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Saturday 22 January 2005

Quando il sottotetto può considerarsi volume tecnico.

Quando
il sottotetto può considerarsi volume tecnico.

TAR PUGLIA –
LECCE, SEZ. III – sentenza 15 gennaio 2005 n. 143 – Pres. Speranza, Est.
Moro – Chirico (Avv. Stefanì) c. Comune di Grottaglie

FATTO

Il ricorrente, in data
20.02.2002, otteneva il rilascio della concessione edilizia n. 61 per la
realizzazione della demolizione e ricostruzione di solaio pericolante al primo
piano del fabbricato, nonché opere di ampliamento al
piano terra.

Nel corso dell’esecuzione dei
lavori autorizzati, il ricorrente realizzava un vano avente le dimensioni di
circa ml 5.50 x 3,60 ed una altezza di ml 2,40, per il
quale lo stesso presentava istanza di concessione in sanatoria ex art. 13 L.
47/85.

In data 6.2.2003, il Dirigente
del Comune di Grottaglie, dopo aver disposto la sospensione dei lavori in
corso, determinava il diniego della richiesta di sanatoria ex art. 13 L. 47785
presentata dal Chirico rilevando che le nuove opere realizzate non rispettano
il distacco minimo sia dagli edifici, sia dai confini previsto dalle norme
tecniche di attuazione, che le norme del PRG vigente
subordinano l’intera zona alla redazione di un piano particolareggiato o di
lottizzazione convenzionata per superfici non inferiori ad Ha 5.00.0. ed,
inoltre che la consistenza delle superfici destinate a volumi tecnici, in zona
ove non sono consentite nuove volumetrie sembrerebbe eccessiva rispetto alla
destinazione d’uso dichiarata. Il medesimo provvedimento evidenziava che la
pratica non risultava completa della documentazione
prevista dall’art. 10 del vigente regolamento edilizio.

Avverso il
suindicato provvedimento di diniego insorgeva il ricorrente con il
ricorso epigrafato deducendo le seguenti censure:

Violazione di legge: art. 13 L.
47/85. Violazione della normativa urbanistica comunale
vigente, con particolare riferimento al regolamento edilizio comunale: Eccesso
di potere per erroneità dei presupposti; erroneità, illogicità e
contraddittorietà della motivazione; travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta.

Secondo il ricorrente avrebbe
errato il Comune a ritenere che il manufatto dallo stesso realizzato non possa essere annoverato tra i volumi tecnici, rispondendo
tanto all’esigenza funzionale individuata rispetto all’immobile principale,
quanto ai termini dimensionali.

Inoltre il provvedimento emanato risulterebbe illegittimo, a dire del ricorrente, in quanto
il manufatto realizzato, oltre a non dover essere computato nel calcolo
volumetrico, non sarà soggetto neppure al rispetto delle distanze previste
dalla normativa urbanistica vigente sia in relazione agli edifici che rispetto
ai confini, così come non è subordinato alla redazione di piano
particolareggiato e lottizzazione convenzionata per superfici non inferiori ad
Ha 5.00.00, tanto più che la zona oggetto dell’intervento edilizia risulta
urbanizzata ed edificata.

Il Comune di Grottaglie non ha provveduto a costituirsi nel corso del giudizio.

Alla pubblica udienza dell’11.11.2004 la causa è stata trattenuta per la
decisione.

Considerato in

DIRITTO

Va preliminarmente evidenziato
che il provvedimento di diniego impugnato risulta
fondato su una serie di motivazioni:

non
conformità del progetto alle norme urbanistiche vigenti di cui all’art. 23 del
Regolamento edilizio comunale ;

mancato
rispetto delle nuove opere del distacco minimo sia dagli edifici, sia dai
confini;

le norme
del PRG vigente subordinano l’intera zona alla redazione di un piano
particolareggiato o lottizzazione convenzionata per superfici non inferiori ad
Ha 5.00.00;

la
consistenza delle superfici destinate a vani tecnici , nella zona in oggetto,
ove non sono consentite nuove volumetrie, è eccessiva rispetto alla
destinazione d’uso dichiarata;

la
pratica non è completa di tutta la documentazione prevista dall’art. 10 del
vigente regolamento edilizio.

Il ricorso, tuttavia non pone
alcuna censura in ordine alla motivazione riguardante
l’assenza della documentazione prevista dall’art. 10 del regolamento edilizio.

Tale circostanza comporterebbe la
declaratoria di inammissibilità
del ricorso per carenza di interesse dato che, anche in caso di fondatezza
degli altri motivi, l’istante non potrebbe ottenere alcuna pronuncia
favorevole, atteso che il provvedimento di diniego troverebbe ulteriore
autonomo sostegno nella enunciata ragione di omessa presentazione della
documentazione prevista dal citato art. 10 del Regolamento Edilizio Comunale.

Comunque
il ricorso è infondato e come tale va respinto
anche per gli altri profili denunciati dal ricorrente.

L’art. 23 del regolamento
edilizio comunale definisce il distacco fra gli edifici la
distanza minima fra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti
di massima sporgenza, stabilito in rapporto all’altezza degli edifici con
fissazione di un minimo assoluto.

Il medesimo articolo definisce
altresì il distacco tra i confini la distanza fra la
proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza e la linea
di confine; anche per tale distacco è stabilito il rapporto all’altezza degli
edifici ed è fissato un minimo assoluto.

In primo luogo, il Comune di
Grottaglie esclude che l’intervento edilizio in progetto possa assumere la
caratteristica di volume tecnico.

Il ricorrente assume che la
costruzione, essendo un vano tecnico, non sarebbe assoggettata alla normativa
in materia di distacchi.

L’assunto non risulta
convincente.

A prescindere dalla circostanza
che, in ogni caso non risulta affatto pacifica
l’inapplicabilità delle prescrizioni di cui all’art. 23 del regolamento
edilizio del Comune Grottaglie, in materia di distacchi, ai volumi tecnici
(atteso che l’esclusione è prevista per le sole altezze), quanto alla
qualificazione come volume tecnico del manufatto, può convenirsi con la parte
ricorrente, che i volumi tecnici sono esclusi dal calcolo della volumetria a
condizione che non assumano le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e
suscettibile di abitabilità.

In altri termini, per volumi
tecnici, ai fini dell’esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, debbono intendersi i volumi strettamente necessari a
contenere ed a consentire l’accesso a quegli impianti tecnici indispensabili
per assicurare il comfort abitativo degli edifici, che non possano, per
esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il
corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme
urbanistiche.

In materia, peraltro, la
giurisprudenza, (per tutte: Tar Puglia – Bari sent. 2843/2004) ha ritenuto, con
un orientamento del tutto condivisibile, che i sottotetti
quando sono di altezza tale da poter essere suscettibili d’abitazione o
d’assolvere a funzioni complementari, quale quella ad esempio di deposito di
materiali, devono essere computati ad ogni effetto sia ai fini della cubatura
autorizzabile sia ai fini del calcolo dell’altezza e delle distanze
ragguagliate all’altezza, non potendo essere annoverati tra i volumi tecnici.

Va pertanto acclarato che
allorché un intervento edilizio sia di altezza e volume tale da poter essere
destinato a locale abitabile, ancorchè designato in progetto come volume
tecnico, deve essere computato ad ogni effetto, sia ai fini della cubatura
autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell’altezza e delle distanza
ragguagliate all’altezza.

Il ricorrente, invece, non ha
affatto dimostrato che il vano in questione possa
assumere effettivamente le caratteristiche del vano tecnico.

Piuttosto, ritiene il Collegio,
che le caratteristiche dimensionali dell’intervento, la
sua ubicazione (al di fuori della parte residenziale) e l’autonoma funzionalità
consentirebbero la oggettiva abitabilità del locale, indipendentemente dalla
funzione assegnata allo stesso dal ricorrente in sede progettuale.

La mancata qualificazione dell’intervento
in oggetto come volume tecnico permette di respingere anche l’ulteriore motivo di ricorso fondato sulla non necessità del
piano particolareggiato o piano di lottizzazione e della superficie di ha
5.00.00, per la realizzazione di volumi tecnici, in considerazione della acclarata
non sussumibilità dell’intervento in tale categoria.

Del resto non risulta
neppure dimostrata la circostanza della sussistenza del lotto minimo di
intervento, né risulta sollevata autonoma censura in riferimento alla stessa.

Conclusivamente il ricorso va
respinto.

La mancata costituzione in
giudizio del Comune di Grottaglie esime, invece, il Collegio dalla relativa
pronuncia sulle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia sede di Lecce, Sezione III, definitivamente
pronunciando su ricorso descritto in epigrafe lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall’autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce l’11.11.2004

DOTT. EVASIO SPERANZA PRESIDENTE

DOTT.SSA
PATRIZIA MORO ESTENSORE

Pubblicato mediante deposito in
Segreteria il 15.1.2005