Civile
REGOLAMENTO (CE) N. 717/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 giugno 2007 relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all’ interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE
REGOLAMENTO (CE) N. 717/2007 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 giugno 2007 relativo al roaming sulle
reti pubbliche di telefonia mobile all’interno della Comunità e che modifica la
direttiva 2002/21/CE
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il
trattato che istituisce la
Comunità europea,
in
particolare l’articolo 95,
vista la
proposta della Commissione,
visto il
parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del
Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo
251 del trattato, considerando quanto segue:
(1) I
prezzi elevati che devono pagare gli utenti delle reti pubbliche di telefonia
mobile, ad esempio studenti, viaggiatori d’affari e turisti, per utilizzare i
telefoni cellulari quando viaggiano in altri paesi della Comunità costituiscono
una fonte di preoccupazione per le autorità nazionali di regolamentazione, come
pure per i consumatori e le istituzioni comunitarie. I prezzi al dettaglio
eccessivi sono imputabili ai prezzi elevati praticati all’ingrosso
dall’operatore straniero della rete ospitante nonché, in numerosi casi, ai
forti ricarichi applicati al dettaglio dall’operatore di rete dell’utente.
Spesso le riduzioni nei prezzi all’ingrosso non vengono
trasferite al cliente al dettaglio. Sebbene alcuni operatori abbiano
recentemente introdotto sistemi tariffari che offrono ai clienti condizioni più
favorevoli e prezzi più bassi, è evidente che il rapporto tra costi e prezzi
non è quello che prevarrebbe in mercati pienamente competitivi.
(2) La
creazione di uno spazio sociale, dell’istruzione e culturale europeo basato
sulla mobilità delle persone dovrebbe agevolare la comunicazione tra le persone
al fine di costituire una vera e propria "Europa per i cittadini".
(3) La
direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,
relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse
correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), la direttiva
2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa
alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
(direttiva autorizzazioni), la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per
le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), la
direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,
relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e
di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), e la
direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio
2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla
vita privata e alle comunicazioni elettroniche), (in seguito denominate
complessivamente "il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche
del 2002"), perseguono l’obiettivo di creare un mercato unico delle
comunicazioni elettroniche all’interno della Comunità garantendo al tempo
stesso un elevato livello di tutela dei consumatori attraverso una concorrenza
più intensa.
(4) Il
presente regolamento non è un provvedimento isolato, ma integra e rafforza le
disposizioni previste dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche
del 2002 per quanto concerne il roaming intracomunitario. Tale quadro non ha
dotato le autorità nazionali di regolamentazione di strumenti sufficienti per
adottare un’azione efficace e decisiva per quanto riguarda i prezzi dei servizi
di roaming all’interno della Comunità e non assicura pertanto il corretto
funzionamento del mercato interno dei servizi di roaming. Il presente
regolamento costituisce uno strumento idoneo a correggere tale situazione.
(5) Il
quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 è basato sul
principio secondo cui si dovrebbero imporre obblighi di regolamentazione ex
ante solo nei casi in cui non esista un’effettiva concorrenza. Esso contempla
una procedura per l’esecuzione di analisi periodiche dei mercati e il riesame
degli obblighi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, che
sfocia nell’imposizione di obblighi ex ante agli operatori designati come
detentori di un significativo potere di mercato. Gli elementi costitutivi di
tale procedura comprendono la definizione dei mercati rilevanti in conformità
alla raccomandazione della Commissione relativa ai mercati rilevanti di
prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di
una regolamentazione ex ante in virtù della direttiva 2002/21/CE (in seguito
denominata "la raccomandazione "), l’analisi dei mercati definiti in
conformità alle linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato e
la valutazione del significativo potere di mercato a norma del quadro normativo
comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, la
designazione di operatori che detengono un significativo potere di mercato e
l’imposizione di obblighi ex ante agli operatori così designati.
(6) La
raccomandazione individua nel mercato nazionale all’ingrosso dei servizi di
roaming internazionale per le reti pubbliche di telefonia mobile un mercato
rilevante suscettibile di una regolamentazione ex ante. Il lavoro intrapreso
dalle autorità nazionali di regolamentazione (sia singolarmente sia con il
gruppo dei regolatori europei) per analizzare i mercati nazionali all’ingrosso
dei servizi di roaming internazionale ha dimostrato tuttavia che le singole
autorità nazionali di regolamentazione non sono finora riuscite a risolvere
efficacemente il problema dei prezzi all’ingrosso elevati dei servizi di
roaming intracomunitario perché è difficile individuare le imprese dotate di un
significativo potere di mercato, viste le caratteristiche specifiche del
roaming internazionale e in particolare la sua natura transfrontaliera.
(7) Per
quanto riguarda la fornitura al dettaglio di servizi internazionali di roaming,
la raccomandazione non individua alcun mercato come mercato rilevante, tra
l’altro perché i servizi internazionali di roaming al dettaglio non sono
venduti separatamente, ma fanno parte di un pacchetto più ampio di servizi che
i clienti acquistano dal loro fornitore del paese d’origine.
(8)
Inoltre, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della tutela e
della promozione degli interessi dei clienti delle reti mobili che risiedono
abitualmente all’interno del loro territorio non sono in grado di controllare
il comportamento degli operatori della rete ospitante situata in altri Stati
membri, dalla quale però dipendono gli stessi clienti quando utilizzano i
servizi internazionali di roaming. Tale ostacolo potrebbe ridurre inoltre
l’efficacia delle misure che gli Stati membri potrebbero adottare in base alla
loro competenza residua in materia di adozione di norme a tutela dei
consumatori.
(9) Di
conseguenza, gli Stati membri sono sollecitati ad adottare misure per far
scendere i prezzi dei servizi di roaming internazionale, ma il meccanismo di
intervento normativo ex ante da parte delle autorità nazionali di
regolamentazione, previsto dal quadro normativo per le comunicazioni
elettroniche del 2002, si è dimostrato insufficiente poiché non permette a tali
autorità di tutelare efficacemente l’interesse dei consumatori in questo
settore specifico.
(10)
Inoltre, nella risoluzione del Parlamento europeo relativa alla
regolamentazione e ai mercati europei delle comunicazioni elettroniche 2004 si
invitava la Commissione
a studiare nuove iniziative per ridurre i costi del traffico telefonico mobile
transfrontaliero; parallelamente, il Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2006 ha concluso che per
conseguire gli obiettivi della strategia di Lisbona rinnovata per la crescita
economica e la produttività è necessario portare avanti politiche mirate, efficaci
e integrate sulle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) a
livello sia europeo sia nazionale, e ha sottolineato, in tale contesto,
l’importanza di ridurre i costi del roaming per promuovere la competitività.
(11) Il
quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002, sulla base di
valutazioni evidenti in quel momento, si prefiggeva la rimozione di tutte le
barriere al commercio tra gli Stati membri nel settore che armonizza, anche per
quanto attiene alle misure che riguardano le tariffe di roaming. Tuttavia, ciò
non dovrebbe escludere l’adeguamento di norme armonizzate tenendo conto di
altre considerazioni, al fine di trovare i mezzi più efficaci per conseguire un
elevato livello di protezione dei consumatori migliorando al tempo stesso le
condizioni di funzionamento del mercato interno.
(12) È
pertanto opportuno modificare il quadro normativo per le comunicazioni
elettroniche del 2002 in
particolare la direttiva quadro, per permettere di derogare alle norme
altrimenti applicabili, in particolare al principio secondo cui i prezzi
praticati per le offerte di servizi dovrebbero essere determinati da accordi
commerciali in assenza di significativo potere di mercato, e consentire in tal
modo l’introduzione di obblighi normativi complementari che riflettano le
caratteristiche peculiari dei servizi di roaming intracomunitario.
(13) I
mercati del roaming all’ingrosso e al dettaglio presentano caratteristiche
uniche che giustificano l’adozione di misure eccezionali che vanno al di là dei
meccanismi previsti dal quadro normativo del 2002 per le comunicazioni
elettroniche.
(14) Per
tutelare gli interessi dei clienti dei servizi di roaming è opportuno imporre
obblighi di regolamentazione sia all’ingrosso sia al dettaglio, in quanto l’esperienza
ha dimostrato che le riduzioni dei prezzi all’ingrosso dei servizi di roaming
intracomunitario non si traducono necessariamente in prezzi al dettaglio più
bassi, perché mancano incentivi in tal senso. D’altra parte, un’azione volta a
ridurre il livello dei prezzi al dettaglio non affiancata
da una parallela riduzione dei costi all’ingrosso della fornitura di questi
servizi rischierebbe di perturbare il corretto funzionamento del mercato del
roaming intracomunitario.
(15) È
opportuno che tali obblighi di regolamentazione si applichino direttamente in
tutti gli Stati membri ed entrino in vigore nel più breve tempo possibile, pur
concedendo agli operatori interessati un periodo ragionevole per adattare i
prezzi e le offerte di servizi per conformarsi a tali obblighi.
(16) È
opportuno utilizzare un approccio comune per garantire che gli utenti delle
reti pubbliche di telefonia mobile terrestre che viaggiano all’interno della
Comunità non debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi di roaming intracomunitario
quando effettuano o ricevono chiamate vocali; ciò consentirebbe di conseguire
un elevato livello di tutela dei consumatori e di salvaguardare la concorrenza
tra gli operatori di telefonia mobile, nonché di preservare gli incentivi
all’innovazione e la scelta per il consumatore. Tenuto conto della natura
transfrontaliera dei servizi in esame, è necessario il suddetto approccio
comune in modo che gli operatori di telefonia mobile debbano rispettare un
unico quadro normativo coerente, basato su criteri fissati in modo obiettivo.
(17)
L’approccio più efficace e proporzionato per regolare il livello dei prezzi per
l’effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming intracomunitario consiste
nello stabilire, a livello comunitario, tariffe medie massime all’ingrosso al
minuto e nel limitare le tariffe al dettaglio, introducendo un’eurotariffa. La
tariffa media all’ingrosso dovrebbe applicarsi tra una qualsiasi coppia di
operatori all’interno della Comunità su un periodo di tempo determinato.
(18)
L’eurotariffa dovrebbe essere fissata a un livello che garantisca un margine
sufficiente agli operatori e che incoraggi offerte di roaming competitive a
tariffe inferiori. Gli operatori dovrebbero offrire attivamente un’eurotariffa
a tutti i loro clienti in roaming, gratuitamente e in modo chiaro e
trasparente.
(19)
Tale approccio regolamentare dovrebbe assicurare che le tariffe al dettaglio
del roaming intracomunitario riflettano in modo più ragionevole di quanto non
avviene ora i costi connessi alla fornitura del servizio. L’eurotariffa massima
che può essere offerta ai clienti in roaming dovrebbe pertanto comportare un
margine ragionevole rispetto ai costi all’ingrosso sostenuti per la fornitura
di un servizio di roaming, garantendo al tempo stesso agli operatori la libertà
di competere, differenziando le loro offerte e adattando le loro strutture
tariffarie alle condizioni di mercato e alle preferenze dei consumatori. Questo
approccio regolamentare non dovrebbe applicarsi ai servizi a valore aggiunto.
(20)
Detto approccio regolamentare dovrebbe essere di facile attuazione e controllo
per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico sia degli operatori,
che ne devono rispettare le prescrizioni, sia delle autorità nazionali di
regolamentazione, che devono controllarlo ed applicarlo. Esso dovrebbe inoltre
essere trasparente e immediatamente comprensibile per tutti gli utenti di
telefonia mobile all’interno della Comunità. Inoltre, dovrebbe assicurare
certezza e prevedibilità agli operatori che forniscono servizi di roaming
all’ingrosso e al dettaglio. È pertanto opportuno specificare nel presente
regolamento il livello in termini monetari delle tariffe massime al minuto all’ingrosso e al dettaglio.
(21) È
opportuno che la tariffa media massima all’ingrosso al minuto così specificata
tenga conto dei vari elementi che entrano in gioco nell’effettuazione di una
chiamata in roaming intracomunitario, in particolare il costo
dell’effettuazione di chiamate da e verso reti mobili, inclusi costi generali,
segnalazione e transito. Il parametro più adeguato per la raccolta e la
terminazione delle chiamate è la tariffa media di terminazione delle chiamate
mobili per gli operatori di reti mobili nella Comunità, basata sulle
informazioni fornite dalle autorità nazionali di regolamentazione e pubblicate
dalla Commissione. Le tariffe medie massime al minuto
fissate dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere determinate tenendo
conto della tariffa media di terminazione delle chiamate mobili, che
costituisce un parametro per i relativi costi. La tariffa media massima
all’ingrosso al minuto dovrebbe diminuire annualmente
per tener conto delle riduzioni delle tariffe di terminazione delle chiamate
mobili imposte periodicamente dalle autorità nazionali di regolamentazione.
(22)
L’eurotariffa applicabile al dettaglio dovrebbe garantire ai clienti dei
servizi di roaming che non verrà loro praticata una tariffa eccessiva quando
effettuano o ricevono una chiamata in roaming regolamentata, assicurando agli
operatori del paese di origine un margine sufficiente per differenziare i
prodotti offerti ai consumatori.
(23)
Tutti i consumatori dovrebbero avere la possibilità di scegliere una tariffa di
roaming semplice che non superi le tariffe regolamentate, senza oneri supplementari
o precondizioni. Un margine ragionevole tra i costi all’ingrosso e i prezzi al
dettaglio dovrebbe garantire agli operatori la copertura di tutti i loro costi
di roaming specifici, incluse debite quote dei costi di commercializzazione e
delle sovvenzioni per i telefoni cellulari, lasciando loro un margine
sufficiente per produrre un profitto ragionevole. Un’eurotariffa costituisce
uno strumento adeguato per garantire protezione al consumatore e flessibilità
all’operatore. Conformemente al livello all’ingrosso, i livelli massimi
dell’eurotariffa dovrebbero essere diminuiti annualmente.
(24) I
nuovi clienti in roaming dovrebbero essere informati in maniera esaustiva sulla
gamma di tariffe di roaming esistenti all’interno della Comunità, incluse
quelle conformi all’eurotariffa. I clienti in roaming esistenti dovrebbero
avere l’opportunità di scegliere una nuova tariffa conforme all’eurotariffa o
qualsiasi altra tariffa di roaming entro un determinato periodo di tempo. Per
quanto riguarda i clienti in roaming esistenti che non hanno effettuato una
scelta entro il periodo di tempo previsto, è opportuno distinguere tra coloro i
quali avevano già optato per una specifica tariffa o pacchetto tariffario di
roaming prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e coloro i quali
non avevano effettuato tale opzione. A questi ultimi
dovrebbe essere automaticamente concessa una tariffa conforme al presente
regolamento. I clienti in roaming che beneficiano già di una specifica tariffa
o pacchetto tariffario di roaming che soddisfa le loro esigenze individuali e
che hanno scelto su tale base dovrebbero mantenere la tariffa o il pacchetto
tariffario scelti in precedenza se, dopo essere stati nuovamente informati
sulle loro attuali condizioni tariffarie, non comunicano una scelta entro il
periodo di tempo previsto. Tali tariffe o pacchetti tariffari di roaming
potrebbero includere, ad esempio, tariffe di roaming forfettarie, tariffe non
pubbliche, tariffe di roaming con costi fissi supplementari, tariffe con tariffazione
al minuto inferiore all’eurotariffa massima o tariffe
con scatto alla risposta.
(25) È
opportuno che i fornitori di servizi di roaming intracomunitario al dettaglio
beneficino di un periodo di tempo che consenta loro di adeguare le tariffe per
conformarsi ai limiti previsti dal presente regolamento.
(26)
Analogamente, i fornitori di servizi di roaming intracomunitario all’ingrosso
dovrebbero disporre di un periodo di adattamento per conformarsi ai limiti
previsti dal presente regolamento.
(27)
Poiché il presente regolamento stabilisce che le direttive che costituiscono il
quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 non pregiudicano le
misure specifiche adottate per la regolamentazione delle tariffe di roaming
intracomunitario per le chiamate di telefonia vocale mobile e poiché i
fornitori di servizi di roaming intracomunitario possono essere tenuti, in
virtù del presente regolamento, ad apportare modifiche alle tariffe di roaming
al dettaglio per conformarsi ai requisiti del presente regolamento, tali
modifiche non dovrebbero creare un diritto di recesso dal contratto per gli
utenti di telefonia mobile nell’ambito delle leggi nazionali di recepimento del
quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002.
(28) Il
presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità di proporre ai
consumatori offerte innovative più vantaggiose dell’eurotariffa massima quale
definita dal medesimo, ma dovrebbero anzi incoraggiare offerte innovative ai
clienti in roaming a tariffe inferiori. Il presente regolamento non prevede la
reintroduzione delle tariffe di roaming nei casi in cui esse siano
state abolite completamente, né esige l’aumento delle tariffe di roaming
esistenti al livello dei limiti fissati nel regolamento.
(29) Gli
operatori del paese d’origine possono offrire un’equa tariffa forfettaria
mensile tutto compreso, alla quale non si applicano limiti tariffari. La
tariffa forfettaria potrebbe coprire i servizi vocali di roaming
intracomunitario e/o i servizi di trasmissione di dati (inclusi SMS, o Short
Message Service, e MMS, o Multimedia Messaging Service) all’interno della
Comunità.
(30) Per
garantire che tutti gli utenti della telefonia vocale mobile possano
beneficiare delle disposizioni del presente regolamento, le prescrizioni in
materia di prezzi al dettaglio dovrebbero essere applicate indipendentemente
dal fatto che i clienti in roaming usino una scheda ricaricabile o un
abbonamento presso il loro operatore del paese d’origine e a prescindere dal
fatto che tale operatore disponga di una rete propria, sia un operatore
virtuale di rete mobile oppure un rivenditore di servizi di telefonia vocale
mobile.
(31)
Qualora gli operatori di servizi di telefonia mobile ritengano che i vantaggi
dell’interoperabilità e dell’interconnettibilità da punto a punto per i loro
clienti siano pregiudicati dall’interruzione, o dal rischio di interruzione,
degli accordi di roaming stipulati con operatori di reti mobili in altri Stati
membri, o non siano in grado di fornire ai loro clienti servizi in un altro
Stato membro a causa della mancanza di un accordo con almeno un operatore di
rete all’ingrosso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero
avvalersi, se del caso, dei poteri di cui all’articolo 5 della direttiva
accesso per assicurare un accesso e un’interconnessione adeguati, al fine di
garantire l’interconnettibilità da punto a punto e l’interoperabilità dei
servizi, tenendo conto degli obiettivi dell’articolo 8 della direttiva quadro,
in particolare la creazione di un mercato unico pienamente funzionante per i
servizi di comunicazione elettronica.
(32) Per
migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio per l’effettuazione e la
ricezione di chiamate in roaming regolamentate all’interno della Comunità e per
aiutare i clienti in roaming a decidere come usare i cellulari mentre si
trovano all’estero, è opportuno che gli operatori di servizi di telefonia
mobile diano la possibilità ai loro clienti in roaming di ottenere facilmente
informazioni gratuite sulle spese di roaming loro applicate quando effettuano o
ricevono chiamate vocali in uno Stato membro visitato. Inoltre, gli operatori
dovrebbero fornire ai loro clienti, su richiesta e
gratuitamente, informazioni supplementari sulle tariffe al minuto o per unità
di dati (IVA inclusa) per effettuare o ricevere chiamate vocali, nonché per
inviare e ricevere SMS, MMS e altri servizi di trasmissione di dati nello Stato
membro visitato.
(33) Ai
fini della trasparenza è inoltre necessario che gli operatori forniscano
informazioni sulle tariffe di roaming, in particolare sull’eurotariffa e sulla
tariffa forfettaria tutto compreso, qualora offrano una tariffa di questo tipo,
al momento della sottoscrizione dei contratti di abbonamento e in caso di
variazione delle tariffe di roaming. Gli operatori del paese d’origine
dovrebbero fornire informazioni sulle tariffe di roaming attraverso mezzi
appropriati quali fatture, Internet, pubblicità televisiva o pubblicità diretta
per corrispondenza. Gli operatori del paese d’origine dovrebbero assicurare che
tutti i loro clienti in roaming siano a conoscenza della disponibilità di
tariffe regolamentate e dovrebbero inviare a tali clienti una comunicazione
chiara e imparziale in cui illustrano le condizioni dell’eurotariffa e il
diritto di passare o di rinunciare a tale tariffa.
(34) È
opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione a cui sono affidati i
compiti previsti dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del
2002 dispongano dei poteri necessari per sorvegliare e far applicare le
disposizioni previste dal presente regolamento nel loro territorio. Esse
dovrebbero altresì monitorare l’andamento dei prezzi delle comunicazioni vocali
e dei servizi di trasmissione di dati per gli utenti di telefonia mobile in
viaggio nei paesi della Comunità inclusi, se del caso, i costi specifici
connessi alle chiamate in roaming effettuate e ricevute nelle regioni
ultraperiferiche della Comunità e la necessità di garantire che tali costi possano essere adeguatamente recuperati a livello del
mercato all’ingrosso e che le tecniche di direzione del traffico non siano
utilizzate per limitare la scelta a svantaggio degli utenti. Tali autorità
dovrebbero anche garantire che le parti interessate dispongano
di informazioni aggiornate sull’applicazione del presente regolamento e pubblicare
i risultati di tale monitoraggio ogni sei mesi. Le informazioni dovrebbero
essere fornite separatamente per quanto riguarda i clienti con contratto
aziendale, i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili.
(35) Il
roaming all’interno di un paese nelle regioni ultraperiferiche della Comunità,
in cui le licenze di telefonia mobile sono distinte da quelle rilasciate sul
resto del territorio nazionale, potrebbe beneficiare di riduzioni tariffarie
equivalenti a quelle praticate sul mercato del roaming comunitario.
L’applicazione del presente regolamento non dovrebbe dare luogo a un
trattamento meno favorevole, in termini di prezzo, per i clienti che utilizzano
servizi di roaming all’interno di un paese rispetto a quelli che utilizzano servizi
di roaming intracomunitario. A tal fine, le autorità nazionali possono adottare
misure supplementari coerenti con il diritto comunitario.
(36) Dal
momento che, oltre alla telefonia vocale, i nuovi servizi di trasmissione
mobile di dati stanno guadagnando sempre più terreno, il presente regolamento
dovrebbe consentire di monitorare gli sviluppi di mercato anche per questi
servizi. La Commissione
dovrebbe pertanto monitorare anche il mercato dei servizi di trasmissione di
dati in roaming, inclusi i messaggi SMS e MMS.
(37) Gli
Stati membri dovrebbero istituire un sistema di sanzioni da applicare in caso
di violazione del presente regolamento.
(38)
Poiché gli scopi del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un
approccio comune che assicuri che gli utenti delle reti telefoniche mobili
pubbliche in viaggio all’interno della Comunità non debbano pagare prezzi
eccessivi per i servizi di roaming intracomunitario quando effettuano o
ricevono chiamate vocali, conseguendo in tal modo un elevato livello di tutela
dei consumatori senza pregiudicare la concorrenza tra gli operatori di
telefonia mobile, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli
Stati membri in modo sicuro, armonizzato e tempestivo e possono dunque essere
realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di
sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si
limita a quanto necessario è per conseguire tali scopi in ottemperanza al
principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(39)
Tale approccio comune dovrebbe essere istituito per un periodo di tempo
limitato. Il presente regolamento può, alla luce di un riesame che deve essere
effettuato dalla Commissione, essere prorogato o modificato. La Commissione dovrebbe
esaminare l’efficacia del presente regolamento e il contributo che esso
fornisce all’applicazione del quadro normativo e al buon funzionamento del
mercato interno, ed esaminare altresì l’impatto del presente regolamento sui
piccoli operatori di telefonia mobile nella Comunità e sulla loro posizione nel
mercato del roaming intracomunitario,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento
istituisce un approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti
pubbliche di telefonia mobile che viaggiano all’interno della Comunità non paghino prezzi eccessivi per i servizi vocali di roaming
intracomunitario quando effettuano e ricevono chiamate, contribuendo in tal
modo al corretto funzionamento del mercato interno e conseguendo nel contempo
un elevato livello di tutela dei consumatori, salvaguardando la concorrenza tra
gli operatori di telefonia mobile e preservando gli incentivi all’innovazione e
la scelta del consumatore. Il presente regolamento fissa le norme relative alle
tariffe che gli operatori di telefonia mobile possono addebitare per la
fornitura di servizi di roaming intracomunitario per chiamate vocali effettuate
a partire da e verso destinazioni all’interno della Comunità e si applica sia
alle tariffe praticate all’ingrosso tra operatori di rete che alle tariffe
praticate al dettaglio dai fornitori del paese d’origine.
2. Il presente regolamento fissa
altresì norme volte ad accrescere la trasparenza dei prezzi e migliorare
l’erogazione di informazioni tariffarie agli utenti dei servizi di roaming
intracomunitario.
3. Il presente regolamento
costituisce una misura specifica a norma dell’articolo 1, paragrafo 5 della
direttiva quadro.
4. I limiti tariffari di cui al
presente regolamento sono espressi in euro. Ove le tariffe di cui agli articoli
3 e 4 siano espresse in altre valute, i limiti tariffari iniziali ai sensi di
tali articoli sono determinati in tali valute applicando i tassi di cambio di
riferimento vigenti alla data del 30 giugno 2007, quali pubblicati dalla Banca
centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Ai fini delle
successive riduzioni dei limiti tariffari di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e
all’articolo 4, paragrafo 2, i valori rivisti sono determinati applicando i
tassi di cambio di riferimento pubblicati un mese prima
della data a decorrere dalla quale si applicano tali valori.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente
regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva accesso, all’articolo 2 della direttiva
quadro e all’articolo 2 della direttiva servizio universale.
2. In aggiunta alle
definizioni di cui al paragrafo 1, s’intende per:
a) "eurotariffa",
qualsiasi tariffa non superiore alla tariffa massima di cui
all’articolo 4, che un operatore del paese d’origine può applicare per
la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata, in conformità al
predetto articolo;
b) "fornitore del paese
d’origine", un’impresa che fornisce a un cliente in roaming i servizi di
telefonia mobile pubblica terrestre attraverso la sua propria
rete o in qualità di operatore di rete mobile virtuale o rivenditore;
c) "rete d’origine", una
rete pubblica di telefonia mobile terrestre situata in uno
Stato membro ed utilizzata da un fornitore del paese d’origine per la
fornitura di servizi di telefonia mobile pubblica terrestre ad un cliente in
roaming;
d) "roaming
intracomunitario", l’utilizzo di un telefono mobile o di un’altra
apparecchiatura da parte di un cliente in roaming per effettuare o ricevere
telefonate intracomunitarie mentre si trova in uno Stato membro diverso da
quello in cui è situata la sua rete d’origine, in virtù di accordi tra
l’operatore della rete d’origine e l’operatore della rete ospitante;
e) "chiamata in roaming
regolamentata", una chiamata di telefonia vocale mobile effettuata da un
cliente in roaming, a partire da una rete ospitante verso una rete telefonica
pubblica all’interno della Comunità, o ricevuta da un cliente in roaming, a
partire da una rete telefonica pubblica all’interno della comunità e destinata
a una rete ospitante;
f) "cliente in
roaming", il cliente di un fornitore di servizi di telefonia mobile
pubblica terrestre attraverso una rete pubblica di telefonia mobile terrestre
situata nella Comunità, il cui contratto o accordo con l’operatore del paese
d’origine gli consenta di utilizzare un telefono mobile o un’altra
apparecchiatura per effettuare o ricevere telefonate su una rete ospitante, in
virtù di accordi tra l’operatore della rete d’origine e l’operatore della rete
ospitante;
g) "rete ospitante", la
rete di telefonia mobile pubblica terrestre situata in uno Stato membro diverso
da quello della rete d’origine e che consente a un cliente in roaming di
effettuare o ricevere chiamate in virtù di accordi con l’operatore della rete
d’origine.
Articolo 3
Tariffe all’ingrosso per
l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate
1. La tariffa media all’ingrosso
che l’operatore di una rete ospitante può applicare all’operatore di una rete
d’origine del cliente in roaming per la fornitura di una chiamata in roaming
regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l’altro, i
costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non può superare
l’importo di 0,30 EUR al minuto.
2. Tale tariffa media
all’ingrosso si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su
un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata
inferiore prima della scadenza del presente regolamento. La tariffa media
massima all’ingrosso scende a 0,28 EUR e a 0,26 EUR rispettivamente il 30
agosto 2008 e il 30 agosto 2009.
3. La tariffa media all’ingrosso
di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all’ingrosso
derivanti dal roaming per il numero totale di minuti all’ingrosso in roaming
venduti per la fornitura di chiamate intracomunitarie all’ingrosso in roaming
dal relativo operatore durante il periodo in questione. L’operatore della rete
ospitante è autorizzato a operare una distinzione tra le tariffe di punta e le tariffe fuori punta.
Articolo 4
Tariffe al dettaglio per le
chiamate in roaming regolamentate
1. Il fornitore del paese di
origine rende disponibile e offre attivamente a tutti i suoi clienti in
roaming, secondo modalità chiare e trasparenti, un’eurotariffa di cui al paragrafo 2. Tale eurotariffa non comporta alcun
abbonamento associato o altri costi fissi o ricorrenti e può essere combinata
con qualunque tariffa al dettaglio.
Nel formulare tale offerta, detto
fornitore rammenta a tutti i suoi clienti in roaming che abbiano
scelto una specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming
anteriormente a 30 giugno 2007, le condizioni vigenti per tale tariffa o
pacchetto.
2. L’importo al dettaglio (al
netto dell’IVA) dell’eurotariffa, che un fornitore del paese d’origine può
applicare ai suoi clienti in roaming per la fornitura di chiamate regolamentate
in roaming, può variare per ogni chiamata in roaming ma
non supera gli EUR 0,49 al minuto per le chiamate in uscita e 0,24 EUR per
quelle in entrata. Il tetto massimo diminuisce a 0,46 EUR e a 0,43 EUR per le
chiamate in uscita, e a 0,22 EUR e 0,19 EUR per le chiamate in entrata,
rispettivamente il 30 agosto 2008 e il 30 agosto 2009.
3. A tutti i clienti in
roaming è offerta una tariffa di cui al paragrafo 2.
Tutti i clienti in roaming già
esistenti devono avere la possibilità, entro 30 luglio 2007, di optare
deliberatamente per un’eurotariffa o per qualsiasi altra tariffa di roaming e
dev’essere concesso un periodo di due mesi entro cui comunicare la scelta
effettuata al fornitore del paese d’origine. La tariffa richiesta va attivata
entro un mese dal ricevimento della domanda del cliente da parte del fornitore
del paese di origine.
Ai clienti in roaming che non abbiano comunicato alcuna scelta entro il precitato bimestre
si applica automaticamente un’eurotariffa di cui al paragrafo 2.
Tuttavia, ai clienti in roaming
che, anteriormente a 30 giugno 2007, avessero già scelto deliberatamente una
specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming diversi dalla tariffa di
roaming che verrebbe loro assegnata in assenza della
suddetta scelta, e che non esprimono la loro scelta ai sensi del presente
paragrafo, continua ad applicarsi la tariffa o il pacchetto tariffario scelti
in precedenza.
4. Ogni cliente in roaming può
chiedere, in qualsiasi momento successivo al termine del periodo di cui al
paragrafo 3, di passare a una eurotariffa o di
rinunciarvi. Ogni cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal
ricevimento della richiesta e gratuitamente, nonché senza comportare alcuna
condizione o restrizione alle altre clausole di abbonamento. Un fornitore del
paese di origine può ritardare tale cambiamento fintantoché la precedente
tariffa di roaming non sia stata in vigore per un determinato periodo minimo,
il quale non può comunque superare i tre mesi.
Articolo 5
Applicazione degli articoli 3 e 6
1. L’articolo 3 si applica a
decorrere da 30 agosto 2007.
2. L’articolo 6,
paragrafi 1 e 2, si applica a decorrere da 30 settembre 2007.
Articolo 6
Trasparenza delle tariffe al
dettaglio
1. Onde avvertire il cliente in
roaming del fatto che gli saranno applicate tariffe di roaming all’atto di
effettuare o ricevere una chiamata ciascun fornitore del paese di origine,
salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del paese di origine
di non desiderare un tale servizio, fornisce al cliente, automaticamente
mediante un servizio messaggi, senza indebito ritardo e gratuitamente, allorché
detto cliente entra in uno Stato membro diverso da quello della rete d’origine,
informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di roaming (comprensive di
IVA) che gli vengono addebitate per l’effettuazione o
la ricezione di chiamate nello Stato membro visitato.
Tali informazioni essenziali
personalizzate sulle tariffe includono le tariffe massime che possono essere
addebitate al cliente, in base al suo piano tariffario, per effettuare chiamate
all’interno del paese visitato e da quest’ultimo allo Stato membro in cui è
situata la sua rete d’origine, nonché per riceverne. Le informazioni in oggetto
includono anche il numero gratuito, di cui al paragrafo 2,
per ottenere le informazioni più dettagliate. Un cliente che abbia
rinunciato a ricevere il servizio messaggi automatico ha il diritto, in
qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore del paese d’origine
di ripristinare tale servizio.
Il fornitore del paese di origine
fornisce ai clienti non vedenti e ipovedenti, su loro eventuale richiesta, tali
informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe automaticamente mediante
una chiamata vocale gratuita.
2. In aggiunta a quanto
disposto dal paragrafo 1, i clienti hanno il diritto di richiedere e ricevere
gratuitamente informazioni personalizzate più dettagliate sulle tariffe di
roaming applicabili alle chiamate vocali, agli SMS, agli MMS e agli altri
servizi di trasmissione di dati, mediante una chiamata vocale dal cellulare, o
l’invio di un SMS, a destinazione di un numero
gratuito dedicato a tale scopo dal fornitore del paese di origine.
3. Al momento della
sottoscrizione del servizio, il fornitore del paese di origine fornisce a tutti
gli utenti informazioni esaurienti sulle tariffe di roaming applicabili, in
particolare sull’eurotariffa. Esso aggiorna inoltre senza indebito ritardo i
suoi clienti in roaming sulle tariffe di roaming applicabili ad ogni variazione
delle stesse.
Il fornitore del paese d’origine
adotta le misure necessarie a garantire che tutti i clienti siano
al corrente della disponibilità dell’eurotariffa. In particolare, detto
fornitore comunica, in termini chiari e obiettivi, a tutti i clienti in
roaming, entro 30 luglio 2007, le condizioni relative all’eurotariffa.
Successivamente invia, a intervalli ragionevoli, un richiamo in tal senso a
tutti i clienti che abbiano optato per un’altra
tariffa.
Articolo 7
Vigilanza e applicazione
1. Le autorità nazionali di
regolamentazione verificano e vigilano sull’applicazione del presente
regolamento all’interno del loro territorio.
2. Le autorità nazionali di
regolamentazione garantiscono al pubblico informazioni
aggiornate sull’applicazione del presente regolamento, in particolare
degli articoli 3 e 4, in
modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente.
3. Le autorità nazionali di
regolamentazione, in vista del riesame di cui all’articolo 11,
assicurano il monitoraggio dell’andamento dei prezzi all’ingrosso e al
dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate
vocali e di trasmissione di dati, inclusi i messaggi SMS e MMS, anche nelle
regioni di confine di cui all’articolo 299, paragrafo 2 del trattato. Esse
vigilano altresì sulla particolare situazione di roaming involontario nelle
regioni di confine degli Stati membri limitrofi e controllano l’eventuale
impiego di tecniche di direzione del traffico a scapito dei consumatori. Le
autorità nazionali di regolamentazione comunicano alla Commissione, con cadenza
semestrale, i risultati di tale verifica, tra cui informazioni a parte sui
clienti con contratto aziendale, i clienti con abbonamento e i clienti con
schede ricaricabili.
4. Le autorità nazionali di
regolamentazione hanno il potere di esigere che le imprese soggette agli
obblighi di cui al presente regolamento forniscano
tutte le informazioni pertinenti per l’attuazione e il rispetto del presente
regolamento. Su richiesta, tali imprese forniscono le
informazioni prontamente, attenendosi al calendario e al livello di dettaglio
specificati dall’autorità nazionale di regolamentazione.
5. Le autorità nazionali di
regolamentazione possono intervenire di propria iniziativa per garantire il
rispetto del presente regolamento. In particolare, si avvalgono, se del caso,
dei poteri di cui all’articolo 5 della direttiva accesso
per assicurare un accesso e un’interconnessione adeguati al fine di garantire
la connettività da punto a punto e l’interoperabilità dei servizi di roaming.
6. Nel caso in cui riscontri una
violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, l’autorità
nazionale di regolamentazione ha la facoltà di esigere l’immediata cessazione
della violazione.
Articolo 8
Risoluzione di controversie
1. Eventuali controversie che dovessero insorgere fra imprese fornitrici di reti e servizi
di comunicazioni elettroniche in uno Stato membro in relazione agli obblighi
sanciti dal presente regolamento sono soggette alle procedure nazionali per la
risoluzione di controversie di cui agli articoli 20 e 21 della direttiva
quadro.
2. In caso di controversie
irrisolte in cui siano coinvolti consumatori o utenti
finali in relazione a questioni che rientrano nell’ambito di applicazione del
presente regolamento, gli Stati membri provvedono a garantire la possibilità di
ricorso alle procedure extragiudiziali per la risoluzione di controversie di
cui all’articolo 34 della direttiva servizio universale.
Articolo 9
Sanzioni
Gli Stati membri adottano
disposizioni relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del
presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne
l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e
dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione
entro 30 marzo 2008 e comunicano successivamente senza indugio le eventuali
modifiche.
Articolo 10
Modifica della direttiva
2002/21/CE (direttiva quadro)
All’articolo 1 della direttiva 2002/21/CE
(direttiva quadro) è aggiunto il paragrafo seguente:
"5. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano fatte salve eventuali
misure specifiche adottate per la regolamentazione delle tariffe di roaming
internazionale sulle reti pubbliche di telefonia mobile all’interno della
Comunità.".
Articolo 11
Riesame
1. La Commissione riesamina
il funzionamento del presente regolamento entro 30 dicembre 2008 e presenta una
relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione valuta in
particolare se sono stati conseguiti gli obiettivi del presente regolamento.
Nella relazione la
Commissione esamina l’andamento dei prezzi all’ingrosso e al
dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate
vocali e di trasmissione di dati, tra cui messaggi SMS e MMS, includendovi se
del caso raccomandazioni sulla necessità di regolamentare
tali servizi. A tal fine la Commissione può avvalersi delle informazioni
fornite in virtù dell’articolo 7, paragrafo 3.
2. Nella relazione la Commissione esamina
altresì, tenuto conto dell’andamento del mercato e in considerazione sia della
concorrenza sia della protezione dei consumatori, l’eventuale necessità di
prorogare la validità del presente regolamento oltre il periodo di cui all’articolo 13, o di modificarlo, tenendo conto
dell’evoluzione dei prezzi dei servizi di telefonia mobile vocale e di
trasmissione di dati a livello nazionale e delle incidenze del presente
regolamento sulla situazione concorrenziale degli operatori di piccole
dimensioni, indipendenti o che hanno recentemente avviato la loro attività. Se la Commissione riscontra
una siffatta necessità, presenta una proposta in tal senso al Parlamento
europeo e al Consiglio.
Articolo 12
Comunicazioni
Gli Stati membri comunicano alla
Commissione, entro 30 agosto 2007 l’identità delle autorità nazionali di
regolamentazione responsabili dell’adempimento dei compiti previsti dal
presente regolamento.
Articolo 13
Entrata in vigore e scadenza
Il presente regolamento entra in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
Esso scade 30 giugno 2010.
Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno
degli
Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno
2007.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.- G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
A. MERKEL