Enti pubblici
Regione Piemonte. Modificato il T.U. delle leggi sulla montagna – Bollettino Ufficiale n. 30 del 24 / 07 / 2003
Regione Piemonte. Modificato il T.U. delle leggi sulla montagna
Bollettino Ufficiale n. 30 del 24 / 07 / 2003
Legge regionale 22 luglio 2003, n. 19.
Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Capo I.
FINALITA
Art. 1.
(Finalita)
1. La Regione con la presente legge:
a) provvede al riordino territoriale delle comunita montane, in attuazione dellarticolo 7, comma 2 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) e dellarticolo 27, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali);
b) adegua le disposizioni contenute nella legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), modificata dalla legge regionale 23 marzo 2000, n. 23, ai principi stabiliti dal d.lgs. n. 267/2000, in armonia con quanto previsto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione);
c) provvede alla definizione del compendio unico agricolo di montagna determinando lestensione della superficie minima indivisibile, in attuazione dellarticolo 5 bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e successive modificazioni.
Capo II.
MODIFICHE ALLA L.R. 16/1999. RIORDINO TERRITORIALE DELLE COMUNITA MONTANE E ADEGUAMENTO AI PRINCIPI STABILITI DAL D.LGS. 267/2000
Art. 2.
(Inserimento dellarticolo 1 bis alla l.r. 16/1999)
1. Dopo larticolo 1 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, e inserito il seguente:
Art. 1 bis. (Natura giuridica delle comunita montane)
1. Ai sensi dellarticolo 27, comma 1, del d.lgs. 267/2000, le comunita montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti tra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per lesercizio di funzioni proprie e per lesercizio associato delle funzioni comunali.
2. In base alle disposizioni dellarticolo 27, commi 3 e 5 del d.lgs. 267/2000, possono far parte delle comunita montane anche comuni non montani, fatto salvo quanto previsto allarticolo 1 ter, comma 2.”.
Art. 3.
(Inserimento dellarticolo 1 ter alla l.r. 16/1999)
1. Dopo larticolo 1 della l.r. 16/1999 e inserito il seguente:
Art. 1 ter. (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunita montane ridelimitate ai sensi dellarticolo 3 ed ai territori classificati montani pur non ricadenti in comunita montane a norma dellarticolo 27, comma 5 del d.lgs. 267/2000.
2. I comuni di cui allarticolo 1 bis, comma 2 non sono destinatari degli interventi e dei finanziamenti previsti ai capi VI e VII.”.
Art. 4.
(Modifica dellallegato A di cui allarticolo 2
della l.r. 16/1999)
1. Lallegato A, di cui allarticolo 2, della l.r. 16/1999, relativo ai territori montani della Regione Piemonte, individuati per comune di appartenenza, e sostituito dallallegato A di cui alla presente legge.
Art. 5.
(Modifica dellarticolo 3 della l.r. 16/1999)
1. Larticolo 3 della l.r. 16/1999 e sostituito dal seguente:
Art. 3. (Delimitazione delle zone omogenee)
1. In attuazione dellarticolo 7, comma 2, della l. 265/1999 la Regione dispone il riordino territoriale delle comunita montane, suddividendo i territori di cui allarticolo 2 in zone omogenee, nel rispetto delle indicazioni di cui allarticolo 27, commi 3 e 5 del d.lgs. 267/2000, e in particolare in base a criteri di unita territoriale, economica e sociale.
2. Le zone omogenee sono le seguenti:
a) nella Provincia di Alessandria:
1) i comuni delle Valli Curone Grue Ossona: Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone, Volpeglino;
2) i comuni della Val Borbera e Valle Spinti: Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera;
3) i comuni dellAlta Val Lemme ed Alto Ovadese: Belforte Monferrato, Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Montaldeo, Mornese, Parodi Ligure, Tagliolo Monferrato, Voltaggio;
4) i comuni dellAlta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno: Bistagno, Cartosio, Cassinelle, Castelletto dErro, Cavatore, Cremolino, Denice, Grognardo, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montechiaro dAcqui, Morbello, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Spigno Monferrato, Terzo, Visone;
b) nella Provincia di Asti, i comuni della Langa Astigiana e Val Bormida: Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime;
c) nella Provincia di Biella:
1) i comuni della Val Sessera: Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno;
2) i comuni della Valle di Mosso: Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio;
3) i comuni della Valle del Cervo-La Bursch: Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia;
4) i comuni dellAlta Valle dellElvo: Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena;
5) i comuni della Bassa Valle dellElvo: Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore;
6) i comuni delle Prealpi Biellesi: Casapinta, Cerreto Castello, Cossato, Crosa, Curino, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, Vigliano Biellese;
d) nella Provincia di Cuneo:
1) i comuni della Bisalta: Beinette, Boves, Chiusa Pesio, Peveragno, Pianfei;
2) i comuni delle Valli Po, Bronda e Infernotto: Bagnolo Piemonte Barge, Brondello, Castellar, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Revello, Rifreddo, Sanfront;
3) i comuni della Valle Varaita: Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, Verzuolo;
4) i comuni della Valle Maira: Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo;
5) i comuni della Valle Grana: Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo;
6) i comuni della Valle Stura: Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio;
7) i comuni delle Valli Gesso Vermenagna Pesio: Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante;
8) i comuni delle Valli Monregalesi: Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovi, Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovi, San Michele Mondovi, Torre Mondovi, Vicoforte, Villanova Mondovi;
9) i comuni dellAlta Valle Tanaro: Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garessio, Nucetto, Ormea, Perlo, Priola;
10) i comuni delle Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana: Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Ceva, Ciglie, Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Monbasiglio, Montezemolo, Paroldo, Priero, Roascio, Rocca Ciglie, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola;
11) i comuni dellAlta Langa: Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Cerreto Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Mombarcaro, Murazzano, Niella Belbo, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Trezzo Tinella;
12) i comuni di Langa, Valli Belbo, Valli Bormida e Uzzone: Bergolo, Castelletto Uzzone, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Monesiglio, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Rocchetta Belbo, Saliceto, Santo Stefano Belbo, Torre Bormida;
e) nella Provincia di Novara, i comuni dei due Laghi: Ameno, Armeno, Colazza, Massino Visconti, Miasino, Pisano, Nebbiuno;
f) nella Provincia di Torino:
1) i comuni della Valle Pellice: Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rora, Torre Pellice, Villar Pellice;
2) i comuni delle Valli Chisone e Germanasca: Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa;
3) i comuni del Pinerolese Pedemontano: Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Pinerolo, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo;
4) i comuni della Val Sangone: Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie;
5) i comuni della Bassa Val di Susa e della Val Cenischia: Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo;
6) i comuni dellAlta Valle di Susa: Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze dOulx, Sestriere;
7) i comuni della Val Ceronda e Casternone: Fiano, Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella;
8) i comuni delle Valli di Lanzo: Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viu;
9) i comuni dellAlto Canavese: Canischio, Cuorgne, Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, Rocca Canavese, S. Colombano Belmonte, Valperga;
10) i comuni delle Valli Orco e Soana: Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana;
11) i comuni della Val Chiusella: Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio;
12) i comuni della Valle Sacra: Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo;
13) i comuni della Dora Baltea Canavesana: Andrate, Borgofranco dIvrea, Carema, Chiaverano, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco;
g) nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:
1) i comuni delle Valli Antigorio e Formazza: Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo;
2) i comuni della Valle Vigezzo: Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette;
3) i comuni della Valle Antrona: Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella, Villadossola;
4) i comuni della Valle Anzasca: Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vanzone con San Carlo;
5) i comuni della Valle Ossola: Anzola dOssola, Beura Cardezza, Bognanco, Domodossola, Masera, Mergozzo, Ornavasso, Pallanzeno, Premosello Chiovenda, Trontano, Vogogna;
6) i comuni del Cusio-Mottarone: Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, S. Maurizio DOpaglio, Stresa;
7) i comuni della Val Strona: Casale Corte Cerro, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Massiola, Valstrona;
8) i comuni della Val Grande: Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone;
9) i comuni dellAlto Verbano: Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona;
10) i comuni della Valle Cannobina: Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro;
h) nella Provincia di Vercelli, i comuni della Valsesia: Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.
3. La parte di territorio classificata montana di un comune escluso dalla comunita montana, mantiene la propria classificazione.”.
Art. 6.
(Modifica dellarticolo 4 della l.r. 16/1999)
1. Al comma 1, dellarticolo 4 della l.r. 16/1999, le parole: Ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo 28, comma 4, della l. 142/1990″ sono sostituite dalle seguenti: Ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo 27, comma 7, del d.lgs. 267/2000″.
2. Al comma 2, dellarticolo 4 della l.r. 16/1999 le parole: dallarticolo 28, comma 4, della l. 142/1990″ sono sostituite dalle seguenti: dallarticolo 27, comma 7, del d.lgs. 267/2000″.
Art. 7.
(Modifica dellarticolo 5 della l.r. 16/1999)
- Larticolo 5 della l.r. 16/1999 e sostituito dal seguente:
Art. 5. (Costituzione della comunita montana)
1. Tra i comuni il cui territorio, o parte di esso, ricade in ciascuna delle zone omogenee di cui allarticolo 3, e costituita, in attuazione degli articoli 27 e 28 del d.lgs. 267/2000, la comunita montana.
2. La costituzione della comunita montana avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale. In tale provvedimento sono definite le procedure per linsediamento dellorgano rappresentativo della comunita montana, in armonia con i principi stabiliti dalla normativa in materia di enti locali.”.
Art. 8.
(Modifica dellarticolo 6 della l.r. 16/1999)
1. La rubrica dellarticolo 6 della l.r. 16/1999 e sostituita dalla seguente: Variazioni territoriali delle zone omogenee.
2. Il comma 2 dellarticolo 6 della l.r. 16/1999 e sostituito dal seguente:
2. Le leggi regionali che, nellambito dei territori montani di cui allarticolo 2, comma 1, istituiscono nuovi comuni o modificano le circoscrizioni territoriali dei comuni esistenti ai sensi dellarticolo 15 del d.lgs. 267/2000, dispongono altresi circa le conseguenti modifiche delle zone omogenee..
Art. 9.
(Modifica dellarticolo 9 della l.r. 16/1999)
1. Lalinea del comma 2, dellarticolo 9, della l.r. 16/1999 e sostituita dalla seguente:
2. Le comunità montane esercitano le funzioni amministrative ad esse delegate in forma associata dai comuni di riferimento. Esercitano altresì ogni altra funzione conferita dalle Province e dalla Regione. La comunità montana, in particolare:.
2. Dopo la lettera d) del comma 2 dellarticolo 9 della l.r. 16/1999, e aggiunta la seguente:
d bis) esercita le funzioni di consorzio di bonifica montana..
Art. 10.
(Modifica dellarticolo 10 della l.r. 16/1999)
1. Al comma 1 dellarticolo 10 della l.r. 16/1999, le parole: In applicazione dellarticolo 3 della l. 142/1990″ sono sostituite dalle seguenti: In applicazione dellarticolo 4 del d.lgs. 267/2000″.
Art. 11.
(Modifica dellarticolo 11 della l.r. 16/1999)
1. Larticolo 11 della l.r. 16/1999 e sostituito dal seguente:
Art. 11. (Statuto)
1. La comunita montana adotta il proprio statuto nel rispetto della normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali per lorganizzazione dellente e definisce lordinamento dei propri uffici e dei servizi pubblici, in armonia con i principi dettati dagli articoli 88 e seguenti del d.lgs. 267/2000.
3. Nel quadro delle disposizioni statali e di quelle dettate dal capo II, lo statuto stabilisce, in particolare, i principi che regolano il funzionamento degli organi, la loro composizione, le rispettive competenze, nonche, specificamente, le modalita di elezione dellorgano esecutivo.
4. Lo statuto disciplina le forme della collaborazione fra la comunita montana, i comuni e gli altri enti operanti sul territorio e le modalita della partecipazione popolare e dellaccesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
5. Lo statuto determina infine le forme e i modi di partecipazione e rappresentanza dei comuni non montani inclusi nella zona omogenea.
6. Lo statuto determina altresi la sede e la denominazione dellente.”.
Art. 12.
(Modifica dellarticolo 12 della l.r. 16/1999)
1. Larticolo 12 della l.r. 16/1999 e sostituito dal seguente:
Art. 12. (Adozione dello statuto)
1. Lo statuto e approvato dallorgano rappresentativo della comunita montana.
2. Nella predisposizione dello statuto la comunita montana valuta le relazioni funzionali con gli statuti dei comuni che la costituiscono.
3. Lo statuto e approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti lorgano rappresentativo. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta largomento e posto allordine del giorno, la votazione e ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza dei componenti lorgano rappresentativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazioni dello statuto.
4. Lo statuto e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.”.
Art. 13.
(Modifica dellarticolo 14 della l.r. 16/1999)
1. Larticolo 14 della l.r. 16/1999 e sostituito dal seguente:
Art. 14. (Organi della comunita montana)
1. La comunita montana e dotata di un organo rappresentativo, di un organo esecutivo e di un presidente.”.
Art. 14.
(Modifica dellarticolo 15 della l.r. 16/1999)
1. Larticolo 15 della l.r. 16/1999 e sostituito dal seguente:
Art. 15. (Organo rappresentativo)
1. Lorgano rappresentativo della comunita montana svolge un ruolo di indirizzo e controllo.
2. Lorgano rappresentativo e composto dai rappresentanti di ciascuno dei comuni montani e parzialmente montani ricadenti nella zona omogenea. Possono far parte dellorgano rappresentativo anche rappresentanti di comuni non montani inclusi nella zona omogenea, secondo quanto previsto dallo statuto a norma dellarticolo 11, comma 5.
3. Il numero dei rappresentanti che ciascun comune elegge in seno allorgano rappresentativo e definito dallo statuto della comunita montana; tale numero non e superiore a tre.
4. I rappresentanti dei comuni sono eletti con il sistema del voto limitato ad una preferenza, in modo da garantire la rappresentativita delle minoranze, ai sensi dellarticolo 27, comma 2, del d.lgs. 267/2000.
5. In caso di scioglimento di un consiglio comunale, i rappresentanti del comune restano in carica sino alla surrogazione da parte del nuovo consiglio comunale e cio anche nel caso di gestione commissariale e di fusione di comuni facenti parte della comunita montana.
6. Le norme per il funzionamento dellorgano rappresentativo e le relative competenze sono stabilite dallo statuto della comunita montana.”.
Art. 15.
(Modifica dellarticolo 17 della l.r. 16/1999)
- Larticolo 17 della l.r. 16/1999 e sostituito dal seguente:
Art. 17. (Durata in carica e rinnovo dellorgano rappresentativo)
1. Lorgano rappresentativo della comunita montana dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei consigli dei comuni i cui rappresentanti fanno parte dellorgano rappresentativo della comunita montana.
2. Lorgano rappresentativo della comunita montana si intende rinnovato con lavvenuta designazione dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei comuni interessati.
3. La convocazione della prima seduta del nuovo organo rappresentativo e disposta dal presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse alla comunita montana entro dieci giorni dalla loro efficacia.
4. La seduta di cui al comma 3 e presieduta dal consigliere piu anziano di eta.
5. I rappresentanti dei comuni non interessati dal turno elettorale restano in carica nellorgano rappresentativo della comunita montana sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del comune dei propri rappresentanti.
6. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali cui sia interessata la maggioranza dei comuni i cui rappresentanti fanno parte dellorgano rappresentativo della comunita montana, lorgano rappresentativo della stessa si limita, fino al rinnovo di cui al comma 2, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.”.
Art. 16.
(Modifica dellarticolo 19 della l.r. 16/1999)
1. Larticolo 19 della l.r. 16/1999 e sostituito dal seguente:
Art. 19. (Organo esecutivo)
1. A norma dellarticolo 47 del d.lgs. 267/2000, lorgano esecutivo e costituito dal presidente, dal vice presidente e da un numero di componenti stabiliti dallo statuto.
2. Il numero dei componenti dellorgano esecutivo non e superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei componenti lorgano rappresentativo; in ogni caso non può superare il numero di 12.
3. Lo statuto stabilisce le competenze, il numero dei componenti e le modalita di elezione dellorgano esecutivo della comunita montana.”.
Art. 17.
(Modifica dellarticolo 26 della l.r. 16/1999)
1. Al comma 1 dellarticolo 26 della l.r. 16/1999 le parole: di cui allarticolo 29 della l. 142/1990″ sono sostituite dalle seguenti: di cui allarticolo 28 del d.lgs. 267/2000.”.
2. Al comma 3 dellarticolo 26 della l.r. 16/1999 le parole: La Giunta sono sostituite dalle seguenti: Lorgano esecutivo.
3. Al comma 4 dellarticolo 26 della l.r. 16/1999 le parole: Il Consiglio sono sostituite dalle seguenti: Lorgano rappresentativo.
Art. 18.
(Modifica dellarticolo 27 della l.r. 16/1999)
1. Al comma 4 dellarticolo 27 della l.r. 16/1999:
a) le parole: di cui allarticolo 29, comma 4 della l. 142/1990″ sono sostituite dalle seguenti: di cui allarticolo 28, comma 4 del d.lgs. 267/2000″;
b) le parole: ai sensi dellarticolo 15, comma 6, della l. 142/1990″ sono sostituite dalle seguenti: ai sensi dellarticolo 20, comma 6 del d.lgs. 267/2000″.
Art. 19.
(Modifica dellarticolo 28 della l.r. 16/1999)
1. Al comma 3 dellarticolo 28 della l.r. 16/1999 le parole: di cui allarticolo 27 della l. 142/1990″ sono sostituite dalle seguenti: di cui allarticolo 34 del d.lgs. 267/2000.”.
Art. 20.
(Modifica dellarticolo 29 della l.r. 16/1999)
1. Il comma 4 dellarticolo 29 della l.r. 16/1999 e sostituito dal seguente:
4. La Giunta regionale definisce i criteri di ammissibilita e priorita dei progetti integrati al finanziamento o al cofinanziamento e la misura massima dellintervento, tenendo conto:
a) della ricaduta economica ed occupazionale dellintervento;
b) dei benefici ambientali che ne derivano; c) della localizzazione rispetto alle fasce altimetriche e di marginalita socio-economica di cui allarticolo 4..
2. Dopo il comma 4 dellarticolo 29 della l.r. 16/1999 e inserito il seguente:
4 bis. La graduatoria dei progetti integrati viene approvata su proposta di un nucleo di valutazione tecnica appositamente costituito, effettuata sulla base dei criteri di cui al comma 4..
Art. 21.
(Modifica dellarticolo 30 della l.r. 16/1999)
1. Larticolo 30 della l.r. 16/1999 e sostituito dal seguente:
Art. 30. (Convenzioni)
1. La Regione promuove i rapporti convenzionali tra la comunita montana ed il comune parzialmente montano escluso dalla medesima in attuazione dellarticolo 27, comma 5 del d.lgs. 267/2000, per la realizzazione, da parte della comunita montana, degli interventi speciali per la montagna, in forza di normative dellUnione europea e di leggi statali o regionali, nella parte di territorio classificata montana del comune interessato.
2. La convenzione regola espressamente i rapporti finanziari, conseguenti alla sua attuazione, tra la comunita montana ed il comune interessato.”.
Art. 22.
(Modifica dellarticolo 31 della l.r. 16/1999)
1. Il comma 3 dellarticolo 31 della l.r. 16/1999 e abrogato.
2. Il comma 5 dellarticolo 31 della l.r. 16/1999 e sostituito dal seguente:
5. I comuni di cui al comma 1 classificati parzialmente montani possono disporre che il conferimento alla comunita montana di funzioni proprie o conferite, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dellarticolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (recante disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 sullo sviluppo della montagna), anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui allarticolo 4 della l. 93/1981, sono regolati da apposita convenzione..
3. Al comma 6 dellarticolo 31 della l.r. 16/1999 le parole: ai sensi dellarticolo 25 della l. 142/1990″ sono sostituite dalle seguenti: ai sensi dellarticolo 31 del d.lgs. 267/2000″.
4. Allalinea del comma 8 dellarticolo 31 della l.r. 16/1999 le parole: Ai sensi degli articoli 28 e 29 della l. 142/1990″ sono sostituite dalle seguenti: Ai sensi degli articoli 27 e 28 del d.lgs. 267/2000″.
Art. 23.
(Modifica dellarticolo 33 della l.r. 16/1999)
1. Al comma 2 dellarticolo 33 della l.r. 16/1999 le parole: di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della l. 142/1990″ sono sostituite dalle seguenti: di cui agli articoli 30, 31 e 114 del d.lgs. 267/2000.”.
Art. 24.
(Inserimento dellarticolo 39 bis alla l.r. 16/1999)
1. Dopo larticolo 39 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:
Art. 39 bis. (Agevolazioni tributarie per determinati usi di beni demaniali regionali in zone ricadenti nel territorio delle comunità montane)
1. A partire dallanno 2004 gli impianti funicolari aerei, i palorci, i fili a sbalzo, i telefori, comunque denominati, esistenti in zone ricadenti nel territorio di una comunità montana, sono esentati dal pagamento di canoni di concessione in relazione allattraversamento o utilizzo di aree o altri beni demaniali regionali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli impianti destinati al trasporto di cose, funzionanti con la forza di gravità ovvero muniti di forza motrice.”.
Art. 25.
(Inserimento dellarticolo 42 bis alla l.r. 16/1999)
1. Dopo larticolo 42 della l.r. 16/1999, e inserito il seguente:
Art. 42 bis. (Compendio unico agricolo di montagna)
1. Ai sensi e per gli effetti dellarticolo 5 bis della l. 97/1994, il compendio unico e costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purche destinati in modo unitario allesercizio dellimpresa agricola, siti nei territori delle comunita montane, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnino:
a) a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dallacquisto;
b) a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile di cui allarticolo 42 ter, per un periodo di quindici anni dallacquisto.”.
Art. 26.
(Inserimento dellarticolo 42 ter alla l.r. 16/1999)
1. Dopo larticolo 42 della l.r. 16/1999, e inserito il seguente:
Art. 42 ter. (Superficie minima indivisibile)
1. La superficie minima indivisibile di cui allarticolo 5 bis, commi 1 e 6, della l. 97/1994, rappresenta lestensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire lesercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non e consentito procedere, per quindici anni dallacquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dellarticolo 42 bis.
2. Al fine di garantire le condizioni idonee allesercizio delle attivita agricole montane, avuto riguardo allordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, lestensione della superficie minima indivisibile e determinata nella misura di cinque ettari.”.
Art. 27.
(Inserimento dellarticolo 48 bis alla l.r. 16/1999)
1. Dopo larticolo 48 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:
Art. 48 bis. (Principi per la determinazione dellammontare dei costi e dei finanziamenti per interventi in zone montane)
- Nella determinazione dellammontare dei finanziamenti per opere pubbliche o di interesse pubblico, o comunque realizzate con lapporto di fondi di origine pubblica, si tiene conto delle particolari condizioni e delle peculiarità delle zone montane interessate da dette opere.
2. In particolare, la quantificazione dei costi, a misura o complessivi, per la realizzazione di opere infrastrutturali nelle zone montane e la commisurazione dei relativi limiti massimi di finanziamento, sono adeguatamente differenziate rispetto alle analoghe grandezze riferite alle zone montane.”.
Art. 28.
(Modifica dellarticolo 50 della l.r. 16/1999)
1. Dopo la lettera d), del comma 1, dellarticolo 50 della l.r. 16/1999, e inserita le seguente:
d bis) i finanziamenti previsti dalla l.r. 16/2000, per i comuni collinari aventi diritto compresi nella perimetrazione della comunita montana..
Art. 29.
(Inserimento del capo VIII bis alla l.r. 16/1999)
1. Dopo il capo VIII della l.r. 16/1999, e inserito il seguente: Capo VIII bis. Disciplina conseguente al riordino territoriale delle comunita montane.
Art. 30.
(Inserimento dellarticolo 57 bis alla l.r. 16/1999)
1. Dopo larticolo 57 della l.r. 16/1999 e inserito il seguente:
Art. 57 bis. (Provvedimenti conseguenti al riordino territoriale delle comunita montane)
1. A seguito dei decreti di cui allarticolo 5, comma 2, il Presidente della Giunta regionale puo adottare ogni atto necessario alla successione delle nuove comunita montane nei rapporti giuridici facenti capo a quelle preesistenti, tenendo conto, ai fini della suddivisione delle risorse, dei criteri previsti dallarticolo 51 per il riparto del fondo regionale della montagna.
2. Le comunita montane ridelimitate per effetto di disposizioni di riordino territoriale, provvedono alladeguamento del piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui allarticolo 26 entro un anno dalla costituzione.”.
Art. 31.
(Inserimento dellarticolo 57 ter alla l.r. 16/1999)
1. Dopo larticolo 57 della l.r. 16/1999 e inserito il seguente:
Art. 57 ter. (Composizione provvisoria dellorgano rappresentativo)
1. Fino allentrata in vigore degli statuti adottati a norma dellarticolo 12, lorgano rappresentativo e costituito da tre rappresentanti eletti dai consigli di tutti i comuni inseriti nella comunita montana.
2. I comuni devono adottare entro novanta giorni dallemanazione del decreto di cui allarticolo 5, comma 2, latto di nomina dei propri rappresentanti in comunità montana.
3. E facoltà del consiglio comunale, nelladozione dellatto di cui al comma 2, confermare i rappresentanti uscenti ovvero procedere allelezione di nuovi rappresentanti.
4. La seduta di ricostituzione dellorgano rappresentativo della comunità montana è convocata dal Presidente o dal Commissario, non appena ricevuti gli atti di cui al comma 2.”.
Art. 32.
(Inserimento dellarticolo 57 quater alla l.r. 16/1999)
1. Dopo larticolo 57 della l.r. 16/1999 e inserito il seguente:
Art. 57 quater. (Composizione provvisoria dellorgano esecutivo)
1. Nella seduta di cui allarticolo 57 ter, comma 4, lorgano rappresentativo provvede alla elezione dellorgano esecutivo, del presidente e del vice presidente.
2. Lelezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei componenti lorgano rappresentativo, contenente la lista dei candidati alla carica di presidente, di vice presidente e di componenti dellorgano esecutivo. Il documento e illustrato dal candidato alla carica di presidente.
3. Lelezione avviene secondo le norme dello Statuto. Nel caso non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede allindizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida degli eletti. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, lorgano rappresentativo e sciolto secondo le procedure previste dallarticolo 141 del d.lgs. 267/2000.
4. Fino allapprovazione dei nuovi statuti, la composizione numerica dellorgano esecutivo della comunità montana resta quella prevista dagli statuti di ciascuna comunità montana.”.
Art. 33.
(Inserimento dellarticolo 57 quinquies alla l.r. 16/1999)
1. Dopo larticolo 57 della l.r. 16/1999 e inserito il seguente:
Art. 57 quinquies. (Provvedimenti conseguenti alla costituzione di nuove comunita montane)
1. Nel caso di costituzione di nuove comunita montane che derivino dalla fusione o dalla scissione di comunita montane preesistenti, il Presidente della Giunta regionale, oltre ad assumere i provvedimenti di cui allarticolo 5, comma 2 e di cui allarticolo 57 bis, con proprio decreto, nomina un commissario per ciascuna delle comunita preesistenti.
2. Il commissario viene individuato, di norma, tra i sindaci dei comuni componenti la comunita montana ed assume i poteri degli organi delle stesse sino allinsediamento degli organi rappresentativi delle nuove comunita ed allelezione degli organi esecutivi e del presidente, effettuate con le procedure di cui agli articoli 57 ter e 57 quater.”.
Capo III.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 34.
(Norme transitorie)
1. Le comunita montane adeguano i contenuti dello statuto ai principi e alle finalita contenuti nel d.lgs. 267/2000 e nella presente legge entro centottanta giorni dalla data di ricostituzione dellorgano rappresentativo.
2. Nelle more dellapprovazione del nuovo statuto e in deroga a quanto previsto allarticolo 57 quater della l.r. 16/1999, il presidente, il vice presidente e lorgano esecutivo cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunita montana. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e puo essere proposta solo nei confronti dellintero organo esecutivo; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo presidente della comunita montana e di un nuovo esecutivo. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Lapprovazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.
3. Fino allemanazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui allarticolo 5, comma 2, della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge, le comunita montane sono quelle elencate nellallegato B. Per il riordino territoriale effettuato con la presente legge non si applica larticolo 60 della l.r. 16/1999.
4. Allatto dellentrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con il decreto di cui allarticolo 5 della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge, provvede alla costituzione delle comunità montane, secondo la composizione territoriale di cui allarticolo 3 della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge.
5. I termini fissati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 30-7708, del 18 novembre 2002, per la concessione di contributi regionali volti alla gestione associata di funzioni e servizi comunali di cui allarticolo 28 del d.lgs. 267/2000 sono riaperti per sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale, allo scopo di consentire la partecipazione dei comuni in base alla delimitazione delle zone omogenee di cui allarticolo 3, comma 2 della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge.
6. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, la deliberazione di una amministrazione comunale relativa al passaggio ad altra comunità montana sia sottoposta a referendum, a norma dellarticolo 8 del d.lgs. 267/2000, la Giunta regionale, verificata losservanza dei principi di cui allarticolo 27, commi 3 e 5 del d.lgs. 267/2000, allarticolo 7 della legge 265/1999, nonchè delle norme contenute nella presente legge, è autorizzata ad adottare gli atti conseguenti alla richiesta dellamministrazione comunale solamente dopo la tenuta della consultazione referendaria. Il suddetto provvedimento di riordino è adottato con le modalità previste allarticolo 5, comma 2, della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge.
Art. 35.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 7, 8, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 34 e 35 della l.r. 16/1999;
b) i commi 2 e 3 dellarticolo 1 della l.r. 16/1999;
c) il comma 3 dellarticolo 6 della l.r. 16/1999;
d) il comma 3 dellarticolo 9 della l.r. 16/1999;
e) il comma 6 dellarticolo 29 della l.r. 16/1999;
f) il comma 2 dellarticolo 57 della l.r. 16/1999.
2. Nella rubrica dellarticolo 1 della l.r. 16/1999 sono soppresse le parole: ed ambito di applicazione.
3. Dopo larticolo 23 della l.r. 16/1999 le parole: Capo III. Uffici e personale della Comunita montana sono soppresse.
4. Al comma 3 dellarticolo 29 della l.r. 16/1999 le parole: e resa operante con decreto del Presidente della Giunta regionale sono soppresse.
Art. 36.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 luglio 2003
Enzo Ghigo
Allegato A.
(art. 4)
(TERRITORI MONTANI DELLA REGIONE PIEMONTE, INDIVIDUATI PER COMUNE
DI APPARTENENZA (ARTICOLO 4))
I Comuni il cui territorio e interamente montano vengono elencati senza alcuna specificazione.
Per i comuni il cui territorio e parzialmente montano vengono indicati i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio montano, ovvero i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio non montano; in questultimo caso il territorio montano e individuato per differenza.
a) Provincia di Alessandria:
1) Albera Ligure
2) Arquata Scrivia (territori montani: 6p; 7; 8; 12p; 13p; 14; 15; 16p; dal 17 al 27)
3) Avolasca
4) Borghetto Borbera
5) Bosio
6) Brignano Frascata
7) Cabella Ligure
8) Cantalupo Ligure
9) Carrega Ligure
10) Carrosio
11) Cartosio
12) Casaleggio Boiro
13) Casasco
14) Cassinelle
15) Castellania
16) Castelletto dErro
17) Cavatore
18) Costa Vescovato
19) Denice
20) Dernice
21) Fabbrica Curone
22) Fraconalto
23) Garbagna
24) Gremiasco
25) Grondona
26) Lerma
27) Malvicino
28) Merana
29) Molare
30) Momperone
31) Mongiardino Ligure
32) Monleale
33) Montacuto
34) Montechiaro dAcqui
35) Montegioco
36) Montemarzino
37) Morbello
38) Mornese
39) Pareto
40) Ponzone
41) Pozzol Groppo
42) Roccaforte Ligure
43) Rocchetta Ligure
44) San Sebastiano Curone
45) Serravalle Scrivia (territori montani: 13; 16p)
46) Spigno Monferrato
47) Stazzano
48) Tagliolo Monferrato
49) Vignole Borbera
50) Voltaggio
b) Provincia di Asti:
1) Bubbio
2) Cassinasco
3) Cessole
4) Loazzolo
5) Mombaldone
6) Monastero Bormida
7) Olmo Gentile
8) Roccaverano
9) San Giorgio Scarampi
10) Serole
11) Sessame
12) Vesime
c) Provincia di Biella:
1) Ailoche
2) Andorno Micca
3) Biella (territori montani: 1; 2; 3; 4; 5; 6p; dal 12 al 19; 20p; 21p; 33p; 35; 36; 37p; 39p; dal 68 al 75)
4) Bioglio
5) Callabiana
6) Camandona
7) Camburzano
8) Campiglia Cervo
9) Caprile
10) Casapinta
11) Cerreto Castello
12) Coggiola
13) Cossato (territori montani: dall1 al 15; 16p; dal 17 al 21; 22p; 23p; 24p)
14) Crevacuore
15) Crosa
16) Curino
17) Donato
18) Graglia
19) Lessona (territori montani: 1; 3p; 4; 5; 7)
20) Magnano
21) Mezzana Mortigliengo
22) Miagliano
23) Mongrando
24) Mosso
25) Muzzano
26) Netro
27) Occhieppo Inferiore
28) Occhieppo Superiore
29) Pettinengo
30) Piatto
31) Piedicavallo
32) Pollone
33) Portula
34) Pralungo
35) Pray Biellese
36) Quaregna
37) Quittengo
38) Ronco Biellese
39) Rosazza
40) Sagliano Micca
41) Sala Biellese
42) San Paolo Cervo
43) Selve Marcone
44) Soprana
45) Sordevolo
46) Sostegno
47) Strona
48) Tavigliano
49) Ternengo
50) Tollegno
51) Torrazzo
52) Trivero
53) Valdengo
54) Vallanzengo
55) Valle Mosso
56) Valle S.Nicolao
57) Veglio
58) Vigliano Biellese (territori montani: dall1 all8)
59) Zimone
60) Zubiena
61) Zumaglia
d) Provincia di Cuneo:
1) Acceglio
2) Aisone
3) Albaretto della Torre
4) Alto
5) Argentera
6) Arguello
7) Bagnasco
8) Bagnolo Piemonte (territori non montani: dal 4 al 17; 18p; 19; dal 33 al 35)
9) Barge (territori non montani: dall1 al 46; 47p; 52p; dal 53 al 59)
10) Battifollo
11) Bellino
12) Belvedere Langhe
13) Benevello
14) Bergolo
15) Bernezzo
16) Bonvicino
17) Borgo San Dalmazzo (territori non montani: dall1 al 9; dal 15 al 18)
18) Borgomale
19) Bosia
20) Bossolasco
21) Boves (territori non montani: dall1 all8, dal 10 al 12, 20)
22) Briaglia
23) Briga Alta
24) Brondello
25) Brossasco
26) Busca (territori non montani: dall1 al 62; dal 67 al 71)
27) Camerana
28) Canosio
29) Caprauna
30) Caraglio (territori non montani: dall1 al 32; 50)
31) Cartignano
32) Casteldelfino
33) Castellar
34) Castelletto Uzzone
35) Castellino Tanaro
36) Castelmagno
37) Castelnuovo di Ceva
38) Castino
39) Celle di Macra
40) Cerreto Langhe
41) Cervasca
42) Ceva
43) Chiusa Pesio
44) Ciglie
45) Cissone
46) Cortemilia
47) Costigliole Saluzzo (territori non montani: dall1 all8; dal 19 al 21)
48) Cravanzana
49) Crissolo
50) Demonte
51) Dronero
52) Elva
53) Entracque
54) Envie (territori non montani: dal 4 al 12; dal 19 al 21)
55) Feisoglio
56) Frabosa Soprana
57) Frabosa Sottana
58) Frassino
59) Gaiola
60) Gambasca
61) Garessio
62) Gorzegno
63) Gottasecca
64) Igliano
65) Isasca
66) Lequio Berria
67) Lesegno
68) Levice
69) Limone Piemonte
70) Lisio
71) Macra
72) Magliano Alpi (territori montani: dal 29 al 32)
73) Marmora
74) Marsaglia
75) Martiniana Po
76) Melle
77) Moiola
78) Mombarcaro
79) Mombasiglio
80) Monastero Vasco
81) Monasterolo Casotto
82) Monesiglio
83) Montaldo Mondovi
84) Montemale di Cuneo
85) Monterosso Grana
86) Montezemolo
87) Murazzano
88) Niella Belbo
89) Nucetto
90) Oncino
91) Ormea
92) Ostana
93) Paesana
94) Pagno
95) Pamparato
96) Paroldo
97) Perletto
98) Perlo
99) Peveragno (territori non montani: dall1 al 4; dal 7 al 13; 15; 16; dal 18 al 21)
100) Pezzolo Valle Uzzone
101) Pianfei (territori montani: dal 16 al 20)
102) Piasco
103) Pietraporzio
104) Pontechianale
105) Pradleves
106) Prazzo
107) Priero
108) Priola
109) Prunetto
110) Revello (territori montani: dal 44 al 52)
111) Rifreddo
112) Rittana
113) Roaschia
114) Roascio
115) Robilante
116) Roburent
117) Rocca Ciglie
118) Roccabruna
119) Roccaforte Mondovi
120) Roccasparvera
121) Roccavione
122) Rocchetta Belbo
123) Rossana
124) Sale delle Langhe
125) Sale San Giovanni
126) Saliceto
127) Sambuco
128) Sampeyre
129) San Benedetto Belbo
130) San Damiano Macra
131) San Michele Mondovi
132) Sanfront
133) Scagnello
134) Serravalle Langhe
135) Somano
136) Stroppo
137) Torre Bormida
138) Torre Mondovi
139) Torresina
140) Valdieri
141) Valgrana
142) Valloriate
143) Valmala
144) Venasca
145) Vernante
146) Verzuolo (territori non montani: 3p; dal 4 all11; dal 21 al 26. Comune censuario di Villanovetta: 1p; 2; 3; 4)
147) Vicoforte
148) Vignolo
149) Villanova Mondovi (territori montani: 26p; 27; 28p; 31p; dal 32 al 43)
150) Villar San Costanzo
151) Vinadio
152) Viola
e) Provincia di Novara:
1) Armeno
2) Massino Visconti
3) Nebbiuno
f) Provincia di Torino:
1) Ala di Stura
2) Alice Superiore
3) Almese
4) Alpette
5) Andrate
6) Angrogna
7) Avigliana (territori montani: dal 14 al 16)
8) Balangero
9) Balme
10) Bardonecchia
11) Bibiana
12) Bobbio Pellice
13) Borgiallo
14) Borgone di Susa
15) Bricherasio
16) Brosso
17) Bruzolo
18) Bussoleno
19) Cafasse
20) Canischio
21) Cantalupa
22) Cantoira
23) Caprie
24) Carema
25) Caselette
26) Castellamonte
27) Castelnuovo Nigra
28) Ceres
29) Ceresole Reale
30) Cesana Torinese
31) Chialamberto
32) Chianocco
33) Chiesanuova
34) Chiomonte
35) Chiusa S. Michele
36) Cintano
37) Claviere
38) Coassolo Torinese
39) Coazze
40) Colleretto Castelnuovo
41) Condove
42) Corio
43) Cumiana (territori montani: dall1 al 23; 34; dal 36 al 39; Tavernette 1,7)
44) Cuorgne
45) Exilles
46) Fenestrelle
47) Forno Canavese
48) Frassinetto
49) Frossasco
50) Germagnano
51) Giaglione
52) Giaveno
53) Givoletto
54) Gravere
55) Groscavallo
56) Ingria
57) Inverso Pinasca
58) Issiglio
59) La Cassa
60) Lanzo Torinese
61) Lemie
62) Levone
63) Locana
64) Lugnacco
65) Luserna S. Giovanni
66) Lusernetta
67) Massello
68) Mattie
69) Meana di Susa
70) Meugliano
71) Mezzenile
72) Mompantero
73) Monastero di Lanzo
74) Moncenisio
75) Noasca
76) Nomaglio
77) Novalesa
78) Oulx
79) Pecco
80) Perosa Argentina
81) Perrero
82) Pertusio
83) Pessinetto
84) Pinasca
85) Pinerolo (territori montani: dall1 al 7; Abbadia A. 1; 2)
86) Piossasco (territori montani: dal 5 al 9; 13; 14; 28; 29; 31; 32; 33; 36)
87) Pomaretto
88) Pont Canavese
89) Porte
90) Pragelato
91) Prali
92) Pramollo
93) Prarostino
94) Prascorsano
95) Pratiglione
96) Quassolo
97) Quincinetto
98) Reano
99) Ribordone
100) Rivara
101) Roletto
102) Ronco Canavese
103) Rora
104) Roure
105) Rubiana
106) Rueglio
107) S.Didero
108) S.Ambrogio di Torino
109) S.Antonino di Susa
110) S.Colombano Belmonte
111) S.Germano Chisone
112) S.Giorio di Susa
113) S.Pietro Val Lemina
114) S.Secondo di Pinerolo
115) Salbertrand
116) Salza di Pinerolo
117) Sangano
118) Sauze dOulx
119) Sauze di Cesana
120) Sestriere
121) Settimo Vittone
122) Sparone
123) Susa
124) Tavagnasco
125) Torre Pellice
126) Trana
127) Trausella
128) Traversella
129) Traves
130) Usseaux
131) Usseglio
132) Vaie
133) Val della Torre
134) Valgioie
135) Vallo Torinese
136) Valperga
137) Valprato Soana
138) Varisella
139) Venaus
140) Vico Canavese
141) Vidracco
142) Villar Dora
143) Villar Focchiardo
144) Villar Pellice
145) Villar Perosa
146) Vistrorio
147) Viu
g) Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:
1) Antrona Schieranco
2) Anzola dOssola
3) Arizzano
4) Arola
5) Aurano
6) Baceno
7) Bannio Anzino
8) Baveno
9) Bee
10) Beura Cardezza
11) Bognanco
12) Brovello Carpugnino
13) Calasca Castiglione
14) Cambiasca
15) Cannero Riviera
16) Cannobio
17) Caprezzo
18) Casale Corte Cerro
19) Cavaglio Spoccia
20) Ceppo Morelli
21) Cesara
22) Cossogno
23) Craveggia
24) Crevoladossola
25) Crodo
26) Cursolo Orasso
27) Domodossola
28) Druogno
29) Falmenta
30) Formazza
31) Germagno
32) Ghiffa
33) Gignese
34) Gravellona Toce
35) Gurro
36) Intragna
37) Loreglia
38) Macugnaga
39) Madonna del Sasso
40) Malesco
41) Masera
42) Massiola
43) Mergozzo
44) Miazzina
45) Montecrestese
46) Montescheno
47) Nonio
48) Oggebbio
49) Omegna
50) Ornavasso
51) Pallanzeno
52) Piedimulera
53) Pieve Vergonte
54) Premeno
55) Premia
56) Premosello Chiovenda
57) Quarna Sopra
58) Quarna Sotto
59) Re
60) San Bernardino Verbano
61) Santa Maria Maggiore
62) Seppiana
63) Stresa (territori non montani: 6p; 7p; 11p; 12p; dal 13 al 17; 19p; dal 20 al 38)
64) Toceno
65) Trarego Viggiona
66) Trasquera
67) Trontano
68) Valstrona
69) Vanzone con San Carlo
70) Varzo
71) Viganella
72) Vignone
73) Villadossola
74) Villette
75) Vogogna
h) Provincia di Vercelli:
1) Alagna Valsesia
2) Balmuccia
3) Boccioleto
4) Borgosesia
5) Breia
6) Campertogno
7) Carcoforo
8) Cellio
9) Cervatto
10) Civiasco
11) Cravagliana
12) Fobello
13) Guardabosone
14) Mollia
15) Pila
16) Piode
17) Postua
18) Quarona
19) Rassa
20) Rima S. Giuseppe
21) Rimasco
22) Rimella
23) Riva Valdobbia
24) Rossa
25) Sabbia
26) Scopa
27) Scopello
28) Valduggia
29) Varallo
30) Vocca.
Allegato B.
(art. 34)
Comunita Montane della Regione Piemonte
costituite al 30.9.2001 (Art. 34)
a) nella Provincia di Alessandria:
1) Comunita montana Valli Curone Grue Ossona (Avolasca, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone);
2) Comunita montana Val Borbera e Valle Spinti (Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera);
3) Comunita montana Alta Val Lemme ed Alto Ovadese (Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato, Voltaggio);
4) Comunita montana Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno (Cartosio, Cassinelle, Castelletto dErro, Cavatore, Denice, Malvicino, Merana, Molare, Montechiaro dAcqui, Morbello, Pareto, Ponzone, Spigno Monferrato);
b) nella Provincia di Asti:
1) Comunita montana Langa Astigiana, Val Bormida (Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime).
c) nella Provincia di Biella:
1) Comunita montana Val Sessera (Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno);
2) Comunita montana Valle di Mosso (Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio);
3) Comunita montana Alta Valle del Cervo-La Bursch (Campiglia Cervo, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, San Paolo Cervo);
4) Comunita montana Bassa Valle del Cervo (Andorno Micca, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Sagliano Micca, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia);
5) Comunita montana Alta Valle dellElvo (Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone);
6) Comunita montana Bassa Valle dellElvo (Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Zubiena);
7) Comunita montana Prealpi Biellesi (Casapinta, Cerreto Castello, Crosa, Curino, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, nonche i territori classificati montani dei Comuni di Cossato, Lessona, Vigliano Biellese);
d) nella Provincia di Cuneo:
1) Comunita montana Valli Po, Bronda e Infernotto (Brondello, Castellar, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Rifreddo, Sanfront nonche il territorio classificato montano dei Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Envie, Revello);
3) Comunita montana Valle Varaita (Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, nonche il territorio classificato montano dei Comuni di Costigliole Saluzzo, Verzuolo);
4) Comunita montana Valle Maira (Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo);
5) Comunita montana Valle Grana (Bernezzo, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo, nonche il territorio classificato montano del Comune di Caraglio);
6) Comunita montana Valle Stura (Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio, nonche il territorio classificato montano del Comune di Borgo San Dalmazzo);
7) Comunita montana Valli Gesso Vermenagna Pesio (Chiusa Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante, nonche il territorio classificato montano dei Comuni di Boves e Peveragno );
8) Comunita montana Valli Monregalesi (Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovi, Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovi, San Michele Mondovi, Torre Mondovi, Vicoforte, nonche il territorio classificato montano del Comune di Villanova Mondovi);
9) Comunita montana Alta Valle Tanaro (Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garessio, Nucetto, Ormea, Perlo, Priola);
10) Comunita montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana (Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Ciglie, Igliano, Lisio, Marsaglia, Monbasiglio, Montezemolo, Murazzano, Paroldo, Priero, Roascio, Rocca Ciglie, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola nonche i territori classificati montani dei Comuni di Ceva e di Lesegno);
11) Comunita montana Alta Langa (Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Cerreto Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Mombarcaro, Monesiglio, Niella Belbo, Prunetto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano);
12) Comunita montana Langa, Valli Bormida e Uzzone (Bergolo, Castelletto Uzzone, Castino, Cortemilia, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Rocchetta Belbo, Saliceto, Torre Bormida);
e) nella Provincia di Novara:
1) Comunita montana dei Due Laghi (Armeno, Massino Visconti, Nebbiuno).
f) nella Provincia di Torino:
1) Comunita montana Valle Pellice (Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rora, Torre Pellice, Villar Pellice);
2) Comunita montana Valli Chisone e Germanasca (Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa );
3) Comunita montana Pinerolese Pedemontano (Cantalupa, Frossasco, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo, nonche il territorio classificato montano del Comune di Cumiana);
4) Comunita montana Val Sangone (Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie);
5) Comunita montana Bassa Val di Susa e della Val Cenischia (Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo );
6) Comunita montana Alta Valle di Susa (Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze dOulx, Sestriere);
7) Comunita montana Val Ceronda e Casternone ( Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella);
8) Comunita montana Valli di Lanzo (Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viu);
9) Comunita montana Alto Canavese (Canischio, Cuorgne, Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, S. Colombano Belmonte, Valperga);
10) Comunita montana Valli Orco e Soana (Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana);
11) Comunita montana Val Chiusella (Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio);
12) Comunita montana Valle Sacra (Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo);
13) Comunita montana Dora Baltea Canavesana (Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco);
g) nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:
1) Comunita montana Valli Antigorio e Formazza, ora denominata Antigorio Divedro Formazza (Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo);
2) Comunita montana Valle Vigezzo (Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette);
3) Comunita montana Valle Antrona (Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella, Villadossola);
4) Comunita montana Valle Anzasca, ora denominata Monte Rosa (Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vanzone con San Carlo);
5) Comunita montana Valle Ossola (Anzola dOssola, Beura Cardezza, Bognanco, Domodossola, Masera, Mergozzo, Ornavasso, Pallanzeno, Premosello Chiovenda, Trontano, Vogogna);
6) Comunita montana Cusio-Mottarone (Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Stresa);
7) Comunita montana Val Strona, ora denominata dello Strona e Basso Toce (Casale Corte Cerro, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Massiola, Valstrona);
8) Comunita montana Val Grande (Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone);
9) Comunita montana Alto Verbano (Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona);
10) Comunita montana Valle Cannobina (Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro);
h) nella Provincia di Vercelli:
1) Comunita montana Valsesia (Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca).
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 262.
– Presentata dai Consiglieri Gianni Wilmer Ronzani, Giancarlo Tapparo, Giuliana Manica, Rocchino Muliere, Marisa Suino il 16 febbraio 2001
– Assegnata alla VIII Commissione in sede referente il 21 febbraio 2001.
Riassegnata alla III e VIII Commissione in sede congiunta referente il 20 maggio 2002.
Disegno di legge n. 375.
– Presentato dalla Giunta regionale l8 gennaio 2002.
– Assegnato alla III e VIII Commissione in sede referente il 16 gennaio 2002.
– Sul testo sono state effettuate consultazioni.
– Testo unificato licenziato dalle Commissioni referenti il 04 novembre 2002 con relazione di Giuliano Manolino, Lido Riba.
– Approvato in Aula il 15 luglio 2003, con emendamenti sul testo, con 32 voti favorevoli , 3 voti contrari , 2 astenuti.