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Quando cessa l’obbligo del genitore di mantenere i figli maggiorenni? E quale prova deve fornire il genitore obbligato?
Il Tribunale di Novara con sentenza del 23.03.2023, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha confermato che è il figlio divenuto maggiorenne a dover dimostrare il proprio diritto a ricevere il mantenimento dal genitore onerato in quanto non ha ancora raggiunto l’autosufficenza economica non per sua colpa.
“Il genitore tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne si libera della sua obbligazione facendo valere, in rapporto all’età dell’avente diritto, il conseguimento del titolo professionale e la sua mancata attivazione nel reperimento di un’occupazione adeguata, non potendo invece onerare il soggetto obbligato della prova del conseguimento dell’indipendenza economica del figlio”.
Secondo giurisprudenza ormai costante (Cass. 32529/2018; Cass. 17380/2020; Cass. 27904/2021) l’obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori. E quindi il figlio divenuto maggiorenne ha ancora diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di un’opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.
Si allega sentenza Tribunale di Novara 23.03.23
Avv. Elena Buscaglia