Banca Dati

Monday 19 September 2016

“Quasi flagranza” cioè senza soluzione di continuità

(ord. 15/9/16 Tribunale Novara, dott. Fidelio)

Il provvedimento del Giudice monocratico, con il quale non viene convalidato l’arresto e si dispone la rimessione in libertà del soggetto in vinculis per difetto del requisito di cui all’art. 382 cpp, fa proprio e conferma l’orientamento giurisprudenziale di legittimità consolidatosi in punto presupposto della c.d. “quasi flagranza” nella procedura ex artt. 379 e ss cpp.

Nel caso di specie, la A.G. procedente è pervenuta alla decisione reiettiva della richiesta di applicazione della misura precautelare sulla scorta del seguente percorso logico-argomentativo: mancato inseguimento del presunto autore del reato da parte della p.o. ovvero della P.G. + mancato ritrovamento di cose e/o tracce indicative della pregressa commissione del fatto + lasso temporale intercorso dalla commissione dell’illecito + mancata diretta percezione della condotta integrativa del reato da parte della P.G. = difetto del presupposto della “quasi flagranza”, inteso come stretto collegamento tra fatto di reato e successiva sorpresa del presunto autore di esso.

L’elemento caratterizzante e distintivo, quindi, del parametro di cui all’art. 382 cpp è la connessione tra atto ed autore in un susseguirsi di eventi (fuga  con inseguimento, rinvenimento di tracce sintomatiche, accertamenti investigativi) senza soluzione di continuità, tale da far ragionevolmente escludere che sia potuta intervenire una cesura soggettiva e/o oggettiva capace di sciogliere la cointeressenza tra reato e reo.

Nel caso in esame, per l’appunto, l’azione che porta all’arresto del soggetto trova il suo momento iniziale in nessuna delle eventualità citate nella norma regolatrice della fattispecie (inseguimento del colpevole, reperimento di tracce ovvero iniziativa della P.G.), bensì in una denuncia della persona offesa (e nei pedissequi accertamenti investigativi) raccolta quando si era già consumata l’ultima frazione della condotta delittuosa.

Tale dato fattuale impone la dedotta declaratoria di rigetto del presidio precautelare.

Avv. Fabio Fazio