Banca Dati

Monday 24 June 2019

Quando spetta l’assegno sociale al cittadino straniero?

L’iscrizione anagrafica del cittadino straniero titolare della carta di soggiorno non è richiesta implicitamente dall’art. 80 comma 19 della legge 388/2000 per il rilascio dell’assegno sociale.
La carta di soggiorno è infatti ritenuta sufficiente a indicare il requisito del radicamento sul territorio da parte dello straniero e a renderlo meritevole dell’emolumento solidaristico corrisposto in ragione del contributo alla società di quei soggetti che, arrivati ai 65 anni d’età non percepiscono un reddito o una pensione adeguata e che non sono più idonei alla ricerca di un’attività lavorativa.

Cosi ha deciso la Cassazione con sentenza n. 15170/19 depositata il 4 giugno

Il caso deciso: domanda proposta dal cittadino straniero titolare di carta di soggiorno, ma non iscritto ai registri anagrafici del Comune, avverso la revoca , disposta dall’INPS, dell’assegno sociale, liquidato con decorrenza dal 1°giugno 2008, e la ripetizione della somma indebitamente percepita, nel periodo giugno 2008-marzo 2011, in difetto della prova del regolare soggiorno sul territorio nazionale in maniera non transitoria o occasionale. La Corte d’appello di Brescia rigettava la domanda di un cittadino straniero, premettendo l’applicabilità della legge n. 388/2000 e non del d.l. n. 112 del 2008 in vigore dal 1°gennaio 2009, in quanto la domanda amministrativa era stata presentata il 30 maggio 2008.
Partendo dal presupposto che il soggetto clandestino o quello che avesse violato le norme per l’ingresso sul territorio dello Stato non potesse godere di un emolumento previdenziale, la Corte territoriale interpretava l’iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza, quale presupposto implicito richiesto dall’art. 80 comma 19 della legge 388/2000.
La residenza, statuiva la Corte di gravame, fa fede della presenza stabile e continuativa in Italia e questa conclusione è rafforzata dalla nuova normativa del 2009, la quale subordina la concessione dell’assegno sociale al requisito di un radicamento temporale sul territorio italiano di 10 anni.

La carta di soggiorno comprova la presenza stabile e non episodica sul territorio italiano ed è equiparabile alla residenza.
Secondo il ricorrente, legalmente soggiornante in Italia, il possesso della carta di soggiorno è invece sufficiente a dimostrare la presenza stabile e continuativa del possessore sul territorio italiano e pertanto la residenza non costituisce l’unico titolo che legittima lo straniero a richiedere il beneficio dell’assegno previdenziale.
Gli Ermellini hanno ritenuto fondato tale motivo.

La subordinazione del riconoscimento del beneficio dell’assegno territoriale al radicamento sul territorio. La lettura della Corte Costituzionale.
La Corte di Cassazione procede infatti con una disamina dell’evoluzione normativa dell’assegno sociale.
Inizialmente, con la legge n.335 del 1995, tale emolumento era riservato ai soli cittadini italiani residenti in Italia.
Successivamente, con legge n.40 del 1998 il riconoscimento si estende ai cittadini stranieri ‘’titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro di carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno’’.
Così la legge 388 del 2000 prevedeva anch’essa il rilascio dell’assegno sociale solo ai titolari della carta di soggiorno sostituita dal permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del TU sull’immigrazione del 1998 indicativo del radicamento sul territorio.
A tal proposito, la Corte Costituzionale, con sentenza n.50 del 2019 – sulla quale si è basata la Cassazione nella sentenza in commento -, fornisce un’interpretazione della subordinazione del rilascio dell’assegno sociale al radicamento del soggetto richiedente sul territorio italiano.
L’emolumento infatti, rilasciato a chi abbia compiuto 65 anni di età che è privo di un reddito adeguato e di pensione che non è più idoneo a ricercare un’attività lavorativa, persegue finalità differenti rispetto a quelle delle misure di assistenza legate a specifiche esigenze di tutela sociale dove non sono tollerabili discriminazioni.
L’assegno in questione è ‘’un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato, che è anche un corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società’’.
Il Supremo Collegio ha fatto proprio quanto pronunciato dal Giudice delle leggi nella sentenza sopracitata, stabilendo che la carta di soggiorno sia subordinata a indici della partecipazione e dell’inserimento del cittadino extracomunitario nel contesto nazionale, pertanto lo rende meritevole dell’assegno sociale.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, rinviando alla Corte d’Appello di Milano al fine di effettuare ulteriori accertamenti circa le condizione per la concessione dell’emolumento richiesto all’epoca dei fatti.

Dott.ssa Elisa Pedrotti