Lavoro e Previdenza

Friday 13 February 2004

Pubblico impiego: i presupposti per la retribuibilità del lavoro straordinario. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 10 febbraio 2004 n. 472

Pubblico impiego: i presupposti per la retribuibilità del lavoro straordinario.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 10 febbraio 2004 n. 472 – Pres. Quaranta, Est. Zaccardi – Costagliola (Avv. Somma) c. Direttore Generale dell’ASL NA 5 (n.c.)

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

La decisione appellata ha respinto il ricorso proposto in primo grado dal dr. Costagliola per l’accertamento del diritto ad ottenere il pagamento di n. 638 ore di lavoro straordinario e conseguente condanna dell’Amministrazione.

Le ore di lavoro straordinario in questione, secondo la tesi dell’appellante,non sarebbero state retribuite perché effettuate in eccesso rispetto ai limiti fissati dalla normativa di settore anche se debitamente autorizzate dagli organi competenti .

Il giudice di primo grado ha accertato,in esito ad apposita istruttoria, che le ore di lavoro straordinario non retribuite erano 411 e non 638, che non erano state adottate autorizzazioni preventive ad effettuare lavoro straordinario in eccedenza rispetto ai limiti predeterminati e che non esistevano validi atti di ratifica dell’attività svolta in eccedenza rispetto a quella autorizzata perché detti atti di ratifica erano stati sottoscritti dal medesimo dr. Costagliola e controfirmati dal Coordinatore sanitario che non aveva, tuttavia, specifiche attribuzioni in materia .

Sulla base di tali presupposti il ricorso è stato respinto in linea con consolidati indirizzi giurisprudenziali, di cui alcune pronunce significative sono state richiamate nella decisione appellata, secondo i quali è necessaria l’autorizzazione preventiva allo svolgimento di lavoro straordinario perché solo così si può verificare la reale sussistenza delle ragioni che rendono opportuno il ricorso a prestazioni fuori dalla norma ed, inoltre, che la ratifica successiva deve chiarire i motivi per i quali non è stato possibile provvedere tempestivamente e deve intervenire non appena gli organi competenti siano in grado di valutare le esigenze di cui trattasi.

La decisione merita conferma ad avviso del Collegio.

Come ha affermato il primo giudice la retribuibilità del lavoro straordinario prestato dai dipendenti pubblici è condizionata da una autorizzazione formale e preventiva che, in linea con il dettato di cui all’art. 97 della Costituzione, consenta di verificare in concreto la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro mentre,al riguardo, è ipotizzabile una ratifica delle attività comunque svolte solo se le prestazioni sono state espletate per improcrastinabili ed inderogabili esigenze di servizio che nell’atto di ratifica devono essere specificamente indicate. In tal senso è consolidato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. da ultimo, tra le altre decisioni, Consiglio di Stato Sezione Quinta n. 43 del 5 gennaio 2002 e Sezione Sesta n. 1531 del 14 marzo 2002).

Nel caso di specie è mancata una autorizzazione preventiva e la ratifica delle attività svolte è intervenuta senza alcuna indicazione delle esigenze di servizio che non avevano reso possibile l’autorizzazione preventiva ed, inoltre, è stata adottata da organi incompetenti .

Ciò posto rimangono prive di effetto le considerazioni svolte nell’appello secondo cui: a) le autorizzazioni preventive sarebbero state date reiteratamente con ordini verbali posto che l’autorizzazione, come si è visto, non può che rivestire la forma scritta ed essere formalizzata in un provvedimento che appunto verifichi la necessità del ricorso al lavoro straordinario giustificando il maggior onere per l’Amministrazione con la necessità dello svolgimento di ulteriori attività; b) gli organi responsabili della USL si sarebbero pronunciati in termini positivi sul riconoscimento del compenso in questione all’appellante, in particolare l’Ufficio di direzione (verbale n. 46 del 6 febbraio 1988) ed il Coordinatore Sanitario con alcune note in cui si riconosceva la necessità della prestazione del lavoro in questione e se ne sollecitava il pagamento al Capo del Servizio del Personale (del 30 aprile 1987 e del 6 aprile 1991). Manca comunque una efficace autorizzazione preventiva che abilitasse l’appellante allo svolgimento delle ore eccedenti i limiti autorizzati. Le stesse note del Coordinatore Sanitario al Capo del Servizio Personale con cui si rappresenta la questione qui in esame dimostrano che non vi è stata alcuna decisione di tale funzionario in ordine alla riconoscibilità dei compensi in parola . Si deve,infine, rilevare che alcun valore può assumere la delibera del 23 settembre 1991 con cui il Coordinatore Sanitario, prof. Pecori,, in qualità di Amministratore Straordinario pro-tempore, aveva tentato di corrispondere i compensi di cui trattasi delibera che non è divenuta efficace per il parere negativo del Capo del Servizio Finanziario della USL e che, comunque, non integra una valida ratifica successiva del lavoro svolto dall’appellante in eccedenza rispetto ai limiti consentiti..

La mancanza di un atto esplicito dell’Amministrazione volto a riconoscere l’utilità del lavoro di cui trattasi è di ostacolo anche all’accoglimento della istanza avanzata in via subordinata dall’appellante e diretta ad ottenere un indennizzo per l’attività comunque prestata ai sensi dell’art. 2041 del codice civile in relazione all’eventualità di un illecito arricchimento dell’Amministrazione.

Tale attività è stata, in definitiva, prestata d’iniziativa dell’appellante senza che l’Amministazione ne abbia in alcun modo, e formalmente, riconosciuto l’utilità.

Del resto, a ben vedere, il dr. Costagliola, che per la funzione svolta e la qualifica rivestita era ben in grado di conoscere i presupposti per il riconoscimento del lavoro straordinario,anziché prestare il lavoro,richiesto informalmente secondo la sua tesi difensiva, avrebbe dovuto fin dall’inizio pretendere dal suo superiore diretto una attestazione chiara sulla necessità dello svolgimento del lavoro straordinario in eccedenza rispetto ai limiti orari predeterminati nonché sulla quantità di tale lavoro conseguendo una regolare autorizzazione preventiva e rendendo così doverosa la prestazione del lavoro di cui trattasi con tutte le conseguenze sul piano retributivo e previdenziale.

E’ da questo suo comportamento che deriva la non retribuibilità del lavoro svolto.

L’appello va, pertanto, respinto .

Sussistono, tuttavia, motivi, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe lo rigetta con conferma della sentenza appellata.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso addì 9 dicembre 2003 in camera di consiglio con l’intervento di:

Alfonso Quaranta Presidente,

Corrado Allegretta consigliere,

Goffredo Zaccardi consigliere est.,

Claudio Marchitiello consigliere,

Marzio Branca consigliere.

L’ESTENSORE                    IL PRESIDENTE

F.to Goffredo Zaccardi      F.to Alfonso Quaranta

Depositata in Segreteria in data 4 febbraio 2004.