Civile

Friday 12 January 2007

REGOLAMENTO (CE) N. 1896/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo d’ ingiunzione di pagamento

REGOLAMENTO (CE) N. 1896/2006 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 che istituisce un
procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento

PREMESSA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il
trattato che istituisce la
Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c),

vista la
proposta della Commissione,

visto il
parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando
secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerato
quanto segue:

(1) La Comunità si prefigge
l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per
realizzare gradualmente tale spazio la Comunità deve adottare, tra l’altro, le misure
nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile aventi
implicazioni transfrontaliere, necessarie al corretto funzionamento del mercato
interno.

(2) Ai
sensi dell’articolo 65, lettera c) del trattato, tali misure includono
l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili,
se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile
applicabili negli Stati membri.

(3) Il
Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato il
Consiglio e la Commissione
a predisporre una nuova legislazione sugli elementi funzionali ad una
cooperazione giudiziaria agevole e ad un migliore accesso alla legislazione,
facendo specifico riferimento, in tale contesto, agli ordini di pagamento.

(4) Il
30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma comune della Commissione
e del Consiglio relativo all’attuazione del principio del riconoscimento
reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (3). Il programma
prevede la possibilità di un procedimento speciale, uniforme e armonizzato
volto ad ottenere una decisione giudiziaria, istituito in seno alla Comunità in
settori specifici compreso quello dei crediti non contestati. Ciò è stato
portato avanti nel programma dell’Aia, adottato dal Consiglio europeo del 5
novembre 2004, che invita a proseguire attivamente i lavori relativi
all’ingiunzione di pagamento europea.

(5) La Commissione ha
adottato il 20 dicembre 2002 il libro verde sul procedimento europeo
d’ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il
contenzioso in materia di controversie di modesta entità. Il Libro verde ha
avviato consultazioni sui possibili obiettivi e sulle possibili caratteristiche
di un procedimento europeo uniforme o armonizzato per il recupero dei crediti
non contestati.

(6) Il
recupero rapido ed efficace dei crediti che non sono oggetto di una
controversia giuridica riveste un’importanza primaria per gli operatori
economici dell’Unione europea, in quanto i ritardi di pagamento rappresentano
una delle principali cause di insolvenza che minaccia la sopravvivenza delle
aziende, in particolare le piccole e medie imprese, e che è all’origine della
perdita di numerosi posti di lavoro.

(7)
Tutti gli Stati membri tentano di affrontare la questione del recupero in massa
dei crediti non contestati, la maggioranza di essi elaborando un procedimento
di ingiunzione di pagamento semplificato, ma sia il contenuto delle legislazioni
nazionali sia i risultati dei procedimenti nazionali variano in misura
sostanziale. I procedimenti attualmente vigenti, inoltre, sono spesso
inammissibili o impraticabili nei casi di natura transfrontaliera.

(8) I
conseguenti ostacoli all’accesso ad una giustizia efficiente nei casi di natura
transfrontaliera e la distorsione di concorrenza nel mercato interno causata
dallo squilibrio nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei
creditori nei diversi Stati membri determinano l’esigenza di una normativa
comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori
in tutta l’Unione europea.

____________________

(1) GU C
221 dell’ 8.9.2005, pag. 77.

(2)
Parere del Parlamento europeo del 13 dicembre 2005 (non ancora pubblicata nella
Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 30 giugno 2006 (non
ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo
del 25 ottobre 2006. Decisione del Consiglio dell’11 dicembre 2006.

(3) GU C
12 del 15.1.2001, pag. 1.

(9) Il
presente regolamento intende semplificare, accelerare e ridurre i costi dei
procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti
pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di
pagamento e assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri
dell’ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto
rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per
il riconoscimento e l’esecuzione.

(10) Il
procedimento previsto dal presente regolamento dovrebbe costituire un mezzo
supplementare e facoltativo per il ricorrente, che rimane libero di avvalersi
delle procedure previste dal diritto nazionale. Pertanto il presente
regolamento non sostituisce né armonizza i meccanismi vigenti di recupero dei
crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale.

(11) Il
procedimento dovrebbe basarsi il più possibile sull’utilizzo di moduli standard
nella comunicazione tra il giudice e le parti per facilitarne la gestione e
consentire il ricorso all’elaborazione automatizzata dei dati.

(12) Al
momento di decidere quali giudici siano competenti ad emettere un’ingiunzione
di pagamento europea, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto
l’esigenza di garantire l’accesso alla giustizia.

(13)
Nella domanda d’ingiunzione di pagamento europea, il ricorrente è obbligato a
fornire informazioni sufficienti ad identificare chiaramente la richiesta e la
relativa giustificazione in modo da consentire al convenuto di scegliere in
piena cognizione di causa se presentare opposizione o non contestare il
credito.

(14) In
questo contesto il ricorrente dovrebbe essere tenuto a inserire una descrizione
delle prove a sostegno della domanda. A tal fine il modulo di domanda dovrebbe
includere un elenco il più completo possibile di tipi di prove generalmente
presentate a sostegno dei crediti pecuniari.

(15) La
presentazione di una domanda di ingiunzione di pagamento europea dovrebbe
comportare il pagamento delle eventuali spese di giudizio.

(16) Il
giudice dovrebbe valutare la domanda, compresa la questione della competenza
giurisdizionale e la descrizione delle prove, sulla base delle informazioni
fornite nel modulo di domanda. Ciò consentirebbe al giudice di valutare prima
facie il merito della domanda e, tra l’altro, di escludere crediti
manifestamente infondati o domande irricevibili. Non dovrebbe essere necessario
che sia un giudice ad effettuare l’esame.

(17) Il
rifiuto della domanda non dovrebbe essere impugnabile. Ciò non esclude tuttavia
un eventuale riesame della decisione di rifiuto della domanda allo stesso
livello giurisdizionale, conformemente alla legislazione nazionale.

(18)
L’ingiunzione di pagamento europea dovrebbe informare il convenuto della
possibilità di versare al ricorrente l’importo stabilito oppure, in caso di
contestazione, di presentare opposizione entro il termine di 30 giorni. Oltre
alle informazioni complete sul credito fornite dal ricorrente, il convenuto
dovrebbe essere informato della portata giuridica dell’ingiunzione di pagamento
europea ed in particolare delle conseguenze derivanti dalla mancata
contestazione del credito.

(19) Di
fronte alle diversità che esistono tra gli Stati membri relativamente alle
norme di procedura civile, e in particolare quelle relative alla notificazione
di documenti, è necessario definire in modo specifico e dettagliato le norme
minime da applicare nell’ambito della procedura relativa all’ingiunzione di
pagamento europea. In particolare, in ordine all’osservanza di tali norme
minime, qualsiasi forma di notificazione basata su una fictio iuris non
dovrebbe essere considerata sufficiente al fine della notificazione
dell’ingiunzione di pagamento europea.

(20)
Tutti i metodi di notificazione elencati agli articoli 13 e 14 sono
caratterizzati o dall’assoluta certezza (articolo 13), o da un grado assai
elevato di verosimiglianza (articolo 14) che il documento notificato è
pervenuto al destinatario.

(21) La
notificazione in mani proprie a persone diverse dal convenuto stesso a norma
dell’articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) dovrebbe essere considerata come
rispondente ai requisiti di cui a tali norme soltanto se le suddette persone
hanno effettivamente accettato/ricevuto l’ingiunzione di pagamento europea.

(22)
L’articolo 15 dovrebbe applicarsi alle situazioni nelle quali il convenuto non
può stare in giudizio personalmente, come nel caso di una persona giuridica, e
alle situazioni nelle quali un rappresentante è indicato dalla legge, nonché a
quelle nelle quali il convenuto ha autorizzato un’altra persona, in particolare
un legale, a rappresentarlo nello specifico procedimento in corso.

(23) Il
convenuto può presentare opposizione utilizzando il modulo standard descritto
nel presente regolamento. I giudici dovrebbero tuttavia tener conto di
qualsiasi altra forma di opposizione scritta se espressa in modo chiaro.

(24)
L’opposizione presentata entro il termine dovrebbe interrompere il procedimento
europeo d’ingiunzione di pagamento e determinare il trasferimento automatico
del caso ad un procedimento civile ordinario a meno che il ricorrente abbia
esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento. Ai fini del
presente regolamento la nozione di procedimento civile ordinario non dovrebbe
essere necessariamente interpretata secondo il diritto nazionale.

(25)
Scaduto il termine per presentare opposizione, in alcuni casi eccezionali il
convenuto dovrebbe avere il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di
pagamento europea. Il riesame in casi eccezionali non significa che il
convenuto debba avere una seconda possibilità di
contestare il credito. Durante la procedura di riesame il merito della domanda
non dovrebbe essere valutato al di là dei motivi risultanti dalle circostanze
eccezionali invocate dal convenuto. Tra le altre circostanze eccezionali
potrebbe figurare il caso in cui l’ingiunzione di pagamento europea sia fondata su informazioni false fornite nel modulo di
domanda.

(26) Le
spese di giudizio di cui all’articolo 25 non dovrebbero includere, ad esempio,
gli onorari degli avvocati o i costi di notificazione dei documenti da parte di
un’entità diversa dal giudice.

(27)
Un’ingiunzione di pagamento europea emessa in uno Stato membro e divenuta
esecutiva dovrebbe essere trattata, ai fini dell’esecuzione, come se fosse
stata emessa nello Stato membro in cui viene richiesta l’esecuzione. La
reciproca fiducia nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri
giustifica che la sussistenza dei requisiti richiesti per l’emissione di
un’ingiunzione di pagamento europea sia accertata dal
giudice di uno Stato membro e che l’ingiunzione sia resa esecutiva in tutti gli
altri Stati membri senza che sia necessario il controllo giurisdizionale della
corretta applicazione delle norme minime procedurali nello Stato membro di
esecuzione. Le procedure relative alla sua esecuzione dovrebbero continuare ad
essere disciplinate dalla legislazione nazionale, fatte salve le disposizioni
del presente regolamento, in particolare le norme minime
stabilite dall’articolo 22, paragrafi 1 e 2 e dall’articolo 23.

(28) Per
calcolare i termini si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71
del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai
periodi di tempo, alle date e ai termini (1). Il convenuto dovrebbe essere
informato di ciò e dovrebbe essere avvertito che si tiene conto dei giorni
festivi dello Stato membro del giudice che rilascia l’ingiunzione di pagamento
europea.

(29)
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, in particolare l’istituzione di un
meccanismo uniforme, rapido ed efficace per il recupero dei crediti pecuniari
non contestati in tutta l’Unione europea, non può essere realizzato in misura
sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli
effetti del presente regolamento, essere realizzato meglio a livello
comunitario, la Comunità
può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5
del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per
conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo.

(30) Le
misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate
secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (2).

(31) A
norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e
dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che
istituisce la Comunità
europea, il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare
all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(32) A
norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca
allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa
all’adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta
alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE

REGOLAMENTO

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento
intende

a) semplificare, accelerare e
ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in
materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo
d’ingiunzione di pagamento,

e

b) assicurare la libera
circolazione in tutti gli Stati membri dell’ingiunzione di pagamento europea
definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di
esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione.

2. Il presente regolamento non
impedisce a un ricorrente di intentare un procedimento a
norma dell’articolo 4 utilizzando qualunque altro procedimento
disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro o della
legislazione comunitaria.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si
applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale,
indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne,
in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa, né la
responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici
poteri («acta iure imperii»).

2. Sono esclusi dal campo di
applicazione del presente regolamento:

a) il regime patrimoniale fra
coniugi o i regimi assimilati, i testamenti e le successioni;

b) i fallimenti, i concordati e
le procedure affini;

c) la sicurezza sociale;

d) i crediti derivanti da
obblighi extracontrattuali, salvo se

i) sono
stati oggetto di accordo tra le parti o se vi è stata ammissione di debito,

o

ii)
riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.

3. Nel presente regolamento per
«Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.

Articolo 3

Controversie transfrontaliere

1. Ai fini del presente
regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una
delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da
quello del giudice adito.

2. Il domicilio è determinato
conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001 del
Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(1).

3. La data di riferimento per
stabilire se esiste una controversia transfrontaliera è la data di
presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea in conformità
del presente regolamento.

(1) GU L
12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 2245/2004 della Commissione (GU L 381 del
28.12.2004, pag. 10).

Articolo 4

Procedimento europeo di
ingiunzione di pagamento

Il procedimento europeo di
ingiunzione di pagamento è istituito per il recupero di crediti pecuniari di
uno specifico importo esigibili alla data in cui si propone la domanda di
ingiunzione di pagamento europea.

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente regolamento
si applicano le seguenti definizioni:

1. «Stato membro d’origine»: lo
Stato membro nel quale è emessa un’ingiunzione di pagamento europea;

2. «Stato membro di esecuzione»:
lo Stato membro nel quale è richiesta l’esecuzione dell’ingiunzione di
pagamento europea;

3. «giudice»: qualsiasi autorità
dello Stato membro competente per l’ingiunzione di pagamento europea o per
qualsiasi altra materia connessa;

4. «giudice d’origine»: il
giudice che emette l’ingiunzione di pagamento europea.

Articolo 6

Competenza giurisdizionale

1. Ai fini dell’applicazione del
presente regolamento, la competenza giurisdizionale è determinata conformemente
alle norme di diritto comunitario applicabili in materia, segnatamente il
regolamento (CE) n. 44/2001.

2. Tuttavia, qualora la domanda
si riferisca ad un contratto concluso da una persona, il consumatore, per una
finalità che può essere considerata estranea alla sua professione, e ove il
convenuto sia il consumatore, sono competenti solo i giudici dello Stato membro
in cui il convenuto è domiciliato, ai sensi dell’articolo 59 del regolamento
(CE) n. 44/2001.

Articolo 7

Domanda d’ingiunzione di
pagamento europea

1. La domanda d’ingiunzione di
pagamento europea è presentata utilizzando il modulo standard A riprodotto
nell’Allegato I.

2. Nella domanda sono indicati:

a) il nome e l’indirizzo delle
parti e, se del caso, dei loro rappresentanti, nonché del giudice a cui è presentata la domanda;

b) l’importo del credito,
compreso il capitale e, se del caso, gli interessi, le penalità contrattuali e
le spese;

c) qualora siano richiesti
interessi sul credito, il tasso d’interesse ed il periodo di tempo per il quale
gli interessi sono richiesti, a meno che non venga
aggiunto automaticamente al capitale un tasso d’interesse legale ai sensi della
legislazione dello Stato membro d’origine;

d) il fondamento dell’azione,
compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e, se
del caso, degli interessi richiesti;

e) una descrizione delle prove a
sostegno della domanda;

f) i motivi della competenza
giurisdizionale;

e

g) il carattere transfrontaliero
della controversia a norma dell’articolo 3.

3. Nella domanda il ricorrente
dichiara di fornire in coscienza e in fede informazioni veritiere e riconosce
che dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità adeguate
in base alla legislazione dello Stato membro d’origine.

4. In appendice alla domanda
il ricorrente può indicare al giudice di essere contrario al passaggio al
procedimento ordinario a norma dell’articolo 17 in caso di opposizione da
parte del convenuto.

Ciò non impedisce al ricorrente
di informarne il giudice anche successivamente, ma in ogni caso prima che sia emessa l’ingiunzione.

5. La domanda è presentata su
supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche
elettronico, accettato dallo Stato membro d’origine e di cui dispone il giudice
d’origine.

6. La domanda è firmata dal
ricorrente o, se del caso, dal suo rappresentante. Quando è presentata in forma elettronica, conformemente al paragrafo 5, la
domanda è firmata a norma dell’articolo 2, paragrafo 2 della direttiva
1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999,
relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (1). Tale firma è
riconosciuta nello Stato membro d’origine senza che sia
possibile imporre condizioni supplementari.

Tuttavia, detta firma elettronica
non è richiesta se e nella misura in cui esiste, presso i giudici dello Stato
membro d’origine, un sistema di comunicazione elettronica
alternativo che sia a disposizione di un determinato gruppo di utenti
autenticati preregistrati e permetta di identificare tali utenti in modo
sicuro. Gli Stati membri informano la Commissione di tali sistemi di comunicazione.

(1) GU L
13 del 19.1.2000, pag. 12.

Articolo 8

Esame della domanda

Il giudice a
cui è presentata la domanda d’ingiunzione di pagamento europea valuta,
quanto prima e sulla scorta del contenuto del modulo di domanda, se siano
soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 e se il credito
sia fondato. Tale esame può essere effettuato mediante una procedura
automatizzata.

Articolo 9

Completamento e rettifica della
domanda

1. In caso di mancato
rispetto dei requisiti di cui all’articolo 7 e a meno che il credito sia
manifestamente infondato o la domanda irricevibile, il giudice dà al ricorrente
la possibilità di completare o rettificare la domanda. Il giudice utilizza il
modulo standard B riprodotto nell’Allegato II.

2. Se chiede al ricorrente di
completare o rettificare la domanda, il giudice stabilisce il termine che
ritiene adeguato nella fattispecie. Il giudice può, a sua discrezione,
prorogare tale termine.

Articolo 10

Modifica della domanda

1. Se le condizioni di cui
all’articolo 8 sono soddisfatte solo per una parte della domanda, il giudice ne
informa il ricorrente mediante il modulo standard C riprodotto nell’Allegato
III. Il ricorrente è invitato ad accettare o rifiutare una proposta d’ingiunzione
di pagamento europea per l’importo specificato dal giudice ed è informato delle
conseguenze della sua decisione. Il ricorrente risponde rinviando il modulo
standard C spedito dal giudice entro un termine stabilito dal giudice
conformemente all’articolo 9, paragrafo 2.

2. Se il ricorrente accetta la
proposta del giudice, questi emette un’ingiunzione di
pagamento europea conformemente all’articolo 12, per la parte della
domanda accettata dal ricorrente. Le conseguenze relative alla restante parte della
domanda iniziale sono disciplinate dalla legislazione nazionale.

3. Se il ricorrente non invia la
sua risposta entro il termine stabilito dal giudice o rifiuta la proposta del
giudice, questi respinge in toto la domanda di ingiunzione di pagamento europea.

Articolo 11

Rigetto della domanda

1. Il giudice rigetta la domanda
se:

a) non sono soddisfatte le
condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7;

oppure

b) il credito è manifestamente
infondato;

oppure

c) il ricorrente non invia la
propria risposta entro il termine stabilito dal giudice, ai sensi dell’articolo
9, paragrafo 2;

oppure

d) il ricorrente non invia la
propria risposta entro il termine stabilito dal giudice o respinge la proposta
del giudice a norma dell’articolo 10.

Il ricorrente è informato sulle
cause del rigetto mediante il modulo standard D riprodotto nell’Allegato IV.

2. Il rigetto della domanda non
può formare oggetto di impugnazione.

3. Il rigetto della domanda non
impedisce al ricorrente di intentare il procedimento presentando una nuova
domanda d’ingiunzione di pagamento europea o utilizzando qualunque altro
procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro.

Articolo 12

Emissione di un’ingiunzione di
pagamento europea

1. Se sono soddisfatte le
condizioni di cui all’articolo 8, il giudice emette quanto prima, di norma
entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, un’ingiunzione di pagamento
europea utilizzando il modulo standard E riprodotto nell’Allegato V.

Il periodo di 30 giorni non
comprende i tempi utilizzati dal ricorrente per completare, rettificare o
modificare la domanda.

2. L’ingiunzione di pagamento
europea viene emessa insieme a una copia del modulo di
domanda. Non contiene le informazioni fornite dal ricorrente nelle
appendici 1 e 2 del modulo A.

3. Nell’ingiunzione di pagamento
europea il convenuto è informato della possibilità di:

a) pagare al ricorrente l’importo
indicato nell’ingiunzione;

oppure

b) opporsi all’ingiunzione
presentando opposizione dinanzi al giudice d’origine, da inviare entro 30
giorni che decorrono dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata al
convenuto.

4. Nell’ingiunzione di pagamento
europea il convenuto è informato del fatto che:

a) l’ingiunzione è stata emessa
soltanto in base alle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal
giudice;

b) l’ingiunzione acquista forza
esecutiva salvo nel caso in cui sia stata presentata opposizione dinanzi al giudice conformemente all’articolo 16;

c) se è presentata opposizione,
il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro
d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il
ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del
procedimento.

5. Il giudice garantisce che
l’ingiunzione sia notificata al convenuto in
conformità della legislazione nazionale, secondo un metodo conforme alle norme
minime di cui agli articoli 13, 14 e 15.

Articolo 13

Notifica con prova di ricevimento
da parte del convenuto

L’ingiunzione di pagamento
europea può essere notificata al convenuto, conformemente al diritto nazionale
dello Stato dove avrà luogo la notifica, secondo una delle seguenti forme:

a) notifica in mani proprie,
attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal
convenuto;

b) notifica in mani proprie,
attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto
alla notifica, in cui si dichiara che il convenuto ha ricevuto l’atto o ha
rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l’indicazione
della data della notifica;

c) notifica a
mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata,
sottoscritta e rinviata dal convenuto;

d) notifica con mezzi
elettronici, in particolare mediante telecopia (facsimile) o posta elettronica,
attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata
dal convenuto.

Articolo 14

Notifica senza prova di
ricevimento da parte del convenuto

1. L’ingiunzione di pagamento
europea può anche essere notificata al convenuto conformemente al diritto
nazionale dello Stato membro dove avrà luogo la notifica
secondo una delle seguenti forme:

a) notifica in mani proprie,
presso l’indirizzo personale del convenuto, a persona con esso
convivente o che lavori come dipendente nell’abitazione del convenuto;

b) se il convenuto è un
lavoratore autonomo, o una persona giuridica, notifica in mani proprie nei suoi
locali commerciali a una persona alle dipendenze del convenuto;

c) deposito dell’ingiunzione
nella cassetta delle lettere del convenuto;

d) deposito dell’ingiunzione
presso un ufficio postale o un’autorità pubblica competente e relativa
comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del convenuto,
purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria
dell’atto o il fatto che tale comunicazione ha l’efficacia legale della
notifica e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della
loro scadenza;

e) notifica a mezzo posta senza
avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 3, laddove il convenuto è
domiciliato nello Stato membro d’origine;

f) notifica con mezzi elettronici
attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il
convenuto abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di
notifica.

2. Ai fini del presente
regolamento la notifica di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l’indirizzo
del convenuto non è conosciuto con certezza.

3. La notifica ai
sensi del paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) è attestata da:

a) un atto, sottoscritto dalla
persona competente che ha provveduto alla notifica, che certifica quanto segue:

i) la forma di notifica, e

ii) la
data in cui è stata effettuata, e

iii) se
l’ingiunzione è stata notificata a persona diversa dal convenuto, il nome di
questa persona e il suo legame con il convenuto stesso,

oppure

b) una dichiarazione di
ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notifica, ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 15

Notifica ad un rappresentante

La notifica ai sensi degli
articoli 13 o 14 può anche essere effettuata ad un rappresentante del
convenuto.

Articolo 16

Opposizione all’ingiunzione di
pagamento europea

1. Il convenuto può presentare
opposizione all’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d’origine
utilizzando il modulo standard F riprodotto nell’Allegato VI, che gli viene consegnato unitamente all’ingiunzione di pagamento
europea.

2. Il termine per l’invio
dell’opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui l’ingiunzione
è stata notificata al convenuto.

3. Il convenuto indica
nell’opposizione che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le
ragioni.

4. La domanda è presentata su
supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche
elettronico, accettato dallo Stato membro d’origine e di cui dispone il giudice
d’origine.

5. L’opposizione reca la firma
del convenuto o, se del caso, del suo rappresentante. Quando è presentata in forma elettronica conformemente al paragrafo 4,
l’opposizione è firmata a norma dell’articolo 2, paragrafo 2 della direttiva
1999/93/CE.

Tale firma è riconosciuta nello
Stato membro d’origine senza che sia possibile imporre
condizioni supplementari.

Tuttavia, detta firma elettronica
non è richiesta se e nella misura in cui esiste, presso i giudici dello Stato
membro d’origine, un sistema di comunicazione elettronica
alternativo che sia a disposizione di un determinato gruppo di utenti
autenticati preregistrati e permetta di identificare tali utenti in modo
sicuro. Gli Stati membri informano la Commissione di tali sistemi di comunicazione.

Articolo 17

Effetti della presentazione di
un’opposizione

1. Se l’opposizione è presentata
entro il termine stabilito all’articolo 16, paragrafo 2, il procedimento
prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine applicando
le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del
procedimento.

Qualora il ricorrente abbia
perseguito il recupero del credito attraverso la procedura d’ingiunzione di
pagamento europea, nessuna disposizione del diritto nazionale può pregiudicare
la sua posizione nel successivo procedimento civile ordinario.

2. Il passaggio al procedimento
civile ordinario ai sensi del paragrafo 1 è disciplinato dalla legge dello
Stato membro d’origine.

3. Il ricorrente è informato
dell’eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell’eventuale passaggio
al procedimento civile ordinario.

Articolo 18

Forza esecutiva

1. Se al giudice di origine non è
stata presentata opposizione entro il termine fissato nell’articolo 16,
paragrafo 2, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato affinché la domanda di
opposizione arrivi a destinazione, il giudice d’origine dichiara, senza ritardo, esecutiva l’ingiunzione di pagamento europea,
utilizzando il modulo standard G riprodotto nell’Allegato VII. Il giudice
verifica la data della notifica.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le
condizioni formali per l’acquisto della forza esecutiva sono disciplinate dalla
legge dello Stato membro d’origine.

3. Il giudice trasmette al
ricorrente l’ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva.

Articolo 19

Abolizione dell’exequatur

L’ingiunzione di pagamento
europea divenuta esecutiva nello Stato membro d’origine è riconosciuta ed
eseguita negli altri Stati membri senza che sia
necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi
al suo riconoscimento.

Articolo 20

Riesame in casi eccezionali

1. Scaduto il termine di cui
all’articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha il diritto di chiedere il riesame
dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato
membro di origine se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i) l’ingiunzione di pagamento è
stata notificata secondo una delle forme previste all’articolo 14,

e

ii) la
notifica non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le
proprie difese per ragioni a lui non imputabili,

oppure

b) il convenuto non ha avuto la
possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o
di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili, purché in entrambi
i casi agisca tempestivamente.

2. Scaduto il termine di cui
all’articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha altresì il diritto di chiedere il
riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente
dello Stato membro di origine se l’ingiunzione di pagamento risulta manifestamente
emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente
regolamento, o a causa di circostanze eccezionali.

3. Se il giudice respinge la
domanda del convenuto in base al fatto che nessuno dei motivi di riesame di cui
ai paragrafi 1 e 2 è applicabile, l’ingiunzione di
pagamento europea resta esecutiva.

Se il giudice decide che il
riesame si giustifica per uno dei motivi di cui ai paragrafi
1 e 2, l’ingiunzione di pagamento europea è nulla.

Articolo 21

Esecuzione

1. Fatte salve le disposizioni
del presente regolamento, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla
legge dello Stato membro di esecuzione.

Un’ingiunzione di pagamento
europea divenuta esecutiva è eseguita alle stesse condizioni di una decisione
esecutiva emessa nello Stato membro di esecuzione.

2. Per l’esecuzione in un altro
Stato membro, il ricorrente fornisce alle competenti autorità incaricate
dell’applicazione della legge di tale Stato membro:

a) una copia dell’ingiunzione di
pagamento europea dichiarata esecutiva dal giudice d’origine, che presenti le
condizioni necessarie per stabilire la sua autenticità, e

b) ove richiesto, una traduzione
dell’ingiunzione di pagamento europea nella lingua ufficiale dello Stato membro
di esecuzione oppure, ove tale Stato abbia più lingue ufficiali, nella lingua
ufficiale o in una delle lingue ufficiali del procedimento giudiziario del
luogo in cui è chiesta l’esecuzione, conformemente al diritto dello Stato
membro in questione, o in un’altra lingua che lo Stato membro di esecuzione
abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare quale lingua
o quali lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea diverse dalla
sua possono essere accettate per l’ingiunzione di pagamento europea. La
traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati
membri.

3. Al ricorrente che in uno Stato
membro chieda l’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento europea emessa in un
altro Stato membro non sono richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque
siano denominati, per il fatto di essere straniero/a o per difetto di domicilio
o residenza nello Stato membro di esecuzione.

Articolo 22

Rifiuto dell’esecuzione

1. Su istanza del convenuto
l’esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro di
esecuzione se l’ingiunzione di pagamento europea è incompatibile con una
decisione o ingiunzione emessa anteriormente in uno Stato membro o in un paese
terzo, quando:

a) la decisione o ingiunzione
anteriore riguarda una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, e

b) la decisione o ingiunzione
anteriore soddisfa le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello
Stato membro di esecuzione, e

c) il convenuto non avrebbe avuto
la possibilità di far valere l’incompatibilità nel procedimento nello Stato
membro d’origine.

2. L’esecuzione è rifiutata, su
istanza del convenuto, anche nel caso e nella misura in cui quest’ultimo abbia versato al ricorrente l’importo previsto
nell’ingiunzione di pagamento europea.

3. In nessun caso
l’ingiunzione di pagamento europea può formare oggetto di un riesame del merito
nello Stato membro di esecuzione.

Articolo 23

Limitazione o sospensione
dell’esecuzione

Se il convenuto ha chiesto il
riesame ai sensi dell’articolo 20, il giudice competente dello Stato membro di
esecuzione può, su istanza del convenuto:

a) limitare il procedimento di
esecuzione ai provvedimenti conservativi, o

b) subordinare l’esecuzione alla
costituzione di una cauzione di cui determina l’importo, o

c) in circostanze eccezionali
sospendere il procedimento di esecuzione.

Articolo 24

Assistenza legale

La rappresentanza da parte di un
avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria:

a) né per il ricorrente
relativamente all’ingiunzione di pagamento europea,

b) né per il convenuto
relativamente all’opposizione contro un’ingiunzione di pagamento europea.

Articolo 25

Spese di giudizio

1. Le spese di giudizio combinate
dell’ingiunzione di pagamento europea e del procedimento civile ordinario
avviato a seguito dell’opposizione contro detta ingiunzione in uno Stato membro
non superano le spese di giudizio di un procedimento civile ordinario non
preceduto dal procedimento europeo di ingiunzione di pagamento in tale Stato
membro.

2. Ai fini del presente
regolamento, le spese di giudizio comprendono spese e diritti
da pagarsi al giudice, il cui importo è stabilito in conformità della
legislazione nazionale.

Articolo 26

Rapporto con le norme processuali
nazionali

Tutte le questioni procedurali
non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal
diritto nazionale.

Articolo 27

Relazione con il regolamento (CE)
n. 1348/2000

Il presente regolamento non
pregiudica l’applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del
29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati
membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale
(1).

(1) GU L
160 del 30.6.2000, pag. 37.

Articolo 28

Informazioni relative alle spese
di notifica e all’esecuzione

Gli Stati membri collaborano
nell’informare i cittadini e gli ambienti professionali circa:

a) le spese di notifica dei
documenti, e

b) le autorità competenti per
l’esecuzione, ai fini dell’applicazione degli articoli 21, 22 e 23, in particolare
attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale,
istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio del
28 maggio 2001 (2).

(2) GU L
174 del 27.6.2001, pag. 25.

Articolo 29

Informazioni relative alla
giurisdizione, ai procedimenti di riesame, ai mezzi di comunicazione e alle lingue

1. Entro il 12 giugno 2008, gli
Stati membri comunicano alla Commissione:

a) i giudici competenti ad
emettere l’ingiunzione di pagamento europea;

b) il procedimento di riesame e i
giudici competenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 20;

c) i mezzi di comunicazione
accettati ai fini dell’ingiunzione di pagamento europea e di cui dispongono i
giudici;

d) le lingue accettate in virtù dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b).

Gli Stati membri comunicano alla
Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2. La Commissione rende le
informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti mediante
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e con ogni altro
mezzo appropriato.

Articolo 30

Modifiche degli allegati

I moduli standard contenuti negli
allegati sono aggiornati o adeguati dal punto di vista tecnico, nel pieno
rispetto delle disposizioni del presente regolamento, secondo la procedura di
cui all’articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 31

Comitato

1. La Commissione è
assistita dal comitato istituito all’articolo 75 del
regolamento (CE) n. 44/2001.

2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo
7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni
dell’articolo 8 della stessa.

3. Il Comitato adotta il proprio
regolamento interno.

Articolo 32

Riesame

Entro il 12 dicembre 2013 la Commissione trasmette
al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo
una relazione particolareggiata che riesamina l’applicazione del procedimento
europeo d’ingiunzione di pagamento.

Detta relazione contiene una
valutazione dell’applicazione del procedimento e una valutazione d’impatto
estesa per ciascuno Stato membro.

A tal fine e per garantire che le
migliori prassi nell’Unione europea siano debitamente
tenute in considerazione e siano conformi ai principi di una migliore
legislazione, gli Stati membri informano la Commissione
dell’applicazione transfrontaliera del procedimento europeo d’ingiunzione di
pagamento. Queste informazioni contemplano le spese di giudizio, la rapidità
della procedura, l’efficienza, la facilità di utilizzazione e i procedimenti
interni d’ingiunzione di pagamento degli Stati membri.

La relazione della Commissione è
integrata, se del caso, da proposte di adeguamento.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal
12 dicembre 2008, ad eccezione degli articoli 28, 29, 30 e 31 che si applicano
dal 12 giugno 2008.

Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Strasburgo, addì 12
dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN