Lavoro e Previdenza

Tuesday 09 December 2003

Pubblico impiego. Nulle le circolari ministeriali in materia soggetta alla contrattazione collettiva. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio Sezione III-bis

Pubblico impiego. Nulle le circolari ministeriali in materia soggetta alla contrattazione collettiva

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio Sezione III-bis

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio Sezione III-bis,

composto dai Signori Magistrati

Dott. Giulio AMADIO Presidente .

Dott. Antonio VINCIGUERRA Consigliere

Dott. Giovanni PASCONE Consigliere rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2401/2003 R.G. proposto da Cisal Scuola aderente alla GILDA UNAMS, Segreteria regionale della Calabria in persona del Prof. E. C. nonché di C. A., M. A. e B. M., docenti dichiarati inidonei ed utilizzati nell’ ambito territoriale della Direzione Generale Regionale della Calabria del Ministero dell’ Istruzione rappresentati e difesi dl Prof. Avv. Vincenzo Ferrari del Foro di Cosenza con domicilio eletto nello studio Pessi, Via Po 25/b Roma.

Contro

Ministero dell’ istruzione , università e ricerca in persona del Ministro p.t. rapp.to e difeso dall’ Avvocatura generale dello Stato Via dei Portoghesi, 12

Capo Dipartimento per i servizi nel territorio del Ministero dell’ istruzione, ricerca ed università in persona del Ministro p.t.

Per l’annullamento della circolare prot. n. 231 /Dip/ V02 del Capo dipartimento indirizzata ai Direttori Generali Regionali attuativa dell art. 35 , comma 5. l 27.12.02 n. 289 [1] nella parte in cui determina un conflitto tra fonti normative , disponendo l’ immediato operare di previsioni del dettato legislativo già disciplinate da norme contrattuali, in materia demandata alla contrattazione collettiva.

Visto il ricorso con i relativi allegati

Visti tutti gli atti di causa

Data per letta alla udienza pubblica del 7 luglio 2003 la relazione del Consigliere dott. Giovanni Pascone;

Uditi gli Avvocati delle parti;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

I ricorrenti, aderenti o rappresentati sindacali hanno impugnato la circolare del MIUR

(Dipartimento per i servizi nel territorio) con la quale si è previsto la previsione dell’ accertamento medico ad opera della commissione di cui all’ art. 2bis comma 2 del d.leg n. 157 del 1997 [2] nonché della risoluzione del rapporto di lavoro per il personale che abbai ottenuto la conferma della inidoneità da parte di altre Commissioni dei altre Amministrazioni pubbliche.

Deducono la violazione di legge sotto diversi profili sintomatici e l’eccesso di potere.

Il Tribunale , in ordine al ricorso proposto ritiene che lo stesso possa essere accolto in quanto riguarda profili che sono rimessi alla contrattazione collettiva e che non possono essere , quindi, oggetto di indicazioni, neppure sotto il profilo indicativo e di commento, da parte di circolari di emanazione ministeriale.

La violazione di disposizioni di legge deriva da indicazioni conformi ad opera della stessa legge che esclude la possibilità di fare ricorso ad indicazioni di carattere normativo laddove il CCNL è sovrano.

Queste argomentazioni esposte con il primo motivo di gravame depongono per l’ accoglimento del ricorso cui consegue l’ annullamento degli atti impugnati in quanto viziati in via consequenziale.

Il ricorso va , quindi, accolto con la declaratoria di illegittima degli atti impugnati ed ogni altra conseguente statuizione di legge.

Sussistono buone ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III -bis definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, lo accoglie e conseguentemente annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’ Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 7 luglio 2003.

Dott. Giulio AMADIO Presidente ff.

Dott. Giovanni PASCONE Consigliere est