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Monday 19 September 2016

Rapporto tra funzione general-preventiva e funzione rieducativa della pena

(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 37578/16; depositata il 9 settembre 2016)

La sentenza n. 37578/2016, al di là della specifica questione posta all’attenzione della magistratura di sorveglianza prima e del Giudice delle Leggi infine (espiazione della pena dell’ergastolo in relazione a reati c.d. ostativi ex art. 4 bis O.P. ed accessibilità del detenuto ai benefici penitenziari) e prescindendo anche dagli esiti prevedibilmente infausti delle doglianze difensive in prima istanza ed in sede di reclamo (attesa la assenza, nel caso de quo, del presupposto indefettibile della avvenuta collaborazione ex art. 58 ter O.P. da parte del ricorrente), pone in evidenza due temi.

Tempus regit actum. In primo luogo, la Suprema Corte conferma il proprio indirizzo giurisprudenziale in punto natura processuale delle norme sull’Ordinamento penitenziario ex lege n. 354/75, a tenore del quale le disposizioni e gli istituti giuridici contenutivi che non afferiscano alla cognizione del reato o alla irrogazione della sanzione, ma alle modalità esecutive della pena (tra questi si inseriscono quelli regolanti l’accesso ai benefici extramurari ex art. 30 ter O.P.), non hanno natura sostanziale, bensì procedimentale e conseguentemente soggiacciono al principio tempus regit actum.
Tale approccio ermeneutico ha non solo immediate ricadute sul piano concreto, per esempio in termini di successione di legge nel tempo e retroattività delle norme penali, ma soprattutto – per quanto in questa sede ci occupa – impone una coerente lettura di tutti i meccanismi previsti dall’O.P..

Politica criminale. Tra questi quindi – ed ecco il secondo dictum – anche l’art. 4 bis l. cit., il quale anzi, essendo posto non a caso tra i principi direttivi della disciplina penitenziaria (Titolo I Capo I), deve permeare di sé tutti gli istituti previsti dalle successive norme carcerarie.
La norma in parola è infatti il risultato della legittima e proporzionata scelta di politica criminale fatta propria dal Legislatore, tesa a rendere più difficile, in presenza di esecuzione di pene per reati espressione del fenomeno del c.d. crimine organizzato, l’accesso a misure esocarcerarie ed a subordinare tale fruibilità a scelte collaborative, in quanto tali ritenute indicative di resipiscenza e cesura rispetto al precedente agito antigiuridico.
La collocazione sistemica di tale disposizione ed il suo testo letterale, unitamente alla intentio legis, non consentono impostazioni difformi: ogni qual volta si voglia accedere ad una misura premiale ex lege n. 354/75, deve sempre aversi riguardo se il reato in espiazione sia uno tra quelli ricompresi ex art. 4 bis e coordinare tale disposto con il precetto della singola norma regolatrice dello specifico beneficio penitenziario cui si vuole accedere.
In considerazione di quanto sopra rilevato, può affermarsi che l’arresto in commento si inserisce nel solco della giurisprudenza oramai cristallizzatasi
In materia penitenziaria, tendente a far prevalere anche in executivis finalità securitarie/retributive anziché trattamentali/rieducative nella gestione del contrasto al fenomeno delinquenziale associativo.

(avv. Fabio Fazio  pubblicato su Diritto & Giustizia Giuffrè editore s.p.a)