Ambiente

Tuesday 13 May 2008

REGOLAMENTO (CE) N. 357/2008 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2008 che modifica l’ allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’ eradicazione di alcune encefalo

REGOLAMENTO (CE) N. 357/2008
DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2008 che modifica l’allegato V del regolamento
(CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie
spongiformi trasmissibili (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE,

visto il
trattato che istituisce la
Comunità europea,

visto il
regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e
l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, in
particolare l’articolo 23 bis, lettera g),

considerando
quanto segue:

(1) Il
regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il
controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
(TSE) negli animali. Esso si applica alla produzione e all’immissione sul
mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi
specifici, all’esportazione degli stessi.

(2)
L’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 detta norme per la rimozione e
l’eliminazione del materiale specifico a rischio.

(3)
Negli ultimi anni si assiste, come indicato da vari fattori, a un’evoluzione
positiva dell’epidemia di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e ad un chiaro
miglioramento della situazione grazie a misure di riduzione dei rischi, come
l’applicazione del divieto assoluto concernente i mangimi e la rimozione ed
eliminazione del materiale specifico a rischio.

(4) Uno
degli obiettivi strategici della comunicazione della Commissione «Un piano per
le TSE» [2], adottata il 15 luglio 2005, è quello di garantire e mantenere
l’attuale livello di protezione dei consumatori assicurando anche per il futuro
l’eliminazione sicura del materiale specifico a rischio, modificando tuttavia
l’elenco dei materiali specifici a rischio o l’età degli animali da cui essi
devono essere rimossi sulla base dei nuovi pareri scientifici e della loro
evoluzione.

(5) Nel
parere del 19 aprile 2007, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha
concluso che in base alle conoscenze scientifiche attuali la probabile infettività
nel sistema nervoso centrale dei bovini è rilevabile a 3/4 circa del periodo
d’incubazione e che prevedibilmente l’infettività è al di sotto del limite di
rilevazione o ancora assente nei bovini fino all’età di 33 mesi.

(6) Tra
il 2001 e il 2006 l’età media dei casi positivi di BSE segnalati nella Comunità
è salita da 86 a
121 mesi. Nello stesso periodo sono stati registrati nella Comunità solo sette
casi di BSE in bovini di età inferiore ai 35 mesi su un totale di 7 413 casi di
BSE, riferiti a un totale di oltre 60 milioni di bovini sottoposti a test.

(7)
Esiste pertanto una base scientifica per rivedere il limite d’età per la
rimozione di alcuni materiali specifici a rischio nei bovini, soprattutto per
quanto riguarda la colonna vertebrale. In considerazione dello sviluppo
dell’infettività nel sistema nervoso centrale durante il periodo di
incubazione, della struttura d’età dei casi positivi di BSE e della riduzione
dell’esposizione del bestiame nato dopo il 1° gennaio 2001, il limite d’età per
rimuovere la colonna vertebrale, compresi i gangli della radice dorsale dei
bovini, come materiale specifico a rischio può essere innalzata da 24 a 30 mesi. Va quindi
modificata in tal senso la definizione di materiale specifico a rischio di cui
all’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001.

(8)
Occorre quindi modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 999/2001.

(9) Le
misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato
permanente per la catena alimentare

e la
salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’allegato V del regolamento
(CE) n. 999/2001, il punto 1, lettera a), punto ii) è
sostituito dal seguente:

«ii) la colonna vertebrale,
escluse le vertebre caudali, le apofisi spinose e i processi trasversi delle
vertebre cervicali, toraciche e lombari e la cresta sacrale mediana e le ali
del sacro, ma inclusi i gangli della radice dorsale dei bovini di età superiore
a 30 mesi, e».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in
vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.

Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile
2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione