Enti pubblici

Wednesday 30 July 2003

Regione Piemonte. Modificato il T.U. delle leggi sulla montagna – Bollettino Ufficiale n. 30 del 24 / 07 / 2003

Regione Piemonte. Modificato il T.U. delle leggi sulla montagna

Bollettino Ufficiale n. 30 del 24 / 07 / 2003

Legge regionale 22 luglio 2003, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.

FINALITA

Art. 1.

(Finalita)

1. La Regione con la presente legge:

a) provvede al riordino territoriale delle comunita montane, in attuazione dellarticolo 7, comma 2 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) e dellarticolo 27, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali);

b) adegua le disposizioni contenute nella legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), modificata dalla legge regionale 23 marzo 2000, n. 23, ai principi stabiliti dal d.lgs. n. 267/2000, in armonia con quanto previsto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione);

c) provvede alla definizione del compendio unico agricolo di montagna determinando lestensione della superficie minima indivisibile, in attuazione dellarticolo 5 bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e successive modificazioni.

Capo II.

MODIFICHE ALLA L.R. 16/1999. RIORDINO TERRITORIALE DELLE COMUNITA MONTANE E ADEGUAMENTO AI PRINCIPI STABILITI DAL D.LGS. 267/2000

Art. 2.

(Inserimento dellarticolo 1 bis alla l.r. 16/1999)

1. Dopo larticolo 1 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, e inserito il seguente:

Art. 1 bis. (Natura giuridica delle comunita montane)

1. Ai sensi dellarticolo 27, comma 1, del d.lgs. 267/2000, le comunita montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti tra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per lesercizio di funzioni proprie e per lesercizio associato delle funzioni comunali.

2. In base alle disposizioni dellarticolo 27, commi 3 e 5 del d.lgs. 267/2000, possono far parte delle comunita montane anche comuni non montani, fatto salvo quanto previsto allarticolo 1 ter, comma 2.”.

Art. 3.

(Inserimento dellarticolo 1 ter alla l.r. 16/1999)

1. Dopo larticolo 1 della l.r. 16/1999 e inserito il seguente:

Art. 1 ter. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunita montane ridelimitate ai sensi dellarticolo 3 ed ai territori classificati montani pur non ricadenti in comunita montane a norma dellarticolo 27, comma 5 del d.lgs. 267/2000.

2. I comuni di cui allarticolo 1 bis, comma 2 non sono destinatari degli interventi e dei finanziamenti previsti ai capi VI e VII.”.

Art. 4.

(Modifica dellallegato A di cui allarticolo 2

della l.r. 16/1999)

1. Lallegato A, di cui allarticolo 2, della l.r. 16/1999, relativo ai territori montani della Regione Piemonte, individuati per comune di appartenenza, e sostituito dallallegato A di cui alla presente legge.

Art. 5.

(Modifica dellarticolo 3 della l.r. 16/1999)

1. Larticolo 3 della l.r. 16/1999 e sostituito dal seguente:

Art. 3. (Delimitazione delle zone omogenee)

1. In attuazione dellarticolo 7, comma 2, della l. 265/1999 la Regione dispone il riordino territoriale delle comunita montane, suddividendo i territori di cui allarticolo 2 in zone omogenee, nel rispetto delle indicazioni di cui allarticolo 27, commi 3 e 5 del d.lgs. 267/2000, e in particolare in base a criteri di unita territoriale, economica e sociale.

2. Le zone omogenee sono le seguenti:

a) nella Provincia di Alessandria:

1) i comuni delle Valli Curone Grue Ossona: Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone, Volpeglino;

2) i comuni della Val Borbera e Valle Spinti: Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera;

3) i comuni dellAlta Val Lemme ed Alto Ovadese: Belforte Monferrato, Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Montaldeo, Mornese, Parodi Ligure, Tagliolo Monferrato, Voltaggio;

4) i comuni dellAlta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno: Bistagno, Cartosio, Cassinelle, Castelletto dErro, Cavatore, Cremolino, Denice, Grognardo, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montechiaro dAcqui, Morbello, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Spigno Monferrato, Terzo, Visone;

b) nella Provincia di Asti, i comuni della Langa Astigiana e Val Bormida: Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime;

c) nella Provincia di Biella:

1) i comuni della Val Sessera: Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno;

2) i comuni della Valle di Mosso: Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio;

3) i comuni della Valle del Cervo-La Bursch: Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia;

4) i comuni dellAlta Valle dellElvo: Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena;

5) i comuni della Bassa Valle dellElvo: Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore;

6) i comuni delle Prealpi Biellesi: Casapinta, Cerreto Castello, Cossato, Crosa, Curino, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, Vigliano Biellese;

d) nella Provincia di Cuneo:

1) i comuni della Bisalta: Beinette, Boves, Chiusa Pesio, Peveragno, Pianfei;

2) i comuni delle Valli Po, Bronda e Infernotto: Bagnolo Piemonte Barge, Brondello, Castellar, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Revello, Rifreddo, Sanfront;

3) i comuni della Valle Varaita: Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, Verzuolo;

4) i comuni della Valle Maira: Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo;

5) i comuni della Valle Grana: Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo;

6) i comuni della Valle Stura: Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio;

7) i comuni delle Valli Gesso Vermenagna Pesio: Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante;

8) i comuni delle Valli Monregalesi: Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovi, Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovi, San Michele Mondovi, Torre Mondovi, Vicoforte, Villanova Mondovi;

9) i comuni dellAlta Valle Tanaro: Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garessio, Nucetto, Ormea, Perlo, Priola;

10) i comuni delle Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana: Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Ceva, Ciglie, Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Monbasiglio, Montezemolo, Paroldo, Priero, Roascio, Rocca Ciglie, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola;

11) i comuni dellAlta Langa: Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Cerreto Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Mombarcaro, Murazzano, Niella Belbo, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Trezzo Tinella;

12) i comuni di Langa, Valli Belbo, Valli Bormida e Uzzone: Bergolo, Castelletto Uzzone, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Monesiglio, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Rocchetta Belbo, Saliceto, Santo Stefano Belbo, Torre Bormida;

e) nella Provincia di Novara, i comuni dei due Laghi: Ameno, Armeno, Colazza, Massino Visconti, Miasino, Pisano, Nebbiuno;

f) nella Provincia di Torino:

1) i comuni della Valle Pellice: Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rora, Torre Pellice, Villar Pellice;

2) i comuni delle Valli Chisone e Germanasca: Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa;

3) i comuni del Pinerolese Pedemontano: Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Pinerolo, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo;

4) i comuni della Val Sangone: Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie;

5) i comuni della Bassa Val di Susa e della Val Cenischia: Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo;

6) i comuni dellAlta Valle di Susa: Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze dOulx, Sestriere;

7) i comuni della Val Ceronda e Casternone: Fiano, Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella;

8) i comuni delle Valli di Lanzo: Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viu;

9) i comuni dellAlto Canavese: Canischio, Cuorgne, Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, Rocca Canavese, S. Colombano Belmonte, Valperga;

10) i comuni delle Valli Orco e Soana: Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana;

11) i comuni della Val Chiusella: Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio;

12) i comuni della Valle Sacra: Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo;

13) i comuni della Dora Baltea Canavesana: Andrate, Borgofranco dIvrea, Carema, Chiaverano, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco;

g) nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

1) i comuni delle Valli Antigorio e Formazza: Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo;

2) i comuni della Valle Vigezzo: Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette;

3) i comuni della Valle Antrona: Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella, Villadossola;

4) i comuni della Valle Anzasca: Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vanzone con San Carlo;

5) i comuni della Valle Ossola: Anzola dOssola, Beura Cardezza, Bognanco, Domodossola, Masera, Mergozzo, Ornavasso, Pallanzeno, Premosello Chiovenda, Trontano, Vogogna;

6) i comuni del Cusio-Mottarone: Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, S. Maurizio DOpaglio, Stresa;

7) i comuni della Val Strona: Casale Corte Cerro, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Massiola, Valstrona;

8) i comuni della Val Grande: Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone;

9) i comuni dellAlto Verbano: Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona;

10) i comuni della Valle Cannobina: Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro;

h) nella Provincia di Vercelli, i comuni della Valsesia: Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.

3. La parte di territorio classificata montana di un comune escluso dalla comunita montana, mantiene la propria classificazione.”.

Art. 6.

(Modifica dellarticolo 4 della l.r. 16/1999)

1. Al comma 1, dellarticolo 4 della l.r. 16/1999, le parole: Ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo 28, comma 4, della l. 142/1990″ sono sostituite dalle seguenti: Ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo 27, comma 7, del d.lgs. 267/2000″.

2. Al comma 2, dellarticolo 4 della l.r. 16/1999 le parole: dallarticolo 28, comma 4, della l. 142/1990″ sono sostituite dalle seguenti: dallarticolo 27, comma 7, del d.lgs. 267/2000″.

Art. 7.

(Modifica dellarticolo 5 della l.r. 16/1999)

  1. Larticolo 5 della l.r. 16/1999 e sostituito dal seguente:

Art. 5. (Costituzione della comunita montana)

1. Tra i comuni il cui territorio, o parte di esso, ricade in ciascuna delle zone omogenee di cui allarticolo 3, e costituita, in attuazione degli articoli 27 e 28 del d.lgs. 267/2000, la comunita montana.

2. La costituzione della comunita montana avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale. In tale provvedimento sono definite le procedure per linsediamento dellorgano rappresentativo della comunita montana, in armonia con i principi stabiliti dalla normativa in materia di enti locali.”.

Art. 8.

(Modifica dellarticolo 6 della l.r. 16/1999)

1. La rubrica dellarticolo 6 della l.r. 16/1999 e sostituita dalla seguente: Variazioni territoriali delle zone omogenee.

2. Il comma 2 dellarticolo 6 della l.r. 16/1999 e sostituito dal seguente:

2. Le leggi regionali che, nellambito dei territori montani di cui allarticolo 2, comma 1, istituiscono nuovi comuni o modificano le circoscrizioni territoriali dei comuni esistenti ai sensi dellarticolo 15 del d.lgs. 267/2000, dispongono altresi circa le conseguenti modifiche delle zone omogenee..

Art. 9.

(Modifica dellarticolo 9 della l.r. 16/1999)

1. Lalinea del comma 2, dellarticolo 9, della l.r. 16/1999 e sostituita dalla seguente:

2. Le comunità montane esercitano le funzioni amministrative ad esse delegate in forma associata dai comuni di riferimento. Esercitano altresì ogni altra funzione conferita dalle Province e dalla Regione. La comunità montana, in particolare:.

2. Dopo la lettera d) del comma 2 dellarticolo 9 della l.r. 16/1999, e aggiunta la seguente:

d bis) esercita le funzioni di consorzio di bonifica montana..

Art. 10.

(Modifica dellarticolo 10 della l.r. 16/1999)

1. Al comma 1 dellarticolo 10 della l.r. 16/1999, le parole: In applicazione dellarticolo 3 della l. 142/1990″ sono sostituite dalle seguenti: In applicazione dellarticolo 4 del d.lgs. 267/2000″.

Art. 11.

(Modifica dellarticolo 11 della l.r. 16/1999)

1. Larticolo 11 della l.r. 16/1999 e sostituito dal seguente:

Art. 11. (Statuto)

1. La comunita montana adotta il proprio statuto nel rispetto della normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali.

2. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali per lorganizzazione dellente e definisce lordinamento dei propri uffici e dei servizi pubblici, in armonia con i principi dettati dagli articoli 88 e seguenti del d.lgs. 267/2000.

3. Nel quadro delle disposizioni statali e di quelle dettate dal capo II, lo statuto stabilisce, in particolare, i principi che regolano il funzionamento degli organi, la loro composizione, le rispettive competenze, nonche, specificamente, le modalita di elezione dellorgano esecutivo.

4. Lo statuto disciplina le forme della collaborazione fra la comunita montana, i comuni e gli altri enti operanti sul territorio e le modalita della partecipazione popolare e dellaccesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

5. Lo statuto determina infine le forme e i modi di partecipazione e rappresentanza dei comuni non montani inclusi nella zona omogenea.

6. Lo statuto determina altresi la sede e la denominazione dellente.”.

Art. 12.

(Modifica dellarticolo 12 della l.r. 16/1999)

1. Larticolo 12 della l.r. 16/1999 e sostituito dal seguente:

Art. 12. (Adozione dello statuto)

1. Lo statuto e approvato dallorgano rappresentativo della comunita montana.

2. Nella predisposizione dello statuto la comunita montana valuta le relazioni funzionali con gli statuti dei comuni che la costituiscono.

3. Lo statuto e approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti lorgano rappresentativo. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta largomento e posto allordine del giorno, la votazione e ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza dei componenti lorgano rappresentativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazioni dello statuto.

4. Lo statuto e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.”.

Art. 13.

(Modifica dellarticolo 14 della l.r. 16/1999)

1. Larticolo 14 della l.r. 16/1999 e sostituito dal seguente:

Art. 14. (Organi della comunita montana)

1. La comunita montana e dotata di un organo rappresentativo, di un organo esecutivo e di un presidente.”.

Art. 14.

(Modifica dellarticolo 15 della l.r. 16/1999)

1. Larticolo 15 della l.r. 16/1999 e sostituito dal seguente:

Art. 15. (Organo rappresentativo)

1. Lorgano rappresentativo della comunita montana svolge un ruolo di indirizzo e controllo.

2. Lorgano rappresentativo e composto dai rappresentanti di ciascuno dei comuni montani e parzialmente montani ricadenti nella zona omogenea. Possono far parte dellorgano rappresentativo anche rappresentanti di comuni non montani inclusi nella zona omogenea, secondo quanto previsto dallo statuto a norma dellarticolo 11, comma 5.

3. Il numero dei rappresentanti che ciascun comune elegge in seno allorgano rappresentativo e definito dallo statuto della comunita montana; tale numero non e superiore a tre.

4. I rappresentanti dei comuni sono eletti con il sistema del voto limitato ad una preferenza, in modo da garantire la rappresentativita delle minoranze, ai sensi dellarticolo 27, comma 2, del d.lgs. 267/2000.

5. In caso di scioglimento di un consiglio comunale, i rappresentanti del comune restano in carica sino alla surrogazione da parte del nuovo consiglio comunale e cio anche nel caso di gestione commissariale e di fusione di comuni facenti parte della comunita montana.

6. Le norme per il funzionamento dellorgano rappresentativo e le relative competenze sono stabilite dallo statuto della comunita montana.”.

Art. 15.

  (Modifica dellarticolo 17 della l.r. 16/1999)

  1. Larticolo 17 della l.r. 16/1999 e sostituito dal seguente:

Art. 17. (Durata in carica e rinnovo dellorgano rappresentativo)

1. Lorgano rappresentativo della comunita montana dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei consigli dei comuni i cui rappresentanti fanno parte dellorgano rappresentativo della comunita montana.

2. Lorgano rappresentativo della comunita montana si intende rinnovato con lavvenuta designazione dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei comuni interessati.

3. La convocazione della prima seduta del nuovo organo rappresentativo e disposta dal presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse alla comunita montana entro dieci giorni dalla loro efficacia.

4. La seduta di cui al comma 3 e presieduta dal consigliere piu anziano di eta.

5. I rappresentanti dei comuni non interessati dal turno elettorale restano in carica nellorgano rappresentativo della comunita montana sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del comune dei propri rappresentanti.

6. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali cui sia interessata la maggioranza dei comuni i cui rappresentanti fanno parte dellorgano rappresentativo della comunita montana, lorgano rappresentativo della stessa si limita, fino al rinnovo di cui al comma 2, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.”.

Art. 16.

(Modifica dellarticolo 19 della l.r. 16/1999)

1. Larticolo 19 della l.r. 16/1999 e sostituito dal seguente:

Art. 19. (Organo esecutivo)

1. A norma dellarticolo 47 del d.lgs. 267/2000, lorgano esecutivo e costituito dal presidente, dal vice presidente e da un numero di componenti stabiliti dallo statuto.

2. Il numero dei componenti dellorgano esecutivo non e superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei componenti lorgano rappresentativo; in ogni caso non può superare il numero di 12.

3. Lo statuto stabilisce le competenze, il numero dei componenti e le modalita di elezione dellorgano esecutivo della comunita montana.”.

Art. 17.

(Modifica dellarticolo 26 della l.r. 16/1999)

1. Al comma 1 dellarticolo 26 della l.r. 16/1999 le parole: di cui allarticolo 29 della l. 142/1990″ sono sostituite dalle seguenti: di cui allarticolo 28 del d.lgs. 267/2000.”.

2. Al comma 3 dellarticolo 26 della l.r. 16/1999 le parole: La Giunta sono sostituite dalle seguenti: Lorgano esecutivo.

3. Al comma 4 dellarticolo 26 della l.r. 16/1999 le parole: Il Consiglio sono sostituite dalle seguenti: Lorgano rappresentativo.

Art. 18.

(Modifica dellarticolo 27 della l.r. 16/1999)

1. Al comma 4 dellarticolo 27 della l.r. 16/1999:

a) le parole: di cui allarticolo 29, comma 4 della l. 142/1990″ sono sostituite dalle seguenti: di cui allarticolo 28, comma 4 del d.lgs. 267/2000″;

b) le parole: ai sensi dellarticolo 15, comma 6, della l. 142/1990″ sono sostituite dalle seguenti: ai sensi dellarticolo 20, comma 6 del d.lgs. 267/2000″.

Art. 19.

(Modifica dellarticolo 28 della l.r. 16/1999)

1. Al comma 3 dellarticolo 28 della l.r. 16/1999 le parole: di cui allarticolo 27 della l. 142/1990″ sono sostituite dalle seguenti: di cui allarticolo 34 del d.lgs. 267/2000.”.

Art. 20.

(Modifica dellarticolo 29 della l.r. 16/1999)

1. Il comma 4 dellarticolo 29 della l.r. 16/1999 e sostituito dal seguente:

4. La Giunta regionale definisce i criteri di ammissibilita e priorita dei progetti integrati al finanziamento o al cofinanziamento e la misura massima dellintervento, tenendo conto:

a) della ricaduta economica ed occupazionale dellintervento;

b) dei benefici ambientali che ne derivano; c) della localizzazione rispetto alle fasce altimetriche e di marginalita socio-economica di cui allarticolo 4..

2. Dopo il comma 4 dellarticolo 29 della l.r. 16/1999 e inserito il seguente:

4 bis. La graduatoria dei progetti integrati viene approvata su proposta di un nucleo di valutazione tecnica appositamente costituito, effettuata sulla base dei criteri di cui al comma 4..

Art. 21.

(Modifica dellarticolo 30 della l.r. 16/1999)

1. Larticolo 30 della l.r. 16/1999 e sostituito dal seguente:

Art. 30. (Convenzioni)

1. La Regione promuove i rapporti convenzionali tra la comunita montana ed il comune parzialmente montano escluso dalla medesima in attuazione dellarticolo 27, comma 5 del d.lgs. 267/2000, per la realizzazione, da parte della comunita montana, degli interventi speciali per la montagna, in forza di normative dellUnione europea e di leggi statali o regionali, nella parte di territorio classificata montana del comune interessato.

2. La convenzione regola espressamente i rapporti finanziari, conseguenti alla sua attuazione, tra la comunita montana ed il comune interessato.”.

Art. 22.

(Modifica dellarticolo 31 della l.r. 16/1999)

1. Il comma 3 dellarticolo 31 della l.r. 16/1999 e abrogato.

2. Il comma 5 dellarticolo 31 della l.r. 16/1999 e sostituito dal seguente:

5. I comuni di cui al comma 1 classificati parzialmente montani possono disporre che il conferimento alla comunita montana di funzioni proprie o conferite, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dellarticolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (recante disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 sullo sviluppo della montagna), anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui allarticolo 4 della l. 93/1981, sono regolati da apposita convenzione..

3. Al comma 6 dellarticolo 31 della l.r. 16/1999 le parole: ai sensi dellarticolo 25 della l. 142/1990″ sono sostituite dalle seguenti: ai sensi dellarticolo 31 del d.lgs. 267/2000″.

4. Allalinea del comma 8 dellarticolo 31 della l.r. 16/1999 le parole: Ai sensi degli articoli 28 e 29 della l. 142/1990″ sono sostituite dalle seguenti: Ai sensi degli articoli 27 e 28 del d.lgs. 267/2000″.

Art. 23.

(Modifica dellarticolo 33 della l.r. 16/1999)

1. Al comma 2 dellarticolo 33 della l.r. 16/1999 le parole: di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della l. 142/1990″ sono sostituite dalle seguenti: di cui agli articoli 30, 31 e 114 del d.lgs. 267/2000.”.

Art. 24.

(Inserimento dellarticolo 39 bis alla l.r. 16/1999)

1. Dopo larticolo 39 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:

Art. 39 bis. (Agevolazioni tributarie per determinati usi di beni demaniali regionali in zone ricadenti nel territorio delle comunità montane)

1. A partire dallanno 2004 gli impianti funicolari aerei, i palorci, i fili a sbalzo, i telefori, comunque denominati, esistenti in zone ricadenti nel territorio di una comunità montana, sono esentati dal pagamento di canoni di concessione in relazione allattraversamento o utilizzo di aree o altri beni demaniali regionali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli impianti destinati al trasporto di cose, funzionanti con la forza di gravità ovvero muniti di forza motrice.”.

Art. 25.

(Inserimento dellarticolo 42 bis alla l.r. 16/1999)

1. Dopo larticolo 42 della l.r. 16/1999, e inserito il seguente:

Art. 42 bis. (Compendio unico agricolo di montagna)

1. Ai sensi e per gli effetti dellarticolo 5 bis della l. 97/1994, il compendio unico e costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purche destinati in modo unitario allesercizio dellimpresa agricola, siti nei territori delle comunita montane, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnino:

a) a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dallacquisto;

b) a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile di cui allarticolo 42 ter, per un periodo di quindici anni dallacquisto.”.

Art. 26.

(Inserimento dellarticolo 42 ter alla l.r. 16/1999)

1. Dopo larticolo 42 della l.r. 16/1999, e inserito il seguente:

Art. 42 ter. (Superficie minima indivisibile)

1. La superficie minima indivisibile di cui allarticolo 5 bis, commi 1 e 6, della l. 97/1994, rappresenta lestensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire lesercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non e consentito procedere, per quindici anni dallacquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dellarticolo 42 bis.

2. Al fine di garantire le condizioni idonee allesercizio delle attivita agricole montane, avuto riguardo allordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, lestensione della superficie minima indivisibile e determinata nella misura di cinque ettari.”.

Art. 27.

(Inserimento dellarticolo 48 bis alla l.r. 16/1999)

1. Dopo larticolo 48 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:

Art. 48 bis. (Principi per la determinazione dellammontare dei costi e dei finanziamenti per interventi in zone montane)

  1. Nella determinazione dellammontare dei finanziamenti per opere pubbliche o di interesse pubblico, o comunque realizzate con lapporto di fondi di origine pubblica, si tiene conto delle particolari condizioni e delle peculiarità delle zone montane interessate da dette opere.

2. In particolare, la quantificazione dei costi, a misura o complessivi, per la realizzazione di opere infrastrutturali nelle zone montane e la commisurazione dei relativi limiti massimi di finanziamento, sono adeguatamente differenziate rispetto alle analoghe grandezze riferite alle zone montane.”.

Art. 28.

(Modifica dellarticolo 50 della l.r. 16/1999)

1. Dopo la lettera d), del comma 1, dellarticolo 50 della l.r. 16/1999, e inserita le seguente:

d bis) i finanziamenti previsti dalla l.r. 16/2000, per i comuni collinari aventi diritto compresi nella perimetrazione della comunita montana..

Art. 29.

(Inserimento del capo VIII bis alla l.r. 16/1999)

1. Dopo il capo VIII della l.r. 16/1999, e inserito il seguente: Capo VIII bis. Disciplina conseguente al riordino territoriale delle comunita montane.

Art. 30.

(Inserimento dellarticolo 57 bis alla l.r. 16/1999)

1. Dopo larticolo 57 della l.r. 16/1999 e inserito il seguente:

Art. 57 bis. (Provvedimenti conseguenti al riordino territoriale delle comunita montane)

1. A seguito dei decreti di cui allarticolo 5, comma 2, il Presidente della Giunta regionale puo adottare ogni atto necessario alla successione delle nuove comunita montane nei rapporti giuridici facenti capo a quelle preesistenti, tenendo conto, ai fini della suddivisione delle risorse, dei criteri previsti dallarticolo 51 per il riparto del fondo regionale della montagna.

2. Le comunita montane ridelimitate per effetto di disposizioni di riordino territoriale, provvedono alladeguamento del piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui allarticolo 26 entro un anno dalla costituzione.”.

Art. 31.

(Inserimento dellarticolo 57 ter alla l.r. 16/1999)

1. Dopo larticolo 57 della l.r. 16/1999 e inserito il seguente:

Art. 57 ter. (Composizione provvisoria dellorgano rappresentativo)

1. Fino allentrata in vigore degli statuti adottati a norma dellarticolo 12, lorgano rappresentativo e costituito da tre rappresentanti eletti dai consigli di tutti i comuni inseriti nella comunita montana.

2. I comuni devono adottare entro novanta giorni dallemanazione del decreto di cui allarticolo 5, comma 2, latto di nomina dei propri rappresentanti in comunità montana.

3. E facoltà del consiglio comunale, nelladozione dellatto di cui al comma 2, confermare i rappresentanti uscenti ovvero procedere allelezione di nuovi rappresentanti.

4. La seduta di ricostituzione dellorgano rappresentativo della comunità montana è convocata dal Presidente o dal Commissario, non appena ricevuti gli atti di cui al comma 2.”.

Art. 32.

(Inserimento dellarticolo 57 quater alla l.r. 16/1999)

1. Dopo larticolo 57 della l.r. 16/1999 e inserito il seguente:

Art. 57 quater. (Composizione provvisoria dellorgano esecutivo)

1. Nella seduta di cui allarticolo 57 ter, comma 4, lorgano rappresentativo provvede alla elezione dellorgano esecutivo, del presidente e del vice presidente.

2. Lelezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei componenti lorgano rappresentativo, contenente la lista dei candidati alla carica di presidente, di vice presidente e di componenti dellorgano esecutivo. Il documento e illustrato dal candidato alla carica di presidente.

3. Lelezione avviene secondo le norme dello Statuto. Nel caso non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede allindizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida degli eletti. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, lorgano rappresentativo e sciolto secondo le procedure previste dallarticolo 141 del d.lgs. 267/2000.

4. Fino allapprovazione dei nuovi statuti, la composizione numerica dellorgano esecutivo della comunità montana resta quella prevista dagli statuti di ciascuna comunità montana.”.

Art. 33.

(Inserimento dellarticolo 57 quinquies alla l.r. 16/1999)

1. Dopo larticolo 57 della l.r. 16/1999 e inserito il seguente:

Art. 57 quinquies. (Provvedimenti conseguenti alla costituzione di nuove comunita montane)

1. Nel caso di costituzione di nuove comunita montane che derivino dalla fusione o dalla scissione di comunita montane preesistenti, il Presidente della Giunta regionale, oltre ad assumere i provvedimenti di cui allarticolo 5, comma 2 e di cui allarticolo 57 bis, con proprio decreto, nomina un commissario per ciascuna delle comunita preesistenti.

2. Il commissario viene individuato, di norma, tra i sindaci dei comuni componenti la comunita montana ed assume i poteri degli organi delle stesse sino allinsediamento degli organi rappresentativi delle nuove comunita ed allelezione degli organi esecutivi e del presidente, effettuate con le procedure di cui agli articoli 57 ter e 57 quater.”.

Capo III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34.

(Norme transitorie)

1. Le comunita montane adeguano i contenuti dello statuto ai principi e alle finalita contenuti nel d.lgs. 267/2000 e nella presente legge entro centottanta giorni dalla data di ricostituzione dellorgano rappresentativo.

2. Nelle more dellapprovazione del nuovo statuto e in deroga a quanto previsto allarticolo 57 quater della l.r. 16/1999, il presidente, il vice presidente e lorgano esecutivo cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunita montana. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e puo essere proposta solo nei confronti dellintero organo esecutivo; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo presidente della comunita montana e di un nuovo esecutivo. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Lapprovazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

3. Fino allemanazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui allarticolo 5, comma 2, della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge, le comunita montane sono quelle elencate nellallegato B. Per il riordino territoriale effettuato con la presente legge non si applica larticolo 60 della l.r. 16/1999.

4. Allatto dellentrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con il decreto di cui allarticolo 5 della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge, provvede alla costituzione delle comunità montane, secondo la composizione territoriale di cui allarticolo 3 della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge.

5. I termini fissati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 30-7708, del 18 novembre 2002, per la concessione di contributi regionali volti alla gestione associata di funzioni e servizi comunali di cui allarticolo 28 del d.lgs. 267/2000 sono riaperti per sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale, allo scopo di consentire la partecipazione dei comuni in base alla delimitazione delle zone omogenee di cui allarticolo 3, comma 2 della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge.

6. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, la deliberazione di una amministrazione comunale relativa al passaggio ad altra comunità montana sia sottoposta a referendum, a norma dellarticolo 8 del d.lgs. 267/2000, la Giunta regionale, verificata losservanza dei principi di cui allarticolo 27, commi 3 e 5 del d.lgs. 267/2000, allarticolo 7 della legge 265/1999, nonchè delle norme contenute nella presente legge, è autorizzata ad adottare gli atti conseguenti alla richiesta dellamministrazione comunale solamente dopo la tenuta della consultazione referendaria. Il suddetto provvedimento di riordino è adottato con le modalità previste allarticolo 5, comma 2, della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge.

Art. 35.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 7, 8, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 34 e 35 della l.r. 16/1999;

b) i commi 2 e 3 dellarticolo 1 della l.r. 16/1999;

c) il comma 3 dellarticolo 6 della l.r. 16/1999;

d) il comma 3 dellarticolo 9 della l.r. 16/1999;

e) il comma 6 dellarticolo 29 della l.r. 16/1999;

f) il comma 2 dellarticolo 57 della l.r. 16/1999.

2. Nella rubrica dellarticolo 1 della l.r. 16/1999 sono soppresse le parole: ed ambito di applicazione.

3. Dopo larticolo 23 della l.r. 16/1999 le parole: Capo III. Uffici e personale della Comunita montana sono soppresse.

4. Al comma 3 dellarticolo 29 della l.r. 16/1999 le parole: e resa operante con decreto del Presidente della Giunta regionale sono soppresse.

Art. 36.

(Dichiarazione durgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 luglio 2003

Enzo Ghigo

Allegato A.

(art. 4)

(TERRITORI MONTANI DELLA REGIONE PIEMONTE, INDIVIDUATI PER COMUNE

DI APPARTENENZA (ARTICOLO 4))

I Comuni il cui territorio e interamente montano vengono elencati senza alcuna specificazione.

Per i comuni il cui territorio e parzialmente montano vengono indicati i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio montano, ovvero i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio non montano; in questultimo caso il territorio montano e individuato per differenza.

a) Provincia di Alessandria:

1) Albera Ligure

2) Arquata Scrivia (territori montani: 6p; 7; 8; 12p; 13p; 14; 15; 16p; dal 17 al 27)

3) Avolasca

4) Borghetto Borbera

5) Bosio

6) Brignano Frascata

7) Cabella Ligure

8) Cantalupo Ligure

9) Carrega Ligure

10) Carrosio

11) Cartosio

12) Casaleggio Boiro

13) Casasco

14) Cassinelle

15) Castellania

16) Castelletto dErro

17) Cavatore

18) Costa Vescovato

19) Denice

20) Dernice

21) Fabbrica Curone

22) Fraconalto

23) Garbagna

24) Gremiasco

25) Grondona

26) Lerma

27) Malvicino

28) Merana

29) Molare

30) Momperone

31) Mongiardino Ligure

32) Monleale

33) Montacuto

34) Montechiaro dAcqui

35) Montegioco

36) Montemarzino

37) Morbello

38) Mornese

39) Pareto

40) Ponzone

41) Pozzol Groppo

42) Roccaforte Ligure

43) Rocchetta Ligure

44) San Sebastiano Curone

45) Serravalle Scrivia (territori montani: 13; 16p)

46) Spigno Monferrato

47) Stazzano

48) Tagliolo Monferrato

49) Vignole Borbera

50) Voltaggio

b) Provincia di Asti:

1) Bubbio

2) Cassinasco

3) Cessole

4) Loazzolo

5) Mombaldone

6) Monastero Bormida

7) Olmo Gentile

8) Roccaverano

9) San Giorgio Scarampi

10) Serole

11) Sessame

12) Vesime

c) Provincia di Biella:

1) Ailoche

2) Andorno Micca

3) Biella (territori montani: 1; 2; 3; 4; 5; 6p; dal 12 al 19; 20p; 21p; 33p; 35; 36; 37p; 39p; dal 68 al 75)

4) Bioglio

5) Callabiana

6) Camandona

7) Camburzano

8) Campiglia Cervo

9) Caprile

10) Casapinta

11) Cerreto Castello

12) Coggiola

13) Cossato (territori montani: dall1 al 15; 16p; dal 17 al 21; 22p; 23p; 24p)

14) Crevacuore

15) Crosa

16) Curino

17) Donato

18) Graglia

19) Lessona (territori montani: 1; 3p; 4; 5; 7)

20) Magnano

21) Mezzana Mortigliengo

22) Miagliano

23) Mongrando

24) Mosso

25) Muzzano

26) Netro

27) Occhieppo Inferiore

28) Occhieppo Superiore

29) Pettinengo

30) Piatto

31) Piedicavallo

32) Pollone

33) Portula

34) Pralungo

35) Pray Biellese

36) Quaregna

  37) Quittengo

38) Ronco Biellese

39) Rosazza

40) Sagliano Micca

41) Sala Biellese

42) San Paolo Cervo

43) Selve Marcone

44) Soprana

45) Sordevolo

46) Sostegno

47) Strona

48) Tavigliano

49) Ternengo

50) Tollegno

51) Torrazzo

52) Trivero

53) Valdengo

54) Vallanzengo

55) Valle Mosso

56) Valle S.Nicolao

57) Veglio

58) Vigliano Biellese (territori montani: dall1 all8)

59) Zimone

60) Zubiena

61) Zumaglia

d) Provincia di Cuneo:

1) Acceglio

2) Aisone

3) Albaretto della Torre

4) Alto

5) Argentera

6) Arguello

7) Bagnasco

8) Bagnolo Piemonte (territori non montani: dal 4 al 17; 18p; 19; dal 33 al 35)

9) Barge (territori non montani: dall1 al 46; 47p; 52p; dal 53 al 59)

10) Battifollo

11) Bellino

12) Belvedere Langhe

13) Benevello

14) Bergolo

15) Bernezzo

16) Bonvicino

17) Borgo San Dalmazzo (territori non montani: dall1 al 9; dal 15 al 18)

18) Borgomale

19) Bosia

20) Bossolasco

21) Boves (territori non montani: dall1 all8, dal 10 al 12, 20)

22) Briaglia

23) Briga Alta

24) Brondello

25) Brossasco

26) Busca (territori non montani: dall1 al 62; dal 67 al 71)

27) Camerana

28) Canosio

29) Caprauna

30) Caraglio (territori non montani: dall1 al 32; 50)

31) Cartignano

32) Casteldelfino

33) Castellar

34) Castelletto Uzzone

35) Castellino Tanaro

36) Castelmagno

37) Castelnuovo di Ceva

38) Castino

39) Celle di Macra

40) Cerreto Langhe

41) Cervasca

42) Ceva

43) Chiusa Pesio

44) Ciglie

45) Cissone

46) Cortemilia

47) Costigliole Saluzzo (territori non montani: dall1 all8; dal 19 al 21)

48) Cravanzana

49) Crissolo

50) Demonte

51) Dronero

52) Elva

53) Entracque

54) Envie (territori non montani: dal 4 al 12; dal 19 al 21)

55) Feisoglio

56) Frabosa Soprana

57) Frabosa Sottana

58) Frassino

59) Gaiola

60) Gambasca

61) Garessio

62) Gorzegno

63) Gottasecca

64) Igliano

65) Isasca

66) Lequio Berria

67) Lesegno

68) Levice

69) Limone Piemonte

70) Lisio

71) Macra

72) Magliano Alpi (territori montani: dal 29 al 32)

73) Marmora

74) Marsaglia

75) Martiniana Po

76) Melle

77) Moiola

78) Mombarcaro

79) Mombasiglio

80) Monastero Vasco

81) Monasterolo Casotto

82) Monesiglio

83) Montaldo Mondovi

84) Montemale di Cuneo

85) Monterosso Grana

86) Montezemolo

87) Murazzano

88) Niella Belbo

89) Nucetto

90) Oncino

91) Ormea

92) Ostana

93) Paesana

94) Pagno

95) Pamparato

96) Paroldo

97) Perletto

98) Perlo

99) Peveragno (territori non montani: dall1 al 4; dal 7 al 13; 15; 16; dal 18 al 21)

100) Pezzolo Valle Uzzone

101) Pianfei (territori montani: dal 16 al 20)

102) Piasco

103) Pietraporzio

104) Pontechianale

105) Pradleves

106) Prazzo

107) Priero

108) Priola

109) Prunetto

110) Revello (territori montani: dal 44 al 52)

111) Rifreddo

112) Rittana

113) Roaschia

114) Roascio

115) Robilante

116) Roburent

117) Rocca Ciglie

118) Roccabruna

119) Roccaforte Mondovi

120) Roccasparvera

121) Roccavione

122) Rocchetta Belbo

123) Rossana

124) Sale delle Langhe

125) Sale San Giovanni

126) Saliceto

127) Sambuco

128) Sampeyre

129) San Benedetto Belbo

130) San Damiano Macra

131) San Michele Mondovi

132) Sanfront

133) Scagnello

134) Serravalle Langhe

135) Somano

136) Stroppo

137) Torre Bormida

138) Torre Mondovi

139) Torresina

140) Valdieri

141) Valgrana

142) Valloriate

143) Valmala

144) Venasca

145) Vernante

146) Verzuolo (territori non montani: 3p; dal 4 all11; dal 21 al 26. Comune censuario di Villanovetta: 1p; 2; 3; 4)

147) Vicoforte

148) Vignolo

149) Villanova Mondovi (territori montani: 26p; 27; 28p; 31p; dal 32 al 43)

150) Villar San Costanzo

151) Vinadio

152) Viola

e) Provincia di Novara:

1) Armeno

2) Massino Visconti

3) Nebbiuno

f) Provincia di Torino:

1) Ala di Stura

2) Alice Superiore

3) Almese

4) Alpette

5) Andrate

6) Angrogna

7) Avigliana (territori montani: dal 14 al 16)

8) Balangero

9) Balme

10) Bardonecchia

11) Bibiana

12) Bobbio Pellice

13) Borgiallo

14) Borgone di Susa

15) Bricherasio

16) Brosso

17) Bruzolo

18) Bussoleno

19) Cafasse

20) Canischio

21) Cantalupa

22) Cantoira

23) Caprie

24) Carema

25) Caselette

26) Castellamonte

27) Castelnuovo Nigra

28) Ceres

29) Ceresole Reale

30) Cesana Torinese

31) Chialamberto

32) Chianocco

33) Chiesanuova

34) Chiomonte

35) Chiusa S. Michele

36) Cintano

37) Claviere

38) Coassolo Torinese

39) Coazze

40) Colleretto Castelnuovo

41) Condove

42) Corio

43) Cumiana (territori montani: dall1 al 23; 34; dal 36 al 39; Tavernette 1,7)

44) Cuorgne

45) Exilles

46) Fenestrelle

47) Forno Canavese

48) Frassinetto

49) Frossasco

50) Germagnano

51) Giaglione

52) Giaveno

53) Givoletto

54) Gravere

55) Groscavallo

56) Ingria

57) Inverso Pinasca

58) Issiglio

59) La Cassa

60) Lanzo Torinese

61) Lemie

62) Levone

63) Locana

64) Lugnacco

65) Luserna S. Giovanni

66) Lusernetta

67) Massello

68) Mattie

69) Meana di Susa

70) Meugliano

71) Mezzenile

72) Mompantero

73) Monastero di Lanzo

74) Moncenisio

75) Noasca

76) Nomaglio

77) Novalesa

78) Oulx

79) Pecco

80) Perosa Argentina

81) Perrero

82) Pertusio

83) Pessinetto

84) Pinasca

85) Pinerolo (territori montani: dall1 al 7; Abbadia A. 1; 2)

86) Piossasco (territori montani: dal 5 al 9; 13; 14; 28; 29; 31; 32; 33; 36)

87) Pomaretto

88) Pont Canavese

89) Porte

90) Pragelato

91) Prali

92) Pramollo

93) Prarostino

94) Prascorsano

95) Pratiglione

96) Quassolo

97) Quincinetto

98) Reano

99) Ribordone

100) Rivara

101) Roletto

102) Ronco Canavese

103) Rora

104) Roure

105) Rubiana

106) Rueglio

107) S.Didero

108) S.Ambrogio di Torino

109) S.Antonino di Susa

110) S.Colombano Belmonte

111) S.Germano Chisone

112) S.Giorio di Susa

113) S.Pietro Val Lemina

114) S.Secondo di Pinerolo

115) Salbertrand

116) Salza di Pinerolo

117) Sangano

118) Sauze dOulx

119) Sauze di Cesana

120) Sestriere

121) Settimo Vittone

122) Sparone

123) Susa

124) Tavagnasco

125) Torre Pellice

126) Trana

127) Trausella

128) Traversella

129) Traves

130) Usseaux

131) Usseglio

132) Vaie

133) Val della Torre

134) Valgioie

135) Vallo Torinese

136) Valperga

137) Valprato Soana

138) Varisella

139) Venaus

140) Vico Canavese

141) Vidracco

142) Villar Dora

143) Villar Focchiardo

144) Villar Pellice

145) Villar Perosa

146) Vistrorio

147) Viu

g) Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

1) Antrona Schieranco

2) Anzola dOssola

3) Arizzano

4) Arola

5) Aurano

6) Baceno

7) Bannio Anzino

8) Baveno

9) Bee

10) Beura Cardezza

11) Bognanco

12) Brovello Carpugnino

13) Calasca Castiglione

14) Cambiasca

15) Cannero Riviera

16) Cannobio

17) Caprezzo

18) Casale Corte Cerro

19) Cavaglio Spoccia

20) Ceppo Morelli

21) Cesara

22) Cossogno

23) Craveggia

24) Crevoladossola

25) Crodo

26) Cursolo Orasso

27) Domodossola

28) Druogno

29) Falmenta

30) Formazza

31) Germagno

32) Ghiffa

33) Gignese

34) Gravellona Toce

35) Gurro

36) Intragna

37) Loreglia

38) Macugnaga

39) Madonna del Sasso

40) Malesco

41) Masera

42) Massiola

43) Mergozzo

44) Miazzina

45) Montecrestese

46) Montescheno

47) Nonio

48) Oggebbio

49) Omegna

50) Ornavasso

51) Pallanzeno

52) Piedimulera

53) Pieve Vergonte

54) Premeno

55) Premia

56) Premosello Chiovenda

57) Quarna Sopra

58) Quarna Sotto

59) Re

60) San Bernardino Verbano

61) Santa Maria Maggiore

62) Seppiana

63) Stresa (territori non montani: 6p; 7p; 11p; 12p; dal 13 al 17; 19p; dal 20 al 38)

64) Toceno

65) Trarego Viggiona

66) Trasquera

67) Trontano

68) Valstrona

69) Vanzone con San Carlo

70) Varzo

71) Viganella

72) Vignone

73) Villadossola

74) Villette

75) Vogogna

h) Provincia di Vercelli:

1) Alagna Valsesia

2) Balmuccia

3) Boccioleto

4) Borgosesia

5) Breia

6) Campertogno

7) Carcoforo

8) Cellio

9) Cervatto

10) Civiasco

11) Cravagliana

12) Fobello

13) Guardabosone

14) Mollia

15) Pila

16) Piode

17) Postua

18) Quarona

19) Rassa

20) Rima S. Giuseppe

21) Rimasco

22) Rimella

23) Riva Valdobbia

24) Rossa

25) Sabbia

26) Scopa

27) Scopello

28) Valduggia

29) Varallo

30) Vocca.

Allegato B.

(art. 34)

Comunita Montane della Regione Piemonte

costituite al 30.9.2001 (Art. 34)

a) nella Provincia di Alessandria:

1) Comunita montana Valli Curone Grue Ossona (Avolasca, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone);

2) Comunita montana Val Borbera e Valle Spinti (Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera);

3) Comunita montana Alta Val Lemme ed Alto Ovadese (Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato, Voltaggio);

4) Comunita montana Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno (Cartosio, Cassinelle, Castelletto dErro, Cavatore, Denice, Malvicino, Merana, Molare, Montechiaro dAcqui, Morbello, Pareto, Ponzone, Spigno Monferrato);

b) nella Provincia di Asti:

1) Comunita montana Langa Astigiana, Val Bormida (Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime).

c) nella Provincia di Biella:

1) Comunita montana Val Sessera (Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno);

2) Comunita montana Valle di Mosso (Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio);

3) Comunita montana Alta Valle del Cervo-La Bursch (Campiglia Cervo, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, San Paolo Cervo);

4) Comunita montana Bassa Valle del Cervo (Andorno Micca, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Sagliano Micca, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia);

5) Comunita montana Alta Valle dellElvo (Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone);

6) Comunita montana Bassa Valle dellElvo (Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Zubiena);

7) Comunita montana Prealpi Biellesi (Casapinta, Cerreto Castello, Crosa, Curino, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, nonche i territori classificati montani dei Comuni di Cossato, Lessona, Vigliano Biellese);

d) nella Provincia di Cuneo:

1) Comunita montana Valli Po, Bronda e Infernotto (Brondello, Castellar, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Rifreddo, Sanfront nonche il territorio classificato montano dei Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Envie, Revello);

3) Comunita montana Valle Varaita (Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, nonche il territorio classificato montano dei Comuni di Costigliole Saluzzo, Verzuolo);

4) Comunita montana Valle Maira (Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo);

5) Comunita montana Valle Grana (Bernezzo, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo, nonche il territorio classificato montano del Comune di Caraglio);

6) Comunita montana Valle Stura (Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio, nonche il territorio classificato montano del Comune di Borgo San Dalmazzo);

7) Comunita montana Valli Gesso Vermenagna Pesio (Chiusa Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante, nonche il territorio classificato montano dei Comuni di Boves e Peveragno );

8) Comunita montana Valli Monregalesi (Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovi, Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovi, San Michele Mondovi, Torre Mondovi, Vicoforte, nonche il territorio classificato montano del Comune di Villanova Mondovi);

9) Comunita montana Alta Valle Tanaro (Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garessio, Nucetto, Ormea, Perlo, Priola);

10) Comunita montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana (Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Ciglie, Igliano, Lisio, Marsaglia, Monbasiglio, Montezemolo, Murazzano, Paroldo, Priero, Roascio, Rocca Ciglie, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola nonche i territori classificati montani dei Comuni di Ceva e di Lesegno);

11) Comunita montana Alta Langa (Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Cerreto Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Mombarcaro, Monesiglio, Niella Belbo, Prunetto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano);

12) Comunita montana Langa, Valli Bormida e Uzzone (Bergolo, Castelletto Uzzone, Castino, Cortemilia, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Rocchetta Belbo, Saliceto, Torre Bormida);

e) nella Provincia di Novara:

1) Comunita montana dei Due Laghi (Armeno, Massino Visconti, Nebbiuno).

f) nella Provincia di Torino:

1) Comunita montana Valle Pellice (Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rora, Torre Pellice, Villar Pellice);

2) Comunita montana Valli Chisone e Germanasca (Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa );

3) Comunita montana Pinerolese Pedemontano (Cantalupa, Frossasco, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo, nonche il territorio classificato montano del Comune di Cumiana);

4) Comunita montana Val Sangone (Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie);

5) Comunita montana Bassa Val di Susa e della Val Cenischia (Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo );

6) Comunita montana Alta Valle di Susa (Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze dOulx, Sestriere);

7) Comunita montana Val Ceronda e Casternone ( Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella);

8) Comunita montana Valli di Lanzo (Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viu);

9) Comunita montana Alto Canavese (Canischio, Cuorgne, Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, S. Colombano Belmonte, Valperga);

10) Comunita montana Valli Orco e Soana (Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana);

11) Comunita montana Val Chiusella (Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio);

12) Comunita montana Valle Sacra (Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo);

13) Comunita montana Dora Baltea Canavesana (Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco);

g) nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

1) Comunita montana Valli Antigorio e Formazza, ora denominata Antigorio Divedro Formazza (Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo);

2) Comunita montana Valle Vigezzo (Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette);

3) Comunita montana Valle Antrona (Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella, Villadossola);

4) Comunita montana Valle Anzasca, ora denominata Monte Rosa (Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vanzone con San Carlo);

5) Comunita montana Valle Ossola (Anzola dOssola, Beura Cardezza, Bognanco, Domodossola, Masera, Mergozzo, Ornavasso, Pallanzeno, Premosello Chiovenda, Trontano, Vogogna);

6) Comunita montana Cusio-Mottarone (Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Stresa);

7) Comunita montana Val Strona, ora denominata dello Strona e Basso Toce (Casale Corte Cerro, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Massiola, Valstrona);

8) Comunita montana Val Grande (Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone);

9) Comunita montana Alto Verbano (Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona);

10) Comunita montana Valle Cannobina (Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro);

h) nella Provincia di Vercelli:

1) Comunita montana Valsesia (Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca).

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 262.

– Presentata dai Consiglieri Gianni Wilmer Ronzani, Giancarlo Tapparo, Giuliana Manica, Rocchino Muliere, Marisa Suino il 16 febbraio 2001

– Assegnata alla VIII Commissione in sede referente il 21 febbraio 2001.

Riassegnata alla III e VIII Commissione in sede congiunta referente il 20 maggio 2002.

Disegno di legge n. 375.

– Presentato dalla Giunta regionale l8 gennaio 2002.

– Assegnato alla III e VIII Commissione in sede referente il 16 gennaio 2002.

– Sul testo sono state effettuate consultazioni.

– Testo unificato licenziato dalle Commissioni referenti il 04 novembre 2002 con relazione di Giuliano Manolino, Lido Riba.

– Approvato in Aula il 15 luglio 2003, con emendamenti sul testo, con 32 voti favorevoli , 3 voti contrari , 2 astenuti.