediario su un quotidiano a diffusione nazionale
e sul sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con oneri a carico
dei titolari del rapporto.
3. Gli intermediari provvedono,
entro il 31 maggio di ogni anno, a riversare al Fondo il denaro, gli strumenti
finanziari e i titoli relativi ai rapporti contrattuali di cui all’articolo 2,
1 comma, che vengono liquidati dal Fondo mediante
procedure ad evidenza pubblica. Gli intermediari provvedono al versamento delle
relative somme all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione
all’apposito capitolo n. 3382 del capo X, ai fini della successiva
riassegnazione al Fondo.
Articolo 5
(Gestione
del fondo)
1. La gestione del Fondo è
affidata ad apposita Commissione nominata con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, che ne disciplina il funzionamento. La Commissione è composta
da un Presidente di sezione del Consiglio di Stato,
che la presiede, un consigliere della Corte dei Conti, un dirigente del
Dipartimento del Tesoro, un dirigente della Banca d’Italia, un dirigente della
CONSOB, un dirigente dell’ISVAP e un rappresentante dei risparmiatori,
designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti presso il
Ministero dello Sviluppo economico.
2. Con uno o più regolamenti, da
emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, viene dettata la disciplina tecnica per la concreta
attivazione del Fondo.
3. Gli oneri e i compensi per il
funzionamento della Commissione sono determinati con il decreto di cui al comma
1 e sono a carico del Fondo.
Articolo 6
(Vigilanza
e controlli)
1. Le competenti autorità di
vigilanza effettuano controlli per verificare l’esatto adempimento del presente
regolamento da parte degli intermediari.
Articolo 7
(Disciplina
transitoria)
1. Per i rapporti rispetto ai
quali il termine previsto dall’articolo 3 si sia
compiuto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la
comunicazione di cui allo stesso articolo va effettuata entro sei mesi dalla
medesima data e le somme ed i valori non reclamati sono devoluti al Fondo entro
quattro mesi dalla scadenza del termine di 180 giorni di cui all’articolo 3.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì