Assicurazione ed Infortunistica

Thursday 19 February 2004

Quale tipo di calcolo per il danno futuro? Lo stabilisce la Cassazione. Cassazione Sezione terza civile sentenza 5 giugno-19 agosto 2003, n. 12124

Quale tipo di calcolo per il danno futuro? Lo stabilisce la Cassazione

Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 5 giugno-19 agosto 2003, n. 12124

Presidente Preden – relatore Spirito -Pm Apice – parzialmente conforme – ricorrente Commissario liquidatore della soppressa Usl/8 Bassa  Friulana

Fatto

Accertata giudizialmente la responsabilità del dr. Erasmo Gotti per il decesso del sig. Silvano Piccoli, il Tribunale di Udine condannò il professionista e la Usl n. 8 “Bassa Friulana” al pagamento in favore della vedova del defunto (Elena Gobbo) di somme di denaro a titolo di danno patrimoniale e morale, nonché di altra somma in favore del figlio (Luigino Piccoli) a titolo di danno morale. Nessun risarcimento da danno morale venne riconosciuto a Diana Cabas e ad Andrea Piccoli, rispettivamente nuora e nipote del defunto.

In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Trieste condannò i medesimi al pagamento in favore della Gobbo di un’ulteriore somma di denaro a titolo di danno patrimoniale, nonché a corrisponderle sulle dette somme liquidatele in primo e secondo grado (da rivalutarsi annualmente dalla data del decesso) gli interessi legali dal fatto, annualmente, via via rivalutate. Medesima statuizione la Corte territoriale ha reso con riferimento alle somme liquidate a titolo di danno morale.

Il Commissario liquidatore della soppressa Usl propone ora ricorso per la cassazione della sentenza della Corte trentina, articolando cinque motivi. Rispondono con controricorso la Gobbo, il Piccoli e la Cabas (questi ultimi per sé e quali esercenti la potestà sul figlio Piccoli Andrea), i quali propongono, altresì, ricorso incidentale, svolto in tre motivi.

Diritto

I ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell’articolo 335 Cpc, siccome proposti contro la medesima sentenza.

I.1 – Con il primo motivo del ricorso principale il Commissario liquidatore della Usl, nel lamentare la violazione e falsa applicazione degli articoli 1223, 2043, 2056 Cc, censura quella parte della sentenza che ha escluso la possibilità di detrarre dal risarcimento del danno l’ammontare della pensione percepita dal coniuge del defunto, atteso che il trattamento pensionistico trae la sua fonte e la sua ragione giuridica da un titolo completamente diverso dall’illecito costituente la ragione della domanda in esame. Il ricorrente sostiene, invece, che nel determinare il risarcimento deve tenersi conto della pensione di reversibilità, senza necessità di far riferimento alla compensatio lucri cum damno, ma tenendo presente che, in linea di principio, il patrimonio dell’offeso non può conseguire, attraverso il risarcimento del danno, più di quanto ne abbia sofferto e che l’attribuzione economica in questione consente al superstite danneggiato di evitare o limitare il danno patrimoniale che gli sarebbe potuto derivare dalla perdita di quella porzione di pensione che il defunto gli avrebbe corrisposto a titolo di alimenti.

Per corroborare la sua tesi il ricorrente prospetta due casi (a suo dire analoghi a quello in esame) in cui la giurisprudenza ha riconosciuto l’incidenza sul risarcimento delle attribuzioni patrimoniali pervenute successivamente all’evento dannoso: si tratta della posizione del coniuge superstite che contragga nuove nozze e del lavoratore dipendente che dopo l’infortunio continui a percepire lo stipendio. Riconoscimento che andrebbe, dunque, esteso anche all’ipotesi oggi in esame (la quale, peraltro, manifesterebbe anche maggior rilievo, nella considerazione che le nuove nozze del coniuge superstite costituiscono un fattore meramente eventuale, mentre il diritto alla pensione di reversibilità sorge per legge all’atto stesso del decesso del coniuge), posto che, quando a seguito del fatto illecito interviene un evento di qualsiasi natura in sé idoneo ad elidere in tutto o in parte il danno, della sua incidenza deve tenersi conto, indipendentemente dal fatto che l’evento stesso sia o meno conseguenza immediata e diretta dell’illecito e, quindi, dell’operatività della compensatio lucri cum damno.

Il motivo è infondato e va respinto.

È consolidato l’orientamento di questa Corte regolatrice nel ritenere che i danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito (ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che, sia in relazione ai precetti normativi di cui agli articoli 143, 433 Cc sia per la pratica di vita improntata a regole etico – sociali di solidarietà e di costume, il defunto avrebbe presumibilmente apportato) assumono l’aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge. La prova del danno é raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno. La stessa giurisprudenza afferma pure che il principio della compensatio lucri cum damno trova applicazione solo quando sia il pregiudizio che l’incremento patrimoniale dipendano dal medesimo fatto, sicché, in caso di morte di una persona cagionata dall’altrui illecito, non rileva che il coniuge diventi titolare di pensione di reversibilità, fondando tale attribuzione su un titolo diverso dall’atto illecito (tra le tante e più recenti, cfr. Cassazione 4205/02).

Come s’è visto il principio della compensazione del guadagno con il danno (di storiche origini ma privo di supporto normativo) presuppone che sia il lucro, sia il danno discendano ciascuno, con un nesso di causalità diretta, dal medesimo evento lesivo. Si suppone, cioè, che quest’ultimo possa apportare, per un verso, un depauperamento del patrimonio del danneggiato e, per altro verso, il suo arricchimento; sicché, le due conseguenze possono prevalere l’una sull’altra, fino ad elidersi a vicenda. Ancora più a monte domina l’altro principio secondo cui il risarcimento non può costituire una locupletazione per il danneggiato, nel senso che il suo patrimonio deve risultare ripristinato dall’intervento risarcitorio nella stessa quantità che aveva prima del fatto lesivo, ma non certamente arricchito.

Di qui il sospetto, introdotto dal ricorrente, che il cumulo tra il risarcimento del danno patrimoniale in favore del coniuge superstite della vittima del fatto illecito e la percezione da parte del coniuge stesso della pensione di reversibilità comporti un indebito arricchimento, che, invece, non si verificherebbe se della pensione stessa fosse tenuto conto, come componente attiva, nella determinazione del menzionato danno.

A fugare tale sospetto basti riflettere sulla circostanza che il diritto alla pensione viene maturato dal lavoratore nel corso dell’attività lavorativa ed, alla cessazione di questa, viene da lui goduto per il resto della sua esistenza. Al cessare della vita, il diritto alla pensione già maturato (sia ancora in corso l’attività lavorativa o non lo sia) viene riversato (per una parte corrispondente circa alla metà) in favore del coniuge superstite. Ciò avviene in ragione di un principio solidaristico e sulla presunzione che l’assegno pensionistico veniva utilizzato (o sarebbe stato utilizzato, nel caso in cui la vita cessi quando l’attività lavorativa è ancora in corso) per far fronte alle esigenze esistenziali del lavoratore stesso e del suo coniuge (sul punto, cfr. Corte costituzionale, 419/99 e tutta la giurisprudenza di questa Suprema corte, in tema di ripartizione dell’assegno pensionistico tra coniuge divorziato e coniuge superstite del lavoratore defunto).

Così posta la questione, è agevole rilevare come sia errato affermare che l’azione causatrice del danno abbia, attraverso la soppressione della vita altrui, per un verso depauperato la posizione del coniuge superstite e, per altro verso, l’abbia arricchito. Infatti, s’è già detto che il diritto alla pensione matura in capo alla vittima nel corso di tutta la sua vita lavorativa. La morte del lavoratore (o del pensionato) fa riversare parzialmente quel diritto in capo al coniuge, che, in quel momento, ne diventa titolare. Si tratta, dunque, di un’attribuzione propria del coniuge superstite a far data dall’evento lesivo. Diversa cosa è, invece, il diritto che lo stesso superstite ha di percepire dal danneggiante il risarcimento dei danni patrimoniali futuri sofferti a causa del decesso del coniuge e ravvisabili, come s’è visto, nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che, sia in relazione ai precetti normativi di cui agli articoli 143, 433 Cc, sia per la pratica di vita improntata a regole etico – sociali di solidarietà e di costume, il defunto avrebbe presumibilmente apportato.

Sicché, per determinare questo danno si tiene conto del reddito della vittima al momento della morte (proiettandolo per tutto il resto del tempo per il quale lo avrebbe presumibilmente prodotto se la sua vita non fosse stata soppressa), nonché di quanta parte di quel reddito veniva apportato in favore del coniuge. Ciò senza tema di un ingiustificato arricchimento, posto che non ci si può ingiustificatamente arricchire di quel che è già proprio.

Nel caso di specie, si trattava di vittima già in pensione al momento del decesso e che, oltre a percepire il relativo reddito, si procurava altri proventi in nero. Sommati questi all’assegno di pensione, il giudice ha correttamente stimato di doverne attribuire la metà al coniuge superstite.

Dal raffronto dell’ipotesi oggi trattata con i casi del coniuge superstite che contrae nuove nozze o del lavoratore che, rimasto infortunato per fatto illecito del terzo, abbia continuato a percepire, durante il periodo di invalidità, l’intera retribuzione dal proprio datore di lavoro (e non deduca di aver dovuto rinunciare a lavoro straordinario, trasferte ecc., ovvero di aver subito pregiudizi nella carriera), non è possibile, dunque, trarre le conseguenze che il ricorrente principale prospetta. Al contrario, è proprio quel raffronto a dimostrare l’univocità della linea logico – giuridica seguita dalla giurisprudenza. In questi ultimi due casi, infatti, il danno patrimoniale non s’è verificato affatto (come per il lavoratore che continua a percepire lo stipendio), oppure è stato ridotto o eliso del tutto (come per il superstite che, passato a nuove nozze, riceva apporti dal nuovo coniuge in misura uguale o minore a quelli che il coniuge defunto gli forniva). Tant’è che la stessa giurisprudenza esclude che il principio secondo cui, nella determinazione del danno contrattuale o extracontrattuale bisogna tenere conto dell’eventuale vantaggio che il fatto illecito abbia procurato al danneggiato, non potendo il risarcimento risolversi in un arricchimento, sia applicabile automaticamente con riguardo a quello che il coniuge della persona deceduta in un sinistro eventualmente trae contraendo nuove nozze; perché queste, ancorché siano possibili – in quanto il soggetto, a seguito del fatto illecito, ha riacquistato lo stato libero – sono legate da un nesso di causalità solo occasionale alla morte del coniuge, trattandosi di un fatto relativo alla persona, che trae la sua origine e le sue motivazioni nella sfera più generale ed intima della persona stessa. In tale ipotesi, pertanto, si afferma che la detta attinenza deve essere valutata in concreto al fine di accertare in quali effettivi limiti il pregiudizio derivato da fatto illecito sia stato eliminato (Cassazione 1384/93).

Nell’ipotesi ora in trattazione, invece, la percezione di un provento (la pensione di reversibilità) avente tutt’altra radice causale rispetto all’infortunio non rileva affatto sulla necessità di reintegrare un contesto patrimoniale infranto a causa dell’atto illecito.

I.2 – La trattazione dei motivi secondo, terzo, quarto e quinto del ricorso principale – che concernono i criteri adottati dal giudice per la rivalutazione e gli interessi sugli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e morale – va necessariamente rinviata all’esito dell’esame del ricorso incidentale. Infatti, censurando quest’ultimo i criteri adottati dal giudice per la determinazione e liquidazione del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, l’eventuale suo accoglimento comporterebbe l’assorbimento dei menzionati motivi del ricorso principale.

Il. 1 – La Gobbo, il Piccoli e la Cabas (questi ultimi per sé e quali esercenti la potestà sul figlio Piccoli Andrea) lamentano, nel ricorso incidentale, i vizi della motivazione, nonché la violazione di tutte le norme fondamentali che presiedono alla liquidazione del danno.

In particolare, con il primo motivo censurano la sentenza per aver proceduto alla liquidazione del danno patrimoniale mediante un calcolo nel quale viene inserito un coefficiente relativo all’età del defunto del tutto anacronistico (10.464), trattandosi dell’applicazione di tabelle redatte nel 1922, allorquando la vita media delle persone del Paese era di 44 anni.

Il motivo è fondato e va accolto.

La sentenza impugnata – che respinge tale doglianza, già proposta in grado d’appello, sostenendo che i coefficienti di cui al Rd 1403/22 sarebbero gli unici ad avere il carattere dell’ufficialità, mentre quelli proposti dagli eredi della vittima (si trattava dei coefficienti riportati nel n. 5/90 dei Quaderni del Csm) sarebbero privi di tale carattere e, quindi, inadattabili al calcolo in questione – va cassata sul punto, dovendosi ribadire che, nel procedere alla liquidazione del danno futuro, il giudice del merito può far ricorso alle tabelle di cui al Rd 1403/22, oppure ricorrere alle regole di equità di cui agli articoli 1226 e 2056 Cc, trattandosi di criteri (peraltro integrabili tra loro) non tassativi e costituendo tale scelta un giudizio di merito che, se congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità. Nel caso in cui, però, faccia ricorso alle menzionate tabelle del 1922, il giudice deve tenere conto dell’aumento della vita media sopravvenuto rispetto a quell’anno, in modo da adattare il risultato tabellare alle condizioni attualmente esistenti (per ultima, cfr. Cassazione 11376/02).

La sentenza va, pertanto, cassata in relazione a questo punto ed il giudice del rinvio procederà ad una nuova liquidazione del danno patrimoniale che, pur attraverso l’applicazione delle menzionate tabelle, tenga conto dell’attuale durata della vita media.

II.2 – Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali censurano quel punto della sentenza nel quale si afferma che non può essere riconosciuto un danno patrimoniale per perdita del rapporto parentale e del godimento del congiunto, posto che tale danno non avrebbe alcuna autonomia rispetto al danno biologico (che comprende in sé ogni danno alla persona) ed al danno morale (che rappresenta il pretium doloris). Quanto al primo, il giudice ha rilevato la mancata prova di lesione fisio – psichica subita dai congiunti in conseguenza della morte del Piccoli; quanto al secondo, ne ha rilevata l’adeguata liquidazione da parte del primo giudice (£ 120 milioni, in favore della moglie, e £ 60 milioni, in favore del figlio).

I ricorrenti obiettano che esisterebbe un vero e proprio danno da uccisione che va risarcito in favore dei congiunti della vittima per la perdita della presenza e del godimento della persona cara; danno (qualificato anche edonistico o parentale) che avrebbe un preciso valore patrimoniale e risiederebbe nella perdita di uno status coniugale o parentale, con totale alterazione della restante vita dei superstiti.

II motivo è fondato e va accolto, sebbene nei limiti di cui appresso si dirà.

II.2.1 – Il risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dall’articolo 2059 Cc (Danni non patrimoniali), secondo cui: «II danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge». All’epoca dell’emanazione del codice civile (1942) l’unica previsione espressa del risarcimento del danno non patrimoniale era racchiusa nell’articolo 185 del Cp del 1930.

Ritiene il Collegio che la tradizionale, restrittiva lettura dell’articolo 2059, in relazione all’articolo 185 Cp, come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell’animo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato (interpretazione fondata sui lavori preparatori del codice del 1942 e largamente seguita dalla giurisprudenza), non può essere ulteriormente condivisa.

Nel vigente assetto dell’ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione (che, all’articolo 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo), il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona.

Tale conclusione trova sostegno nella progressiva evoluzione verificatasi nella disciplina di tale settore, contrassegnata dal nuovo atteggiamento assunto, sia dal legislatore che dalla giurisprudenza, in relazione alla tutela riconosciuta al danno non patrimoniale, nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica (in tal senso, v. già Corte costituzionale, 88/1979).

Nella legislazione successiva al codice si rinviene un cospicuo ampliamento dei casi di espresso riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori dell’ipotesi di reato, in relazione alla compromissione di valori personali. Tra i vari, cfr. l’articolo 2 della legge 117/88 (risarcimento anche dei danni non patrimoniali derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall’esercizio di funzioni giudiziarie); l’articolo 29, comma 9, della legge 675/96 (impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali); l’articolo 44, comma 7°, del D.Lgs 286/98 (adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi); l’articolo 2 della legge 89/2001 (mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo).

Appare inoltre significativa l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, sollecitata dalla sempre più avvertita esigenza di garantire l’integrale riparazione del danno ingiustamente subito, non solo nel patrimonio inteso in senso strettamente economico, ma anche nei valori propri della persona (articolo 2 Costituzione). In proposito, va anzitutto richiamata la rilevante innovazione costituita dall’ammissione a risarcimento (a partire da Cassazione 3675/81) di quella peculiare figura di danno non patrimoniale (diverso dal danno morale soggettivo) che è il danno biologico; formula con la quale si designa l’ipotesi della lesione dell’interesse costituzionalmente garantito (articolo 32 Costituzione) all’integrità psichica e fisica della persona.

Non ignora questa Corte che la tutela risarcitoria del c.d. danno biologico viene somministrata in virtù del collegamento tra l’articolo 2043 Cc e l’articolo 32 Costituzione, e non già in ragione della collocazione del danno biologico nell’ambito dell’articolo 2059, quale danno non patrimoniale, e che tale costruzione trova le sue radici (cfr. Corte costituzionale, 184/86) nell’esigenza di sottrarre il risarcimento del danno biologico (danno non patrimoniale) al limite posto dall’articolo 2059 (norma nel cui ambito ben avrebbe potuto trovare collocazione, e nella quale, peraltro, una successiva sentenza della Corte costituzionale, la 372/94, ha ricondotto il danno biologico fisico o psichico sofferto dal congiunto della vittima primaria). Ma anche tale orientamento, non appena ne sarà fornita l’occasione, merita di essere rimeditato.

Nel senso del riconoscimento della non coincidenza tra il danno non patrimoniale previsto dall’articolo 2059 e il danno morale soggettivo, va altresì ricordato che questa S.C. ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale, evidentemente inteso in senso diverso dal danno morale soggettivo, anche in favore delle persone giuridiche; soggetti per i quali non é ontologicamente configurabile un coinvolgimento psicologico in termini di patemi d’animo (v., da ultimo, Cassazione 2367/00).

Si deve quindi ritenere ormai acquisito all’ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione della nozione di danno non patrimoniale, inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona, e non più solo come danno morale soggettivo.

Non sembra, tuttavia, proficuo ritagliare all’interno di tale generale categoria specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo: ciò che rileva, ai fini dell’ammissione a risarcimento, in riferimento all’articolo 2059, è l’ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica.

Venendo ora alla questione cruciale del limite al quale l’articolo 2059 del codice del 1942 assoggetta il risarcimento del danno non patrimoniale, mediante la riserva di legge, originariamente esplicata dal solo articolo 185 Cp (ma cfr. anche l’articolo 89 Cpc), ritiene il Collegio che, venendo in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale che ne consegua sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’articolo 185 Cp.

Una lettura della norma orientata alla luce del diritto vivente impone di ritenere inoperante il detto limite, se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti. Occorre considerare, infatti, che, nel caso in cui la lesione abbia inciso su uno di questi valori, la riparazione mediante indennizzo (ove non sia praticabile quella in forma specifica) costituisce la misura minima di tutela non assoggettabile a specifici limiti, a meno di non risolversi in rifiuto di tutela nei casi esclusi (v. Corte costituzionale, 184/86, che si avvale, tuttavia, dell’argomento per ampliare l’ambito della tutela ex articolo 2043 al danno non patrimoniale da lesione dell’integrità biopsichica; ma l’argomento si presta ad essere utilizzato anche per dare un’interpretazione conforme a Costituzione dell’articolo 2059).

D’altra parte, il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento in essa di diritti inviolabili, inerenti alla persona e non aventi natura economica, implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge (al massimo livello) di riparazione del danno non patrimoniale.

II.2.2 – Venendo ora ad esaminare la questione dell’ammissione a risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale (con tale espressione sinteticamente lo designa una ormai cospicua giurisprudenza di merito, inserendolo nell’ambito del c.d. danno esistenziale), osserva il Collegio che colui il quale chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’uccisione di un congiunto lamenta l’incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute (del quale è titolare e la cui tutela ex articolo 32 Costituzione, ove risulti intaccata l’integrità biopsichica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall’interesse all’integrità morale, la cui tutela, agevolmente ricollegabile all’articolo 2 Costituzione, ove sia determinata un’ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo. L’interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, all’inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli articoli 2, 29 e 30 Costituzione.

Si tratta di un interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell’articolo 2043, nel cui ambito rientrarlo i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento (o meglio: ad una riparazione), ai sensi dell’articolo 2059, senza il limite ivi previsto in correlazione all’articolo185 Cp, in ragione della natura del valore inciso e vertendosi in tema di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.

II danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, si colloca, dunque, nell’area dell’articolo 2059, in raccordo con le suindicate norme della Costituzione.

Il suo risarcimento postula tuttavia la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l’illecito civile extracontrattuale definito dall’articolo 2043. La disposizione dell’articolo 2059 non delinea una distinta figura di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell’illecito civile, consente, nei casi determinati dalla legge, anche la riparazione di danni non patrimoniali (eventualmente in aggiunta a quelli patrimoniali, nel caso di congiunta lesione di interessi di natura economica e non economica).

Per quanto concerne il nesso di causalità, va rilevato che, nel caso in cui la perdita del rapporto parentale sia determinata dall’uccisione di un congiunto, il medesimo fatto (uccisione di una persona) lede in pari tempo situazioni giuridiche di soggetti diversi, legati da un vincolo parentale.

L’evento naturale morte non causa soltanto l’estinzione della vita della vittima primaria (che subisce il massimo sacrificio del relativo diritto personalissimo) ma causa, nel contempo, l’estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, che, a loro volta, subiscono la lesione dell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare.

Si ripropone, in questo caso, il fenomeno della propagazione intersoggettiva delle conseguenze di un medesimo fatto illecito. Figura nota, della quale la giurisprudenza, in terna di danni non patrimoniali, ha fatto governo in varie ipotesi, ammettendo a risarcimento: il danno morale soggettivo da morte di congiunto (Cassazione 2915/71; 1016/73; 6854/88; 11396/97); il danno morale soggettivo cagionato da lesione non mortale sofferta da un congiunto, come statuito, innovando il precedente orientamento restrittivo (di cui sono espressione le sentenze suindicate), dalla più recente giurisprudenza di questa Sc (Cassazione 4186/98, 4852/99; 13358/99; 1516/01; Su 9556/02); il danno consistente nell’impossibilità di intrattenere rapporti sessuali a causa delle lesioni subite dal coniuge (Cassazione 6607/86); il danno subito dalla moglie e dai figli di un infortunato, rimasto in coma profondo, per la lesione dei diritti riflessi di cui siano portatori, ai sensi degli articoli 143 e 147 Cc (Cassazione 8305/96). Ma ricadono nel paradigma, sia pur in materia di danni patrimoniali, anche l’ipotesi della lesione del diritto di credito ad opera di un terzo (secondo quanto affermato nel caso Meroni dalle Su con la nota sentenza 174/71) e del danno patrimoniale subito dai congiunti della vittima (ai quali viene equiparato il convivente more uxorio: Cassazione 2988/94) per la perdita delle contribuzioni che da quella ricevevano ed avrebbero presumibilmente ancora ricevuto in futuro, sempre pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza civile (Cassazione 3929/69; 2063/75; 4137/81; 11453/95; 1085/98; ma v. anche Corte costituzionale 372/94).

In questi casi si suole parlare di danno riflesso o di rimbalzo, ma la definizione non coglie nel segno, poiché, dovendosi aver riguardo alla lesione della posizione giuridica protetta, nel caso di evento plurioffensivo la lesione é contestuale ed immediata per tutti i soggetti che sono titolari dei vari interessi incisi (Cassazione 1561/01; Su 9556/02).

Ciò posto, il problema della causalità va affrontato e risolto negli stessi termini in cui questa Sc lo ha affrontato e risolto in relazione alle menzionate ipotesi di propagazione intersoggettiva delle conseguenze di uno stesso fatto illecito.

Al fine di individuare il responsabile dell’evento lesivo (incidente sulle posizioni giuridicamente protette facenti capo alla vittima primaria ed a quelle che si suole definire come vittime secondarie) dovrà essere accertato il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta dell’uccisore e la morte della vittima primaria alla stregua delle regole dettate dagli articoli 41 e 42 Cp, secondo i criteri della c.d. causalità di fatto o naturale, impostati sul principio della condizione sine qua non o della equivalenza, con il correttivo del criterio della causalità efficiente (v., per tutte, Cassazione 8348/96 e 5923/95, che esprimono un orientamento consolidato).

Una volta risolto il problema dell’imputazione dell’evento (problema che è proprio della responsabilità extracontrattuale, poiché in quella contrattuale il soggetto responsabile è di norma il contraente inadempiente: Cassazione 11629/99), dovrà invece procedersi alla ricerca del collegamento giuridico tra il fatto (uccisione) e le sue conseguenze dannose, selezionando quelle risarcibili, rispetto a quelle non risarcibili, in base ai criteri della causalità giuridica, alla stregua di quanto prevede l’articolo 1223 Cc (richiamato dall’articolo 2056, comma 1, Cc), che limita il risarcimento ai soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell’illecito, ma che viene inteso, secondo costante giurisprudenza (Cassazione 89/1962; 373/71; 6676/92; 1907/93; 2356/00; 5913/00), nel senso che la risarcibilità deve essere estesa anche ai danni mediati ed indiretti, purché costituiscano effetti normali del fatto illecito, secondo il criterio della c.d. regolarità causale (sul punto v., da ultimo, Cassazione Su 9556/02, in tema di danno morale soggettivo sofferto dai congiunti della vittima di lesioni non mortali, che conferma le argomentazioni di Cassazione 4186/98).

Circa l’elemento soggettivo, non è esatto ritenere che, essendo necessaria la prevedibilità dell’evento al fine di accertare la sussistenza della colpa, il soggetto che ha posto in essere la condotta che ha causato la morte della vittima primaria non dovrebbe rispondere del danno subito dai congiunti per difetto di prevedibilità degli eventi ulteriori, tra i quali rientra la privazione, in danno dei superstiti, del rapporto coniugale e parentale, tale, e, quindi, per mancanza di colpa.

È agevole opporre che la prevedibilità dell’evento dannoso deve essere valutata in astratto e non in concreto; che l’evento dannoso è costituito, in tesi, dalla lesione dell’interesse all’intangibilità delle relazioni familiari; che tale lesione deve ritenersi prevedibile, rientrando nella normalità che la vittima sia inserita in un nucleo familiare, come coniuge, genitore, figlio o fratello.

Per quanto concerne, infine, la prova del danno, osserva il Collegio che il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto non coincide con la lesione dell’interesse protetto. Esso consiste nella privazione di un valore non economico ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell’ambito del nucleo familiare. Perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell’interesse protetto.

Volendo far riferimento alla nota distinzione tra danno – evento e danno – conseguenza (introdotta da Corte costituzionale, 184/86, che ha collocato nella prima figura il danno biologico, ma abbandonata dalla successiva Corte costituzionale 372/94), si tratta di danno – conseguenza.

Non vale pertanto l’assunto secondo cui il danno sarebbe in re ipsa, nel senso che sarebbe coincidente con la lesione dell’interesse. Deve affermarsi, invece, che dalla lesione dell’interesse scaturiscono, o meglio possono scaturire, le suindicate conseguenze, che, in relazione alle varie fattispecie, potranno avere diversa ampiezza e consistenza, in termini di intensità e protrazione nel tempo.

Il danno in questione deve, dunque, essere allegato e provato. Siccome, tuttavia, si tratta di pregiudizio che si proietta nel futuro (diversamente dal danno morale soggettivo contingente) – dovendosi aver riguardo al periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l’illecito ha invece reso impossibile – sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, sulla base degli elementi obbiettivi, che è onere del danneggiato fornire.

La sua liquidazione, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (articoli 1226 e 2056 Cc), tenuto conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti.

Ed é appena il caso di notare che il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, può essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a quest’ultimo, senza che possa ravvisarsi una duplicazione di risarcimento.

Ma va altresì precisato che, costituendo nel contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, dovrà considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta, poiché, diversamente, sarebbe concreto il rischio di duplicazione del risarcimento. In altri termini, dovrà il giudice assicurare che sia raggiunto un giusto equilibrio tra le varie voci che concorrono a determinare il complessivo risarcimento.

II.2.3 – La sentenza impugnata – la quale ha affermato che non può essere riconosciuto in favore del coniuge e dei congiunti della vittima il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale «non avendo alcuna autonomia rispetto al danno biologico … e al danno morale… » (cfr. pag. 17 sentenza) – va, dunque, cassata sul punto e, riepilogando tutto quanto premesso, il giudice del rinvio dovrà adeguarsi ai seguenti principi:

A) nel vigente assetto ordinamentale (nel quale assume posizione preminente la Costituzione, che, all’articolo 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo) il “danno non patrimoniale”, di cui all’articolo 2059 Cc, non può più essere identificato (secondo la tradizionale, restrittiva lettura dell’articolo 2059 stesso, in relazione all’articolo 185 Cp) soltanto con il danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento dell’animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato. Esso deve essere, piuttosto, inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’articolo 185 Cp;

B) l’interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, si concreta nell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, all’inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli articoli 2, 29 e 30 Costituzione. Esso si colloca nell’area del danno non patrimoniale di cui all’articolo 2059 Cc, in raccordo con le suindicate norme della Costituzione e si distingue sia dall’interesse al “bene salute” (protetto dall’articolo 32 Costituzione e tutelato attraverso il risarcimento del danno biologico), sia dall’interesse all’integrità morale (protetto dall’articolo 2 Costituzione e tutelato attraverso il risarcimento del danno morale soggettivo);

C) il risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l’illecito civile extracontrattuale definito dall’articolo 2043 Cc e, dunque, del nesso di causalità tra azione ed evento (sotto il profilo della propagazione intersoggettiva delle conseguenze del medesimo fatto illecito), del collegamento giuridico tra fatto e conseguenze dannose (laddove la risarcibilità va estesa ai danni mediati ed indiretti che costituiscano effetti normali del fatto illecito secondo il criterio della cd. regolarità causale), dell’elemento soggettivo (laddove la prevedibilità dell’evento dannoso è insita nella normalità che la vittima sia inserita in un nucleo familiare);

D) il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno – conseguenza, non coincide con la lesione dell’interesse (non è in re ipso) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento. Tuttavia, trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, sulla base degli elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti.

Nell’uniformarsi a questi principi il giudice del rinvio procederà ad una nuova liquidazione del danno non patrimoniale, che tenga conto di quanto già liquidato a titolo di danno morale.

II.3 – Il terzo motivo dei ricorso incidentale – che censura la sentenza nella parte in cui non riconosce al nipote Andrea Piccoli il risarcimento da danno morale, ritenendo non provato che la vittima costituisse un valido e concreto sostegno nei confronti del nipote – va dichiarato inammissibile, posto che, non essendo il minore in questione destinatario del ricorso principale (lo sono solo la Gobbo ed il Piccoli Luigino), il suo autonomo ricorso è da considerarsi tardivo (la sentenza risulta depositata il 29 gennaio 1999 ed il ricorso incidentale è stato notificato in date 30 e 31 marzo 2000).

III – L’accoglimento dei motivi primo e secondo del ricorso incidentale comporta l’assorbimento dei motivi secondo, terzo, quarto e quinto del ricorso principale (cfr. supra al punto I.2).

IV – In conclusione, va respinto il primo motivo del ricorso principale, vanno accolti i motivi primo e secondo del ricorso incidentale, vanno dichiarati assorbiti il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, va dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste, che si uniformerà ai principi di diritto sopra enunciati.

La complessità e la novità delle questioni trattate consiglia la totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie i motivi primo e secondo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti i motivi secondo, terzo, quarto e quinto del ricorso principale, dichiara inammissibile il terzo motivo del ricorso incidentale. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.