Tributario e Fiscale

Thursday 02 October 2003

Rateazione delle somme iscritte a ruolo – Concessione della dilazione di pagamento ex art. 19 D.P.R. 602/1973 successivamente all’iscrizione dell’ipoteca o del fermo di beni mobili registrati. Agenzia delle Entrate CIRCOLARE N. 52 del 01.10.2003

Rateazione delle somme iscritte a ruolo – Concessione della dilazione di pagamento ex art. 19 D.P.R. 602/1973 successivamente all’iscrizione dell’ipoteca o del fermo di beni mobili registrati

Agenzia delle Entrate CIRCOLARE N. 52 del 01.10.2003

     Con Circolare n. 184 del 6 Settembre 1999 erano state, come noto, impartite direttive provvisorie in materia di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo ed era stato sottolineato che, ai sensi del nuovo art. 19, c. 2, D.P.R. 602/1973, ” la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva”.

     A tal fine si precisava che il momento di inizio della procedura esecutiva è quello in cui viene effettuato il primo atto esecutivo e che, come tale, non può essere considerato l’avviso di mora, al quale va attribuita, invece, la natura di atto introduttivo dell’esecuzione.

     Con la successiva Circolare n. 15 del 26 Gennaio 2000, sono state emanate le istruzioni definitive in materia e, a proposito delle garanzie (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) previste per la concessione della rateazione delle somme di ammontare superiore a cinquanta milioni di lire (pari ad ¬ 25.822,84), si era determinato che, se la rateazione veniva chiesta per un carico superiore a cinquanta milioni di lire per il quale il Concessionario ha iscritto ipoteca ai sensi dell’art. 77 D.P.R. 602/1973,  lo stesso Concessionario, su segnalazione dell’ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione, dovrà cancellare l’ipoteca; al contrario, l’ipoteca dovrà essere mantenuta se la rateazione, avendo ad oggetto importi inferiori a cinquanta milioni di lire, non è coperta da garanzia.

     Infine, sull’argomento è stata emanata la Risoluzione n. 20 dell’8 Febbraio 2001, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla concessione della dilazione di pagamento successivamente all’iscrizione dell’ipoteca (art. 77) o del fermo amministrativo (art. 86), con particolare  riguardo all’equiparabilità, rispetto all’inizio della procedura esecutiva, dell’iscrizione di ipoteca e dell’iscrizione del provvedimento di fermo di beni mobili registrati.

     Tutto ciò premesso, appare opportuno chiarire che la procedura esecutiva è il processo di esecuzione forzata attraverso il quale l’ordinamento garantisce il soddisfacimento del diritto; se il diritto ha come oggetto l’obbligazione di denaro, l’esecuzione forzata avrà le forme dell’espropriazione forzata; quest’ultima ha inizio con il pignoramento, ai sensi dell’art. 491 c.p.c. ed analoga considerazione vale per il recupero dei crediti iscritti a ruolo, la cui procedura ha, normalmente, inizio con il pignoramento ad opera dell’ufficiale della riscossione.

     L’ipoteca legale prevista dall’art. 77, c. 1, D.P.R. 602/1973, è invece una garanzia reale che il Concessionario, prima dell’inizio dell’espropriazione forzata, può iscrivere sui beni del debitore e dei coobbligati, sulla base di un’autonoma valutazione e al fine di assicurare il risultato della sua attività (l’iscrizione d’ipoteca è obbligatoria nell’ipotesi prevista dall’art. 77, c. 2); essa attribuisce al Concessionario i diritti previsti dall’art. 2808 c.c. ed, in particolare, il diritto di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo del ricavato dall’espropriazione e il diritto di procedere ad esecuzione sul bene anche se questo passi in proprietà d’altri.

     Quanto al fermo di beni mobili registrati previsto dall’art. 86 D.P.R. 602/1973, come modificato dall’art.1, c.1, lett.q) del D.Lgs.27.04.2001, n. 193, si tratta di un provvedimento di natura cautelare che impedisce, durante il periodo in cui opera, l’utilizzo e la libera disponibilità del bene.

     In base alle considerazioni sopra svolte ne consegue che, nel caso si sia già provveduto all’iscrizione di ipoteca o di fermo di beni mobili registrati, può essere disposta, ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973, la rateazione delle somme iscritte a ruolo; tuttavia, al fine di non compromettere le esigenze di un rapido e sicuro recupero del credito, si impartiscono le seguenti direttive operative:

       1. se la rateazione viene chiesta per un carico superiore ad ¬ 25.822,84 per il quale il Concessionario ha iscritto ipoteca ai sensi dell’art. 77 D.P.R. 602/1973 o iscritto fermo amministrativo ai sensi dell’art.86 D.P.R. 602/1973, lo stesso Concessionario, su segnalazione dell’ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione, dovrà cancellare l’ipoteca o il fermo; si precisa che l’ipoteca o il fermo potranno essere cancellati soltanto dopo la materiale acquisizione della polizza fideiussoria o della fideiussione bancaria, già prevista come indispensabile garanzia di tale tipo di operazione;

       2. se la rateazione viene chiesta per un carico inferiore ad ¬  25.822,84 per il quale il Concessionario ha iscritto ipoteca ai sensi dell’art. 77 D.P.R. 602/1973, l’ufficio dovrà mantenere l’ipoteca in funzione di garanzia della rateazione richiesta; l’ipoteca potrà tuttavia essere cancellata dal Concessionario previa acquisizione da parte dell’ufficio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per l’importo di cui viene chiesta la rateazione. In tali casi l’eventuale fermo iscritto unitamente all’ipoteca verrà cancellato dal Concessionario;

       3. se la rateazione viene chiesta per un carico inferiore ad ¬  25.822,84 per il quale il Concessionario ha iscritto soltanto il fermo ai sensi dell’art. 86 D.P.R. 602/1973, occorre distinguere in relazione al rapporto esistente tra il valore attuale del mezzo (per gli autoveicoli ad uso privato e commerciale desumibile dalle principali pubblicazioni di settore) e l’entità del carico. Se il valore del mezzo è superiore all’importo del carico, il fermo potrà essere cancellato previa acquisizione da parte dell’ufficio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per l’importo di cui viene chiesta la rateazione. Se il valore del mezzo è inferiore all’importo del carico, il fermo potrà essere cancellato previa acquisizione da parte dell’ufficio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di importo equivalente al valore attuale del mezzo.

     In tutte le ipotesi sopra indicate il provvedimento di rateazione può essere emesso dall’ufficio a condizione che vengano preventivamente rimborsate le spese dovute al concessionario per le attività svolte. Le spese relative alla cancellazione dell’ipoteca e del fermo sono a carico del contribuente.