Imprese ed Aziende

Wednesday 17 December 2003

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo approvato dal Governo nella riunione del Consiglio Dei Ministri del 26 novembre. (Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2003, n.291 – Suppl. Ord.).

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo approvato dal Governo nella riunione del Consiglio Dei Ministri del 26 novembre, che riforma dal 1° gennaio 2004 limposta sul reddito delle società (IRES), ai sensi di quanto previsto dalla L. 7 aprile 2003 n. 80. (Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2003, n.291 – Suppl. Ord.).

DECRETO LEGISLATIVO 12 dicembre 2003, n.344

Riforma dell’imposizione sul reddito delle societa’, a norma dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80. (GU n. 291 del 16-12-2003- Suppl. Ordinario n.190) 

testo in vigore dal: 1-1-2004

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

  Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto  l’articolo  1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale

il  Governo  e’  stato  delegato  ad  adottare  uno  o  piu’  decreti

legislativi  per  la riforma del sistema fiscale statale, in modo che

lo  stesso  risulti  basato  su  cinque  imposte ordinate in un unico

codice denominato «fiscale»;

  Visti  gli  articoli da  2 a 7 della citata legge n. 80 del 2003, i

quali dispongono, tra l’altro, che il codice fiscale e’ articolato in

una  parte  generale  ed in una parte speciale, quest’ultima dedicata

alle  cinque  imposte:  sul  reddito, sul reddito delle societa’, sul

valore aggiunto, sui servizi, accisa;

  Considerato  di  dover  dare avvio all’attuazione della legge n. 80

del  2003  a  partire dalla imposta sul reddito delle societa’ di cui

all’articolo 4;

  Ritenuta  la  necessita’  di  emanare  disposizioni  di  attuazione

dell’articolo   4,  comma  1,  della  legge n. 80 del 2003, per quanto

riguarda  l’imponibile  ai  fini  dell’imposizione  sul reddito delle

societa’, con riferimento ai principi e criteri direttivi di cui alle

lettere da a) ad o) dello stesso comma 1, nonche’, per connessione di

materia, di emanare disposizioni di attuazione dell’articolo 3, comma

1,  lettera  c), numeri 5) e 6), della medesima legge n. 80 del 2003,

per quanto riguarda l’imponibile ai fini dell’imposta sul reddito;

  Considerata  la  necessita’, in attesa della piena attuazione della

predetta  delega legislativa e della articolazione in un codice della

riforma  del  sistema fiscale statale, di procedere, nel rispetto dei

principi  e  dei  criteri  direttivi sopra citati, alla modificazione

delle  norme  del  testo unico delle imposte sui redditi direttamente

funzionali  alla  prima  fase  di  attuazione  della medesima delega,

nonche’,  per  esigenze  sistematiche,  di  disporre la rinumerazione

delle norme del predetto testo unico;

  Vista  la   preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 12 settembre 2003;

  Acquisiti  i  pareri  resi  disgiuntamente dalle Commissioni VI e V

della  Camera dei deputati, rispettivamente, in data 26 e 27 novembre

2003,  ed il parere della Commissione VI del Senato della Repubblica,

reso  in  data  26 novembre  2003,  che  fa  proprie integralmente le

osservazioni della Commissione V;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 27 novembre 2003;

  Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

                                Emana 

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

         Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi 

  1.  Il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ modificato

come segue:

                              Titolo I

               IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

                               Capo I

                        Disposizioni generali

                               Art. 1. 

                      Presupposto dell’imposta

                        ……………….. 

                               Art. 2.

                          Soggetti passivi

                        ……………….. 

                               Art. 3.

                           Base imponibile

                        ……………….. 

                               Art. 4.

                       Coniugi e figli minori

                        ……………….. 

                               Art. 5.

                 Redditi prodotti in forma associata

                         ………………..

                                Art. 6.

                     Classificazione dei redditi

                        ……………….. 

                               Art. 7.

                         Periodo di imposta

                         ……………….. 

                               Art. 8.

               Determinazione del reddito complessivo 

  1.  Il  reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni

categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti

dall’esercizio  di  impre-se  commerciali  di  cui  all’articolo 80 e

quelle derivanti

dall’esercizio  di  arti  e  professioni. Non concorrono a formare il

reddito  complessivo  dei  percipienti  i  compensi  non  ammessi  in

deduzione ai sensi dell’articolo 60.

  2. ……..

  3. ……..

                               Art. 9.

             Determinazione dei redditi e delle perdite 

  1.  I  redditi  e  le  perdite  che concorrono a formare il reddito

complessivo  sono  determinati  distintamente per ciascuna categoria,

secondo  le  disposizioni  dei  successivi capi, in base al risultato

complessivo  netto  di  tutti  i  cespiti  che rientrano nella stessa

categoria.

  2.   Per   la   determinazione   dei  redditi  e  delle  perdite   i

corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono

valutati  secondo  il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o

sostenuti  o  del  giorno  antecedente  piu’ prossimo e, in mancanza,

secondo  il  cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti;

quelli  in  natura sono valutati in base al valore normale dei beni e

dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti

in  societa’ o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il

valore  normale  dei  beni  e dei crediti conferiti. Se le azioni o i

titoli  ricevuti  sono  negoziati in mercati regolamentati italiani o

esteri   e   il   conferimento   o  l’apporto  e’  proporzionale,  il

corrispettivo non puo’ essere inferiore al valore normale determinato

a norma del successivo comma 4, lettera a).

  3.  Per  valore  normale,  salvo quanto stabilito nel comma 4 per i

beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente

praticato  per  i beni e i servizi della stessa specie o similari, in

condizioni   di   libera   concorrenza   e   al  medesimo  stadio  di

commercializzazione,  nel  tempo  e nel luogo in cui i beni o servizi

sono  stati  acquisiti  o  prestati,  e, in mancanza, nel tempo e nel

luogo  piu’  prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa

riferimento,  in  quanto  possibile,  ai  listini  o alle tariffe del

soggetto  che  ha  fornito  i  beni  o i servizi e, in mancanza, alle

mercuriali  e  ai  listini  delle  camere di commercio e alle tariffe

professionali,  tenendo  conto  degli  sconti  d’uso.  Per i beni e i

servizi  soggetti  a  disciplina  dei  prezzi  si  fa  riferimento ai

provvedimenti in vigore.

  4. Il valore normale e’ determinato:

    a) per  le  azioni,  obbligazioni  e  altri  titoli  negoziati in

mercati   regolamentati   italiani  o  esteri,  in  base  alla  media

aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese;

    b) per  le altre azioni, per le quote di societa’ non azionarie e

per  i  titoli  o quote di partecipazione al capitale di enti diversi

dalle  societa’,  in proporzione al valore del patrimonio netto della

societa’   o   ente,   ovvero,  per  le  societa’  o  enti  di  nuova

costituzione, all’ammontare complessivo dei conferimenti;

    c) per  le  obbligazioni  e  gli  altri  titoli diversi da quelli

indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei

titoli   aventi   analoghe   caratteristiche   negoziati  in  mercati

regolamentati  italiani  o  esteri  e,  in mancanza, in base ad altri

elementi determinabili in modo obiettivo.

  5.  Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle

cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso

che  importano  costituzione  o  trasferimento  di  diritti  reali di

godimento e per i conferimenti in societa’.

                              Art. 10.

                          Oneri deducibili

                        ……………….. 

                              Art. 11.

     Deduzione per assicurare la progressivita’ dell’imposizione 

  1.  Dal   reddito complessivo al netto degli oneri deducibili di cui

all’articolo 10, si deduce l’importo di 3.000 euro.

  2. ……..

  3. ……..

  4. ……..

  5.  La  deduzione  di  cui  ai commi precedenti spetta per la parte

corrispondente  al rapporto tra l’ammontare di 26.000 euro, aumentato

delle  deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili

di  cui  all’articolo  10,  e  diminuito  del  reddito complessivo, e

l’importo  di  26.000  euro.  Se  il  predetto rapporto e’ maggiore o

uguale  a  1, la deduzione compete per intero; se lo stesso e’ zero o

minore  di  zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini

del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.

                              Art. 12.

                     Determinazione dell’imposta

  1. ……..

  1-bis. ……..

  2. ……..

  3.  Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti di imposta

spettanti  al  contribuente a norma dell’articolo 165. Se l’ammontare

dei  crediti  di  imposta e’ superiore a quello dell’imposta netta il

contribuente  ha  diritto,  a sua scelta, di computare l’eccedenza in

diminuzione  dell’imposta relativa al periodo di imposta successivo o

di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

                              Art. 13.

                 Detrazioni per carichi di famiglia

                        ……………….. 

                              Art. 14.

                          Altre detrazioni

                        ……………….. 

                              Art. 15.

                        Detrazione per oneri

                        ………………..

                               Art. 16.

                 Detrazioni per canoni di locazione

                         ……………….. 

                               Art. 17

                         Tassazione separata

                        ……………….. 

                              Art. 18.

   Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera 

  1.  I  redditi  di capitale corrisposti da soggetti non residenti a

soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta

a  titolo  di  imposta o l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2,

commi  1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,

sono  soggetti  ad  imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi

con  la  stessa  aliquota  della  ritenuta  a  titolo  d’imposta.  Il

contribuente   ha   la  facolta’  di  non  avvalersi  del  regime  di

imposizione  sostitutiva  ed in tal caso compete il credito d’imposta

per  i redditi prodotti all’estero. La disposizione di cui al periodo

precedente  non  si  applica  alle  distribuzioni  di  utili  di  cui

all’articolo  27,  quarto  comma,  del  decreto  del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  2.  Si  considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli

interessi  ed  altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli

di  cui  all’articolo  31 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre  1973,  n.  601,  nonche’  di  quelli con regime fiscale

equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

                              Art. 19.

                     Indennita’ di fine rapporto

                         ……………….. 

                              Art. 20.

                     Prestazioni pensionistiche

                        ……………….. 

                              Art. 21.

                 Determinazione dell’imposta per gli

                 altri redditi tassati separatamente 

  1.  Per  gli  altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di

quelli  in  cui  alla  lettera  g)  del comma 1 dell’articolo 17 e di

quelli   imputati  ai  soci  in  dipendenza  di  liquidazione,  anche

concorsuale,   di   cui   alla   lettera l)   del  medesimo  comma  1

dell’articolo  17,  l’imposta e’ determinata applicando all’ammontare

percepito,   l’aliquota   corrispondente   alla   meta’  del  reddito

complessivo  netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in

cui  e’ sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e

le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis)

del  comma  1 dell’articolo 17, all’anno in cui sono percepiti. Per i

redditi  di   cui  alla  lettera g) del comma 1 dell’articolo 17 e per

quelli   imputati  ai  soci  in  dipendenza  di  liquidazione,  anche

concorsuale,   di   cui   alla   lettera  l)  del  medesimo  comma  1

dell’articolo  17,  l’imposta e’ determinata applicando all’ammontare

conseguito  o  imputato,  l’aliquota  corrispondente  alla  meta’ del

reddito  complessivo  netto  del  contribuente  nel biennio anteriore

all’anno  in  cui  i  redditi sono stati rispettivamente conseguiti o

imputati. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla

lettera  n-bis) del comma 1 dell’articolo 17 e’ stata riconosciuta la

detrazione,  l’imposta  e’  determinata  applicando  un’aliquota  non

superiore al 27 per cento.

  2. ……..

  3. ……..

  4. ……..

  5. ……..

                              Art. 22.

                       Scomputo degli acconti 

  1.  Dall’imposta  determinata  a  norma  dei precedenti articoli si

scomputano  nell’ordine:  a)  l’ammontare  dei crediti per le imposte

pagate  all’estero secondo le modalita’ di cui all’articolo 165; b) i

versamenti  eseguiti  dal contribuente in acconto dell’imposta; c) le

ritenute  alla  fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla

presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi,  sui  redditi  che

concorrono  a  formare  il  reddito  complessivo  e su quelli tassati

separatamente.  Le  ritenute  operate  dopo  la  presentazione  della

dichiarazione  dei  redditi  si  scomputano  dall’imposta relativa al

periodo  di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate

sui   redditi   delle   societa’,  associazioni  e  imprese  indicate

nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle

imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.

  2.   Se   l’ammontare  complessivo  dei  crediti  di  imposta,  dei

versamenti e delle ritenute, e’ superiore a quello dell’imposta netta

sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di

computare   l’eccedenza   in  diminuzione  dell’imposta  del  periodo

d’imposta   successiva   o  di  chiederne  il  rimborso  in  sede  di

dichiarazione  dei  redditi.  Per i redditi tassati separatamente, se

l’ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti e’ superiore

a  quello  dell’imposta  netta  di  cui  agli  articoli 19  e  21, il

contribuente ha diritto al rimborso dell’eccedenza.

                              Art. 23.

             Applicazione dell’imposta ai non residenti 

  1.  Ai  fini  dell’applicazione  dell’imposta nei confronti dei non

residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

    a) i redditi fondiari;

    b) i  redditi  di  capitale  corrisposti dallo Stato, da soggetti

residenti  nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel

territorio  stesso  di  soggetti  non residenti, con esclusione degli

interessi  e  altri  proventi  derivanti da depositi e conti correnti

bancari e postali;

    c) i  redditi  di lavoro dipendente prestato nel territorio dello

Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di

cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 50;

    d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita’ esercitate

nel territorio dello Stato;

    e) i  redditi  d’impresa  derivanti  da  attivita’ esercitate nel

territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;

    f) i redditi diversi derivanti da attivita’ svolte nel territorio

dello  Stato  e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonche’

le   plusvalenze   derivanti  dalla  cessione  a  titolo  oneroso  di

partecipazioni in societa’ residenti, con esclusione:

      1)  delle  plusvalenze  di cui alla lettera c-bis) del comma 1,

dell’articolo   67,   derivanti  da  cessione  a  titolo  oneroso  di

partecipazioni   in   societa’   residenti   negoziate   in   mercati

regolamentati, ovunque detenute;

      2)  delle  plusvalenze  di cui alla lettera c-ter) del medesimo

articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di

titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  di  certificati  di massa

negoziati in mercati regolamentati, nonche’ da cessione o da prelievo

di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;

      3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del

medesimo  articolo  derivanti da contratti conclusi, anche attraverso

l’intervento d’intermediari, in mercati regolamentati;

    g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci,

associati o partecipanti non residenti.

  2. ……..

                              Art. 24.

        Determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti

                        ……………….. 

                               Capo II

                          Redditi fondiari

                              Art. 25.

                          Redditi fondiari

                         ……………….. 

                              Art. 26.

                  Imputazione dei redditi fondiari

                        ………………..

                               Art. 27.

                   Reddito dominicale dei terreni

                        ………………..

                               Art. 28.

                Determinazione del reddito dominicale

                        ……………….. 

                              Art. 29.

                   Variazioni del reddito dominicale

                        ……………….. 

                              Art. 30.

               Denuncia e decorrenza delle variazioni

                        ………………..

                               Art. 31.

       Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali

                        ………………..

                               Art. 32.

                           Reddito agrario

                        ………………..

                                Art. 33.

                   Imputazione del reddito agrario

                        ……………….. 

                              Art. 34.

                 Determinazione del reddito agrario

                        ………………..

                               Art. 35.

       Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali

                        ……………….. 

                              Art. 36.

                       Reddito dei fabbricati

                         ………………..

                               Art. 37.

              Determinazione del reddito dei fabbricati

                        ………………..

                               Art. 38.

                Variazioni del reddito dei fabbricati

                        ………………..

                               Art. 39.

                     Decorrenza delle variazioni

                        ……………….. 

                              Art. 40.

                   Fabbricati di nuova costruzione

                        ……………….. 

                              Art. 41.

                    Unita’ immobiliari non locate

                        ………………… 

                              Art. 42.

                          Costruzioni rurali

                        ……………….. 

                              Art. 43.

            Immobili non produttivi di reddito fondiario

                        ………………..

                                Capo III

                         Redditi di capitale

                              Art. 44.

                         Redditi di capitale

   1. Sono redditi di capitale:

    a) gli  interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e

conti correnti;

    b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli

similari,  degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari,

nonche’ dei certificati di massa;

    c) le  rendite  perpetue  e  le prestazioni annue perpetue di cui

agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

    d) i   compensi  per  prestazioni  di  fideiussione  o  di  altra

garanzia;

    e) gli  utili  derivanti  dalla  partecipazione  al capitale o al

patrimonio di societa’ ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle

societa’,   salvo   il   disposto   della  lettera  d)  del  comma  2

dell’articolo  53;  e’  ricompresa tra gli utili la remunerazione dei

finanziamenti  eccedenti  di cui all’articolo 98 direttamente erogati

dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;

    f) gli  utili  derivanti  da associazioni in partecipazione e dai

contratti  indicati  nel  primo  comma  dell’articolo 2554 del codice

civile,  salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell’articolo

53;

    g) i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo

di pluralita’ di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme

di  denaro  e  beni  affidati  da  terzi  o  provenienti dai relativi

investimenti;

    g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su

titoli e valute;

    g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;

    g-quater)   i   redditi  compresi  nei  capitali  corrisposti  in

dipendenza   di   contratti   di   assicurazione   sulla  vita  e  di

capitalizzazione;

    g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni

pensionistiche  di  cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo

50  erogate  in  forma  periodica  e  delle  rendite vitalizie aventi

funzione previdenziale;

    h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti

aventi  per  oggetto  l’impiego  del  capitale,  esclusi  i  rapporti

attraverso  cui  possono  essere  realizzati differenziali positivi e

negativi in dipendenza di un evento incerto.

  2. Ai fini delle imposte sui redditi:

    a) si  considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti

finanziari  la  cui  remunerazione  e’  costituita  totalmente  dalla

partecipazione  ai  risultati economici della societa’ emittente o di

altre  societa’  appartenenti  allo  stesso  gruppo  o dell’affare in

relazione  al  quale  i  titoli e gli strumenti finanziari sono stati

emessi;

    b) le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle societa’ e

degli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), rappresentate

e    non   rappresentate   da   titoli,   si   considerano   similari

rispettivamente   alle   azioni   o   alle   quote   di   societa’  a

responsabilita’ limitata nel caso in cui la relativa remunerazione se

corrisposta  da  una  societa’  residente  sarebbe  stata  totalmente

indeducibile  nella  determinazione del reddito d’impresa per effetto

di quanto previsto dall’articolo 109, comma 9;

    c) si considerano similari alle obbligazioni:

      1) i buoni fruttiferi emessi da societa’ esercenti la vendita a

rate  di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell’articolo 29 del regio

decreto-legge   15 marzo   1927,   n.  436,  convertito  nella  legge

19 febbraio 1928, n. 510;

      2)   i   titoli   di   massa   che   contengono  l’obbligazione

incondizionata  di  pagare  alla  scadenza  una somma non inferiore a

quella  in  essi  indicata, con o senza la corresponsione di proventi

periodici,  e  che  non  attribuiscono ai possessori alcun diritto di

partecipazione   diretta   o  indiretta  alla  gestione  dell’impresa

emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi, ne’

di controllo sulla gestione stessa.

                              Art. 45.

               Determinazione del reddito di capitale

                        ………………..

                               Art. 46.

                         Versamenti dei soci 

  1.  Le  somme  versate alle societa’ commerciali e agli enti di cui

all’articolo 73, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si

considerano  date  a  mutuo  se  dai bilanci o dai rendiconti di tali

soggetti  non  risulta  che  il  versamento  e’  stato fatto ad altro

titolo.

  2. ……..

                              Art. 47.

                       Utili da partecipazione 

  1.  Salvi  i  casi  di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), gli

utili  distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione

dalle  societa’  o  dagli  enti  indicati  nell’articolo 73, anche in

occasione  della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito

imponibile  complessivo  limitatamente  al  40  per  cento  del  loro

ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono

prioritariamente  distribuiti  l’utile  dell’esercizio  e  le riserve

diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in

sospensione di imposta.

  2.  Gli  utili  derivanti  dai  contratti  di  cui  alla lettera f)

dell’articolo  44  concorrono  alla formazione del reddito imponibile

complessivo  nella  stessa  percentuale di cui al comma 1, qualora il

valore  dell’apporto  sia  superiore al 5 per cento o al 25 per cento

del valore del patrimonio netto contabile alla data della stipula del

contratto  secondo  che  si  tratti  di  societa’  i  cui titoli sono

negoziati  in  mercati  regolamentati  o  di altre partecipazioni; se

l’associante  determina  il  reddito in base alle disposizioni di cui

all’articolo  66,  gli  utili di cui al periodo precedente concorrono

alla  formazione  del  reddito  imponibile complessivo dell’associato

nella  misura  del 40 per cento, qualora l’apporto e’ superiore al 25

per  cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92

e  93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con

i criteri di cui all’articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti.

  3.  Nel  caso  di  distribuzione  di  utili  in  natura,  il valore

imponibile e’ determinato in relazione al valore normale degli stessi

alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 109.

  4.  Nonostante  quanto  previsto  dai  commi precedenti, concorrono

integralmente  alla  formazione  del  reddito  imponibile  gli  utili

provenienti  da  societa’  residenti  in  Paesi  o territori a regime

fiscale  privilegiato  di cui al decreto del Ministro dell’economia e

delle  finanze emanato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, salvo nel

caso  in  cui  gli  stessi  non siano gia’ stati imputati al socio ai

sensi  del comma 1 dello stesso articolo 167 e dell’articolo 168 o se

ivi  residenti  sia  avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio

dell’interpello  secondo  le modalita’ del comma 5, lettera b), dello

stesso  articolo 167,  del  rispetto  delle condizioni indicate nella

lettera c) del comma 1 dell’articolo 87.

  5.  Non  costituiscono  utili  le  somme e i beni ricevuti dai soci

delle  societa’  soggette  all’imposta  sul  reddito delle societa’ a

titolo  di  ripartizione  di  riserve  o  altri  fondi costituiti con

sopraprezzi  di  emissione  delle  azioni  o  quote, con interessi di

conguaglio  versati  dai  sottoscrittori di nuove azioni o quote, con

versamenti  fatti  dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con

saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme

o  il  valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente

riconosciuto delle azioni o quote possedute.

  6.  In  caso  di aumento del capitale sociale mediante passaggio di

riserve  o  altri  fondi  a  capitale  le  azioni  gratuite  di nuova

emissione  e  l’aumento  gratuito  del valore nominale delle azioni o

quote  gia’  emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e

nella  misura  in  cui  l’aumento  e’  avvenuto  mediante passaggio a

capitale  di  riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5,

la  riduzione  del  capitale esuberante successivamente deliberata e’

considerata  distribuzione  di  utili;  la  riduzione  si  imputa con

precedenza  alla parte dell’aumento complessivo di capitale derivante

dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati

nel  comma  5,  a  partire  dal meno recente, ferme restando le norme

delle  leggi  in  materia  di  rivalutazione monetaria che dispongono

diversamente.

  7.  Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso

di  recesso,  di  esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale

esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle societa’ ed enti

costituiscono  utile  per  la  parte  che eccede il prezzo pagato per

l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

  8.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  valgono,  in  quanto

applicabili,  anche  per  gli utili derivanti dalla partecipazione in

enti,  diversi  dalle societa’, soggetti all’imposta di cui al titolo

II.

                              Art. 48.

                 Redditi imponibili ad altro titolo

  1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e

gli  altri  proventi  di  cui ai precedenti articoli conseguiti dalle

societa’  e  dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e

b),  e  dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera

d)  del  medesimo  comma, nonche’ quelli conseguiti nell’esercizio di

imprese commerciali.

  2.  I  proventi  di  cui  al  comma  1,  quando non sono soggetti a

ritenuta  alla  fonte  a  titolo di imposta o ad imposta sostitutiva,

concorrono  a  formare  il  reddito  complessivo  come componenti del

reddito d’impresa.

                               Capo IV

                    Redditi di lavoro dipendente

                              Art. 49.

                     Redditi di lavoro dipendente

                        ………………..

                               Art. 50.

          Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

                        ………………..

                                Art. 51.

           Determinazione del reddito di lavoro dipendente

                        ……………….. 

                              Art. 52.

Determinazione  dei  redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

                         ………………..

                               Capo V

                     Redditi di lavoro autonomo

                              Art. 53. 

                     Redditi di lavoro autonomo

                        ………………..

                                Art. 54.

            Determinazione del reddito di lavoro autonomo

                        ……………….. 

                               Capo VI

                          Redditi d’impresa

                              Art. 55.

                          Redditi d’impresa 

  1.  Sono  redditi  d’impresa  quelli che derivano dall’esercizio di

imprese  commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende

l’esercizio  per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, delle

attivita’  indicate  nell’art.  2195 c.c., e delle attivita’ indicate

alle  lettere  b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti

ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa.

  2. Sono inoltre considerati redditi d’impresa:

     a) i redditi derivanti dall’esercizio di attivita’ organizzate in

forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano

nell’art. 2195 c.c.;

    b) i redditi derivanti dall’attivita’ di sfruttamento di miniere,

cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

    c) i  redditi  dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio

delle  attivita’  agricole  di cui all’articolo 32, pur se nei limiti

ivi  stabiliti,  ove  spettino  alle societa’ in nome collettivo e in

accomandita  semplice  nonche’ alle stabili organizzazioni di persone

fisiche non residenti esercenti attivita’ di impresa.

  3.  Le  disposizioni  in  materia  di imposte sui redditi che fanno

riferimento  alle  attivita’ commerciali si applicano, se non risulta

diversamente, a tutte le attivita’ indicate nel presente articolo.

                              Art. 56.

                Determinazione del reddito d’impresa

  1.  Il  reddito  d’impresa  e’  determinato secondo le disposizioni

della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel

presente  capo.  Le  disposizioni  della predetta sezione I, relative

alle societa’ e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a)

e  b),  valgono  anche  per  le  societa’  in  nome  collettivo  e in

accomandita semplice.

  2. Se dall’applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al

netto  dei  proventi  esenti  dall’imposta  per  la  parte  del  loro

ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli

articoli 96  e  109,  commi   5  e  6, e’ computata in diminuzione del

reddito complessivo a norma dell’articolo 8.

  3.  Oltre ai proventi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 91,

non concorrono alla formazione del reddito:

    a) le  indennita’  per la cessazione di rapporti di agenzia delle

persone fisiche e delle societa’ di persone;

    b) le  plusvalenze,  le  indennita’  e gli altri redditi indicati

alle  lettere  da  g) a n) del comma 1 dell’articolo 17, quando ne e’

richiesta  la  tassazione  separata  a norma del comma 2 dello stesso

articolo.

  4. Ai fini dell’applicazione del comma 2 non rileva la quota esente

dei  proventi  di  cui  all’articolo  87,  determinata secondo quanto

previsto nel presente capo.

  5.   Nei   confronti  dei  soggetti  che  esercitano  attivita’  di

allevamento  di  animali  oltre  il limite di cui alla lettera b) del

comma  2  dell’articolo  32  il reddito relativo alla parte eccedente

concorre  a  formare  il reddito d’impresa nell’ammontare determinato

attribuendo  a  ciascun  capo  un  reddito  pari  al valore medio del

reddito  agrario  riferibile  a ciascun capo allevato entro il limite

medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle

diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti

negativi  non  sono  ammessi  in  deduzione.  Il  valore  medio  e il

coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con

decreto  del  Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con

il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le disposizioni del

presente  comma  non  si  applicano  nei confronti dei redditi di cui

all’articolo  55, comma 2, lettera c). Il coefficiente moltiplicatore

non  si  applica  agli  allevatori  che  si  avvalgono esclusivamente

dell’opera  di  propri  familiari quando, per la natura del rapporto,

non si configuri l’impresa familiare. Il contribuente ha facolta’, in

sede   di   dichiarazione   dei   redditi,  di  non  avvalersi  delle

disposizioni  del  presente  comma.  Ai  fini  del  rapporto  di  cui

all’articolo  96,  i  proventi  dell’allevamento di animali di cui al

presente comma, si computano nell’ammontare ivi stabilito.

                              Art. 57.

                               Ricavi

  1. Si comprende tra i ricavi di cui all’articolo 85 anche il valore

normale  dei  beni  ivi  indicati  destinati  al  consumo personale o

familiare dell’imprenditore.

                              Art. 58.

                             Plusvalenze 

  1.  Per  le  plusvalenze  derivanti  da  cessione delle aziende, le

disposizioni  del comma 4 dell’articolo 86 non si applicano quando e’

richiesta  la  tassazione  separata a norma del comma 2 dell’articolo

17.  Il  trasferimento  di  azienda  per  causa  di  morte o per atto

gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa;

l’azienda  e’ assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei

confronti  del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si

applicano  anche  qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque

anni  dall’apertura  della  successione, della societa’ esistente tra

gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.

  2.  Le  plusvalenze  di  cui  all’articolo  87  non concorrono alla

formazione   del  reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al

60 per cento del loro ammontare.

  3.  Le  plusvalenze  dei  beni  relativi  all’impresa  concorrono a

formare  il  reddito  anche  se  i  beni vengono destinati al consumo

personale  o  familiare   dell’imprenditore  o  a  finalita’  estranee

all’esercizio dell’impresa.

                              Art. 59.

                              Dividendi 

  1.  Gli  utili  distribuiti  in  qualsiasi  forma e sotto qualsiasi

denominazione  dalle societa’ e dagli enti indicati nell’articolo 73,

comma  1,  lettere  a)  e  b)  concorrono alla formazione del reddito

complessivo   nell’esercizio   in  cui  sono  percepiti.  Si  applica

l’articolo 47.

  2.  Gli  utili  derivanti  dai contratti di cui alla lettera f) del

comma  1  dell’articolo 44 non concorrono alla formazione del reddito

complessivo  dell’esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi,

limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.

                              Art. 60.

                    Spese per prestazioni di lavoro

   1.  Non  sono  ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro

prestato  o  dell’opera  svolta  dall’imprenditore,  dal coniuge, dai

figli,  affidati o affiliati minori di eta’ o permanentemente inabili

al  lavoro  e  dagli  ascendenti,  nonche’ dai familiari partecipanti

all’impresa di cui al comma 4 dell’articolo 5.

                              Art. 61.

                          Interessi passivi 

  1.  Gli  interessi  passivi  non computati nella determinazione del

reddito  non danno diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle

lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15.

                              Art. 62.

                        Pro rata patrimoniale 

  1.  Ai  fini dell’applicazione dell’articolo 97, comma 1, il valore

di  libro  delle  partecipazioni di cui all’articolo 87, rileva nella

stessa percentuale di cui all’articolo 58, comma 2.

                              Art. 63.

                Contrasto all’utilizzo fiscale della

                 sottocapitalizzazione delle imprese 

  1.  Per  l’applicazione  della  norma  di  cui all’articolo 98 alle

imprese    individuali   il   riferimento   al   socio   si   intende

all’imprenditore  e  nelle imprese familiari anche ai soggetti di cui

all’articolo 5, comma 5.

                              Art. 64.

        Norme generali sulle componenti del reddito d’impresa 

  1.  Le  minusvalenze  realizzate  relative  a  partecipazioni con i

requisiti  di  cui all’articolo 87 ed i costi specificamente inerenti

al  realizzo  di  tali  partecipazioni,  sono  indeducibili in misura

corrispondente alla percentuale di cui all’articolo 58, comma 2.

  2.   Le   spese   relative  all’acquisto  di  beni  mobili  adibiti

promiscuamente  all’esercizio  dell’impresa  e  all’uso  personale  o

familiare   dell’imprenditore   sono   ammortizzabili,  o  deducibili

nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’articolo 102, nella misura del 50

per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione,

anche  finanziaria  e  di noleggio e le spese relativi all’impiego di

tali  beni.  Per gli immobili utilizzati promiscuamente e’ deducibile

una  somma  pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone

di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non

disponga  di  altro  immobile  adibito  esclusivamente  all’esercizio

dell’impresa.

                              Art. 65.

                      Beni relativi all’impresa

   1.  Per  le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi,

si  considerano  relativi  all’impresa,  oltre  ai beni indicati alle

lettere  a)  e  b) del comma 1 dell’articolo 85, a quelli strumentali

per   l’esercizio   dell’impresa   stessa  ed  ai  crediti  acquisiti

nell’esercizio    dell’impresa    stessa,    i    beni   appartenenti

all’imprenditore   che  siano  indicati  tra  le  attivita’  relative

all’impresa  nell’inventario  tenuto  a  norma dell’articolo 2217 del

codice  civile.  Gli  immobili  di cui al comma 2 dell’articolo 43 si

considerano  relativi  all’impresa  solo se indicati nell’inventario;

per  i  soggetti  indicati  nell’articolo  66,  tale indicazione puo’

essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo

le  modalita’ di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della

Repubblica  7  dicembre 2001, n. 435, e dell’articolo 2, comma 1, del

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695.

  2. ……….

  3. ……….

  3-bis ……….

                               Art. 66.

                           Imprese minori

  1. ………. 

  2.  Le  quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le

disposizioni  degli articoli 64, comma 2, 102 e 103, a condizione che

sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L’indicazione di tali

quote puo’ essere effettuata anche secondo le modalita’ dell’articolo

13  del  decreto  del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.

435,  e  dell’articolo  2,  comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e

le  perdite su crediti sono deducibili a norma dell’articolo 101. Non

e’  ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli

accantonamenti  di  cui all’articolo 105 sono deducibili a condizione

che  risultino  iscritti  nei  registri  di  cui  all’articolo 18 del

decreto indicato al comma 1.

  3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le

disposizioni  di  cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 96, 100,

108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera

b)  e  110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento

ai  ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di

impresa  pur  non  risultando  dalle registrazioni ed annotazioni nei

registri  di cui all’articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la

disposizione dell’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 109.

  4.  Per  gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli

esercenti  le  attivita’  indicate al primo comma dell’articolo 1 del

decreto  del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella

Gazzetta  Ufficiale  n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d’impresa

determinato  a  norma  dei  precedenti  commi e’ ridotto, a titolo di

deduzione  forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari

alle  seguenti percentuali dell’ammontare dei ricavi: 3 per cento dei

ricavi  fino  a  euro  6.197,48;  1  per  cento dei ricavi oltre euro

6.197,48  e  fino  a  euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre

euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24.

  5.  Per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto

di  terzi  il  reddito  determinato  a  norma dei precedenti commi e’

ridotto,  a  titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate,

di    euro    7,75   per   i   trasporti   personalmente   effettuati

dall’imprenditore  oltre  il  comune  in  cui  ha  sede  l’impresa ma

nell’ambito  della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49

per  quelli  effettuati  oltre  tale  ambito. Per le medesime imprese

compete,  altresi’, una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per

ciascun  motoveicolo  e  autoveicolo avente massa complessiva a pieno

carico  non  superiore  a  3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una

sola   volta   per   ogni  giorno  di  effettuazione  del  trasporto,

indipendentemente   dal  numero  dei  viaggi.  Il  contribuente  deve

predisporre  e  conservare  un  prospetto  recante  l’indicazione dei

viaggi  effettuati  e  della  loro durata e localita’ di destinazione

nonche’ degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci

o,  delle  fatture  o delle lettere di vettura di cui all’articolo 56

della  legge  6  giugno  1974,  n.  298; i documenti di trasporto, le

fatture  e  le  lettere di vettura devono essere conservate fino alla

scadenza del termine per l’accertamento.

                              Capo VII

                           Redditi diversi

                              Art. 67.

                            Redditi diversi 

  1.  Sono  redditi  diversi se non costituiscono redditi di capitale

ovvero  se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o

di  imprese  commerciali  o  da  societa’  in  nome  collettivo  e in

accomandita  semplice,  ne’  in relazione alla qualita’ di lavoratore

dipendente:

    a) le   plusvalenze   realizzate  mediante  la  lottizzazione  di

terreni,  o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la

successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;

    b) le  plusvalenze  realizzate mediante cessione a titolo oneroso

di  beni  immobili acquistati o costruiti da non piu’ di cinque anni,

esclusi  quelli  acquisiti  per  successione  o donazione e le unita’

immobiliari  urbane  che  per la maggior parte del periodo intercorso

tra  l’acquisto  o la costruzione e la cessione sono state adibite ad

abitazione  principale  del cedente o dei suoi familiari, nonche’, in

ogni  caso,  le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo

oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo

gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

    c) le  plusvalenze  realizzate mediante cessione a titolo oneroso

di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni

qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio,

e  di  ogni  altra  partecipazione al capitale od al patrimonio delle

societa’  di  cui  all’articolo  5, escluse le associazioni di cui al

comma  3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1,

lettere  a),  b)  e  d),  nonche’  la  cessione  di  diritti o titoli

attraverso  cui  possono essere acquisite le predette partecipazioni,

qualora  le  partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino,

complessivamente,  una  percentuale  di  diritti di voto esercitabili

nell’assemblea  ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una

partecipazione  al  capitale  od al patrimonio superiore al 5 o al 25

per  cento,  secondo  che  si  tratti  di titoli negoziati in mercati

regolamentati  o  di  altre  partecipazioni.  Per  i diritti o titoli

attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto

delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle  predette

partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione

e’  determinata  tenendo  conto  di  tutte le cessioni effettuate nel

corso  di  dodici  mesi, ancorche’ nei confronti di soggetti diversi.

Tale  disposizione  si applica dalla data in cui le partecipazioni, i

titoli  ed  i  diritti  posseduti  rappresentano  una  percentuale di

diritti  di  voto  o  di  partecipazione  superiore  alle percentuali

suindicate.  Sono  assimilate  alle  plusvalenze di cui alla presente

lettera quelle realizzate mediante:

       1)  cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del

comma  2 dell’articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione

al patrimonio;

      2)  cessione dei contratti di cui alla lettera f) dell’articolo

44  qualora  il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al

25  per  cento del valore del patrimonio netto contabile alla data di

stipula  del contratto secondo che si tratti di societa’ i cui titoli

sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

      3)  cessione  dei contratti di cui al numero precedente qualora

il  valore  dell’apporto sia superiore al 25 per cento dell’ammontare

dei  beni  dell’associante  determinati  in  base  alle  disposizioni

previste del comma 2 dell’articolo 47 del citato testo unico;

    c-bis)  le  plusvalenze,  diverse  da  quelle imponibili ai sensi

della  lettera  c),  realizzate mediante cessione a titolo oneroso di

azioni  e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di

societa’  di  cui  all’articolo  5, escluse le associazioni di cui al

comma  3,  lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, nonche’

di  diritti  o  titoli  attraverso  cui  possono  essere acquisite le

predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla

presente lettera quelle realizzate mediante:

      1)  cessione dei contratti di cui alla lettera f) dell’articolo

44  qualora il valore dell’apporto sia non superiore al 5 per cento o

al  25  per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data

di  stipula  del  contratto  secondo  che si tratti di societa’ i cui

titoli   sono   negoziati   in   mercati  regolamentati  o  di  altre

partecipazioni;

      2)  cessione  dei  contratti  di  cui  alla  lettera precedente

qualora  il  valore  dell’apporto  sia  non superiore al 25 per cento

dell’ammontare  dei  beni  dell’associante  determinati  in base alle

disposizioni previste dal comma 2 dell’articolo 47;

    c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e

c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso

di  titoli  non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di

valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi

o  conti  correnti,  di metalli preziosi, sempreche’ siano allo stato

grezzo  o  monetato,  e  di  quote  di  partecipazione  ad  organismi

d’investimento   collettivo.  Agli  effetti  dell’applicazione  della

presente  lettera  si  considera  cessione  a titolo oneroso anche il

prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;

    c-quater)  i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati,

comunque  realizzati  mediante  rapporti  da  cui deriva il diritto o

l’obbligo  di  cedere  od  acquistare a termine strumenti finanziari,

valute,  metalli  preziosi  o merci ovvero di ricevere o effettuare a

termine  uno  o  piu’  pagamenti  collegati  a  tassi di interesse, a

quotazioni  o  valori  di  strumenti finanziari, di valute estere, di

metalli  preziosi  o  di  merci  e  ad ogni altro parametro di natura

finanziaria.  Agli  effetti  dell’applicazione della presente lettera

sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;

    c-quinquies)  le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli

precedentemente  indicati,  realizzati  mediante  cessione  a  titolo

oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale

e  mediante  cessione  a  titolo  oneroso  ovvero rimborso di crediti

pecuniari  o  di  strumenti  finanziari,  nonche’  quelli  realizzati

mediante   rapporti   attraverso   cui   possono   essere  conseguiti

differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;

    d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e

delle  scommesse  organizzati  per il pubblico e i premi derivanti da

prove  di  abilita’  o  dalla  sorte  nonche’  quelli  attribuiti  in

riconoscimento   di   particolari  meriti  artistici,  scientifici  o

sociali;

    e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente,

compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

    f) i redditi di beni immobili situati all’estero;

    g) i  redditi  derivanti  dall’utilizzazione  economica  di opere

dell’ingegno,  di  brevetti  industriali  e  di  processi,  formule e

informazioni  relativi  ad esperienze acquisite in campo industriale,

commerciale  o  scientifico,  salvo  il disposto della lettera b) del

comma 2 dell’articolo 53;

    h) i  redditi  derivanti  dalla  concessione in usufrutto e dalla

sublocazione  di  beni  immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o

concessione  in  uso  di  veicoli,  macchine  e  altri  beni  mobili,

dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l’affitto e

la   concessione   in   usufrutto   dell’unica   azienda   da   parte

dell’imprenditore    non    si    considerano   fatti   nell’esercizio

dell’impresa,  ma  in caso di successiva vendita totale o parziale le

plusvalenze  realizzate  concorrono  a formare il reddito complessivo

come redditi diversi;

    h-bis)  le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione,

anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell’articolo 58;

    i) i  redditi  derivanti  da attivita’ commerciali non esercitate

abitualmente;

    l) i  redditi  derivanti  da  attivita’  di  lavoro  autonomo non

esercitate  abitualmente  o dalla assunzione di obblighi di fare, non

fare o permettere;

    m) le  indennita’  di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i

premi  e  i  compensi  erogati  nell’esercizio  diretto  di attivita’

sportive   dilettantistiche  dal  CONI,  dalle  Federazioni  sportive

nazionali,  dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine

(UNIRE),  dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo,

comunque denominato, che persegua finalita’ sportive dilettantistiche

e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai

rapporti  di  collaborazione  coordinata  e continuativa di carattere

amministrativo-gestionale  di natura non professionale resi in favore

di societa’ e associazioni sportive dilettantistiche;

    n) le   plusvalenze   realizzate   a  seguito  di  trasformazione

eterogenea  di  cui  all’articolo  171,  comma  2,  ove  ricorrono  i

presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti.

  1-bis. ……

  1-ter. ……

  1-quater. ……

                               Art. 68.

                             Plusvalenze 

  1.  Le  plusvalenze  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del comma 1

dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi

percepiti  nel  periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo

di  costruzione  del  bene  ceduto,  aumentato  di  ogni  altro costo

inerente al bene medesimo.

  2.  Per  i  terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell’articolo 67

acquistati  oltre cinque anni prima dell’inizio della lottizzazione o

delle  opere  si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel

quinto   anno  anteriore.  Il  costo  dei  terreni  stessi  acquisiti

gratuitamente  e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti

gratuitamente  sono  determinati tenendo conto del valore normale del

terreno  alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero

a   quella   di  inizio  della  costruzione.  Il  costo  dei  terreni

suscettibili  d’utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del

comma  1  dell’articolo  67  e’  costituito  dal  prezzo  di acquisto

aumentato  di  ogni  altro  costo  inerente,  rivalutato in base alla

variazione  dell’indice  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie di

operai  e  impiegati nonche’ dell’imposta comunale sull’incremento di

valore  degli  immobili.  Per  i  terreni  acquistati  per effetto di

successione  o  donazione si assume come prezzo di acquisto il valore

dichiarato  nelle  relative denunce ed atti registrati, od in seguito

definito  e  liquidato,  aumentato  di  ogni  altro  costo successivo

inerente,  nonche’  dell’imposta  comunale  sull’incremento di valore

degli immobili e di successione.

  3.  Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo

67,   per   il   40  per  cento  del  loro  ammontare,  sono  sommate

algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze;

se  le  minusvalenze  sono  superiori alle plusvalenze l’eccedenza e’

riportata   in  deduzione,  fino  a  concorrenza  del  40  per  cento

dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre

il  quarto,  a  condizione  che  sia indicata nella dichiarazione dei

redditi  relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono

state realizzate.

  4.  Nonostante quanto previsto dal comma 3 concorrono integralmente

alla  formazione  del  reddito  imponibile le plusvalenze di cui alla

lettera  c) del comma 1 dell’articolo 67 se relative a partecipazioni

in   societa’  residenti  in  paesi  o  territori  a  regime  fiscale

privilegiato  di  cui  al  decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze emanato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, salvo l’avvenuta

dimostrazione,  a  seguito  di  esercizio  dell’interpello secondo le

modalita’  del  comma  5,  lettera b), dello stesso articolo 167, del

rispetto  delle  condizioni  indicate  nella  lettera  c) del comma 1

dell’articolo 87.

  5.  Le  plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1

dell’articolo   67   sono   sommate   algebricamente   alle  relative

minusvalenze,  nonche’ ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera

c-quater)  e  alle  plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera

c-quinquies)  del  comma  1  dello stesso articolo 67; se l’ammontare

complessivo   delle   minusvalenze   e  delle  perdite  e’  superiore

all’ammontare  complessivo  delle  plusvalenze e degli altri redditi,

l’eccedenza  puo’  essere  portata  in deduzione, fino a concorrenza,

dalle  plusvalenze  e  dagli  altri  redditi  dei  periodi  d’imposta

successivi  ma  non  oltre  il  quarto, a condizione che sia indicata

nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa al periodo d’imposta nel

quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.

  6.  Le  plusvalenze  indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del

comma  1  dell’articolo  67  sono  costituite dalla differenza tra il

corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni

rimborsati  ed  il  costo  od  il  valore  di acquisto assoggettato a

tassazione,  aumentato  di  ogni onere inerente alla loro produzione,

compresa  l’imposta  di successione e donazione, con esclusione degli

interessi  passivi.  Nel  caso di acquisto per successione, si assume

come  costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli

effetti  dell’imposta di successione, nonche’, per i titoli esenti da

tale   imposta,  il  valore  normale  alla  data  di  apertura  della

successione.  Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo

il  costo  del  donante.  Per le azioni, quote o altre partecipazioni

acquisite  sulla  base  di  aumento  gratuito  del  capitale il costo

unitario  e’  determinato  ripartendo  il costo originario sul numero

complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le

partecipazioni  nelle  societa’ indicate dall’articolo 5, il costo e’

aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e

dal  costo  si  scomputano,  fino  a  concorrenza  dei  redditi  gia’

imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute

a   termine  si  assume  come costo il valore della valuta al cambio a

pronti  vigente  alla  data  di stipula del contratto di cessione. Il

costo  o  valore  di acquisto e’ documentato a cura del contribuente.

Per  le  valute  estere  prelevate  da  depositi e conti correnti, in

mancanza  della  documentazione  del  costo,  si assume come costo il

valore  della  valuta  al minore dei cambi mensili accertati ai sensi

dell’articolo   110,  comma  9,  nel  periodo  d’imposta  in  cui  la

plusvalenza  e’  realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli

stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.

  7.   Agli   effetti   della   determinazione  delle  plusvalenze  e

minusvalenze:

    a) dal  corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonche’

dal  costo   o  valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale

maturati   ma   non  riscossi,  diversi  da  quelli  derivanti  dalla

partecipazione  in  societa’ ed enti soggetti all’imposta sul reddito

delle societa’;

    b) qualora  vengano  superate le percentuali di diritti di voto o

di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo

67,  i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d’imposta nel

quale   si   e’   verificato  il  superamento  delle  percentuali  si

considerano percepiti in tale periodo;

    c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si

assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di

effettuazione del prelievo;

    d) per  le  cessioni  di  metalli  preziosi,  in  mancanza  della

documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate

in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione;

    e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza

dei   rapporti   indicati   nella  lettera  c-quater),  del  comma  1

dell’articolo  67,  il  corrispettivo  e’  costituito  dal  prezzo di

cessione,  eventualmente  aumentato  o  diminuito  dei premi pagati o

riscossi su opzioni;

    f) nei   casi   di  dilazione  o  rateazione  del  pagamento  del

corrispettivo  la  plusvalenza  e’  determinata  con riferimento alla

parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente

alle somme percepite nel periodo d’imposta.

  8.   I   redditi   di  cui  alla  lettera  c-quater)  del  comma  1

dell’articolo   67,   sono   costituiti  dalla  somma  algebrica  dei

differenziali  positivi  o  negativi, nonche’ degli altri proventi od

oneri,  percepiti  o  sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti

ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e

degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6

e  7.  I  premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l’opzione non

sia  stata  chiusa  anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il

reddito  nel  periodo d’imposta in cui l’opzione e’ esercitata ovvero

scade  il  termine  stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito

dell’esercizio  dell’opzione  siano  cedute  le attivita’ di cui alle

lettere  c),  c-bis)  o  c-ter),  dell’articolo  67, i premi pagati o

riscossi   concorrono   alla   determinazione   delle  plusvalenze  o

minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e

minusvalenze  derivanti  dalla cessione a titolo oneroso di merci non

concorrono  a  formare  il  reddito, anche se la cessione e’ posta in

essere  in  dipendenza  dei rapporti indicati nella lettera c-quater)

del comma 1 dell’articolo 67.

  9.  Le  plusvalenze  e  gli  altri  proventi  di  cui  alla lettera

c-quinquies)  del  comma  1  dell’articolo  67, sono costituiti dalla

differenza  positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od

il  valore  normale  dei  beni  rimborsati  ed i corrispettivi pagati

ovvero  le  somme  corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla

loro   produzione,   con  esclusione  degli  interessi  passivi.  Dal

corrispettivo  percepito  e  dalla  somma  rimborsata si scomputano i

redditi  di  capitale  derivanti  dal rapporto ceduto maturati ma non

riscossi  nonche’  i  redditi  di  capitale  maturati  a  favore  del

creditore  originario  ma  non riscossi. Si applicano le disposizioni

della lettera f) del comma 7.

                              Art. 69.

                     Premi vincite ed indennita’

                        ………………..

                                Art. 70.

                     Redditi di natura fondiaria

                        ……………….. 

                              Art. 71.

                            Altri redditi

                        ………………..

                                Titolo II

                 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’

                               Capo I

              Soggetti passivi e disposizioni generali

                              Art. 72.

                      Presupposto dell’imposta 

  1.  Presupposto  dell’imposta  sul  reddito  delle  societa’  e’ il

possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie

indicate nell’articolo 6.

                              Art. 73.

                          Soggetti passivi 

  1. Sono soggetti all’imposta sul reddito delle societa’:

    a) le  societa’  per  azioni  e  in  accomandita  per  azioni, le

societa’  a  responsabilita’  limitata,  le societa’ cooperative e le

societa’ di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

    b) gli  enti pubblici e privati diversi dalle societa’, residenti

nel  territorio  dello  Stato,  che  hanno  per  oggetto  esclusivo o

principale l’esercizio di attivita’ commerciali;

    c) gli  enti pubblici e privati diversi dalle societa’, residenti

nel  territorio  dello  Stato,  che non hanno per oggetto esclusivo o

principale l’esercizio di attivita’ commerciali;

    d) le  societa’ e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita’

giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

    2.  Tra gli enti diversi dalle societa’, di cui alle lettere b) e

c)  del  comma  1,  si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le

associazioni  non  riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni

non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali

il  presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo.

Tra  le  societa’  e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono

comprese  anche  le societa’ e le associazioni indicate nell’articolo

5.

  3.  Ai  fini  delle imposte sui redditi si considerano residenti le

societa’  e  gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta

hanno  la  sede  legale  o  la  sede dell’amministrazione o l’oggetto

principale nel territorio dello Stato.

  4.   L’oggetto   esclusivo  o  principale  dell’ente  residente  e’

determinato  in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto,

se  esistenti  in  forma  di  atto  pubblico  o  di scrittura privata

autenticata   o   registrata.   Per  oggetto  principale  si  intende

l’attivita’  essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari

indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

  5. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette

forme,  l’oggetto  principale  dell’ente  residente e’ determinato in

base  all’attivita’  effettivamente  esercitata  nel territorio dello

Stato;  tale  disposizione  si  applica  in  ogni  caso agli enti non

residenti.

                              Art. 74.

                       Stato ed enti pubblici 

  1.  Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad

ordinamento  autonomo,  anche  se dotati di personalita’ giuridica, i

comuni,  i  consorzi  tra  enti  locali,  le  associazioni e gli enti

gestori di demanio collettivo, le comunita’ montane, le province e le

regioni non sono soggetti all’imposta.

  2. Non costituiscono esercizio dell’attivita’ commerciale:

    a) l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

    b)   l’esercizio  di  attivita’  previdenziali,  assistenziali  e

sanitarie  da  parte  di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal

fine, comprese le aziende sanitarie locali.

                              Art. 75.

                           Base imponibile 

   1. L’imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato

secondo  le disposizioni della sezione I del capo II, per le societa’

e  gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73,

del  capo  III, per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e

dei capi IV e V, per le societa’ e gli enti non residenti di cui alla

lettera d).

  2.  Le  societa’  residenti  di  cui  alla  lettera  a) del comma 1

dell’articolo  73  e  quelle  non  residenti  di  cui alla lettera d)

possono determinare il reddito secondo le disposizioni del capo VI.

                              Art. 76.

                          Periodo d’imposta 

  1. L’imposta e’ dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali

corrisponde   una   obbligazione  tributaria  autonoma  salvo  quanto

stabilito negli articoli 80 e 84.

  2.  Il periodo di imposta e’ costituito dall’esercizio o periodo di

gestione  della  societa’  o  dell’ente,  determinato  dalla  legge o

dall’atto  costitutivo.  Se  la  durata  dell’esercizio  o periodo di

gestione non e’ determinata dalla legge o dall’atto costitutivo, o e’

determinata  in  due o piu’ anni, il periodo di imposta e’ costituito

dall’anno solare.

  3.  Se il periodo di imposta e’ superiore o inferiore a dodici mesi

i  redditi  di  cui agli articoli 90 e 56, comma 5, sono ragguagliati

alla  durata  di  esso. Il ragguaglio si effettua anche ai fini delle

disposizioni  di  cui  agli  articoli 102, commi 2, 6 e 7, 104, 106 e

107, commi 1 e 2.

                              Art. 77.

                        Aliquota dell’imposta 

  1.  L’imposta  e’  commisurata  al  reddito  complessivo  netto con

l’aliquota del 33 per cento.

                              Art. 78.

                   Detrazione d’imposta per oneri 

  1.  Dall’imposta  lorda  si  detrae  fino  a  concorrenza  del  suo

ammontare  un  importo  pari  al  19  per  cento  dell’onere  di  cui

all’articolo 15, comma 1-bis, limitatamente alle societa’ e agli enti

di  cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti

nei  quali  vi  sia  una partecipazione pubblica o i cui titoli siano

negoziati  in  mercati regolamentati italiani o esteri, nonche’ dalle

societa’ ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali

soggetti,  ovvero  ne  siano  controllati  o  siano controllati dalla

stessa  societa’  o  ente  che controlla i soggetti medesimi, nonche’

dell’onere di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i-ter).

                              Art. 79.

                       Scomputo degli acconti 

  1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell’imposta e

le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall’imposta

a  norma dell’articolo 22, salvo il disposto del comma 2 del presente

articolo.

  2.  Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell’articolo 26

del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600,  e  all’articolo  1  del  decreto-legge  2 ottobre 1981, n. 546,

convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692,

applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta

nel  quale  i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito

complessivo  ancorche’  non siano stati percepiti e assoggettati alla

ritenuta.   L’importo  da  scomputare  e’  calcolato  in  proporzione

all’ammontare  degli  interessi  e  altri  proventi  che concorrono a

formare il reddito.

                              Art. 80.

                 Riporto o rimborso delle eccedenze

  1.  Se  l’ammontare  complessivo  dei  crediti  di  imposta,  delle

ritenute  d’acconto  e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti

articoli e’ superiore a quello dell’imposta dovuta il contribuente ha

diritto,  a  sua  scelta,  di  computare  l’eccedenza  in diminuzione

dell’imposta  relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne

il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare

la  stessa  in  compensazione  ai  sensi dell’articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

                               Capo II

             Determinazione della base imponibile delle

             societa’ e degli enti commerciali residenti

                              Sezione I

                Determinazione della base imponibile

                              Art. 81.

                         Reddito complessivo 

  1.  Il  reddito complessivo delle societa’ e degli enti commerciali

di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1 dell’articolo 73, da

qualsiasi  fonte  provenga,  e’  considerato  reddito d’impresa ed e’

determinato secondo le disposizioni di questa sezione.

                              Art. 82.

           Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali 

  1.  Alle  plusvalenze  imponibili  relative  alle  azioni  o  quote

alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo

comma,  e 2359-ter, del codice civile e a norma dell’articolo 121 del

decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  si  applicano  le

disposizioni del comma 4 dell’articolo 86.

                              Art. 83.

               Determinazione del reddito complessivo 

  1.  Il  reddito  complessivo  e’ determinato apportando all’utile o

alla  perdita  risultante dal conto economico, relativo all’esercizio

chiuso   nel  periodo  d’imposta,  le  variazioni  in  aumento  o  in

diminuzione  conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle

successive disposizioni della presente sezione.

                              Art. 84.

                        Riporto delle perdite 

  1.  La  perdita  di un periodo d’imposta, determinata con le stesse

norme  valevoli  per  la  determinazione  del  reddito,  puo’  essere

computata   in   diminuzione   del   reddito  dei  periodi  d’imposta

successivi,  ma  non  oltre il quinto, per l’intero importo che trova

capienza  nel  reddito  imponibile di ciascuno di essi. La perdita e’

diminuita  dei  proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui

all’articolo  87,  per  la  parte  del  loro  ammontare  che eccede i

componenti  negativi  non  dedotti  ai sensi degli articoli 96 e 109,

commi  5  e  6.  Detta differenza potra’ tuttavia essere computata in

diminuzione  del  reddito  complessivo  in  misura tale che l’imposta

corrispondente  al reddito imponibile risulti compensata da eventuali

crediti  di  imposta,  ritenute  alla  fonte  a  titolo  di  acconto,

versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all’articolo 80.

  2.  Le  perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta possono,

con le modalita’ previste al comma 1, essere computate in diminuzione

del  reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi senza alcun

limite di tempo.

  3.  Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la

maggioranza   delle  partecipazioni  aventi  diritto  di  voto  nelle

assemblee  ordinarie  del  soggetto  che  riporta  le  perdite  venga

trasferita  o  comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo

e,   inoltre,   venga  modificata  l’attivita’  principale  in  fatto

esercitata  nei  periodi  d’imposta  in  cui  le  perdite  sono state

realizzate. La modifica dell’attivita’ assume rilevanza se interviene

nel  periodo  d’imposta  in  corso  al  momento  del trasferimento od

acquisizione  ovvero  nei due successivi od anteriori. La limitazione

non si applica qualora:

    a) le  partecipazioni  siano  acquisite  da  societa’ controllate

dallo  stesso  soggetto  che  controlla  il  soggetto  che riporta le

perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi;

    b) le  partecipazioni  siano  relative a societa’ che nel biennio

precedente  a  quello  di  trasferimento  hanno  avuto  un  numero di

dipendenti  mai  inferiore alle dieci unita’ e per le quali dal conto

economico relativo all’esercizio precedente a quello di trasferimento

risultino   un   ammontare   di   ricavi  e  proventi  dell’attivita’

caratteristica,  e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro

subordinato  e  relativi  contributi,  di  cui  all’articolo 2425 del

codice  civile,  superiore al 40 per cento di quello risultante dalla

media degli ultimi due esercizi anteriori.

                              Art. 85.

                               Ricavi 

  1. Sono considerati ricavi:

    a) i  corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di

servizi  alla  cui produzione o al cui scambio e’ diretta l’attivita’

dell’impresa;

    b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie,

di  semilavorati  e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali,

acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

    c) i   corrispettivi   delle   cessioni  di  azioni  o  quote  di

partecipazioni,  anche  non  rappresentate  da titoli, al capitale di

societa’  ed  enti  di  cui  all’articolo  73,  che non costituiscono

immobilizzazioni  finanziarie,  diverse  da  quelle  cui  si  applica

l’esenzione di cui all’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni

al   cui   scambio   e’   diretta  l’attivita’  dell’impresa.  Se  le

partecipazioni  sono  nelle  societa’  o enti di cui all’articolo 73,

comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell’articolo 44;

     d) i   corrispettivi   delle  cessioni  di  strumenti  finanziari

similari  alle azioni ai sensi dell’articolo 44 emessi da societa’ ed

enti  di  cui all’articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni

finanziarie,  diversi  da  quelli  cui  si applica l’esenzione di cui

all’articolo  87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e’

diretta l’attivita’ dell’impresa;

    e) i  corrispettivi  delle  cessioni  di  obbligazioni e di altri

titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e

d)  precedenti  che  non  costituiscono immobilizzazioni finanziarie,

anche  se  non  rientrano  fra  i  beni  al  cui  scambio  e’ diretta

l’attivita’ dell’impresa;

    f) le  indennita’  conseguite  a titolo di risarcimento, anche in

forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui

alle precedenti lettere;

    g) i  contributi  in  denaro,  o  il valore normale di quelli, in

natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;

    h) i  contributi  spettanti   esclusivamente  in conto esercizio a

norma di legge.

  2.  Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di

cui  al  comma  1  assegnati ai soci o destinati a finalita’ estranee

all’esercizio dell’impresa.

  3. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alle lettere c),

d)  ed  e) del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie

se non sono iscritti come tali nel bilancio.

                              Art. 86.

                      Plusvalenze patrimoniali 

  1.  Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli

indicati  nel  comma  1  dell’articolo  85,  concorrono  a formare il

reddito:

    a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

    b) se  sono  realizzate  mediante il risarcimento, anche in forma

assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

    c) se  i  beni  vengono assegnati ai soci o destinati a finalita’

estranee all’esercizio dell’impresa.

  2.  Nelle  ipotesi  di  cui  alle  lettere  a)  e b) del comma 1 la

plusvalenza  e’  costituita  dalla  differenza fra il corrispettivo o

l’indennizzo  conseguito,  al  netto degli oneri accessori di diretta

imputazione,  e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione

del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di

avviamento,  realizzate  unitariamente  mediante  cessione  a  titolo

oneroso.   Se   il   corrispettivo   della   cessione  e’  costituito

esclusivamente  da  beni  ammortizzabili,  anche  se  costituenti  un

complesso   o  ramo  aziendale,   e  questi  vengono  complessivamente

iscritti  in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i

beni  ceduti,  si  considera  plusvalenza  soltanto  il conguaglio in

denaro eventualmente pattuito.

  3.  Nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza

e’  costituita  dalla differenza tra il valore normale e il costo non

ammortizzato dei beni.

  4.   Le  plusvalenze  realizzate,  diverse  da  quelle  di  cui  al

successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a

formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono

state  realizzate  ovvero,  se  i  beni  sono  stati posseduti per un

periodo  non  inferiore  a  tre  anni,  o  a  un anno per le societa’

sportive  professionistiche,  a  scelta  del  contribuente,  in quote

costanti  nell’esercizio  stesso  e  nei  successivi, ma non oltre il

quarto.  La  predetta  scelta  deve risultare dalla dichiarazione dei

redditi;  se  questa  non  e’  presentata  la  plusvalenza concorre a

formare  il  reddito  per l’intero ammontare nell’esercizio in cui e’

stata  realizzata.  Per  i  beni  che  costituiscono immobilizzazioni

finanziarie,  diverse  da quelle di cui al successivo articolo 87, le

disposizioni  dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti

come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i

beni acquisiti in data piu’ recente.

  5.  La  cessione  dei  beni  ai  creditori  in  sede  di concordato

preventivo  non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze

dei  beni,  comprese  quelle  relative  alle rimanenze e il valore di

avviamento.

                              Art. 87.

                         Plusvalenze esenti

   1.  Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto

esenti le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo

86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni

in  societa’  ed  enti  indicati nell’articolo 5, escluse le societa’

semplici  e  gli  enti  alle  stesse  equiparate, e nell’articolo 73,

comprese   quelle   non  rappresentate  da  titoli,  con  i  seguenti

requisiti:

    a) ininterrotto  possesso  dal  primo  giorno del dodicesimo mese

precedente  quello  dell’avvenuta  cessione  considerando  cedute per

prime le azioni o quote acquisite in data piu’ recente;

    b) classificazione   nella   categoria   delle   immobilizzazioni

finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

    c) residenza  fiscale  della  societa’ partecipata in uno Stato o

territorio  diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al

decreto  ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, o,

alternativamente,  l’avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio

dell’interpello  secondo  le modalita’ del comma 5, lettera b), dello

stesso   articolo 167,   che   dalle  partecipazioni  non  sia  stato

conseguito,  sin  dall’inizio  del  periodo di possesso, l’effetto di

localizzare  i  redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a

regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale;

    d) esercizio  da  parte  della societa’ partecipata di un’impresa

commerciale  secondo  la  definizione  di  cui all’articolo 55. Senza

possibilita’  di  prova contraria si presume che questo requisito non

sussista  relativamente alle partecipazioni in societa’ il cui valore

del patrimonio e’ prevalentemente costituito da beni immobili diversi

dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio e’ effettivamente

diretta  l’attivita’  dell’impresa,  dagli  impianti e dai fabbricati

utilizzati  direttamente  nell’esercizio  d’impresa.  Si  considerano

direttamente   utilizzati   nell’esercizio   d’impresa  gli  immobili

concessi  in  locazione  finanziaria  e  i terreni su cui la societa’

partecipata svolge l’attivita’ agricola.

  2.  I  requisiti  di  cui  al  comma  1,  lettere  c)  e d), devono

sussistere   ininterrottamente,   al  momento  del  realizzo,  almeno

dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.

  3. L’esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni

ivi  previste, alle plusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 86,

commi  1  e  2, relativamente agli strumenti finanziari similari alle

azioni  ai sensi dell’articolo 44 ed ai contratti di cui all’articolo

109, comma 9, lettera b).

  4.  Fermi  rimanendo  quelli  di  cui  alle lettere a), b) e c), il

requisito  di  cui  alla  lettera  d)  del  comma 1 non rileva per le

partecipazioni  in  societa’  i cui titoli sono negoziati nei mercati

regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche

di   vendita   si   applica  l’esenzione  di  cui  ai  commi  1  e  3

indipendentemente  dal verificarsi del requisito di cui alla predetta

lettera d).

  5.  Per  le partecipazioni in societa’ la cui attivita’ consiste in

via  esclusiva  o  prevalente  nell’assunzione  di  partecipazioni, i

requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle

societa’  indirettamente  partecipate  e  si  verificano  quando tali

requisiti    sussistono   nei    confronti   delle   partecipate   che

rappresentano  la  maggior  parte  del  valore del patrimonio sociale

della partecipante.

  6.  Nei  casi  di  cui  all’articolo  47, comma 5, alle somme ed al

valore  normale  dei  beni  ricevuti  a  titolo di ripartizione delle

riserve  ivi  previste  per la parte che eccede il valore fiscalmente

riconosciuto  della  partecipazione  si  applica  quanto previsto nei

precedenti commi.

  7.  Nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, l’esenzione di cui al

presente  articolo si applica, alle stesse condizioni di cui ai commi

precedenti, alla differenza tra le somme o il valore normale dei beni

ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di cui

all’articolo 47,  comma 5, e il valore fiscalmente riconosciuto della

partecipazione.

                              Art. 88.

                        Sopravvenienze attive 

  1.  Si  considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi

conseguiti  a  fronte  di  spese,  perdite  od  oneri  dedotti  o  di

passivita’  iscritte  in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o

altri  proventi  conseguiti  per  ammontare superiore a quello che ha

concorso  a  formare  il  reddito  in precedenti esercizi, nonche’ la

sopravvenuta  insussistenza  di   spese, perdite od oneri dedotti o di

passivita’ iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

  2.   Se   le  indennita’  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  1

dell’articolo  86 vengono conseguite per ammontare superiore a quello

che  ha  concorso  a  formare  il  reddito  in  precedenti  esercizi,

l’eccedenza  concorre  a  formare  il reddito a norma del comma 4 del

detto articolo.

  3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:

    a) le  indennita’  conseguite  a titolo di risarcimento, anche in

forma  assicurativa,  di  danni  diversi  da  quelli considerati alla

lettera f) del comma 1 dell’articolo 85 e alla lettera b) del comma 1

dell’articolo 86;

    b) i  proventi  in  denaro  o  in  natura  conseguiti a titolo di

contributo o di liberalita’, esclusi i contributi di cui alle lettere

g)  e h) del comma 1 dell’articolo 85 e quelli per l’acquisto di beni

ammortizzabili  indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato.

Tali  proventi  concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui

sono  stati  incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono

stati  incassati  e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte

salve  le  agevolazioni  connesse  alla realizzazione di investimenti

produttivi   concesse   nei  territori  montani  di  cui  alla  legge

31 gennaio  1994,  n.  97, nonche’ quelle concesse ai sensi del testo

unico  delle  leggi  sugli  interventi nel Mezzogiorno, approvato con

decreto  del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la

decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si

considerano  contributi  o  liberalita’ i finanziamenti erogati dallo

Stato,  dalle  Regioni  e dalle Province autonome per la costruzione,

ristrutturazione   e   manutenzione  straordinaria  ed  ordinaria  di

immobili  di  edilizia  residenziale  pubblica concessi agli Istituti

autonomi  per  le  case popolari, comunque denominati, nonche’ quelli

erogati   alle  cooperative  edilizie  a  proprieta’  indivisa  e  di

abitazione   per  la  costruzione,  ristrutturazione  e  manutenzione

ordinaria  e  straordinaria di immobili destinati all’assegnazione in

godimento o locazione.

  4.  Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro

o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa’ e

agli  enti  di  cui  all’articolo  73,  comma 1, lettere a) e b), dai

propri  soci  e la rinuncia dei soci ai crediti, ne’ la riduzione dei

debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o

per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell’associato

in partecipazione.

  5.  In  caso  di cessione del contratto di locazione finanziaria il

valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva.

                              Art. 89.

                       Dividendi ed interessi

   1.  Per  gli  utili  derivanti  dalla  partecipazione  in  societa’

semplici,  in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel

territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell’articolo 5.

  2.  Gli  utili  distribuiti,  in  qualsiasi forma e sotto qualsiasi

denominazione,  anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, dalle

societa’  ed  enti  di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b),

non  concorrono  a  formare  il  reddito  dell’esercizio  in cui sono

percepiti  in  quanto  esclusi  dalla  formazione  del  reddito della

societa’  o  dell’ente  ricevente  per  il  95  per  cento  del  loro

ammontare.   La  stessa  esclusione  si  applica  alla  remunerazione

corrisposta relativamente ai contratti di cui all’articolo 109, comma

9,  lettera  b),  e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di

cui  all’articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti

correlate, anche in sede di accertamento.

  3.  Verificandosi la condizione prevista dall’articolo 44, comma 2,

lettera  b),  la  stessa esclusione del comma 2 si applica agli utili

distribuiti dalle societa’ e dagli enti di cui all’articolo 73, comma

1,  lettera d), diversi da quelli residenti negli Stati o territori a

regime   fiscale   privilegiato   di  cui  al  decreto  del  Ministro

dell’economia  e  delle  finanze  emanato ai sensi dell’articolo 167,

comma  4,  o  se  ivi  residenti  relativamente  ai  quali, a seguito

dell’esercizio  dell’interpello  secondo  le  modalita’  del comma 5,

lettera  b), dell’articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui

alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87.

  4.  Si  applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, ove

compatibili.

  5.  Se  la  misura non e’ determinata per iscritto gli interessi si

computano al saggio legale.

  6.  Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti

«pronti  contro  termine»  che  prevedono  l’obbligo  di  rivendita a

termine  dei  titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario

per  l’ammontare  maturato  nel  periodo  di durata del contratto. La

differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello

a  termine, al netto degli interessi maturati sulle attivita’ oggetto

dell’operazione  nel  periodo  di  durata  del  contratto, concorre a

formare il reddito per la quota maturata nell’esercizio.

  7.  Per  i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie

regolate  in  conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per

servizi  resi   intrattenuti  tra  aziende  e  istituti di credito, si

considerano  maturati anche gli interessi compensati a norma di legge

o di contratto.

                              Art. 90.

                        Proventi immobiliari 

  1.  I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali

per  l’esercizio  dell’impresa, ne’ beni alla cui produzione o al cui

scambio  e’ diretta l’attivita’ dell’impresa, concorrono a formare il

reddito  nell’ammontare  determinato secondo le disposizioni del capo

II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e

a   norma  dell’articolo  70  per  quelli  situati  all’estero.  Tale

disposizione  non  si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei

terreni  derivanti  dall’esercizio  delle  attivita’  agricole di cui

all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti.

  2.  Le  spese  e  gli  altri  componenti  negativi relativi ai beni

immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.

                              Art. 91.

  Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito

   1. Non concorrono alla formazione del reddito:

    a) i   proventi   dei   cespiti   che   fruiscono   di  esenzione

dall’imposta;

    b) i  proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta

o ad imposta sostitutiva;

    c) in   caso   di   riduzione   del   capitale  sociale  mediante

annullamento  di  azioni  proprie,  acquistate  in  attuazione  della

relativa  deliberazione  o  precedentemente, la differenza positiva o

negativa  tra  il  costo  delle  azioni annullate e la corrispondente

quota del patrimonio netto;

    d) i  sopraprezzi  di  emissione  delle  azioni  o  quote  e  gli

interessi  di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o

quote.

                               Art. 92.

                     Variazioni delle rimanenze 

  1.   Le   variazioni  delle  rimanenze  finali  dei  beni  indicati

all’articolo  85,  comma  1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze

iniziali,  concorrono a formare il reddito dell’esercizio. A tal fine

le  rimanenze  finali,  la cui valutazione non sia effettuata a costi

specifici  o a norma dell’articolo 93, sono assunte per un valore non

inferiore  a  quello  che  risulta  raggruppando  i beni in categorie

omogenee  per  natura  e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un

valore  non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni

che seguono.

  2.  Nel  primo  esercizio  in  cui si verificano, le rimanenze sono

valutate  attribuendo  ad  ogni  unita’  il  valore  risultante dalla

divisione  del  costo  complessivo  dei  beni  prodotti  e acquistati

nell’esercizio stesso per la loro quantita’.

  3.  Negli  esercizi  successivi, se la quantita’ delle rimanenze e’

aumentata  rispetto  all’esercizio precedente, le maggiori quantita’,

valutate  a  norma  del  comma  2,  costituiscono  voci  distinte per

esercizi  di formazione. Se la quantita’ e’ diminuita, la diminuzione

si  imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire

dal piu’ recente.

  4.  Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con

il metodo della media ponderata o del «primo entrato, primo uscito» o

con  varianti  di  quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono

assunte  per  il  valore   che  risulta  dall’applicazione  del metodo

adottato.

  5.   Se  in  un  esercizio  il  valore  unitario  medio  dei  beni,

determinato  a  norma  dei  commi  2,  3  e 4, e’ superiore al valore

normale  medio  di  essi  nell’ultimo  mese dell’esercizio, il valore

minimo  di  cui  al  comma  1,  e’ determinato moltiplicando l’intera

quantita’  dei  beni, indipendentemente dall’esercizio di formazione,

per  il  valore  normale.  Per le valute estere si assume come valore

normale   il   valore   secondo  il  cambio  alla  data  di  chiusura

dell’esercizio.   Il   minor  valore  attribuito  alle  rimanenze  in

conformita’  alle  disposizioni del presente comma vale anche per gli

esercizi  successivi  sempre  che le rimanenze non risultino iscritte

nello stato patrimoniale per un valore superiore.

  6.  I  prodotti  in  corso  di  lavorazione e i servizi in corso di

esecuzione al termine dell’esercizio sono valutati in base alle spese

sostenute nell’esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell’articolo

93 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.

  7.  Le rimanenze finali di un esercizio nell’ammontare indicato dal

contribuente   costituiscono  le  esistenze  iniziali  dell’esercizio

successivo.

  8.  Per gli esercenti attivita’ di commercio al minuto che valutano

le  rimanenze  delle  merci  con il metodo del prezzo al dettaglio si

tiene  conto  del  valore  cosi’  determinato  anche  in  deroga alla

disposizione  del  comma  1, a condizione che nella dichiarazione dei

redditi  o   in  apposito  allegato  siano  illustrati  i criteri e le

modalita’   di   applicazione   del  detto  metodo,  con  riferimento

all’oggetto e alla struttura organizzativa dell’impresa.

                              Art. 93.

          Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale 

    1.  Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e

servizi  pattuiti  come  oggetto  unitario  e con tempo di esecuzione

ultrannuale,  rispetto  alle esistenze iniziali, concorrono a formare

il  reddito  dell’esercizio.  A  tal  fine  le  rimanenze finali, che

costituiscono  esistenze  iniziali  dell’esercizio  successivo,  sono

assunte   per   il  valore  complessivo  determinato  a  norma  delle

disposizioni  che  seguono  per  la  parte  eseguita  fin dall’inizio

dell’esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4.

  2.  La  valutazione e’ fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti.

Delle   maggiorazioni   di   prezzo   richieste  in  applicazione  di

disposizioni  di  legge  o  di  clausole contrattuali si tiene conto,

finche’  non  siano  state  definitivamente  stabilite, in misura non

inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi

coperta  da  stati  di avanzamento la valutazione e’ fatta in base ai

corrispettivi liquidati.

    3.  Il valore determinato a norma del comma 2 puo’ essere ridotto

per  rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non

superiore  al  2  per  cento. Per le opere, le forniture ed i servizi

eseguiti  all’estero,  se i corrispettivi sono dovuti da soggetti non

residenti,  la  misura  massima  della  riduzione e’ elevata al 4 per

cento.

  4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si

comprendono  tra  i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso

di   liquidazione   parziale,  e’  limitata  alla  parte  non  ancora

liquidata.  Ogni  successiva variazione dei corrispettivi e’ imputata

al reddito dell’esercizio in cui e’ stata definitivamente stabilita.

  5.  In  deroga  alle disposizioni dei commi da 1 a 4 le imprese che

contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le

rimanenze  al  costo  e  imputando  i corrispettivi all’esercizio nel

quale  sono  consegnate  le opere o ultimati i servizi e le forniture

possono essere autorizzate dall’ufficio delle imposte ad applicare lo

stesso  metodo  anche  ai  fini  della  determinazione  del  reddito;

l’autorizzazione  ha  effetto  a partire dall’esercizio in corso alla

data in cui e’ rilasciata.

  6.   Alla   dichiarazione   dei   redditi   deve  essere  allegato,

distintamente  per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto

recante  l’indicazione degli estremi del contratto, delle generalita’

e  della  residenza  del  committente, della scadenza prevista, degli

elementi  tenuti  a  base  per la valutazione e della collocazione di

tali elementi nei conti dell’impresa.

  7.  Per  i  contratti  di  cui al presente articolo i corrispettivi

pattuiti  in  valuta  estera  non ancora riscossi si considerano come

crediti ancorche’ non risultanti in bilancio.

                              Art. 94.

                       Valutazione dei titoli

   1.  I titoli indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d), ed

e), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le

disposizioni  dell’articolo  92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto

stabilito nei seguenti commi.

    2.  Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di

«pronti contro termine» che prevedono per il cessionario l’obbligo di

rivendita  a  termine  dei  titoli,  non determinano variazioni delle

rimanenze dei titoli.

    3.  Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene

conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi

dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche.

  4. Le disposizioni dell’articolo 92, comma 5, si applicano solo per

la  valutazione  dei  titoli di cui all’articolo 85, comma 1, lettera

e); a tal fine il valore minimo e’ determinato:

    a) per  i  titoli  negoziati in mercati regolamentati, in base ai

prezzi rilevati nell’ultimo giorno dell’esercizio ovvero in base alla

media  aritmetica  dei  prezzi  rilevati  nell’ultimo  mese.  Non  si

applica,  comunque,  l’articolo  109,  comma  4,  lettera b), secondo

periodo;

    b) per gli altri titoli, secondo le disposizioni dell’articolo 9,

comma 4, lettera c).

  5.  In  caso  di  aumento  del  capitale  della  societa’ emittente

mediante  passaggio  di  riserve  a  capitale  il numero delle azioni

ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle gia’ possedute

in proporzione alle quantita’ delle singole voci della corrispondente

categoria  e  il  valore  unitario  si  determina, per ciascuna voce,

dividendo  il  costo  complessivo  delle azioni gia’ possedute per il

numero complessivo delle azioni.

  6.  L’ammontare  dei  versamenti  fatti  a fondo perduto o in conto

capitale  alla  societa’  dai propri soci o della rinuncia ai crediti

nei  confronti della societa’ dagli stessi soci, si aggiunge al costo

dei titoli e delle quote di cui all’articolo 85, comma 1, lettera c),

in proporzione alla quantita’ delle singole voci della corrispondente

categoria;  la  stessa  disposizione  vale relativamente agli apporti

effettuati  dei  detentori  di  strumenti  finanziari assimilati alle

azioni.

  7.  Le  disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la

valutazione  delle  quote  di  partecipazione in societa’ ed enti non

rappresentate  da titoli, indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera

c).

                              Art. 95.

                   Spese per prestazioni di lavoro 

  1.  Le  spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella

determinazione  del  reddito  comprendono  anche  quelle sostenute in

denaro  o  in natura a titolo di liberalita’ a favore dei lavoratori,

salvo il disposto dell’articolo 100, comma 1.

  2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le

spese  relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle

relative a servizi di mensa destinati alla generalita’ dei dipendenti

o   a  servizi  di  alloggio  destinati  a  dipendenti  in  trasferta

temporanea.  I  canoni  di  locazione anche finanziaria e le spese di

manutenzione  dei  fabbricati  concessi  in  uso  ai  dipendenti sono

deducibili  per  un  importo  non  superiore a quello che costituisce

reddito  per  i  dipendenti stessi a norma dell’articolo 51, comma 4,

lettera  c).  Qualora  i  fabbricati  di  cui  al primo periodo siano

concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza

anagrafica  per  esigenze  di  lavoro  nel  comune  in  cui  prestano

l’attivita’,   per  il  periodo  d’imposta  in  cui  si  verifica  il

trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese

sono integralmente deducibili.

  3.  Le  spese  di  vitto  e  alloggio  sostenute  per  le trasferte

effettuate  fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e

dai  titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

sono  ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore

ad  euro  180,76; il predetto limite e’ elevato ad euro 258,23 per le

trasferte  all’estero.  Se  il  dipendente o il titolare dei predetti

rapporti  sia  stato  autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua

proprieta’  ovvero  noleggiato  al  fine di essere utilizzato per una

specifica    trasferta,    la    spesa    deducibile   e’   limitata,

rispettivamente,  al  costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio

relative  ad  autoveicoli  di  potenza  non  superiore  a  17 cavalli

fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

  4.  Le  imprese  autorizzate  all’autotrasporto  di merci, in luogo

della  deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione

alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio

comunale,  possono  dedurre  un  importo pari a euro 59,65 al giorno,

elevate  a  euro  95,80  per  le trasferte all’estero, al netto delle

spese di viaggio e di trasporto.

  5.  I compensi spettanti agli amministratori delle societa’ ed enti

di  cui  all’articolo  72, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in

cui  sono  corrisposti;  quelli erogati sotto forma di partecipazione

agli  utili,  anche  spettanti  ai  promotori  e soci fondatori, sono

deducibili anche se non imputati al conto economico.

  6.  Fermo  restando  quanto  disposto  dall’articolo  109, comma 9,

lettera  b)  le  partecipazioni  agli  utili  spettanti ai lavoratori

dipendenti,  e  agli  associati  in  partecipazione sono computate in

diminuzione     del    reddito    dell’esercizio    di    competenza,

indipendentemente dalla imputazione al conto economico.

                              Art. 96.

                          Interessi passivi

   1.  La  quota  di interessi passivi che residua dopo l’applicazione

delle  disposizioni  di cui agli articoli 97 e 1998 e’ deducibile per

la  parte  corrispondente  al  rapporto  tra l’ammontare dei ricavi e

degli   altri   proventi  che  concorrono  a  formare  il  reddito  e

l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

  2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:

    a) non  si  tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a

norma dell’articolo 88, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a

titolo   di   imposta  o  ad  imposta  sostitutiva  e  dei  saldi  di

rivalutazione  monetaria  che  per disposizione di legge speciale non

concorrono a formare il reddito;

    b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si

computano  per  la  sola  parte  che  eccede i relativi costi e senza

tenere conto delle rimanenze;

    c) le  plusvalenze  realizzate si computano per l’ammontare che a

norma dell’articolo 86 concorre a formare il reddito dell’esercizio;

    d) le  plusvalenze  di  cui  all’articolo 87, si computano per il

loro intero ammontare;

    e) gli   interessi  di  provenienza  estera  ed  i  dividendi  si

computano  per l’intero ammontare indipendentemente dal loro concorso

alla formazione del reddito;

    f) i  proventi  immobiliari  di  cui all’articolo 90 si computano

nella misura ivi stabilita;

    g) le  rimanenze  di  cui  agli articoli 92 e 93 si computano nei

limiti degli incrementi formati nell’esercizio.

  3.  Se  nell’esercizio  sono  stati  conseguiti  interessi  o altri

proventi  esenti  da  imposta  derivanti  da obbligazioni pubbliche o

private  sottoscritte,  acquistate  o ricevute in usufrutto o pegno a

decorrere  dal  28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente

dai  titoli  a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non

sono   ammessi   in   deduzione  fino  a  concorrenza  dell’ammontare

complessivo  degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi

che  eccedono  tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2

ma   senza   tenere   conto,  ai  fini  del  rapporto  ivi  previsto,

dell’ammontare  degli  interessi  e  proventi esenti corrispondente a

quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.

                              Art. 97.

                        Pro rata patrimoniale

   1.  Nel  caso  in  cui alla fine del periodo d’imposta il valore di

libro  delle  partecipazioni di cui all’articolo 87 eccede quello del

patrimonio netto contabile, la quota di interessi passivi che residua

dopo  l’applicazione  delle  disposizioni  di cui all’articolo 98, al

netto   degli   interessi   attivi,  e’  indeducibile  per  la  parte

corrispondente   al   rapporto   fra  tale  eccedenza  ed  il  totale

dell’attivo   patrimoniale  ridotto  dello  stesso  patrimonio  netto

contabile e dei debiti commerciali. La parte indeducibile determinata

ai  sensi  del periodo precedente e’ ridotta in misura corrispondente

alla  quota  imponibile  dei dividendi percepiti relativi alle stesse

partecipazioni di cui all’articolo 87.

  2. Per il calcolo dell’eccedenza di cui al primo comma:

    a) il   patrimonio   netto   contabile,   comprensivo  dell’utile

dell’esercizio,  e’ rettificato in diminuzione con gli stessi criteri

di cui all’articolo 98, comma 3, lettera e), numeri 1) e 3);

    b) non rilevano:

      1)  le  partecipazioni  in  societa’  il  cui  reddito concorre

insieme  a  quello della partecipante alla formazione dell’imponibile

di  gruppo  di  cui  alle  sezioni  II e III del presente capo, salvo

quanto  previsto rispettivamente dagli articoli 124, comma 1, lettera

a), e 138, comma 1, delle predette sezioni;

      2)  quelle in societa’ il cui reddito e’ imputato ai soci anche

per  effetto dell’opzione di cui all’articolo 115. Tuttavia, nel caso

in  cui  entro  il  terzo  anno  successivo  all’acquisto  avvenga la

cessione di tali partecipazioni, il reddito imponibile e’ rettificato

in  aumento  dell’importo  corrispondente  a  quello  degli interessi

passivi  dedotti nei precedenti esercizi per effetto della previsione

di cui al primo periodo.

                              Art. 98.

     Contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione

   1.  La remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui al comma 4,

direttamente  o  indirettamente  erogati  o  garantiti  da  un  socio

qualificato  o  da  una sua parte correlata, computata al netto della

quota  di  interessi  indeducibili  in  applicazione dell’articolo 3,

comma  115  della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e’ indeducibile dal

reddito  imponibile  qualora  il  rapporto  tra  la consistenza media

durante il periodo d’imposta dei finanziamenti di cui al comma 4 e la

quota  di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo

e  delle  sue  parti  correlate,  aumentato degli apporti di capitale

effettuati  dallo stesso socio o da sue parti correlate in esecuzione

dei  contratti  di  cui  all’articolo  109,  comma 9, lettera b), sia

superiore a quello di quattro a uno.

  2. Il comma 1 non si applica nel caso in cui:

    a) l’ammontare  complessivo  dei  finanziamenti di cui al comma 4

non  eccede  quattro  volte il patrimonio netto contabile determinato

con i criteri di cui alla lettera e) del comma 3;

    b) il   contribuente   debitore  fornisce  la  dimostrazione  che

l’ammontare dei finanziamenti di cui al comma 4 e’ giustificato dalla

propria  esclusiva  capacita’  di  credito e che conseguentemente gli

stessi  sarebbero  stati  erogati  anche da terzi indipendenti con la

sola garanzia del patrimonio sociale.

  3. Ai fini dell’applicazione del comma 1:

    a) si considerano eccedenti i finanziamenti di cui al comma 4 per

la parte della loro consistenza media eccedente il rapporto di cui al

comma 1;

    b) si   considerano  parti  correlate  al  socio  qualificato  le

societa’ da questi controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice

civile  e  se persona fisica anche i familiari di cui all’articolo 5,

comma 5;

    c) il socio e’ qualificato quando:

      1.   direttamente   o   indirettamente   controlla   ai   sensi

dell’articolo 2359 del codice civile il soggetto debitore;

      2.  partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con una

percentuale  pari  o  superiore  al 25 per cento, alla determinazione

della  quale  concorrono  le  partecipazioni  detenute  da  sue parti

correlate.  Non  si  considerano  soci  qualificati i soggetti di cui

all’articolo 74;

    d) ai  finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato si

aggiungono quelli erogati o garantiti da sue parti correlate;

    e) per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato

e  di sue parti correlate si considera il patrimonio netto contabile,

cosi’ come risultante dal bilancio relativo all’esercizio precedente,

comprensivo   dell’utile  dello  stesso  esercizio  non  distribuito,

rettificato in diminuzione per tenere conto:

      1)  dei crediti risultanti nell’attivo patrimoniale relativi ad

obblighi di conferimento ancora non eseguiti;

      2) del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio;

      3)  delle  perdite  subite nella misura in cui entro la data di

approvazione  del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a

quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del

patrimonio netto mediante l’accantonamento di utili o l’esecuzione di

conferimenti in danaro o in natura;

      4)  del  valore  di  libro o, se minore del relativo patrimonio

netto  contabile,  delle  partecipazioni  in  societa’  controllate e

collegate  di  cui  all’articolo  73,  comma  1,  lettera a) e di cui

all’articolo 5, diverse da quelle di cui al successivo comma 5;

    f) la  consistenza  media   dei finanziamenti di cui al comma 4 si

determina  sommando  il  relativo  ammontare complessivo esistente al

termine di ogni giornata del periodo d’imposta e dividendo tale somma

per  il  numero  dei  giorni  del periodo stesso. Non concorrono alla

determinazione della consistenza i finanziamenti infruttiferi erogati

o  garantiti  dai  soci  qualificati  o  da  sue  parti  correlate  a

condizione  che la remunerazione media di cui alla lettera g) non sia

superiore  al  tasso  ufficiale di riferimento maggiorato di un punto

percentuale;

    g) la  remunerazione  dei  finanziamenti  eccedenti  e’ calcolata

applicando  agli  stessi  il tasso che corrisponde al rapporto tra la

remunerazione  complessiva  dei  finanziamenti  di  cui  al  comma  4

maturata nel periodo d’imposta e la consistenza media degli stessi.

  4. Ai fini della determinazione del rapporto di cui alla lettera a)

del  comma  1  rilevano i finanziamenti erogati o garantiti dal socio

qualificato  o  da  sue  parti  correlate  intendendo per tali quelli

derivanti da mutui, da depositi di danaro e da ogni altro rapporto di

natura finanziaria.

  5.  Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 non

rilevano   i   finanziamenti  assunti  nell’esercizio  dell’attivita’

bancaria  o dell’attivita’ svolta dai soggetti indicati nell’articolo

1  del  decreto  legislativo  27 gennaio  1992, n. 87, con esclusione

delle   societa’   che  esercitano  in  via  esclusiva  o  prevalente

l’attivita’ di assunzione di partecipazioni.

  6.  Si  intendono   garantiti  dal  socio o da sue parti correlate i

debiti  assistiti  da garanzie reali, personali e di fatto fornite da

tali  soggetti  anche  mediante  comportamenti ed atti giuridici che,

seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzia,

ottengono lo stesso effetto economico.

  7.  Il  presente  articolo  non  si  applica ai contribuenti il cui

volume  di  ricavi  non  supera le soglie previste per l’applicazione

degli  studi  settore.  Si  applica,  in ogni caso, alle societa’ che

esercitano in via esclusiva o prevalente l’attivita’ di assunzione di

partecipazioni.

                              Art. 99.

                    Oneri fiscali e contributivi

   1.  Le  imposte  sui  redditi  e quelle per le quali e’ prevista la

rivalsa,  anche  facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre

imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento.

  2.  Gli  accantonamenti  per  imposte  non  ancora  definitivamente

accertate  sono  deducibili  nei limiti dell’ammontare corrispondente

alle  dichiarazioni  presentate,  agli  accertamenti  o provvedimenti

degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.

  3.  I  contributi  ad  associazioni  sindacali  e di categoria sono

deducibili  nell’esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura

in    cui    sono   dovuti,   in   base   a   formale   deliberazione

dell’associazione.

                              Art. 100.

                      Oneri di utilita’ sociale

   1.  Le  spese  relative  ad  opere  o  servizi  utilizzabili  dalla

generalita’  dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente

sostenute   per   specifiche  finalita’  di  educazione,  istruzione,

ricreazione,  assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili

per   un   ammontare   complessivo  non  superiore  al  5  per  mille

dell’ammontare  delle  spese  per  prestazioni  di  lavoro dipendente

risultante dalla dichiarazione dei redditi.

  2. Sono inoltre deducibili:

    a) le  erogazioni  liberali  fatte a favore di persone giuridiche

che  perseguono esclusivamente finalita’ comprese fra quelle indicate

nel comma 1 o finalita’ di ricerca scientifica, nonche’ i contributi,

le  donazioni e le oblazioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera

g),  per  un  ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento

del reddito d’impresa dichiarato;

    b) le  erogazioni  liberali  fatte a favore di persone giuridiche

aventi  sede  nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalita’

di   ricerca  scientifica,  per  un  ammontare  complessivamente  non

superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato;

    c) le  erogazioni  liberali  fatte  a  favore di universita’ e di

istituti    di    istruzione    universitaria,   per   un   ammontare

complessivamente  non  superiore al 2 per cento del reddito d’impresa

dichiarato;

    d) le  erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per

la  radiodiffusione  sonora  a carattere comunitario per un ammontare

complessivo  non superiore all’1 per cento del reddito imponibile del

soggetto che effettua l’erogazione stessa;

    e) le  spese  sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione,

protezione  o  restauro  delle  cose  vincolate  ai sensi del decreto

legislativo  29 ottobre  1999,  n.  490  e del decreto del Presidente

della    Repubblica   30 settembre   1963,   n.   1409,  nella  misura

effettivamente  rimasta  a  carico. La necessita’ delle spese, quando

non   siano  obbligatorie  per  legge,  deve  risultare  da  apposita

certificazione   rilasciata   dalla   competente  soprintendenza  del

Ministero  per  i  beni e le attivita’ culturali, previo accertamento

della  loro  congruita’ effettuato d’intesa con il competente ufficio

dell’Agenzia  del  territorio.  La  deduzione  non  spetta in caso di

mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione

dell’Amministrazione  per i beni e le attivita’ culturali, di mancato

assolvimento  degli  obblighi di legge per consentire l’esercizio del

diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili  e  mobili

vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.

L’Amministrazione  per  i beni e le attivita’ culturali da’ immediata

comunicazione  al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate delle

violazioni   che  comportano  la  indeducibilita’  e  dalla  data  di

ricevimento  della comunicazione inizia a decorrere il termine per la

rettifica della dichiarazione dei redditi;

    f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti

o  istituzioni  pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente

riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita’

di  studio,  di  ricerca  e  di  documentazione  di  rilevante valore

culturale e artistico, effettuate per l’acquisto, la manutenzione, la

protezione  o  il  restauro  delle  cose indicate nell’articolo 2 del

decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n.  490,  e  nel decreto del

Presidente  della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese

le   erogazioni  effettuate  per  l’organizzazione  di  mostre  e  di

esposizioni,   che   siano   di  rilevante  interesse  scientifico  o

culturale,  delle  cose  anzidette,  e  per  gli  studi e le ricerche

eventualmente  a  tal  fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli

studi  e  le  ricerche   devono  essere autorizzati, previo parere del

competente  comitato  di  settore  del Consiglio nazionale per i beni

culturali  e  ambientali,  dal  Ministero  per  i beni e le attivita’

culturali,  che  dovra’  approvare la previsione di spesa ed il conto

consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce

i  tempi  necessari  affinche’  le  erogazioni  fatte  a favore delle

associazioni  legalmente  riconosciute,  delle  istituzioni  e  delle

fondazioni  siano  utilizzate  per gli scopi preindicati, e controlla

l’impiego  delle  erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa

non  imputabile  al  donatario,  essere  prorogati una sola volta. Le

erogazioni   liberali   non   integralmente  utilizzate  nei  termini

assegnati,  ovvero  utilizzate  non in conformita’ alla destinazione,

affluiscono, nella loro totalita’, all’entrata dello Stato;

    g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al

2  per  cento  del  reddito  d’impresa dichiarato, a favore di enti o

istituzioni   pubbliche,   fondazioni   e   associazioni   legalmente

riconosciute   che  senza  scopo  di  lucro  svolgono  esclusivamente

attivita’  nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove

strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento   delle strutture

esistenti,   nonche’   per  la  produzione  nei  vari  settori  dello

spettacolo.  Le  erogazioni  non  utilizzate  per  tali finalita’ dal

percipiente  entro  il termine di due anni dalla data del ricevimento

affluiscono, nella loro totalita’, all’entrata dello Stato;

    h) le  erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a

2.065,83  euro  o  al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a

favore  delle  ONLUS,  nonche’  le iniziative umanitarie, religiose o

laiche,   gestite  da  fondazioni,  associazioni,  comitati  ed  enti

individuati  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai

sensi  dell’articolo  15,  comma  1,  lettera  i-bis),  nei Paesi non

appartenenti all’OCSE;

    i) le   spese  relative  all’impiego  di  lavoratori  dipendenti,

assunti  a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi

erogate   a  favore  di  ONLUS,  nel  limite  del  cinque  per  mille

dell’ammontare  complessivo  delle  spese  per  prestazioni di lavoro

dipendente, cosi’ come risultano dalla dichiarazione dei redditi;

    l) le  erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a

1.549,37  euro  o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a

favore  di  associazioni  di promozione sociale iscritte nei registri

previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

    m) le  erogazioni  liberali in denaro a favore dello Stato, delle

regioni,  degli  enti  locali  territoriali,  di  enti  o istituzioni

pubbliche,  di  fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute,

per   lo   svolgimento  dei  loro  compiti  istituzionali  e  per  la

realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e

dello  spettacolo.  Il  Ministro  per i beni e le attivita’ culturali

individua  con  proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri

che   saranno   definiti  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui

all’articolo  8  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, i

soggetti  e  le  categorie  di soggetti che possono beneficiare delle

predette  erogazioni  liberali;  determina, a valere sulla somma allo

scopo  indicata,  le  quote  assegnate  a  ciascun  ente  o  soggetto

beneficiario;  definisce  gli  obblighi  di informazione da parte dei

soggetti  erogatori  e  dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego

delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a

quello   di  riferimento  all’Agenzia  delle  entrate,  l’elenco  dei

soggetti  erogatori  e  l’ammontare delle erogazioni liberali da essi

effettuate.  Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente

erogate  abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata,

i  singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo

maggiore  della  quota  assegnata  dal  Ministero  per  i  beni  e le

attivita’  culturali  versano all’entrata dello Stato un importo pari

al 37 per cento della differenza;

    n) le  erogazioni  liberali  in  denaro  a favore di organismi di

gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali

e   regionali,   e   di    ogni   altra   zona   di   tutela  speciale

paesistico-ambientale  come  individuata  dalla  vigente  disciplina,

statale  e regionale, nonche’ gestita dalle associazioni e fondazioni

private  indicate  nell’articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate

per  sostenere  attivita’  di  conservazione, valorizzazione, studio,

ricerca  e  sviluppo  dirette  al  conseguimento  delle  finalita’ di

interesse   generale  cui  corrispondono  tali  ambiti  protetti.  Il

Ministro  dell’ambiente  e  della tutela del territorio individua con

proprio  decreto,  periodicamente,  i  soggetti  e  le  categorie  di

soggetti  che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;

determina,  a  valere  sulla  somma  allo  scopo  indicata,  le quote

assegnate  a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un

dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma

allo  scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che

abbiano  ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal

Ministero  dell’ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  versano

all’entrata  dello  Stato  un  importo  pari  al  37  per cento della

differenza;

    o) le  erogazioni  liberali in denaro a favore dello Stato, delle

regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di

fondazioni   e   di  associazioni  legalmente  riconosciute,  per  la

realizzazione  di  programmi di ricerca scientifica nel settore della

sanita’  autorizzate  dal  Ministro della salute con apposito decreto

che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti

sentita  la  Conferenza  unificata  di cui all’articolo 8 del decreto

legislativo   28 agosto   1997,   n.  281,  i  soggetti  che  possono

beneficiare  delle  predette erogazioni liberali. Il predetto decreto

determina  altresi’,  fino  a  concorrenza  delle  somme  allo  scopo

indicate,   l’ammontare   delle  erogazioni  deducibili  per  ciascun

soggetto erogatore, nonche’ definisce gli obblighi di informazione da

parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero

della  salute  vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro

il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, all’Agenzia

delle  entrate,  l’elenco  dei soggetti erogatori e l’ammontare delle

erogazioni liberali deducibili da essi effettuate.

  3.  Alle  erogazioni  liberali  in  denaro di enti o di istituzioni

pubbliche,  di  fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute,

effettuate  per  il  pagamento  delle  spese  di  difesa dei soggetti

ammessi  al  patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite

di  cui  al  comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le

finalita’ statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.

  4.  Le  erogazioni  liberali  diverse  da  quelle  considerate  nei

precedenti  commi  e nel comma 1 dell’articolo 95 non sono ammesse in

deduzione.

                              Art. 101.

     Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite

   1. Le minusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli

indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi

criteri  stabiliti  per  la  determinazione  delle  plusvalenze, sono

deducibili  se  sono  realizzate  ai sensi dell’articolo 86, commi 1,

lettere a), b) e c), e 2.

  2.  Per la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1,

lettera   e),  che  costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie,  si

applicano  le  disposizioni  dell’articolo 94; tuttavia, per i titoli

negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze

sono  deducibili  in misura non eccedente la differenza tra il valore

fiscalmente  riconosciuto  e  quello  determinato  in base alla media

aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre.

  3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni

in  imprese  controllate  o  collegate,  iscritte in bilancio a norma

dell’articolo 2426, n. 4), del codice civile o di leggi speciali, non

e’  deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di

acquisto   eccedente   il  valore  corrispondente  alla  frazione  di

patrimonio   netto   risultante   dall’ultimo  bilancio  dell’impresa

partecipata.

  4.  Si  considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento

di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in

precedenti  esercizi,  il  sostenimento  di spese, perdite od oneri a

fronte  di  ricavi  o  altri proventi che hanno concorso a formare il

reddito  in  precedenti  esercizi  e la sopravvenuta insussistenza di

attivita’  iscritte  in  bilancio  in  precedenti esercizi diverse da

quelle di cui all’articolo 87.

  5.  Le  perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non

ammortizzato  di  essi,  e  le  perdite su crediti sono deducibili se

risultano  da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite

su  crediti,  se il debitore e’ assoggettato a procedure concorsuali.

Ai  fini  del presente comma, il debitore si considera assoggettato a

procedura  concorsuale  dalla  data  della  sentenza dichiarativa del

fallimento  o  del  provvedimento  che  ordina la liquidazione coatta

amministrativa   o  del  decreto  di  ammissione  alla  procedura  di

concordato  preventivo  o  del  decreto  che  dispone la procedura di

amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

  6.  Per  le  perdite  derivanti dalla partecipazione in societa’ in

nome   collettivo   e   in   accomandita  semplice  si  applicano  le

disposizioni del comma 2 dell’articolo 8.

  7.  I  versamenti  in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in

conto capitale alle societa’ indicate al comma 6 dai propri soci e la

rinuncia  degli  stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione

ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione.

                              Art. 102.

                   Ammortamento dei beni materiali 

  1.   Le   quote  di  ammortamento  del  costo  dei  beni  materiali

strumentali  per  l’esercizio  dell’impresa sono deducibili a partire

dall’esercizio di entrata in funzione del bene.

  2.  La  deduzione  e’  ammessa  in  misura  non  superiore a quella

risultante  dall’applicazione  al  costo  dei  beni  dei coefficienti

stabiliti  con  decreto  del  Ministro  dell’economia e delle finanze

pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta’ per il primo

esercizio.  I  coefficienti  sono  stabiliti  per  categorie  di beni

omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari

settori produttivi.

  3.  La  misura massima indicata nel comma 2 puo’ essere superata in

proporzione  alla  piu’  intensa  utilizzazione  dei  beni rispetto a

quella normale del settore. La misura stessa puo’ essere elevata fino

a due volte, per ammortamento anticipato nell’esercizio in cui i beni

sono  entrati  in  funzione  per la prima volta e nei due successivi;

nell’ipotesi  di  beni  gia’  utilizzati  da parte di altri soggetti,

l’ammortamento anticipato puo’ essere eseguito dal nuovo utilizzatore

soltanto  nell’esercizio  in cui i beni sono entrati in funzione. Con

decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze, la indicata

misura  massima puo’ essere variata, in aumento o in diminuzione, nei

limiti  di  un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita’ dei

beni in particolari processi produttivi.

    4.  In  caso  di  eliminazione  di  beni  non  ancora completamente

ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e’ ammesso in

deduzione.

  5.  Per i beni il cui costo unitario non e’ superiore a 516,46 euro

e’  consentita  la  deduzione  integrale  delle spese di acquisizione

nell’esercizio in cui sono state sostenute.

  6.   Le   spese  di  manutenzione,  riparazione,  ammodernamento  e

trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento

del  costo  dei  beni  ai  quali  si riferiscono, sono deducibili nel

limite  del  5  per  cento  del  costo  complessivo  di  tutti i beni

materiali  ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal

registro   dei   beni   ammortizzabili;   per  le  imprese  di  nuova

costituzione    il   limite  percentuale  si  calcola,  per  il  primo

esercizio,   sul   costo   complessivo   quale   risulta   alla  fine

dell’esercizio;  per  i  beni  ceduti  nel  corso  dell’esercizio  la

deduzione  spetta  in  proporzione  alla  durata  del  possesso ed e’

commisurata,   per   il   cessionario,   al  costo  di  acquisizione.

L’eccedenza  e’  deducibile  per  quote  costanti nei cinque esercizi

successivi.   Per   specifici   settori   produttivi  possono  essere

stabiliti,  con  decreto  del Ministro dell’economia e delle finanze,

diversi   criteri   e   modalita’   di   deduzione.  Resta  ferma  la

deducibilita’  nell’esercizio  di  competenza  dei compensi periodici

dovuti  contrattualmente  a  terzi per la manutenzione di determinati

beni,  del  cui  costo  non  si  tiene conto nella determinazione del

limite percentuale sopra indicato.

  7.  Per  i  beni  concessi  in  locazione  finanziaria  le quote di

ammortamento  sono  determinate  in  ciascun  esercizio  nella misura

risultante  dal  relativo  piano di ammortamento finanziario e non e’

ammesso  l’ammortamento  anticipato; la deduzione dei canoni da parte

dell’impresa  utilizzatrice e’ ammessa a condizione che la durata del

contratto  non  sia  inferiore  a otto anni, se questo ha per oggetto

beni   immobili,   e   alla   meta’   del   periodo  di  ammortamento

corrispondente  al  coefficiente  stabilito  a  norma del comma 2, in

relazione   all’attivita’   esercitata  dall’impresa  stessa,  se  il

contratto  ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto previsto

dal  comma  3,  il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad

aumentare  o  diminuire,  nel  limite della meta’, la predetta durata

minima  dei contratti ai fini della deducibilita’ dei canoni, qualora

venga   rispettivamente  diminuita  o  aumentata  la  misura  massima

dell’ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.

  8.  Per  le  aziende  date  in  affitto  o in usufrutto le quote di

ammortamento   sono   deducibili  nella  determinazione  del  reddito

dell’affittuario o dell’usufruttuario.

  9.   Le   quote  di  ammortamento,  i  canoni  di  locazione  anche

finanziaria  o  di  noleggio  e  le  spese  di impiego e manutenzione

relativi  ad  apparecchiature  terminali  per il servizio radiomobile

pubblico   terrestre  di  comunicazione  soggette  alla  tassa  sulle

concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa allegata

al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,

come  sostituita  dal  decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre

1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 303 del 30 dicembre

1995,  sono  deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale

di  cui  al  precedente  periodo  e’ elevata al 100 per cento per gli

oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il

trasporto   di   merci   da  parte  delle  imprese  di  autotrasporto

limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

                              Art. 103.

                  Ammortamento dei beni immateriali

   1.  Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione

di  opere  dell’ingegno,  dei  brevetti  industriali,  dei  processi,

formule  e  informazioni  relativi  ad  esperienze acquisite in campo

industriale,  commerciale o scientifico sono deducibili in misura non

superiore  a  un terzo del costo; quelle relative al costo dei marchi

d’impresa  sono  deducibili  in misura non superiore ad un decimo del

costo.

  2.  Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e

degli altri diritti iscritti nell’attivo del bilancio sono deducibili

in  misura  corrispondente  alla durata di utilizzazione prevista dal

contratto o dalla legge.

  3.  Le  quote  di  ammortamento  del  valore di avviamento iscritto

nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un

decimo del valore stesso.

  4. Si applica la disposizione del comma 8 dell’articolo 102.

                              Art. 104.

     Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili

   1.  Per  i  beni  gratuitamente  devolvibili  alla  scadenza di una

concessione  e’  consentita,  in  luogo dell’ammortamento di cui agli

articoli 102  e  103,  la deduzione di quote costanti di ammortamento

finanziario.

  2.  La  quota di ammortamento finanziario deducibile e’ determinata

dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del

concedente,  per  il  numero  degli anni di durata della concessione,

considerando tali anche le frazioni. In caso di modifica della durata

della concessione, la quota deducibile e’ proporzionalmente ridotta o

aumentata  a  partire  dall’esercizio  in  cui  la  modifica e’ stata

convenuta.

  3.  In  caso  di incremento o di decremento del costo dei beni, per

effetto   di    sostituzione   a   costi  superiori  o  inferiori,  di

ampliamenti,  ammodernamenti  o  trasformazioni, di perdite e di ogni

altra  causa,  la  quota  di  ammortamento  finanziario deducibile e’

rispettivamente  aumentata  o  diminuita, a partire dall’esercizio in

cui  si e’ verificato l’incremento o il decremento, in misura pari al

relativo  ammontare  diviso  per il numero dei residui anni di durata

della concessione.

  4.  Per le concessioni relative alla costruzione e all’esercizio di

opere  pubbliche  sono  ammesse  in  deduzione  quote di ammortamento

finanziario  differenziate da calcolare sull’investimento complessivo

realizzato.  Le  quote  di  ammortamento sono determinate nei singoli

casi  con  decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle finanze in

rapporto    proporzionale    alle    quote    previste    nel   piano

economico-finanziario   della   concessione,   includendo  nel  costo

ammortizzabile   gli   interessi   passivi   anche   in  deroga  alle

disposizioni del comma 1 dell’articolo 110.

                              Art. 105.

              Accantonamenti di quiescenza e previdenza 

  1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita’ di fine rapporto e

ai  fondi  di  previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi

dell’articolo   2117  del  codice  civile,  se  costituiti  in  conti

individuali  dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle

quote   maturate  nell’esercizio  in  conformita’  alle  disposizioni

legislative  e  contrattuali  che  regolano il rapporto di lavoro dei

dipendenti stessi.

  2.  I  maggiori  accantonamenti  necessari  per  adeguare i fondi a

sopravvenute  modificazioni  normative  e retributive sono deducibili

nell’esercizio  dal  quale hanno effetto le modificazioni o per quote

costanti nell’esercizio stesso e nei due successivi.

  3.  E’  deducibile  un  importo  non superiore al 3 per cento delle

quote   di   accantonamento   annuale   del  TFR  destinate  a  forme

pensionistiche complementari.

  4.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2  valgono  anche  per  gli

accantonamenti  relativi  alle  indennita’  di  fine  rapporto di cui

all’articolo 17, comma 1, lettere c), d) e f).

                              Art. 106.

   Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti

   1.   Le  svalutazioni  dei  crediti  risultanti  in  bilancio,  per

l’importo  non  coperto  da garanzia assicurativa, che derivano dalle

cessioni  di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1

dell’articolo  85,  sono  deducibili  in ciascun esercizio nel limite

dello  0,50  per  cento  del  valore  nominale  o di acquisizione dei

crediti  stessi.  Nel  computo  del  limite  si  tiene conto anche di

accantonamenti  per  rischi  su  crediti.  La  deduzione  non e’ piu’

ammessa  quando   l’ammontare  complessivo  delle svalutazioni e degli

accantonamenti  ha  raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di

acquisizione   dei   crediti   risultanti   in   bilancio  alla  fine

dell’esercizio.

  2.  Le  perdite  sui  crediti  di  cui  al comma 1, determinate con

riferimento  al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi,

sono  deducibili  a norma dell’articolo 101, limitatamente alla parte

che   eccede  l’ammontare  complessivo  delle  svalutazioni  e  degli

accantonamenti  dedotti  nei  precedenti esercizi. Se in un esercizio

l’ammontare  complessivo  delle  svalutazioni  e degli accantonamenti

dedotti  eccede  il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione

dei crediti, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio

stesso.

  3.   Per  gli  enti  creditizi  e  finanziari  di  cui  al  decreto

legislativo  27 gennaio  1992,  n.  87,  le  svalutazioni dei crediti

risultanti  in  bilancio,  per  l’importo  non  coperto  da  garanzia

assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito

alla  clientela,  compresi  i  crediti  finanziari  concessi a Stati,

banche  centrali  o  enti  di Stato esteri destinati al finanziamento

delle esportazioni italiane o delle attivita’ ad esse collegate, sono

deducibili  in  ciascun esercizio nel limite dello 0,60 per cento del

valore  dei  crediti risultanti in bilancio, aumentato dell’ammontare

delle  svalutazioni  dell’esercizio.  L’ammontare  complessivo  delle

svalutazioni  che  supera  lo  0,60  per cento e’ deducibile in quote

costanti  nei nove esercizi successivi. Ai fini del presente comma le

svalutazioni  si  assumono  al  netto delle rivalutazioni dei crediti

risultanti  in  bilancio.  Se in un esercizio l’ammontare complessivo

delle  svalutazioni e’ inferiore al limite dello 0,60 per cento, sono

ammessi  in  deduzione,  fino  al predetto limite, accantonamenti per

rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono piu’ deducibili quando

il  loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore

dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio.

  4.  Per  gli enti creditizi e finanziari nell’ammontare dei crediti

si  comprendono  anche  quelli  impliciti  nei contratti di locazione

finanziaria   nonche’   la   rivalutazione  delle  operazioni  «fuori

bilancio»  iscritte  nell’attivo  in  applicazione dei criteri di cui

all’articolo 112.

  5.  Le  perdite  sui  crediti  di  cui  al comma 3, determinate con

riferimento  al  valore  di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai

sensi   dell’articolo   101,  limitatamente  alla  parte  che  eccede

l’ammontare  dell’accantonamento  per  rischi  su crediti dedotto nei

precedenti  esercizi.  Se  in  un  esercizio l’ammontare del predetto

accantonamento   eccede  il  5  per  cento  del  valore  dei  crediti

risultanti  in  bilancio,  l’eccedenza  concorre a formare il reddito

dell’esercizio stesso.

                              Art. 107.

                        Altri accantonamenti

   1.  Gli  accantonamenti  a fronte delle spese per lavori ciclici di

manutenzione   e   revisione  delle  navi  e  degli  aeromobili  sono

deducibili  nei  limiti  del 5 per cento del costo di ciascuna nave o

aeromobile  quale  risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei

beni  ammortizzabili.  La differenza tra l’ammontare complessivamente

dedotto  e  la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il

reddito,  o  e’  deducibile  se  negativa,  nell’esercizio  in cui ha

termine il ciclo.

  2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell’esercizio

di   opere  pubbliche  e  le  imprese subconcessionarie di queste sono

deducibili gli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di

sostituzione  dei  beni  gratuitamente devolvibili allo scadere della

concessione  e delle altre spese di cui al comma 6 dell’articolo 102.

La  deduzione  e’  ammessa,  per ciascun bene, nel limite massimo del

cinque  per  cento del costo e non e’ piu’ ammessa quando il fondo ha

raggiunto  l’ammontare  complessivo  delle  spese  relative  al  bene

medesimo  sostenute  negli ultimi due esercizi. Se le spese sostenute

in un esercizio sono superiori all’ammontare del fondo l’eccedenza e’

deducibile  nell’esercizio  stesso  e  nei successivi ma non oltre il

quinto.  L’ammontare  degli  accantonamenti non utilizzati concorre a

formare il reddito dell’esercizio in cui avviene la devoluzione.

  3.  Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni

a  premio  e  da  concorsi  a  premio  sono  deducibili in misura non

superiore,  rispettivamente,  al  30  per  cento  e  al  70 per cento

dell’ammontare degli impegni assunti nell’esercizio, a condizione che

siano  distinti  per  esercizio di formazione. L’utilizzo a copertura

degli  oneri  relativi  ai  singoli esercizi deve essere effettuato a

carico  dei  corrispondenti  accantonamenti  sulla  base  del  valore

unitario  di  formazione  degli  stessi  e  le  eventuali  differenze

rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive.

L’ammontare  dei  fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio

successivo  a  quello  di  formazione  concorre  a formare il reddito

dell’esercizio stesso.

  4.  Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli

espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo.

                              Art. 108.

                   Spese relative a piu’ esercizi

   1.   Le   spese   relative  a  studi  e  ricerche  sono  deducibili

nell’esercizio  in  cui sono state sostenute ovvero in quote costanti

nell’esercizio  stesso  e  nei  successivi ma non oltre il quarto. Le

quote  di  ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle

ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo

gia’  dedotto.  Per  i  contributi corrisposti a norma di legge dallo

Stato  o  da  altri  enti  pubblici a fronte di tali costi si applica

l’articolo 88, comma 3.

  2.  Le  spese  di  pubblicita’  e  di  propaganda  sono  deducibili

nell’esercizio  in  cui  sono  state  sostenute  o  in quote costanti

nell’esercizio   stesso   e  nei  quattro  successivi.  Le  spese  di

rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del

loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell’esercizio in

cui  sono  state  sostenute  e nei quattro successivi. Si considerano

spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti

gratuitamente,    nche  se  recano  emblemi,  denominazioni  o  altri

riferimenti  atti  a  distinguerli  come  prodotti  dell’impresa, e i

contributi  erogati  per  l’organizzazione  di  convegni e simili. Le

predette  limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza

siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario

non eccedente euro 25,82.

  3.  Le  altre  spese  relative  a  piu’ esercizi, diverse da quelle

considerate  nei  commi  1 e 2 sono deducibili nel limite della quota

imputabile a ciascun esercizio.

   4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di

nuova  costituzione,  comprese  le spese di impianto, sono deducibili

secondo  le  disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire dall’esercizio

in cui sono conseguiti i primi ricavi.

                              Art. 109.

         Norme generali sui componenti del reddito d’impresa

   1.  I  ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi,

per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono

diversamente,  concorrono  a  formare  il  reddito  nell’esercizio di

competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui

nell’esercizio  di  competenza  non  sia  ancora  certa l’esistenza o

determinabile  in  modo  obiettivo  l’ammontare concorrono a formarlo

nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.

  2. Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza:

    a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le

spese  di  acquisizione  dei beni si considerano sostenute, alla data

della  consegna  o  spedizione per i beni mobili e della stipulazione

dell’atto  per  gli  immobili   e per le aziende, ovvero, se diversa e

successiva,  alla  data  in  cui  si  verifica l’effetto traslativo o

costitutivo  della  proprieta’ o di altro diritto reale. Non si tiene

conto  delle  clausole  di riserva della proprieta’. La locazione con

clausola  di trasferimento della proprieta’ vincolante per ambedue le

parti e’ assimilata alla vendita con riserva di proprieta’;

    b) i  corrispettivi  delle  prestazioni di servizi si considerano

conseguiti,  e  le  spese  di acquisizione dei servizi si considerano

sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per

quelle  dipendenti  da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e

altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di

maturazione dei corrispettivi;

    c) per  le  societa’  e  gli enti che hanno emesso obbligazioni o

titoli  similari  la  differenza  tra le somme dovute alla scadenza e

quelle ricevute in dipendenza dell’emissione e’ deducibile in ciascun

periodo  di imposta per una quota determinata in conformita’ al piano

di ammortamento del prestito.

  3.  I  ricavi,  gli  altri  proventi  di ogni genere e le rimanenze

concorrono  a  formare  il reddito anche se non risultano imputati al

conto economico.

  4.  Le  spese  e  gli altri componenti negativi non sono ammessi in

deduzione  se  e  nella misura in cui non risultano imputati al conto

economico   relativo   all’esercizio  di  competenza.  Sono  tuttavia

deducibili:

    a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente,

se  la  deduzione  e’  stata  rinviata in conformita’ alle precedenti

norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;

    b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono

deducibili  per  disposizione  di  legge.  Gli  ammortamenti dei beni

materiali  ed  immateriali,  le  altre  rettifiche  di  valore  e gli

accantonamenti   sono  deducibili  se  in  apposito  prospetto  della

dichiarazione  dei redditi e’ indicato il loro importo complessivo, i

valori  civili  e  fiscali  dei  beni  e quelli dei fondi. In caso di

distribuzione,   le   riserve   di   patrimonio  netto  e  gli  utili

d’esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d’imposta

cui  si  riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e

nella  misura in cui l’ammontare delle restanti riserve di patrimonio

netto,  diverse  dalla riserva legale, e dei restanti utili portati a

nuovo  risulti  inferiore  all’eccedenza  degli  ammortamenti,  delle

rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli

imputati  a  conto  economico,  al  netto del fondo imposte differite

correlato agli importi dedotti. L’ammontare dell’eccedenza e’ ridotto

degli   ammortamenti,   delle   plusvalenze   o  minusvalenze,  delle

rettifiche   di   valore   relativi   agli   stessi   beni   e  degli

accantonamenti,  nonche’  delle  riserve  di patrimonio netto e degli

utili d’esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del

reddito. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli

altri  proventi,  che  pur non risultando imputati al conto economico

concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella

misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

  5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi

passivi,  tranne  gli  oneri  fiscali,  contributivi  e  di  utilita’

sociale,  sono  deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad

attivita’  o  beni  da  cui  derivano  ricavi  o  altri  proventi che

concorrono  a  formare  il  reddito o che non vi concorrono in quanto

esclusi.  Se  si  riferiscono  indistintamente  ad  attivita’  o beni

produttivi  di  proventi computabili e ad attivita’ o beni produttivi

di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del

reddito  sono  deducibili  per la parte corrispondente al rapporto di

cui  ai  commi  1,  2,  e  3  dell’articolo 96. Le plusvalenze di cui

all’articolo  87,  non rilevano ai fini dell’applicazione del periodo

precedente.

  6.  Qualora nell’esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i

proventi   di   cui  al  comma  3  dell’articolo  1996  che  eccedono

l’ammontare  degli  interessi  passivi,  fino  a  concorrenza di tale

eccedenza  non  sono  deducibili  le  spese  e  gli  altri componenti

negativi  di  cui  al secondo periodo del precedente comma e, ai fini

del rapporto previsto dal predetto articolo 96, non si tiene conto di

un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.

  7.  In  deroga  al  comma  1  gli interessi di mora concorrono alla

formazione  del  reddito  nell’esercizio  in  cui  sono  percepiti  o

corrisposti.

  8.  In  deroga  al comma 5 non e’ deducibile il costo sostenuto per

l’acquisto   del   diritto   d’usufrutto    o  altro  diritto  analogo

relativamente  ad una partecipazione societaria da cui derivino utili

esclusi ai sensi dell’articolo 89.

  9. Non e’ deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:

    a) su  titoli,  strumenti  finanziari comunque denominati, di cui

all’articolo   44,   per   la   quota  di  essa  che  direttamente  o

indirettamente  comporti  la  partecipazione  ai  risultati economici

della societa’ emittente o di altre societa’ appartenenti allo stesso

gruppo  o  dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari

sono stati emessi;

    b) relativamente  ai  contratti di associazione in partecipazione

ed  a quelli di cui all’articolo 2554 del codice civile allorche’ sia

previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

                              Art. 110.

                  Norme generali sulle valutazioni 

  1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento

al costo dei beni senza disporre diversamente:

    a) il  costo e’ assunto al lordo delle quote di ammortamento gia’

dedotte;

    b) si  comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta

imputazione,  esclusi  gli  interessi  passivi  e  le spese generali.

Tuttavia   per  i  beni  materiali  ed  immateriali  strumentali  per

l’esercizio  dell’impresa  si  comprendono nel costo, fino al momento

della  loro  entrata  in  funzione  e  per  la  quota ragionevolmente

imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro

fabbricazione,  interna o presso terzi, nonche’ gli interessi passivi

sui  prestiti  contratti  per  la loro acquisizione, a condizione che

siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Nel costo

di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i

costi  diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli

immobili  alla  cui produzione e’ diretta l’attivita’ dell’impresa si

comprendono  nel  costo  gli interessi passivi sui prestiti contratti

per la loro costruzione o ristrutturazione;

    c) il  costo   dei  beni  rivalutati,  diversi  da  quelli  di cui

all’articolo  85,  lettere  a)  e b) non si intende comprensivo delle

plusvalenze  iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di

legge non concorrono a formare il reddito;

    d) il   costo   delle  azioni,  delle  quote  e  degli  strumenti

finanziari  similari  alle  azioni  si  intende  non  comprensivo dei

maggiori  o  minori  valori  iscritti  i  quali  conseguentemente non

concorrono  alla  formazione del reddito, ne’ alla determinazione del

valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote

o strumenti;

    e) per    i   titoli   a   reddito   fisso,   che   costituiscono

immobilizzazioni  finanziarie  e sono iscritti come tali in bilancio,

la differenza positiva o negativa tra il costo d’acquisto e il valore

di  rimborso  concorre  a  formare  il  reddito per la quota maturata

nell’esercizio.

  2.  Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi

e,  con  riferimento  alla  data  in  cui si considerano conseguiti o

sostenuti,  per  la  valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e

oneri  in  natura  o  in  valuta  estera, si applicano, quando non e’

diversamente  disposto,  le  disposizioni dell’articolo 9; tuttavia i

corrispettivi,  i  proventi,  le  spese e gli oneri in valuta estera,

percepiti  o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano

con  riferimento  a  tale  data.  La conversione in euro dei saldi di

conto  delle stabili organizzazioni all’estero si effettua secondo il

cambio  alla data di chiusura dell’esercizio e le differenze rispetto

ai  saldi  di  conto  dell’esercizio  precedente  non concorrono alla

formazione  del  reddito.  Per  le  imprese che intrattengono in modo

sistematico  rapporti  in valuta estera e’ consentita la tenuta della

contabilita’  plurimonetaria  con  l’applicazione  del cambio di fine

esercizio ai saldi dei relativi conti.

  3.   La  valutazione  secondo  il  cambio  alla  data  di  chiusura

dell’esercizio dei crediti e dei debiti in valuta estera, anche sotto

forma  di  obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle

obbligazioni  ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli

assimilati  non  iscritti  fra le immobilizzazioni deve riguardare la

totalita’  di essi. Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i

quali  il  rischio  di  cambio  e’  coperto  qualora  i  contratti di

copertura  non  siano  anch’essi valutati in modo coerente secondo il

cambio di chiusura dell’esercizio.

  4. Le minusvalenze relative ai singoli crediti ed ai singoli debiti

in  valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni, i titoli cui si

applica la disciplina della obbligazioni ai sensi del codice civile o

di altre leggi o titoli assimilati alle obbligazioni, iscritti fra le

immobilizzazioni  sono  deducibili  per un importo non superiore alla

differenza  tra la valutazione di ciascun credito e di ciascun debito

secondo   il  cambio  alla  data  di  chiusura  dell’esercizio  e  la

valutazione  dello  stesso  debito  o  credito  secondo il cambio del

giorno  in  cui  e’ sorto o del giorno antecedente piu’ prossimo e in

mancanza  secondo  il  cambio  del  mese  in  cui  e’ sorto. Non sono

deducibili  le  minusvalenze  relative a crediti o debiti per i quali

esiste  la copertura del rischio di cambio, salvo che il contratto di

copertura  non sia valutato in modo coerente. La minusvalenza dedotta

concorre  alla  formazione  del  reddito  imponibile  quando  per due

esercizi  consecutivi  il  cambio  medio  risulta  piu’ favorevole di

quello  utilizzato  per la determinazione della minusvalenza dedotta.

Ai   fini   della   determinazione  dell’importo  da  assoggettare  a

tassazione  si  tiene  conto del cambio meno favorevole rilevato alla

fine dei due esercizi considerati.

  5.  I  proventi determinati a norma dell’articolo 90 e i componenti

negativi di cui ai commi 1 e 6 dell’articolo 102, agli articoli 104 e

106  e ai commi 1 e 2 dell’articolo 107 sono ragguagliati alla durata

dell’esercizio se questa e’ inferiore o superiore a dodici mesi.

  6.   In  caso  di  mutamento  totale  o  parziale  dei  criteri  di

valutazione  adottati  nei  precedenti  esercizi il contribuente deve

darne comunicazione all’agenzia delle entrate nella dichiarazione dei

redditi o in apposito allegato.

  7.  I  componenti  del reddito derivanti da operazioni con societa’

non   residenti  nel  territorio  dello  Stato,  che  direttamente  o

indirettamente  controllano  l’impresa,  ne  sono  controllate o sono

controllate  dalla  stessa  societa’  che  controlla  l’impresa, sono

valutati  in  base  al  valore  normale  dei beni ceduti, dei servizi

prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma

2,  se  ne  deriva  aumento  del  reddito;  la stessa disposizione si

applica  anche  se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto

in  esecuzione  degli  accordi  conclusi  con le autorita’ competenti

degli  Stati  esteri  a seguito delle speciali «procedure amichevoli»

previste   dalle   convenzioni   internazionali   contro   le  doppie

imposizioni   sui  redditi.  La presente disposizione si applica anche

per  i beni ceduti e i servizi prestati da societa’ non residenti nel

territorio  dello  Stato  per  conto  delle  quali  l’impresa esplica

attivita’  di  vendita  e  collocamento di materie prime o merci o di

fabbricazione o lavorazione di prodotti.

  8.  La  rettifica da parte dell’ufficio delle valutazioni fatte dal

contribuente  in  un  esercizio  ha  effetto  anche  per gli esercizi

successivi.  L’ufficio  tiene  conto  direttamente  delle  rettifiche

operate  e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche

agli esercizi successivi.

  9.  Agli  effetti  delle  norme  del  presente  titolo che vi fanno

riferimento  il  cambio  delle  valute  estere  in  ciascun  mese  e’

accertato,  su  conforme  parere dell’Ufficio italiano dei cambi, con

provvedimento  dell’Agenzia  delle entrate, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale entro il mese successivo.

  10.  Non  sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti

negativi  derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed

imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti

all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano

privilegiati  i  regimi fiscali di Stati o territori individuati, con

decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle finanze da pubblicare

nella  Gazzetta  Ufficiale,  in  ragione  del  livello  di tassazione

sensibilmente  inferiore  a  quello applicato in Italia, ovvero della

mancanza  di  un  adeguato  scambio  di informazioni, ovvero di altri

criteri equivalenti.

  11.  Le  disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le

imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere

svolgono  prevalentemente  un’attivita’ commerciale effettiva, ovvero

che  le  operazioni  poste  in  essere  rispondono  ad  un  effettivo

interesse  economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

L’Amministrazione,  prima  di  procedere all’emissione dell’avviso di

accertamento   d’imposta  o  di  maggiore   imposta,  deve  notificare

all’interessato  un  apposito  avviso  con il quale viene concessa al

medesimo  la  possibilita’ di fornire, nel termine di novanta giorni,

le  prove predette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove

addotte,   dovra’    darne   specifica   motivazione   nell’avviso  di

accertamento.  La  deduzione  delle  spese  e  degli altri componenti

negativi  di  cui  al  comma 10 e’ comunque subordinata alla separata

indicazione  nella  dichiarazione  dei redditi dei relativi ammontari

dedotti.

  12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le

operazioni   intercorse   con  soggetti  non  residenti  cui  risulti

applicabile  gli  articoli 167  o  168,  concernente  disposizioni in

materia di imprese estere partecipate.

                              Art. 111.

                      Imprese di assicurazioni

   1. Nella determinazione del reddito delle societa’ e degli enti che

esercitano  attivita’  assicurative  concorre  a  formare  il reddito

dell’esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino

alla  misura  massima  stabilita  a  norma  di  legge,  salvo  quanto

stabilito nei commi successivi.

  2.  La  variazione  delle  riserve tecniche iscritte in bilancio ai

sensi  dell’articolo  38  del  decreto legislativo 26 maggio 1997, n.

173,  relative  ai contratti di assicurazione dei rami vita allorche’

il  rischio  dell’investimento  e’  sopportato  dagli  assicurati, e’

diminuita  o  aumentata  dei  maggiori  o  dei minori valori iscritti

relativi  alle  azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti

finanziari  di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonche’

delle  plusvalenze  e delle minusvalenze realizzate, se relative alle

partecipazioni   di  cui  all’articolo  87,  e  degli  utili  di  cui

all’articolo 89 esclusi dalla formazione del reddito.

  3.  La  variazione  della riserva sinistri relativa ai contratti di

assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente

di  lungo  periodo, e’ deducibile nell’esercizio in misura pari al 90

per   cento   dell’importo   iscritto  in  bilancio;  l’eccedenza  e’

deducibile  in  quote  costanti  nei  nove  esercizi  successivi.  E’

considerato  componente  di  lungo  periodo  il  50  per   cento della

medesima riserva sinistri.

  4.  Le  provvigioni  relative  all’acquisizione  dei  contratti  di

assicurazione  di  durata poliennale stipulati nel periodo di imposta

sono  deducibili  in  quote  costanti  nel  periodo  stesso e nei due

successivi;  tuttavia  per  i  contratti  di assicurazione sulla vita

possono  essere  dedotte per l’intero ammontare nel predetto periodo.

Le  provvigioni  stesse,  se  iscritte tra gli elementi dell’attivo a

copertura  delle  riserve  tecniche,  sono  deducibili nei limiti dei

corrispondenti  caricamenti  dei  premi e per un periodo massimo pari

alla  durata  di  ciascun  contratto e comunque non superiore a dieci

anni.

                              Art. 112.

                      Operazioni fuori bilancio

   1.  Alla  formazione  del reddito degli enti creditizi e finanziari

indicati  nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.

87,  concorrono  i componenti positivi e negativi che risultano dalla

valutazione  delle operazioni «fuori bilancio», in corso alla data di

chiusura dell’esercizio, diverse da:

    a) quelle   poste  in  essere  esclusivamente  con  finalita’  di

copertura  dei  rischi  di  variazione del valore delle azioni, delle

quote  e  degli strumenti finanziari di cui all’articolo 85, comma 1,

lettere c) e d);

    b) quelle   i   cui   rischi   di   variazione   di  valore  sono

esclusivamente  coperti  dalle  medesime  azioni,  quote  o strumenti

finanziari.

  2. I componenti positivi e negativi relativi alle operazioni di cui

alle   lettere   precedenti   diversi   da  quelli  risultanti  dalla

valutazione   concorrono  alla  formazione  del  reddito  secondo  le

disposizioni dell’articolo 109.

  3.  Alla  formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 non

concorrono  i   componenti  positivi e negativi delle operazioni fuori

bilancio  poste  in  essere anche non esclusivamente con finalita’ di

copertura  dei  rischi  di  variazione  di valore delle azioni, delle

quote  e  degli  strumenti  finanziari  aventi  i  requisiti  di  cui

all’articolo 87 e da quelle i cui rischi di variazione di valore sono

coperti  anche  non  esclusivamente  dalle  medesime  azioni, quote o

strumenti finanziari.

  4.  Ai  fini  del presente articolo si considerano operazioni fuori

bilancio:

    a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a

termine, di titoli e valute;

    b) i contratti derivati con titolo sottostante;

    c) i contratti derivati su valute;

    d) i  contratti  derivati  senza  titolo  sottostante collegati a

tassi di interesse, a indici o ad altre attivita’.

  5. La valutazione di cui al comma 1 e’ effettuata secondo i criteri

previsti  dagli  articoli 15,  comma  1, lettera c), 18, comma 3, 20,

comma  3, e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,

n.  87. A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori

alla  differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla

data della stipula o a quella di chiusura dell’esercizio precedente e

il corrispondente valore alla data di chiusura dell’esercizio. Per la

determinazione di quest’ultimo valore, si assume:

    a) per  i  contratti  uniformi  a  termine  negoziati  in mercati

regolamentati  italiani  o esteri, l’ultima quotazione rilevata entro

la chiusura dell’esercizio;

    b) per   i   contratti  di  compravendita  di  titoli  il  valore

determinato  ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo

94;

    c) per   i  contratti  di  compravendita  di  valute,  il  valore

determinato  ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo

21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;

    d) in  tutti  gli  altri  casi,  il  valore determinato secondo i

criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 9.

  6.  Se  le  operazioni  di  cui al comma 1 sono poste in essere con

finalita’  di copertura dei rischi relativi ad attivita’ e passivita’

produttive  di  interessi,  i relativi componenti positivi e negativi

concorrono  a  formare  il  reddito,  secondo  lo  stesso criterio di

imputazione  degli  interessi,  se  le  operazioni hanno finalita’ di

copertura  di  rischi  connessi  a specifiche attivita’ e passivita’,

ovvero  secondo  la  durata  del  contratto,  se  le operazioni hanno

finalita’  di  copertura di rischi connessi ad insiemi di attivita’ e

passivita’.

  7.  Ai  fini  del  presente  articolo l’operazione si considera con

finalita’  di  copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio

di  avverse  variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o

dei  prezzi di mercato il valore di singole attivita’ o passivita’ in

bilancio o «fuori bilancio» o di insiemi di attivita’ o passivita’ in

bilancio o «fuori bilancio».

  8.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche

ai soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari se valutano nei

conti  annuali  le operazioni fuori bilancio di cui al comma 4, ferma

restando, in ogni caso, l’applicazione dei commi 2 e 3.

                              Art. 113.

     Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari

   1.  Gli  enti creditizi possono chiedere all’Agenzia delle entrate,

secondo  la  procedura  di  cui all’articolo 11 della legge 27 luglio

2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, che il

regime  di  cui  all’articolo  87 non si applichi alle partecipazioni

acquisite  nell’ambito  degli  interventi  finalizzati al recupero di

crediti  o  derivanti  dalla conversione in azioni di nuova emissione

dei  crediti  verso imprese in temporanea difficolta’ finanziaria, di

cui  all’articolo  4,  comma  3,  del decreto del Ministro del tesoro

22 giugno 1993, n. 242632.

  2. L’istanza all’Agenzia delle entrate deve contenere:

    a) nel  caso  di  acquisizioni  di partecipazioni per recupero di

crediti,  l’indicazione  dei  motivi di convenienza di tale procedura

rispetto  ad  altre  forme alternative di recupero dei crediti, delle

modalita’  e  dei  tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di

partecipazioni  dirette nella societa’ debitrice, la precisazione che

l’operativita’  di quest’ultima sara’ limitata agli atti connessi con

il realizzo e la valorizzazione del patrimonio;

    b) nel  caso  di  conversione  di  crediti,  l’indicazione  degli

elementi   che  inducono  a  ritenere  temporanea  la  situazione  di

difficolta’  finanziaria  del debitore, ragionevoli le prospettive di

riequilibrio   economico   e   finanziario   nel   medio  periodo  ed

economicamente   conveniente   la   conversione   rispetto   a  forme

alternative  di  recupero dei crediti; inoltre devono essere indicate

le   caratteristiche  del  piano  di  risanamento,  che  deve  essere

predisposto  da  piu’  enti creditizi o finanziari rappresentanti una

quota elevata dell’esposizione debitoria dell’impresa in difficolta’;

    c) la   rinuncia,   in  caso  di  accoglimento  dell’istanza,  ad

avvalersi,  nei  confronti  della  societa’  in  cui si acquisisce la

partecipazione,  delle  opzioni  di  cui  alle  sezioni  II e III del

presente  capo  e  della  facolta’  prevista  dall’articolo  115 fino

all’esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui

sopra.

  3.  L’accoglimento dell’istanza di cui al comma 1 comporta, ai fini

dell’applicazione  degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli

originari  creditori, l’equiparazione ai crediti estinti o convertiti

delle  partecipazioni  acquisite  e  delle  quote  di  partecipazioni

successivamente  sottoscritte per effetto dell’esercizio del relativo

diritto  d’opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti

sia trasferito alle azioni ricevute.

                              Art. 114.

             Banca d’Italia e Ufficio italiano dei cambi

   1.   Nella  determinazione  del  reddito  della  Banca  d’Italia  e

dell’Ufficio italiano dei cambi non si tiene conto:

    a) degli   utili   e  dei  proventi  da  versare  allo  Stato  in

ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a

deliberazioni  del  Comitato  interministeriale  per  il credito e il

risparmio  o  a  convenzioni  con  il Ministero dell’economia e delle

finanze;

    b) delle  plusvalenze  e sopravvenienze relative a valute estere,

titoli,  crediti  e  debiti  in valuta estera iscritte in bilancio in

base  all’andamento  dei  cambi  e  accantonate in apposito fondo del

passivo.

  2.  Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 110, comma 2,

terzo periodo, 106, comma 2, e 112.