Lavoro e Previdenza

Tuesday 05 April 2005

Pubblico impiego e giurisdizione in caso di impugnazione dei concorsi interni Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 30 marzo 2005 n. 1355

Pubblico impiego e giurisdizione in caso di impugnazione
dei concorsi interni

Consiglio di Stato, sezione V,
sentenza 30 marzo 2005 n. 1355

N.1355 Reg.Sent.

Anno 2005

N. 1542 Reg.Ric.

Anno 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione Quinta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1542 del 2004, proposto
dal sig. Aldo A., rappresentato e difeso dall’avv. Camillo Lerio Miani, elettivamente domiciliato presso l’avv. Luigi Napoletano
in Roma, Viale Angelico 38

contro

l’Azienda USL Napoli 4, rappresentata e
difesa dall’avv. Domenico Fimmanò ed elettivamente
domiciliata presso l’avv. Ferruccio Auletta in Roma,
Via Seneca 73

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania,
Napoli, 4 luglio 2003 n. 7998, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi
allegati;

Visto l’ atto
di costituzione in giudizio dell’Azienda appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti
a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla
pubblica udienza del 1° febbraio 2005 il consigliere Marzio B., e uditi gli
avvocati Abbamonte, in sostituzione dell’avv. Miani, e Carbone in sostituzione dell’avv.
Fimmanò.

Ritenuto in fatto e considerato in
diritto:

che con la sentenza in epigrafe è stato
dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso
proposto dal sig. Aldo A., dipendente di Azienda USL di categoria A, profilo
professionale di commesso, contro il provvedimento di esclusione dalla
selezione per il passaggio alla categoria BS, profilo professionale coadiutore
amministrativo esperto;

che il sig. A. ha
proposto ricorso in appello per la riforma della sentenza, ed ha allegato la
recente giurisprudenza della Suprema Corte regolatrice, con la quale,
riconsiderando il precedente orientamento, cui si erano uniformati i primi
giudici, ha stabilito la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di
selezioni interne per l’accesso a profili professionali di una fascia superiore
(Cass. SS.UU. 15 ottobre 2003, n. 15403);

che l’Azienda intimata si è costituita
in giudizio per resistere al gravame;

che alla pubblica udienza del 1°
febbraio 2005 la causa veniva trattenuta in decisione;

che l’appello risulta fondato, posto che
la giurisprudenza invocata dall’appellante, e seguita anche dalla
giurisprudenza della Sezione (10 dicembre 2003 n. 8143) risulta confermata
dalle più recenti decisioni delle Sezioni Unite (26 febbraio 2004 n. 3948);

che la selezione cui aspira l’appellante
riguarda il passaggio ad una categoria superiore del personale del servizio
sanitario nazionale, come emerge dalla “Declaratoria delle categorie e
profili”, allegato 1 al Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 per
il comparto sanità;

che pertanto l’appello va accolto e la
sentenza annullata con rinvio ai primi giudici, a norma dell’art. 34 della
legge n. 1034 del 1971, e secondo il costante orientamento di questo Consiglio;

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in
epigrafe, e per l’effetto, annulla con rinvio la sentenza appellata;

spese al definitivo;

ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di
consiglio del 1° febbraio 2005 con l’intervento dei magistrati:

Agostino Elefante Presidente

Chiarenza Millemaggi
Cogliani Consigliere

Paolo Buonvino
Consigliere

Goffredo Zaccardi
Consigliere

Marzio Branca Consigliere est.

L’ESTENSORE

F.to Marzio Branca

IL PRESIDENTE

F.to Agostino Elefante

IL SEGRETARIO

F.to Gaetano Navarra

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30 marzo 2005

(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Antonio Natale