Penale

Tuesday 06 April 2004

Reato del pubblico dipendente e risarcimento del danno morale alla P.A. Corte dei conti – Sezione terza centrale sentenza 20 febbraio 2004, n. 144/A

Reato del pubblico dipendente e risarcimento del danno morale alla P.A.

Corte dei conti – Sezione terza centrale – sentenza 20 febbraio 2004, n. 144/A

Presidente Pellegrino – Estensore Rotolo

Diritto

Non hanno fondamento, ad avviso del Collegio, le doglianze della parte appellante relative alla ritenuta insussistenza di elementi di prova in merito al danno patrimoniale e non patrimoniale posto a suo carico dalla Corte regionale.

Ed invero, dalle risultanze del concluso procedimento penale, per questo giudice vincolanti quanto all’accertamento del fatto ed all’affermazione che l’imputato l’ha commesso, emerge con chiara evidenza, al di là di alcuni dati fattuali di marginale rilevanza, che l’istitutore Giansanti non solo rese possibile, con una pluralità di azioni od omissioni, l’illecito conferimento delle supplenze, ma esercitò anche notevoli pressioni sui suoi colleghi all’evidente fine di porre in essere i presupposti per far luogo al conferimento di altre supplenze.

A fronte di una tale condotta, ritenuta dolosamente preordinata alla realizzazione del disegno criminoso, non può negarsi che il ricorrente debba rispondere, al pari del preside dell’istituto professionale di Stato di Rieti, di tutte le conseguenze lesive che sul piano del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale ne sono derivate.

Se infatti, secondo costante giurisprudenza, deve considerarsi causa di un determinato evento quell’azione od omissione idonea a determinarlo secondo un nesso di necessaria consequenzialità logica, non può negarsi che le somme per retribuzioni ed oneri riflessi erogate dall’amministrazione per compensare le supplenze artatamente disposte devono essere riferite, nella misura precisata nell’atto di citazione, agli autori dell’illecito operato.

Del pari è incontestabile il danno morale, che è autonomamente risarcibile in conseguenza di un reato commesso da un pubblico dipendente nell’esercizio delle sue funzioni e che nella specie si configura, come ha giustamente osservato il Pg nell’atto conclusionale, «nell’innegabile detrimento dell’immagine dell’istituzione», al quale consegue la necessità del ripristino del bene giuridico leso, a nulla rilevando l’assenza di un concreto pregiudizio agli aspetti organizzativi del complesso scolastico, prevalentemente correlati a variabili fattori dell’utenza.

Escluso, infine, alla stregua della chiara normativa sulla riforma del processo davanti a questa Corte, che l’illecito arricchimento (rilevante, alternativamente all’elemento soggettivo del dolo, ai fini dell’accertamento di una responsabilità solidale) costituisca indeclinabile presupposto della responsabilità amministrativa, non può che respingersi il proposto gravame, con conseguente conferma della sentenza impugnata, non ravvisandosi circostanze per fare uso del potere riduttivo dell’addebito.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.