Imprese ed Aziende
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo approvato dal Governo nella riunione del Consiglio Dei Ministri del 26 novembre. (Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2003, n.291 – Suppl. Ord.).
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo approvato dal Governo nella riunione del Consiglio Dei Ministri del 26 novembre, che riforma dal 1° gennaio 2004 limposta sul reddito delle società (IRES), ai sensi di quanto previsto dalla L. 7 aprile 2003 n. 80. (Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2003, n.291 – Suppl. Ord.).
DECRETO LEGISLATIVO 12 dicembre 2003, n.344
Riforma dell’imposizione sul reddito delle societa’, a norma dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80. (GU n. 291 del 16-12-2003- Suppl. Ordinario n.190)
testo in vigore dal: 1-1-2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale
il Governo e’ stato delegato ad adottare uno o piu’ decreti
legislativi per la riforma del sistema fiscale statale, in modo che
lo stesso risulti basato su cinque imposte ordinate in un unico
codice denominato «fiscale»;
Visti gli articoli da 2 a 7 della citata legge n. 80 del 2003, i
quali dispongono, tra l’altro, che il codice fiscale e’ articolato in
una parte generale ed in una parte speciale, quest’ultima dedicata
alle cinque imposte: sul reddito, sul reddito delle societa’, sul
valore aggiunto, sui servizi, accisa;
Considerato di dover dare avvio all’attuazione della legge n. 80
del 2003 a partire dalla imposta sul reddito delle societa’ di cui
all’articolo 4;
Ritenuta la necessita’ di emanare disposizioni di attuazione
dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 80 del 2003, per quanto
riguarda l’imponibile ai fini dell’imposizione sul reddito delle
societa’, con riferimento ai principi e criteri direttivi di cui alle
lettere da a) ad o) dello stesso comma 1, nonche’, per connessione di
materia, di emanare disposizioni di attuazione dell’articolo 3, comma
1, lettera c), numeri 5) e 6), della medesima legge n. 80 del 2003,
per quanto riguarda l’imponibile ai fini dell’imposta sul reddito;
Considerata la necessita’, in attesa della piena attuazione della
predetta delega legislativa e della articolazione in un codice della
riforma del sistema fiscale statale, di procedere, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi sopra citati, alla modificazione
delle norme del testo unico delle imposte sui redditi direttamente
funzionali alla prima fase di attuazione della medesima delega,
nonche’, per esigenze sistematiche, di disporre la rinumerazione
delle norme del predetto testo unico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 settembre 2003;
Acquisiti i pareri resi disgiuntamente dalle Commissioni VI e V
della Camera dei deputati, rispettivamente, in data 26 e 27 novembre
2003, ed il parere della Commissione VI del Senato della Repubblica,
reso in data 26 novembre 2003, che fa proprie integralmente le
osservazioni della Commissione V;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 novembre 2003;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi
1. Il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ modificato
come segue:
Titolo I
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Presupposto dell’imposta
………………..
Art. 2.
Soggetti passivi
………………..
Art. 3.
Base imponibile
………………..
Art. 4.
Coniugi e figli minori
………………..
Art. 5.
Redditi prodotti in forma associata
………………..
Art. 6.
Classificazione dei redditi
………………..
Art. 7.
Periodo di imposta
………………..
Art. 8.
Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni
categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti
dall’esercizio di impre-se commerciali di cui all’articolo 80 e
quelle derivanti
dall’esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il
reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in
deduzione ai sensi dell’articolo 60.
2. ……..
3. ……..
Art. 9.
Determinazione dei redditi e delle perdite
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito
complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria,
secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato
complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa
categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono
valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o
sostenuti o del giorno antecedente piu’ prossimo e, in mancanza,
secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti;
quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e
dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti
in societa’ o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il
valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i
titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o
esteri e il conferimento o l’apporto e’ proporzionale, il
corrispettivo non puo’ essere inferiore al valore normale determinato
a norma del successivo comma 4, lettera a).
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i
beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente
praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in
condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi
sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel
luogo piu’ prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa
riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del
soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle
mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe
professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i
servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai
provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale e’ determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in
mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese;
b) per le altre azioni, per le quote di societa’ non azionarie e
per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi
dalle societa’, in proporzione al valore del patrimonio netto della
societa’ o ente, ovvero, per le societa’ o enti di nuova
costituzione, all’ammontare complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli
indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei
titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati
regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri
elementi determinabili in modo obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle
cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso
che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di
godimento e per i conferimenti in societa’.
Art. 10.
Oneri deducibili
………………..
Art. 11.
Deduzione per assicurare la progressivita’ dell’imposizione
1. Dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili di cui
all’articolo 10, si deduce l’importo di 3.000 euro.
2. ……..
3. ……..
4. ……..
5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 26.000 euro, aumentato
delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili
di cui all’articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e
l’importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto e’ maggiore o
uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso e’ zero o
minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini
del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.
Art. 12.
Determinazione dell’imposta
1. ……..
1-bis. ……..
2. ……..
3. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti di imposta
spettanti al contribuente a norma dell’articolo 165. Se l’ammontare
dei crediti di imposta e’ superiore a quello dell’imposta netta il
contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in
diminuzione dell’imposta relativa al periodo di imposta successivo o
di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
Art. 13.
Detrazioni per carichi di famiglia
………………..
Art. 14.
Altre detrazioni
………………..
Art. 15.
Detrazione per oneri
………………..
Art. 16.
Detrazioni per canoni di locazione
………………..
Art. 17
Tassazione separata
………………..
Art. 18.
Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera
1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a
soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta
a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2,
commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi
con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta. Il
contribuente ha la facolta’ di non avvalersi del regime di
imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d’imposta
per i redditi prodotti all’estero. La disposizione di cui al periodo
precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui
all’articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli
di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, nonche’ di quelli con regime fiscale
equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992.
Art. 19.
Indennita’ di fine rapporto
………………..
Art. 20.
Prestazioni pensionistiche
………………..
Art. 21.
Determinazione dell’imposta per gli
altri redditi tassati separatamente
1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di
quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 17 e di
quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche
concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1
dell’articolo 17, l’imposta e’ determinata applicando all’ammontare
percepito, l’aliquota corrispondente alla meta’ del reddito
complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in
cui e’ sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e
le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis)
del comma 1 dell’articolo 17, all’anno in cui sono percepiti. Per i
redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 17 e per
quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche
concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1
dell’articolo 17, l’imposta e’ determinata applicando all’ammontare
conseguito o imputato, l’aliquota corrispondente alla meta’ del
reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore
all’anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o
imputati. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla
lettera n-bis) del comma 1 dell’articolo 17 e’ stata riconosciuta la
detrazione, l’imposta e’ determinata applicando un’aliquota non
superiore al 27 per cento.
2. ……..
3. ……..
4. ……..
5. ……..
Art. 22.
Scomputo degli acconti
1. Dall’imposta determinata a norma dei precedenti articoli si
scomputano nell’ordine: a) l’ammontare dei crediti per le imposte
pagate all’estero secondo le modalita’ di cui all’articolo 165; b) i
versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell’imposta; c) le
ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla
presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati
separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della
dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al
periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate
sui redditi delle societa’, associazioni e imprese indicate
nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle
imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.
2. Se l’ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei
versamenti e delle ritenute, e’ superiore a quello dell’imposta netta
sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di
computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta del periodo
d’imposta successiva o di chiederne il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi. Per i redditi tassati separatamente, se
l’ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti e’ superiore
a quello dell’imposta netta di cui agli articoli 19 e 21, il
contribuente ha diritto al rimborso dell’eccedenza.
Art. 23.
Applicazione dell’imposta ai non residenti
1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non
residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
a) i redditi fondiari;
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel
territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli
interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti
bancari e postali;
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello
Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 50;
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita’ esercitate
nel territorio dello Stato;
e) i redditi d’impresa derivanti da attivita’ esercitate nel
territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
f) i redditi diversi derivanti da attivita’ svolte nel territorio
dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonche’
le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
partecipazioni in societa’ residenti, con esclusione:
1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1,
dell’articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di
partecipazioni in societa’ residenti negoziate in mercati
regolamentati, ovunque detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo
articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di
titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa
negoziati in mercati regolamentati, nonche’ da cessione o da prelievo
di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del
medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso
l’intervento d’intermediari, in mercati regolamentati;
g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci,
associati o partecipanti non residenti.
2. ……..
Art. 24.
Determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti
………………..
Capo II
Redditi fondiari
Art. 25.
Redditi fondiari
………………..
Art. 26.
Imputazione dei redditi fondiari
………………..
Art. 27.
Reddito dominicale dei terreni
………………..
Art. 28.
Determinazione del reddito dominicale
………………..
Art. 29.
Variazioni del reddito dominicale
………………..
Art. 30.
Denuncia e decorrenza delle variazioni
………………..
Art. 31.
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
………………..
Art. 32.
Reddito agrario
………………..
Art. 33.
Imputazione del reddito agrario
………………..
Art. 34.
Determinazione del reddito agrario
………………..
Art. 35.
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
………………..
Art. 36.
Reddito dei fabbricati
………………..
Art. 37.
Determinazione del reddito dei fabbricati
………………..
Art. 38.
Variazioni del reddito dei fabbricati
………………..
Art. 39.
Decorrenza delle variazioni
………………..
Art. 40.
Fabbricati di nuova costruzione
………………..
Art. 41.
Unita’ immobiliari non locate
…………………
Art. 42.
Costruzioni rurali
………………..
Art. 43.
Immobili non produttivi di reddito fondiario
………………..
Capo III
Redditi di capitale
Art. 44.
Redditi di capitale
1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e
conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari,
nonche’ dei certificati di massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui
agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra
garanzia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al
patrimonio di societa’ ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle
societa’, salvo il disposto della lettera d) del comma 2
dell’articolo 53; e’ ricompresa tra gli utili la remunerazione dei
finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente erogati
dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai
contratti indicati nel primo comma dell’articolo 2554 del codice
civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell’articolo
53;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo
di pluralita’ di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme
di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi
investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su
titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in
dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni
pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo
50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi
funzione previdenziale;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti
aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti
attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e
negativi in dipendenza di un evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti
finanziari la cui remunerazione e’ costituita totalmente dalla
partecipazione ai risultati economici della societa’ emittente o di
altre societa’ appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in
relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati
emessi;
b) le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle societa’ e
degli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), rappresentate
e non rappresentate da titoli, si considerano similari
rispettivamente alle azioni o alle quote di societa’ a
responsabilita’ limitata nel caso in cui la relativa remunerazione se
corrisposta da una societa’ residente sarebbe stata totalmente
indeducibile nella determinazione del reddito d’impresa per effetto
di quanto previsto dall’articolo 109, comma 9;
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da societa’ esercenti la vendita a
rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell’articolo 29 del regio
decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge
19 febbraio 1928, n. 510;
2) i titoli di massa che contengono l’obbligazione
incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a
quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi
periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di
partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa
emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi, ne’
di controllo sulla gestione stessa.
Art. 45.
Determinazione del reddito di capitale
………………..
Art. 46.
Versamenti dei soci
1. Le somme versate alle societa’ commerciali e agli enti di cui
all’articolo 73, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si
considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali
soggetti non risulta che il versamento e’ stato fatto ad altro
titolo.
2. ……..
Art. 47.
Utili da partecipazione
1. Salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), gli
utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione
dalle societa’ o dagli enti indicati nell’articolo 73, anche in
occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito
imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro
ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono
prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve
diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in
sospensione di imposta.
2. Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f)
dell’articolo 44 concorrono alla formazione del reddito imponibile
complessivo nella stessa percentuale di cui al comma 1, qualora il
valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento
del valore del patrimonio netto contabile alla data della stipula del
contratto secondo che si tratti di societa’ i cui titoli sono
negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; se
l’associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui
all’articolo 66, gli utili di cui al periodo precedente concorrono
alla formazione del reddito imponibile complessivo dell’associato
nella misura del 40 per cento, qualora l’apporto e’ superiore al 25
per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92
e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con
i criteri di cui all’articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti.
3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore
imponibile e’ determinato in relazione al valore normale degli stessi
alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 109.
4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono
integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili
provenienti da societa’ residenti in Paesi o territori a regime
fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, salvo nel
caso in cui gli stessi non siano gia’ stati imputati al socio ai
sensi del comma 1 dello stesso articolo 167 e dell’articolo 168 o se
ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio
dell’interpello secondo le modalita’ del comma 5, lettera b), dello
stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella
lettera c) del comma 1 dell’articolo 87.
5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci
delle societa’ soggette all’imposta sul reddito delle societa’ a
titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con
sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di
conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con
versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con
saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme
o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni o quote possedute.
6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di
riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova
emissione e l’aumento gratuito del valore nominale delle azioni o
quote gia’ emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e
nella misura in cui l’aumento e’ avvenuto mediante passaggio a
capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5,
la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata e’
considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con
precedenza alla parte dell’aumento complessivo di capitale derivante
dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati
nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme
delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono
diversamente.
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso
di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale
esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle societa’ ed enti
costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per
l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto
applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in
enti, diversi dalle societa’, soggetti all’imposta di cui al titolo
II.
Art. 48.
Redditi imponibili ad altro titolo
1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e
gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti dalle
societa’ e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e
b), e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera
d) del medesimo comma, nonche’ quelli conseguiti nell’esercizio di
imprese commerciali.
2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva,
concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del
reddito d’impresa.
Capo IV
Redditi di lavoro dipendente
Art. 49.
Redditi di lavoro dipendente
………………..
Art. 50.
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
………………..
Art. 51.
Determinazione del reddito di lavoro dipendente
………………..
Art. 52.
Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
………………..
Capo V
Redditi di lavoro autonomo
Art. 53.
Redditi di lavoro autonomo
………………..
Art. 54.
Determinazione del reddito di lavoro autonomo
………………..
Capo VI
Redditi d’impresa
Art. 55.
Redditi d’impresa
1. Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di
imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende
l’esercizio per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, delle
attivita’ indicate nell’art. 2195 c.c., e delle attivita’ indicate
alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti
ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi d’impresa:
a) i redditi derivanti dall’esercizio di attivita’ organizzate in
forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano
nell’art. 2195 c.c.;
b) i redditi derivanti dall’attivita’ di sfruttamento di miniere,
cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio
delle attivita’ agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti
ivi stabiliti, ove spettino alle societa’ in nome collettivo e in
accomandita semplice nonche’ alle stabili organizzazioni di persone
fisiche non residenti esercenti attivita’ di impresa.
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno
riferimento alle attivita’ commerciali si applicano, se non risulta
diversamente, a tutte le attivita’ indicate nel presente articolo.
Art. 56.
Determinazione del reddito d’impresa
1. Il reddito d’impresa e’ determinato secondo le disposizioni
della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel
presente capo. Le disposizioni della predetta sezione I, relative
alle societa’ e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a)
e b), valgono anche per le societa’ in nome collettivo e in
accomandita semplice.
2. Se dall’applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al
netto dei proventi esenti dall’imposta per la parte del loro
ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli
articoli 96 e 109, commi 5 e 6, e’ computata in diminuzione del
reddito complessivo a norma dell’articolo 8.
3. Oltre ai proventi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 91,
non concorrono alla formazione del reddito:
a) le indennita’ per la cessazione di rapporti di agenzia delle
persone fisiche e delle societa’ di persone;
b) le plusvalenze, le indennita’ e gli altri redditi indicati
alle lettere da g) a n) del comma 1 dell’articolo 17, quando ne e’
richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso
articolo.
4. Ai fini dell’applicazione del comma 2 non rileva la quota esente
dei proventi di cui all’articolo 87, determinata secondo quanto
previsto nel presente capo.
5. Nei confronti dei soggetti che esercitano attivita’ di
allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del
comma 2 dell’articolo 32 il reddito relativo alla parte eccedente
concorre a formare il reddito d’impresa nell’ammontare determinato
attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del
reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite
medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle
diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti
negativi non sono ammessi in deduzione. Il valore medio e il
coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le disposizioni del
presente comma non si applicano nei confronti dei redditi di cui
all’articolo 55, comma 2, lettera c). Il coefficiente moltiplicatore
non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente
dell’opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto,
non si configuri l’impresa familiare. Il contribuente ha facolta’, in
sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle
disposizioni del presente comma. Ai fini del rapporto di cui
all’articolo 96, i proventi dell’allevamento di animali di cui al
presente comma, si computano nell’ammontare ivi stabilito.
Art. 57.
Ricavi
1. Si comprende tra i ricavi di cui all’articolo 85 anche il valore
normale dei beni ivi indicati destinati al consumo personale o
familiare dell’imprenditore.
Art. 58.
Plusvalenze
1. Per le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le
disposizioni del comma 4 dell’articolo 86 non si applicano quando e’
richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell’articolo
17. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto
gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa;
l’azienda e’ assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei
confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si
applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque
anni dall’apertura della successione, della societa’ esistente tra
gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.
2. Le plusvalenze di cui all’articolo 87 non concorrono alla
formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al
60 per cento del loro ammontare.
3. Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa concorrono a
formare il reddito anche se i beni vengono destinati al consumo
personale o familiare dell’imprenditore o a finalita’ estranee
all’esercizio dell’impresa.
Art. 59.
Dividendi
1. Gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
denominazione dalle societa’ e dagli enti indicati nell’articolo 73,
comma 1, lettere a) e b) concorrono alla formazione del reddito
complessivo nell’esercizio in cui sono percepiti. Si applica
l’articolo 47.
2. Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f) del
comma 1 dell’articolo 44 non concorrono alla formazione del reddito
complessivo dell’esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi,
limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.
Art. 60.
Spese per prestazioni di lavoro
1. Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro
prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai
figli, affidati o affiliati minori di eta’ o permanentemente inabili
al lavoro e dagli ascendenti, nonche’ dai familiari partecipanti
all’impresa di cui al comma 4 dell’articolo 5.
Art. 61.
Interessi passivi
1. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del
reddito non danno diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle
lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15.
Art. 62.
Pro rata patrimoniale
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 97, comma 1, il valore
di libro delle partecipazioni di cui all’articolo 87, rileva nella
stessa percentuale di cui all’articolo 58, comma 2.
Art. 63.
Contrasto all’utilizzo fiscale della
sottocapitalizzazione delle imprese
1. Per l’applicazione della norma di cui all’articolo 98 alle
imprese individuali il riferimento al socio si intende
all’imprenditore e nelle imprese familiari anche ai soggetti di cui
all’articolo 5, comma 5.
Art. 64.
Norme generali sulle componenti del reddito d’impresa
1. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i
requisiti di cui all’articolo 87 ed i costi specificamente inerenti
al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura
corrispondente alla percentuale di cui all’articolo 58, comma 2.
2. Le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti
promiscuamente all’esercizio dell’impresa e all’uso personale o
familiare dell’imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili
nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’articolo 102, nella misura del 50
per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione,
anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all’impiego di
tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente e’ deducibile
una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone
di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non
disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio
dell’impresa.
Art. 65.
Beni relativi all’impresa
1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi,
si considerano relativi all’impresa, oltre ai beni indicati alle
lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 85, a quelli strumentali
per l’esercizio dell’impresa stessa ed ai crediti acquisiti
nell’esercizio dell’impresa stessa, i beni appartenenti
all’imprenditore che siano indicati tra le attivita’ relative
all’impresa nell’inventario tenuto a norma dell’articolo 2217 del
codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell’articolo 43 si
considerano relativi all’impresa solo se indicati nell’inventario;
per i soggetti indicati nell’articolo 66, tale indicazione puo’
essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo
le modalita’ di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell’articolo 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695.
2. ……….
3. ……….
3-bis ……….
Art. 66.
Imprese minori
1. ……….
2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le
disposizioni degli articoli 64, comma 2, 102 e 103, a condizione che
sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L’indicazione di tali
quote puo’ essere effettuata anche secondo le modalita’ dell’articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e
le perdite su crediti sono deducibili a norma dell’articolo 101. Non
e’ ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli
accantonamenti di cui all’articolo 105 sono deducibili a condizione
che risultino iscritti nei registri di cui all’articolo 18 del
decreto indicato al comma 1.
3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le
disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 96, 100,
108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera
b) e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento
ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di
impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei
registri di cui all’articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la
disposizione dell’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 109.
4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli
esercenti le attivita’ indicate al primo comma dell’articolo 1 del
decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d’impresa
determinato a norma dei precedenti commi e’ ridotto, a titolo di
deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari
alle seguenti percentuali dell’ammontare dei ricavi: 3 per cento dei
ricavi fino a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre euro
6.197,48 e fino a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre
euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24.
5. Per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto
di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi e’
ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate,
di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati
dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma
nell’ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49
per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese
compete, altresi’, una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per
ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno
carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una
sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto,
indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve
predisporre e conservare un prospetto recante l’indicazione dei
viaggi effettuati e della loro durata e localita’ di destinazione
nonche’ degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci
o, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all’articolo 56
della legge 6 giugno 1974, n. 298; i documenti di trasporto, le
fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla
scadenza del termine per l’accertamento.
Capo VII
Redditi diversi
Art. 67.
Redditi diversi
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale
ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o
di imprese commerciali o da societa’ in nome collettivo e in
accomandita semplice, ne’ in relazione alla qualita’ di lavoratore
dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di
terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la
successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso
di beni immobili acquistati o costruiti da non piu’ di cinque anni,
esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unita’
immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso
tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad
abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonche’, in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo
gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso
di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni
qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio,
e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle
societa’ di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1,
lettere a), b) e d), nonche’ la cessione di diritti o titoli
attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni,
qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino,
complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una
partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25
per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli
attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette
partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione
e’ determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel
corso di dodici mesi, ancorche’ nei confronti di soggetti diversi.
Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i
titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di
diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente
lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del
comma 2 dell’articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione
al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera f) dell’articolo
44 qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al
25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data di
stipula del contratto secondo che si tratti di societa’ i cui titoli
sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora
il valore dell’apporto sia superiore al 25 per cento dell’ammontare
dei beni dell’associante determinati in base alle disposizioni
previste del comma 2 dell’articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi
della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di
societa’ di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, nonche’
di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui alla lettera f) dell’articolo
44 qualora il valore dell’apporto sia non superiore al 5 per cento o
al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data
di stipula del contratto secondo che si tratti di societa’ i cui
titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente
qualora il valore dell’apporto sia non superiore al 25 per cento
dell’ammontare dei beni dell’associante determinati in base alle
disposizioni previste dal comma 2 dell’articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e
c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso
di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di
valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi
o conti correnti, di metalli preziosi, sempreche’ siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi
d’investimento collettivo. Agli effetti dell’applicazione della
presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il
prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati,
comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o
l’obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari,
valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a
termine uno o piu’ pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di
metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura
finanziaria. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera
sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli
precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo
oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale
e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche’ quelli realizzati
mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e
delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da
prove di abilita’ o dalla sorte nonche’ quelli attribuiti in
riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o
sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente,
compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all’estero;
g) i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere
dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del
comma 2 dell’articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla
sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o
concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili,
dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l’affitto e
la concessione in usufrutto dell’unica azienda da parte
dell’imprenditore non si considerano fatti nell’esercizio
dell’impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le
plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo
come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione,
anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell’articolo 58;
i) i redditi derivanti da attivita’ commerciali non esercitate
abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita’ di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non
fare o permettere;
m) le indennita’ di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i
premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attivita’
sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive
nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine
(UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo,
comunque denominato, che persegua finalita’ sportive dilettantistiche
e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore
di societa’ e associazioni sportive dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione
eterogenea di cui all’articolo 171, comma 2, ove ricorrono i
presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti.
1-bis. ……
1-ter. ……
1-quater. ……
Art. 68.
Plusvalenze
1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi
percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo
di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo
inerente al bene medesimo.
2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell’articolo 67
acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio della lottizzazione o
delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel
quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti
gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti
gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del
terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero
a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni
suscettibili d’utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del
comma 1 dell’articolo 67 e’ costituito dal prezzo di acquisto
aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla
variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati nonche’ dell’imposta comunale sull’incremento di
valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di
successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore
dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito
definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo
inerente, nonche’ dell’imposta comunale sull’incremento di valore
degli immobili e di successione.
3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo
67, per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate
algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze;
se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza e’
riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento
dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre
il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono
state realizzate.
4. Nonostante quanto previsto dal comma 3 concorrono integralmente
alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui alla
lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 se relative a partecipazioni
in societa’ residenti in paesi o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze emanato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, salvo l’avvenuta
dimostrazione, a seguito di esercizio dell’interpello secondo le
modalita’ del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del
rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1
dell’articolo 87.
5. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1
dell’articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze, nonche’ ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera
c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera
c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l’ammontare
complessivo delle minusvalenze e delle perdite e’ superiore
all’ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi,
l’eccedenza puo’ essere portata in deduzione, fino a concorrenza,
dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d’imposta
successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel
quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del
comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il
corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni
rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a
tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione,
compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume
come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli
effetti dell’imposta di successione, nonche’, per i titoli esenti da
tale imposta, il valore normale alla data di apertura della
successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo
il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni
acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo
unitario e’ determinato ripartendo il costo originario sul numero
complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le
partecipazioni nelle societa’ indicate dall’articolo 5, il costo e’
aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e
dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi gia’
imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute
a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a
pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il
costo o valore di acquisto e’ documentato a cura del contribuente.
Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in
mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il
valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi
dell’articolo 110, comma 9, nel periodo d’imposta in cui la
plusvalenza e’ realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli
stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.
7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonche’
dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale
maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla
partecipazione in societa’ ed enti soggetti all’imposta sul reddito
delle societa’;
b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o
di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo
67, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d’imposta nel
quale si e’ verificato il superamento delle percentuali si
considerano percepiti in tale periodo;
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si
assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di
effettuazione del prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della
documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate
in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza
dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1
dell’articolo 67, il corrispettivo e’ costituito dal prezzo di
cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o
riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del
corrispettivo la plusvalenza e’ determinata con riferimento alla
parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente
alle somme percepite nel periodo d’imposta.
8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1
dell’articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei
differenziali positivi o negativi, nonche’ degli altri proventi od
oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti
ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e
degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6
e 7. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l’opzione non
sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il
reddito nel periodo d’imposta in cui l’opzione e’ esercitata ovvero
scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito
dell’esercizio dell’opzione siano cedute le attivita’ di cui alle
lettere c), c-bis) o c-ter), dell’articolo 67, i premi pagati o
riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e
minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non
concorrono a formare il reddito, anche se la cessione e’ posta in
essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater)
del comma 1 dell’articolo 67.
9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera
c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 67, sono costituiti dalla
differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od
il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati
ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla
loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal
corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i
redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non
riscossi nonche’ i redditi di capitale maturati a favore del
creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni
della lettera f) del comma 7.
Art. 69.
Premi vincite ed indennita’
………………..
Art. 70.
Redditi di natura fondiaria
………………..
Art. 71.
Altri redditi
………………..
Titolo II
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’
Capo I
Soggetti passivi e disposizioni generali
Art. 72.
Presupposto dell’imposta
1. Presupposto dell’imposta sul reddito delle societa’ e’ il
possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie
indicate nell’articolo 6.
Art. 73.
Soggetti passivi
1. Sono soggetti all’imposta sul reddito delle societa’:
a) le societa’ per azioni e in accomandita per azioni, le
societa’ a responsabilita’ limitata, le societa’ cooperative e le
societa’ di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa’, residenti
nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attivita’ commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa’, residenti
nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attivita’ commerciali;
d) le societa’ e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita’
giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa’, di cui alle lettere b) e
c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le
associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni
non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali
il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo.
Tra le societa’ e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono
comprese anche le societa’ e le associazioni indicate nell’articolo
5.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le
societa’ e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta
hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto
principale nel territorio dello Stato.
4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente e’
determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto,
se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende
l’attivita’ essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari
indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette
forme, l’oggetto principale dell’ente residente e’ determinato in
base all’attivita’ effettivamente esercitata nel territorio dello
Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
Art. 74.
Stato ed enti pubblici
1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad
ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita’ giuridica, i
comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti
gestori di demanio collettivo, le comunita’ montane, le province e le
regioni non sono soggetti all’imposta.
2. Non costituiscono esercizio dell’attivita’ commerciale:
a) l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l’esercizio di attivita’ previdenziali, assistenziali e
sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal
fine, comprese le aziende sanitarie locali.
Art. 75.
Base imponibile
1. L’imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato
secondo le disposizioni della sezione I del capo II, per le societa’
e gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73,
del capo III, per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e
dei capi IV e V, per le societa’ e gli enti non residenti di cui alla
lettera d).
2. Le societa’ residenti di cui alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 73 e quelle non residenti di cui alla lettera d)
possono determinare il reddito secondo le disposizioni del capo VI.
Art. 76.
Periodo d’imposta
1. L’imposta e’ dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali
corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto
stabilito negli articoli 80 e 84.
2. Il periodo di imposta e’ costituito dall’esercizio o periodo di
gestione della societa’ o dell’ente, determinato dalla legge o
dall’atto costitutivo. Se la durata dell’esercizio o periodo di
gestione non e’ determinata dalla legge o dall’atto costitutivo, o e’
determinata in due o piu’ anni, il periodo di imposta e’ costituito
dall’anno solare.
3. Se il periodo di imposta e’ superiore o inferiore a dodici mesi
i redditi di cui agli articoli 90 e 56, comma 5, sono ragguagliati
alla durata di esso. Il ragguaglio si effettua anche ai fini delle
disposizioni di cui agli articoli 102, commi 2, 6 e 7, 104, 106 e
107, commi 1 e 2.
Art. 77.
Aliquota dell’imposta
1. L’imposta e’ commisurata al reddito complessivo netto con
l’aliquota del 33 per cento.
Art. 78.
Detrazione d’imposta per oneri
1. Dall’imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo
ammontare un importo pari al 19 per cento dell’onere di cui
all’articolo 15, comma 1-bis, limitatamente alle societa’ e agli enti
di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti
nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonche’ dalle
societa’ ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali
soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla
stessa societa’ o ente che controlla i soggetti medesimi, nonche’
dell’onere di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i-ter).
Art. 79.
Scomputo degli acconti
1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell’imposta e
le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall’imposta
a norma dell’articolo 22, salvo il disposto del comma 2 del presente
articolo.
2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell’articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692,
applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta
nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito
complessivo ancorche’ non siano stati percepiti e assoggettati alla
ritenuta. L’importo da scomputare e’ calcolato in proporzione
all’ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a
formare il reddito.
Art. 80.
Riporto o rimborso delle eccedenze
1. Se l’ammontare complessivo dei crediti di imposta, delle
ritenute d’acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti
articoli e’ superiore a quello dell’imposta dovuta il contribuente ha
diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione
dell’imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne
il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare
la stessa in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Capo II
Determinazione della base imponibile delle
societa’ e degli enti commerciali residenti
Sezione I
Determinazione della base imponibile
Art. 81.
Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo delle societa’ e degli enti commerciali
di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73, da
qualsiasi fonte provenga, e’ considerato reddito d’impresa ed e’
determinato secondo le disposizioni di questa sezione.
Art. 82.
Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali
1. Alle plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote
alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo
comma, e 2359-ter, del codice civile e a norma dell’articolo 121 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le
disposizioni del comma 4 dell’articolo 86.
Art. 83.
Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo e’ determinato apportando all’utile o
alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio
chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in
diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle
successive disposizioni della presente sezione.
Art. 84.
Riporto delle perdite
1. La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse
norme valevoli per la determinazione del reddito, puo’ essere
computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta
successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova
capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. La perdita e’
diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui
all’articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i
componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109,
commi 5 e 6. Detta differenza potra’ tuttavia essere computata in
diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l’imposta
corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali
crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto,
versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all’articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta possono,
con le modalita’ previste al comma 1, essere computate in diminuzione
del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi senza alcun
limite di tempo.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la
maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle
assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga
trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo
e, inoltre, venga modificata l’attivita’ principale in fatto
esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state
realizzate. La modifica dell’attivita’ assume rilevanza se interviene
nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento od
acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione
non si applica qualora:
a) le partecipazioni siano acquisite da societa’ controllate
dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le
perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi;
b) le partecipazioni siano relative a societa’ che nel biennio
precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di
dipendenti mai inferiore alle dieci unita’ e per le quali dal conto
economico relativo all’esercizio precedente a quello di trasferimento
risultino un ammontare di ricavi e proventi dell’attivita’
caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro
subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del
codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla
media degli ultimi due esercizi anteriori.
Art. 85.
Ricavi
1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi alla cui produzione o al cui scambio e’ diretta l’attivita’
dell’impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie,
di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali,
acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di
partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di
societa’ ed enti di cui all’articolo 73, che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica
l’esenzione di cui all’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni
al cui scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa. Se le
partecipazioni sono nelle societa’ o enti di cui all’articolo 73,
comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell’articolo 44;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari
similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44 emessi da societa’ ed
enti di cui all’articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, diversi da quelli cui si applica l’esenzione di cui
all’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e’
diretta l’attivita’ dell’impresa;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri
titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e
d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e’ diretta
l’attivita’ dell’impresa;
f) le indennita’ conseguite a titolo di risarcimento, anche in
forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui
alle precedenti lettere;
g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in
natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a
norma di legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di
cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalita’ estranee
all’esercizio dell’impresa.
3. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alle lettere c),
d) ed e) del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie
se non sono iscritti come tali nel bilancio.
Art. 86.
Plusvalenze patrimoniali
1. Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli
indicati nel comma 1 dell’articolo 85, concorrono a formare il
reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalita’
estranee all’esercizio dell’impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la
plusvalenza e’ costituita dalla differenza fra il corrispettivo o
l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta
imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione
del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di
avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo
oneroso. Se il corrispettivo della cessione e’ costituito
esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un
complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente
iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i
beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in
denaro eventualmente pattuito.
3. Nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza
e’ costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non
ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al
successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a
formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono
state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un
periodo non inferiore a tre anni, o a un anno per le societa’
sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote
costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il
quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei
redditi; se questa non e’ presentata la plusvalenza concorre a
formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui e’
stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le
disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti
come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i
beni acquisiti in data piu’ recente.
5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato
preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze
dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di
avviamento.
Art. 87.
Plusvalenze esenti
1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto
esenti le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo
86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni
in societa’ ed enti indicati nell’articolo 5, escluse le societa’
semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell’articolo 73,
comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti
requisiti:
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese
precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per
prime le azioni o quote acquisite in data piu’ recente;
b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni
finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale della societa’ partecipata in uno Stato o
territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, o,
alternativamente, l’avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio
dell’interpello secondo le modalita’ del comma 5, lettera b), dello
stesso articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato
conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di
localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a
regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale;
d) esercizio da parte della societa’ partecipata di un’impresa
commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55. Senza
possibilita’ di prova contraria si presume che questo requisito non
sussista relativamente alle partecipazioni in societa’ il cui valore
del patrimonio e’ prevalentemente costituito da beni immobili diversi
dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio e’ effettivamente
diretta l’attivita’ dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati
utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Si considerano
direttamente utilizzati nell’esercizio d’impresa gli immobili
concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la societa’
partecipata svolge l’attivita’ agricola.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), devono
sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno
dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.
3. L’esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni
ivi previste, alle plusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 86,
commi 1 e 2, relativamente agli strumenti finanziari similari alle
azioni ai sensi dell’articolo 44 ed ai contratti di cui all’articolo
109, comma 9, lettera b).
4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il
requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non rileva per le
partecipazioni in societa’ i cui titoli sono negoziati nei mercati
regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche
di vendita si applica l’esenzione di cui ai commi 1 e 3
indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta
lettera d).
5. Per le partecipazioni in societa’ la cui attivita’ consiste in
via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, i
requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle
societa’ indirettamente partecipate e si verificano quando tali
requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che
rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale
della partecipante.
6. Nei casi di cui all’articolo 47, comma 5, alle somme ed al
valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle
riserve ivi previste per la parte che eccede il valore fiscalmente
riconosciuto della partecipazione si applica quanto previsto nei
precedenti commi.
7. Nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, l’esenzione di cui al
presente articolo si applica, alle stesse condizioni di cui ai commi
precedenti, alla differenza tra le somme o il valore normale dei beni
ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di cui
all’articolo 47, comma 5, e il valore fiscalmente riconosciuto della
partecipazione.
Art. 88.
Sopravvenienze attive
1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi
conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di
passivita’ iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o
altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha
concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonche’ la
sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di
passivita’ iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennita’ di cui alla lettera b) del comma 1
dell’articolo 86 vengono conseguite per ammontare superiore a quello
che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi,
l’eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del
detto articolo.
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennita’ conseguite a titolo di risarcimento, anche in
forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla
lettera f) del comma 1 dell’articolo 85 e alla lettera b) del comma 1
dell’articolo 86;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di
contributo o di liberalita’, esclusi i contributi di cui alle lettere
g) e h) del comma 1 dell’articolo 85 e quelli per l’acquisto di beni
ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato.
Tali proventi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui
sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono
stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte
salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti
produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge
31 gennaio 1994, n. 97, nonche’ quelle concesse ai sensi del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la
decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si
considerano contributi o liberalita’ i finanziamenti erogati dallo
Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di
immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche’ quelli
erogati alle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa e di
abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione
ordinaria e straordinaria di immobili destinati all’assegnazione in
godimento o locazione.
4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro
o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa’ e
agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai
propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, ne’ la riduzione dei
debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o
per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell’associato
in partecipazione.
5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il
valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva.
Art. 89.
Dividendi ed interessi
1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in societa’
semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell’articolo 5.
2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
denominazione, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, dalle
societa’ ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b),
non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono
percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della
societa’ o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro
ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione
corrisposta relativamente ai contratti di cui all’articolo 109, comma
9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di
cui all’articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti
correlate, anche in sede di accertamento.
3. Verificandosi la condizione prevista dall’articolo 44, comma 2,
lettera b), la stessa esclusione del comma 2 si applica agli utili
distribuiti dalle societa’ e dagli enti di cui all’articolo 73, comma
1, lettera d), diversi da quelli residenti negli Stati o territori a
regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 167,
comma 4, o se ivi residenti relativamente ai quali, a seguito
dell’esercizio dell’interpello secondo le modalita’ del comma 5,
lettera b), dell’articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui
alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, ove
compatibili.
5. Se la misura non e’ determinata per iscritto gli interessi si
computano al saggio legale.
6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti
«pronti contro termine» che prevedono l’obbligo di rivendita a
termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario
per l’ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La
differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello
a termine, al netto degli interessi maturati sulle attivita’ oggetto
dell’operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a
formare il reddito per la quota maturata nell’esercizio.
7. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie
regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per
servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si
considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge
o di contratto.
Art. 90.
Proventi immobiliari
1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali
per l’esercizio dell’impresa, ne’ beni alla cui produzione o al cui
scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa, concorrono a formare il
reddito nell’ammontare determinato secondo le disposizioni del capo
II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e
a norma dell’articolo 70 per quelli situati all’estero. Tale
disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei
terreni derivanti dall’esercizio delle attivita’ agricole di cui
all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti.
2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni
immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.
Art. 91.
Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito
1. Non concorrono alla formazione del reddito:
a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione
dall’imposta;
b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva;
c) in caso di riduzione del capitale sociale mediante
annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della
relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o
negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente
quota del patrimonio netto;
d) i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli
interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o
quote.
Art. 92.
Variazioni delle rimanenze
1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati
all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze
iniziali, concorrono a formare il reddito dell’esercizio. A tal fine
le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi
specifici o a norma dell’articolo 93, sono assunte per un valore non
inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie
omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un
valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni
che seguono.
2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono
valutate attribuendo ad ogni unita’ il valore risultante dalla
divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati
nell’esercizio stesso per la loro quantita’.
3. Negli esercizi successivi, se la quantita’ delle rimanenze e’
aumentata rispetto all’esercizio precedente, le maggiori quantita’,
valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per
esercizi di formazione. Se la quantita’ e’ diminuita, la diminuzione
si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire
dal piu’ recente.
4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con
il metodo della media ponderata o del «primo entrato, primo uscito» o
con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono
assunte per il valore che risulta dall’applicazione del metodo
adottato.
5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni,
determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, e’ superiore al valore
normale medio di essi nell’ultimo mese dell’esercizio, il valore
minimo di cui al comma 1, e’ determinato moltiplicando l’intera
quantita’ dei beni, indipendentemente dall’esercizio di formazione,
per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore
normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura
dell’esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in
conformita’ alle disposizioni del presente comma vale anche per gli
esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte
nello stato patrimoniale per un valore superiore.
6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di
esecuzione al termine dell’esercizio sono valutati in base alle spese
sostenute nell’esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell’articolo
93 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.
7. Le rimanenze finali di un esercizio nell’ammontare indicato dal
contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell’esercizio
successivo.
8. Per gli esercenti attivita’ di commercio al minuto che valutano
le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si
tiene conto del valore cosi’ determinato anche in deroga alla
disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei
redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le
modalita’ di applicazione del detto metodo, con riferimento
all’oggetto e alla struttura organizzativa dell’impresa.
Art. 93.
Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e
servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione
ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare
il reddito dell’esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che
costituiscono esistenze iniziali dell’esercizio successivo, sono
assunte per il valore complessivo determinato a norma delle
disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall’inizio
dell’esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4.
2. La valutazione e’ fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti.
Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di
disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto,
finche’ non siano state definitivamente stabilite, in misura non
inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi
coperta da stati di avanzamento la valutazione e’ fatta in base ai
corrispettivi liquidati.
3. Il valore determinato a norma del comma 2 puo’ essere ridotto
per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non
superiore al 2 per cento. Per le opere, le forniture ed i servizi
eseguiti all’estero, se i corrispettivi sono dovuti da soggetti non
residenti, la misura massima della riduzione e’ elevata al 4 per
cento.
4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si
comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso
di liquidazione parziale, e’ limitata alla parte non ancora
liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi e’ imputata
al reddito dell’esercizio in cui e’ stata definitivamente stabilita.
5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4 le imprese che
contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le
rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all’esercizio nel
quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture
possono essere autorizzate dall’ufficio delle imposte ad applicare lo
stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito;
l’autorizzazione ha effetto a partire dall’esercizio in corso alla
data in cui e’ rilasciata.
6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato,
distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto
recante l’indicazione degli estremi del contratto, delle generalita’
e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli
elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di
tali elementi nei conti dell’impresa.
7. Per i contratti di cui al presente articolo i corrispettivi
pattuiti in valuta estera non ancora riscossi si considerano come
crediti ancorche’ non risultanti in bilancio.
Art. 94.
Valutazione dei titoli
1. I titoli indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d), ed
e), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le
disposizioni dell’articolo 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto
stabilito nei seguenti commi.
2. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di
«pronti contro termine» che prevedono per il cessionario l’obbligo di
rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle
rimanenze dei titoli.
3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene
conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi
dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche.
4. Le disposizioni dell’articolo 92, comma 5, si applicano solo per
la valutazione dei titoli di cui all’articolo 85, comma 1, lettera
e); a tal fine il valore minimo e’ determinato:
a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base ai
prezzi rilevati nell’ultimo giorno dell’esercizio ovvero in base alla
media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese. Non si
applica, comunque, l’articolo 109, comma 4, lettera b), secondo
periodo;
b) per gli altri titoli, secondo le disposizioni dell’articolo 9,
comma 4, lettera c).
5. In caso di aumento del capitale della societa’ emittente
mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni
ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle gia’ possedute
in proporzione alle quantita’ delle singole voci della corrispondente
categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce,
dividendo il costo complessivo delle azioni gia’ possedute per il
numero complessivo delle azioni.
6. L’ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto
capitale alla societa’ dai propri soci o della rinuncia ai crediti
nei confronti della societa’ dagli stessi soci, si aggiunge al costo
dei titoli e delle quote di cui all’articolo 85, comma 1, lettera c),
in proporzione alla quantita’ delle singole voci della corrispondente
categoria; la stessa disposizione vale relativamente agli apporti
effettuati dei detentori di strumenti finanziari assimilati alle
azioni.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la
valutazione delle quote di partecipazione in societa’ ed enti non
rappresentate da titoli, indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera
c).
Art. 95.
Spese per prestazioni di lavoro
1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in
denaro o in natura a titolo di liberalita’ a favore dei lavoratori,
salvo il disposto dell’articolo 100, comma 1.
2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le
spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle
relative a servizi di mensa destinati alla generalita’ dei dipendenti
o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta
temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di
manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono
deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce
reddito per i dipendenti stessi a norma dell’articolo 51, comma 4,
lettera c). Qualora i fabbricati di cui al primo periodo siano
concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza
anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano
l’attivita’, per il periodo d’imposta in cui si verifica il
trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese
sono integralmente deducibili.
3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte
effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e
dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore
ad euro 180,76; il predetto limite e’ elevato ad euro 258,23 per le
trasferte all’estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti
rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua
proprieta’ ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una
specifica trasferta, la spesa deducibile e’ limitata,
rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio
relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli
fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
4. Le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo
della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione
alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio
comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno,
elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto.
5. I compensi spettanti agli amministratori delle societa’ ed enti
di cui all’articolo 72, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in
cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione
agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono
deducibili anche se non imputati al conto economico.
6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 109, comma 9,
lettera b) le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori
dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in
diminuzione del reddito dell’esercizio di competenza,
indipendentemente dalla imputazione al conto economico.
Art. 96.
Interessi passivi
1. La quota di interessi passivi che residua dopo l’applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 1998 e’ deducibile per
la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e
degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e
l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a
norma dell’articolo 88, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di
rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non
concorrono a formare il reddito;
b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si
computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza
tenere conto delle rimanenze;
c) le plusvalenze realizzate si computano per l’ammontare che a
norma dell’articolo 86 concorre a formare il reddito dell’esercizio;
d) le plusvalenze di cui all’articolo 87, si computano per il
loro intero ammontare;
e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si
computano per l’intero ammontare indipendentemente dal loro concorso
alla formazione del reddito;
f) i proventi immobiliari di cui all’articolo 90 si computano
nella misura ivi stabilita;
g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei
limiti degli incrementi formati nell’esercizio.
3. Se nell’esercizio sono stati conseguiti interessi o altri
proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o
private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a
decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente
dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non
sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell’ammontare
complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi
che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2
ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto,
dell’ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a
quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.
Art. 97.
Pro rata patrimoniale
1. Nel caso in cui alla fine del periodo d’imposta il valore di
libro delle partecipazioni di cui all’articolo 87 eccede quello del
patrimonio netto contabile, la quota di interessi passivi che residua
dopo l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 98, al
netto degli interessi attivi, e’ indeducibile per la parte
corrispondente al rapporto fra tale eccedenza ed il totale
dell’attivo patrimoniale ridotto dello stesso patrimonio netto
contabile e dei debiti commerciali. La parte indeducibile determinata
ai sensi del periodo precedente e’ ridotta in misura corrispondente
alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle stesse
partecipazioni di cui all’articolo 87.
2. Per il calcolo dell’eccedenza di cui al primo comma:
a) il patrimonio netto contabile, comprensivo dell’utile
dell’esercizio, e’ rettificato in diminuzione con gli stessi criteri
di cui all’articolo 98, comma 3, lettera e), numeri 1) e 3);
b) non rilevano:
1) le partecipazioni in societa’ il cui reddito concorre
insieme a quello della partecipante alla formazione dell’imponibile
di gruppo di cui alle sezioni II e III del presente capo, salvo
quanto previsto rispettivamente dagli articoli 124, comma 1, lettera
a), e 138, comma 1, delle predette sezioni;
2) quelle in societa’ il cui reddito e’ imputato ai soci anche
per effetto dell’opzione di cui all’articolo 115. Tuttavia, nel caso
in cui entro il terzo anno successivo all’acquisto avvenga la
cessione di tali partecipazioni, il reddito imponibile e’ rettificato
in aumento dell’importo corrispondente a quello degli interessi
passivi dedotti nei precedenti esercizi per effetto della previsione
di cui al primo periodo.
Art. 98.
Contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione
1. La remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui al comma 4,
direttamente o indirettamente erogati o garantiti da un socio
qualificato o da una sua parte correlata, computata al netto della
quota di interessi indeducibili in applicazione dell’articolo 3,
comma 115 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e’ indeducibile dal
reddito imponibile qualora il rapporto tra la consistenza media
durante il periodo d’imposta dei finanziamenti di cui al comma 4 e la
quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo
e delle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale
effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate in esecuzione
dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), sia
superiore a quello di quattro a uno.
2. Il comma 1 non si applica nel caso in cui:
a) l’ammontare complessivo dei finanziamenti di cui al comma 4
non eccede quattro volte il patrimonio netto contabile determinato
con i criteri di cui alla lettera e) del comma 3;
b) il contribuente debitore fornisce la dimostrazione che
l’ammontare dei finanziamenti di cui al comma 4 e’ giustificato dalla
propria esclusiva capacita’ di credito e che conseguentemente gli
stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la
sola garanzia del patrimonio sociale.
3. Ai fini dell’applicazione del comma 1:
a) si considerano eccedenti i finanziamenti di cui al comma 4 per
la parte della loro consistenza media eccedente il rapporto di cui al
comma 1;
b) si considerano parti correlate al socio qualificato le
societa’ da questi controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile e se persona fisica anche i familiari di cui all’articolo 5,
comma 5;
c) il socio e’ qualificato quando:
1. direttamente o indirettamente controlla ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile il soggetto debitore;
2. partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con una
percentuale pari o superiore al 25 per cento, alla determinazione
della quale concorrono le partecipazioni detenute da sue parti
correlate. Non si considerano soci qualificati i soggetti di cui
all’articolo 74;
d) ai finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato si
aggiungono quelli erogati o garantiti da sue parti correlate;
e) per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato
e di sue parti correlate si considera il patrimonio netto contabile,
cosi’ come risultante dal bilancio relativo all’esercizio precedente,
comprensivo dell’utile dello stesso esercizio non distribuito,
rettificato in diminuzione per tenere conto:
1) dei crediti risultanti nell’attivo patrimoniale relativi ad
obblighi di conferimento ancora non eseguiti;
2) del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio;
3) delle perdite subite nella misura in cui entro la data di
approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a
quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del
patrimonio netto mediante l’accantonamento di utili o l’esecuzione di
conferimenti in danaro o in natura;
4) del valore di libro o, se minore del relativo patrimonio
netto contabile, delle partecipazioni in societa’ controllate e
collegate di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) e di cui
all’articolo 5, diverse da quelle di cui al successivo comma 5;
f) la consistenza media dei finanziamenti di cui al comma 4 si
determina sommando il relativo ammontare complessivo esistente al
termine di ogni giornata del periodo d’imposta e dividendo tale somma
per il numero dei giorni del periodo stesso. Non concorrono alla
determinazione della consistenza i finanziamenti infruttiferi erogati
o garantiti dai soci qualificati o da sue parti correlate a
condizione che la remunerazione media di cui alla lettera g) non sia
superiore al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di un punto
percentuale;
g) la remunerazione dei finanziamenti eccedenti e’ calcolata
applicando agli stessi il tasso che corrisponde al rapporto tra la
remunerazione complessiva dei finanziamenti di cui al comma 4
maturata nel periodo d’imposta e la consistenza media degli stessi.
4. Ai fini della determinazione del rapporto di cui alla lettera a)
del comma 1 rilevano i finanziamenti erogati o garantiti dal socio
qualificato o da sue parti correlate intendendo per tali quelli
derivanti da mutui, da depositi di danaro e da ogni altro rapporto di
natura finanziaria.
5. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 non
rilevano i finanziamenti assunti nell’esercizio dell’attivita’
bancaria o dell’attivita’ svolta dai soggetti indicati nell’articolo
1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con esclusione
delle societa’ che esercitano in via esclusiva o prevalente
l’attivita’ di assunzione di partecipazioni.
6. Si intendono garantiti dal socio o da sue parti correlate i
debiti assistiti da garanzie reali, personali e di fatto fornite da
tali soggetti anche mediante comportamenti ed atti giuridici che,
seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzia,
ottengono lo stesso effetto economico.
7. Il presente articolo non si applica ai contribuenti il cui
volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione
degli studi settore. Si applica, in ogni caso, alle societa’ che
esercitano in via esclusiva o prevalente l’attivita’ di assunzione di
partecipazioni.
Art. 99.
Oneri fiscali e contributivi
1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali e’ prevista la
rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre
imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento.
2. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente
accertate sono deducibili nei limiti dell’ammontare corrispondente
alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti
degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.
3. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono
deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura
in cui sono dovuti, in base a formale deliberazione
dell’associazione.
Art. 100.
Oneri di utilita’ sociale
1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla
generalita’ dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente
sostenute per specifiche finalita’ di educazione, istruzione,
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili
per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille
dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente
risultante dalla dichiarazione dei redditi.
2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche
che perseguono esclusivamente finalita’ comprese fra quelle indicate
nel comma 1 o finalita’ di ricerca scientifica, nonche’ i contributi,
le donazioni e le oblazioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera
g), per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento
del reddito d’impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche
aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalita’
di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non
superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato;
c) le erogazioni liberali fatte a favore di universita’ e di
istituti di istruzione universitaria, per un ammontare
complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa
dichiarato;
d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per
la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare
complessivo non superiore all’1 per cento del reddito imponibile del
soggetto che effettua l’erogazione stessa;
e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione,
protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura
effettivamente rimasta a carico. La necessita’ delle spese, quando
non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita
certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del
Ministero per i beni e le attivita’ culturali, previo accertamento
della loro congruita’ effettuato d’intesa con il competente ufficio
dell’Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in caso di
mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione per i beni e le attivita’ culturali, di mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili
vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L’Amministrazione per i beni e le attivita’ culturali da’ immediata
comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate delle
violazioni che comportano la indeducibilita’ e dalla data di
ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la
rettifica della dichiarazione dei redditi;
f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti
o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita’
di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore
culturale e artistico, effettuate per l’acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 2 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese
le erogazioni effettuate per l’organizzazione di mostre e di
esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o
culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli
studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attivita’
culturali, che dovra’ approvare la previsione di spesa ed il conto
consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce
i tempi necessari affinche’ le erogazioni fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla
l’impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa
non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le
erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini
assegnati, ovvero utilizzate non in conformita’ alla destinazione,
affluiscono, nella loro totalita’, all’entrata dello Stato;
g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al
2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore di enti o
istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente
attivita’ nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture
esistenti, nonche’ per la produzione nei vari settori dello
spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita’ dal
percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento
affluiscono, nella loro totalita’, all’entrata dello Stato;
h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a
2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a
favore delle ONLUS, nonche’ le iniziative umanitarie, religiose o
laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
appartenenti all’OCSE;
i) le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti,
assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi
erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille
dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente, cosi’ come risultano dalla dichiarazione dei redditi;
l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a
1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a
favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle
regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni
pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute,
per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la
realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e
dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali
individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri
che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i
soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle
predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo
scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto
beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei
soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego
delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a
quello di riferimento all’Agenzia delle entrate, l’elenco dei
soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali da essi
effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata,
i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo
maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le
attivita’ culturali versano all’entrata dello Stato un importo pari
al 37 per cento della differenza;
n) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di
gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali
e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale
paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina,
statale e regionale, nonche’ gestita dalle associazioni e fondazioni
private indicate nell’articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate
per sostenere attivita’ di conservazione, valorizzazione, studio,
ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalita’ di
interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio individua con
proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di
soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote
assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un
dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma
allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che
abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, versano
all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della
differenza;
o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle
regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di
fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la
realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della
sanita’ autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto
che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono
beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto
determina altresi’, fino a concorrenza delle somme allo scopo
indicate, l’ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun
soggetto erogatore, nonche’ definisce gli obblighi di informazione da
parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero
della salute vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro
il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, all’Agenzia
delle entrate, l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle
erogazioni liberali deducibili da essi effettuate.
3. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni
pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute,
effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti
ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite
di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le
finalita’ statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.
4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei
precedenti commi e nel comma 1 dell’articolo 95 non sono ammesse in
deduzione.
Art. 101.
Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
1. Le minusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli
indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi
criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono
deducibili se sono realizzate ai sensi dell’articolo 86, commi 1,
lettere a), b) e c), e 2.
2. Per la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1,
lettera e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si
applicano le disposizioni dell’articolo 94; tuttavia, per i titoli
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze
sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore
fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni
in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma
dell’articolo 2426, n. 4), del codice civile o di leggi speciali, non
e’ deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di
acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di
patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa
partecipata.
4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento
di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a
fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il
reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di
attivita’ iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da
quelle di cui all’articolo 87.
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non
ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se
risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite
su crediti, se il debitore e’ assoggettato a procedure concorsuali.
Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a
procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del
fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta
amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di
concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
6. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in societa’ in
nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le
disposizioni del comma 2 dell’articolo 8.
7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
conto capitale alle societa’ indicate al comma 6 dai propri soci e la
rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione
ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione.
Art. 102.
Ammortamento dei beni materiali
1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali
strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire
dall’esercizio di entrata in funzione del bene.
2. La deduzione e’ ammessa in misura non superiore a quella
risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti
stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta’ per il primo
esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni
omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari
settori produttivi.
3. La misura massima indicata nel comma 2 puo’ essere superata in
proporzione alla piu’ intensa utilizzazione dei beni rispetto a
quella normale del settore. La misura stessa puo’ essere elevata fino
a due volte, per ammortamento anticipato nell’esercizio in cui i beni
sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi;
nell’ipotesi di beni gia’ utilizzati da parte di altri soggetti,
l’ammortamento anticipato puo’ essere eseguito dal nuovo utilizzatore
soltanto nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la indicata
misura massima puo’ essere variata, in aumento o in diminuzione, nei
limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita’ dei
beni in particolari processi produttivi.
4. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente
ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e’ ammesso in
deduzione.
5. Per i beni il cui costo unitario non e’ superiore a 516,46 euro
e’ consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione
nell’esercizio in cui sono state sostenute.
6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento
del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel
limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni
materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal
registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo
esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine
dell’esercizio; per i beni ceduti nel corso dell’esercizio la
deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed e’
commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione.
L’eccedenza e’ deducibile per quote costanti nei cinque esercizi
successivi. Per specifici settori produttivi possono essere
stabiliti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
diversi criteri e modalita’ di deduzione. Resta ferma la
deducibilita’ nell’esercizio di competenza dei compensi periodici
dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati
beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del
limite percentuale sopra indicato.
7. Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di
ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura
risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non e’
ammesso l’ammortamento anticipato; la deduzione dei canoni da parte
dell’impresa utilizzatrice e’ ammessa a condizione che la durata del
contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto
beni immobili, e alla meta’ del periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in
relazione all’attivita’ esercitata dall’impresa stessa, se il
contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto previsto
dal comma 3, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad
aumentare o diminuire, nel limite della meta’, la predetta durata
minima dei contratti ai fini della deducibilita’ dei canoni, qualora
venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima
dell’ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.
8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di
ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito
dell’affittuario o dell’usufruttuario.
9. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione
relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle
concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale
di cui al precedente periodo e’ elevata al 100 per cento per gli
oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto
limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.
Art. 103.
Ammortamento dei beni immateriali
1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione
di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo
industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non
superiore a un terzo del costo; quelle relative al costo dei marchi
d’impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del
costo.
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e
degli altri diritti iscritti nell’attivo del bilancio sono deducibili
in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal
contratto o dalla legge.
3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto
nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un
decimo del valore stesso.
4. Si applica la disposizione del comma 8 dell’articolo 102.
Art. 104.
Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili
1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una
concessione e’ consentita, in luogo dell’ammortamento di cui agli
articoli 102 e 103, la deduzione di quote costanti di ammortamento
finanziario.
2. La quota di ammortamento finanziario deducibile e’ determinata
dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del
concedente, per il numero degli anni di durata della concessione,
considerando tali anche le frazioni. In caso di modifica della durata
della concessione, la quota deducibile e’ proporzionalmente ridotta o
aumentata a partire dall’esercizio in cui la modifica e’ stata
convenuta.
3. In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per
effetto di sostituzione a costi superiori o inferiori, di
ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni
altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile e’
rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dall’esercizio in
cui si e’ verificato l’incremento o il decremento, in misura pari al
relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata
della concessione.
4. Per le concessioni relative alla costruzione e all’esercizio di
opere pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento
finanziario differenziate da calcolare sull’investimento complessivo
realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli
casi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in
rapporto proporzionale alle quote previste nel piano
economico-finanziario della concessione, includendo nel costo
ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle
disposizioni del comma 1 dell’articolo 110.
Art. 105.
Accantonamenti di quiescenza e previdenza
1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita’ di fine rapporto e
ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi
dell’articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti
individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle
quote maturate nell’esercizio in conformita’ alle disposizioni
legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei
dipendenti stessi.
2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a
sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili
nell’esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote
costanti nell’esercizio stesso e nei due successivi.
3. E’ deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle
quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme
pensionistiche complementari.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli
accantonamenti relativi alle indennita’ di fine rapporto di cui
all’articolo 17, comma 1, lettere c), d) e f).
Art. 106.
Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti
1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per
l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle
cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1
dell’articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite
dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei
crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di
accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non e’ piu’
ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli
accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine
dell’esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con
riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi,
sono deducibili a norma dell’articolo 101, limitatamente alla parte
che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli
accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio
l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti
dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione
dei crediti, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio
stesso.
3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia
assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito
alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati,
banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento
delle esportazioni italiane o delle attivita’ ad esse collegate, sono
deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,60 per cento del
valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell’ammontare
delle svalutazioni dell’esercizio. L’ammontare complessivo delle
svalutazioni che supera lo 0,60 per cento e’ deducibile in quote
costanti nei nove esercizi successivi. Ai fini del presente comma le
svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio. Se in un esercizio l’ammontare complessivo
delle svalutazioni e’ inferiore al limite dello 0,60 per cento, sono
ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per
rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono piu’ deducibili quando
il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore
dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio.
4. Per gli enti creditizi e finanziari nell’ammontare dei crediti
si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione
finanziaria nonche’ la rivalutazione delle operazioni «fuori
bilancio» iscritte nell’attivo in applicazione dei criteri di cui
all’articolo 112.
5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con
riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai
sensi dell’articolo 101, limitatamente alla parte che eccede
l’ammontare dell’accantonamento per rischi su crediti dedotto nei
precedenti esercizi. Se in un esercizio l’ammontare del predetto
accantonamento eccede il 5 per cento del valore dei crediti
risultanti in bilancio, l’eccedenza concorre a formare il reddito
dell’esercizio stesso.
Art. 107.
Altri accantonamenti
1. Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di
manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono
deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o
aeromobile quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei
beni ammortizzabili. La differenza tra l’ammontare complessivamente
dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il
reddito, o e’ deducibile se negativa, nell’esercizio in cui ha
termine il ciclo.
2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell’esercizio
di opere pubbliche e le imprese subconcessionarie di queste sono
deducibili gli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di
sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della
concessione e delle altre spese di cui al comma 6 dell’articolo 102.
La deduzione e’ ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del
cinque per cento del costo e non e’ piu’ ammessa quando il fondo ha
raggiunto l’ammontare complessivo delle spese relative al bene
medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Se le spese sostenute
in un esercizio sono superiori all’ammontare del fondo l’eccedenza e’
deducibile nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il
quinto. L’ammontare degli accantonamenti non utilizzati concorre a
formare il reddito dell’esercizio in cui avviene la devoluzione.
3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni
a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non
superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento
dell’ammontare degli impegni assunti nell’esercizio, a condizione che
siano distinti per esercizio di formazione. L’utilizzo a copertura
degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a
carico dei corrispondenti accantonamenti sulla base del valore
unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze
rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive.
L’ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio
successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito
dell’esercizio stesso.
4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli
espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo.
Art. 108.
Spese relative a piu’ esercizi
1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili
nell’esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti
nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le
quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle
ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo
gia’ dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo
Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica
l’articolo 88, comma 3.
2. Le spese di pubblicita’ e di propaganda sono deducibili
nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti
nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di
rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del
loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell’esercizio in
cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Si considerano
spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti
gratuitamente, nche se recano emblemi, denominazioni o altri
riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell’impresa, e i
contributi erogati per l’organizzazione di convegni e simili. Le
predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza
siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario
non eccedente euro 25,82.
3. Le altre spese relative a piu’ esercizi, diverse da quelle
considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota
imputabile a ciascun esercizio.
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di
nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili
secondo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire dall’esercizio
in cui sono conseguiti i primi ricavi.
Art. 109.
Norme generali sui componenti del reddito d’impresa
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi,
per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono
diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di
competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o
determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo
nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le
spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data
della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione
dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o
costitutivo della proprieta’ o di altro diritto reale. Non si tiene
conto delle clausole di riserva della proprieta’. La locazione con
clausola di trasferimento della proprieta’ vincolante per ambedue le
parti e’ assimilata alla vendita con riserva di proprieta’;
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano
sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per
quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e
altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di
maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa’ e gli enti che hanno emesso obbligazioni o
titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e
quelle ricevute in dipendenza dell’emissione e’ deducibile in ciascun
periodo di imposta per una quota determinata in conformita’ al piano
di ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze
concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al
conto economico.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto
economico relativo all’esercizio di competenza. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente,
se la deduzione e’ stata rinviata in conformita’ alle precedenti
norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono
deducibili per disposizione di legge. Gli ammortamenti dei beni
materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli
accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della
dichiarazione dei redditi e’ indicato il loro importo complessivo, i
valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi. In caso di
distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili
d’esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d’imposta
cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e
nella misura in cui l’ammontare delle restanti riserve di patrimonio
netto, diverse dalla riserva legale, e dei restanti utili portati a
nuovo risulti inferiore all’eccedenza degli ammortamenti, delle
rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli
imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite
correlato agli importi dedotti. L’ammontare dell’eccedenza e’ ridotto
degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle
rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli
accantonamenti, nonche’ delle riserve di patrimonio netto e degli
utili d’esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del
reddito. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico
concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella
misura in cui risultano da elementi certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi
passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita’
sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad
attivita’ o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che
concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita’ o beni
produttivi di proventi computabili e ad attivita’ o beni produttivi
di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del
reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di
cui ai commi 1, 2, e 3 dell’articolo 96. Le plusvalenze di cui
all’articolo 87, non rilevano ai fini dell’applicazione del periodo
precedente.
6. Qualora nell’esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i
proventi di cui al comma 3 dell’articolo 1996 che eccedono
l’ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale
eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti
negativi di cui al secondo periodo del precedente comma e, ai fini
del rapporto previsto dal predetto articolo 96, non si tiene conto di
un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla
formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o
corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e’ deducibile il costo sostenuto per
l’acquisto del diritto d’usufrutto o altro diritto analogo
relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili
esclusi ai sensi dell’articolo 89.
9. Non e’ deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui
all’articolo 44, per la quota di essa che direttamente o
indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici
della societa’ emittente o di altre societa’ appartenenti allo stesso
gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari
sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione
ed a quelli di cui all’articolo 2554 del codice civile allorche’ sia
previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.
Art. 110.
Norme generali sulle valutazioni
1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento
al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo e’ assunto al lordo delle quote di ammortamento gia’
dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta
imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.
Tuttavia per i beni materiali ed immateriali strumentali per
l’esercizio dell’impresa si comprendono nel costo, fino al momento
della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente
imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro
fabbricazione, interna o presso terzi, nonche’ gli interessi passivi
sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che
siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Nel costo
di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i
costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli
immobili alla cui produzione e’ diretta l’attivita’ dell’impresa si
comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti
per la loro costruzione o ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui
all’articolo 85, lettere a) e b) non si intende comprensivo delle
plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di
legge non concorrono a formare il reddito;
d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti
finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei
maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non
concorrono alla formazione del reddito, ne’ alla determinazione del
valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote
o strumenti;
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio,
la differenza positiva o negativa tra il costo d’acquisto e il valore
di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata
nell’esercizio.
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi
e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o
sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e
oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non e’
diversamente disposto, le disposizioni dell’articolo 9; tuttavia i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera,
percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano
con riferimento a tale data. La conversione in euro dei saldi di
conto delle stabili organizzazioni all’estero si effettua secondo il
cambio alla data di chiusura dell’esercizio e le differenze rispetto
ai saldi di conto dell’esercizio precedente non concorrono alla
formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo
sistematico rapporti in valuta estera e’ consentita la tenuta della
contabilita’ plurimonetaria con l’applicazione del cambio di fine
esercizio ai saldi dei relativi conti.
3. La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura
dell’esercizio dei crediti e dei debiti in valuta estera, anche sotto
forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle
obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli
assimilati non iscritti fra le immobilizzazioni deve riguardare la
totalita’ di essi. Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i
quali il rischio di cambio e’ coperto qualora i contratti di
copertura non siano anch’essi valutati in modo coerente secondo il
cambio di chiusura dell’esercizio.
4. Le minusvalenze relative ai singoli crediti ed ai singoli debiti
in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni, i titoli cui si
applica la disciplina della obbligazioni ai sensi del codice civile o
di altre leggi o titoli assimilati alle obbligazioni, iscritti fra le
immobilizzazioni sono deducibili per un importo non superiore alla
differenza tra la valutazione di ciascun credito e di ciascun debito
secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio e la
valutazione dello stesso debito o credito secondo il cambio del
giorno in cui e’ sorto o del giorno antecedente piu’ prossimo e in
mancanza secondo il cambio del mese in cui e’ sorto. Non sono
deducibili le minusvalenze relative a crediti o debiti per i quali
esiste la copertura del rischio di cambio, salvo che il contratto di
copertura non sia valutato in modo coerente. La minusvalenza dedotta
concorre alla formazione del reddito imponibile quando per due
esercizi consecutivi il cambio medio risulta piu’ favorevole di
quello utilizzato per la determinazione della minusvalenza dedotta.
Ai fini della determinazione dell’importo da assoggettare a
tassazione si tiene conto del cambio meno favorevole rilevato alla
fine dei due esercizi considerati.
5. I proventi determinati a norma dell’articolo 90 e i componenti
negativi di cui ai commi 1 e 6 dell’articolo 102, agli articoli 104 e
106 e ai commi 1 e 2 dell’articolo 107 sono ragguagliati alla durata
dell’esercizio se questa e’ inferiore o superiore a dodici mesi.
6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di
valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve
darne comunicazione all’agenzia delle entrate nella dichiarazione dei
redditi o in apposito allegato.
7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con societa’
non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o
indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa’ che controlla l’impresa, sono
valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi
prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma
2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si
applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto
in esecuzione degli accordi conclusi con le autorita’ competenti
degli Stati esteri a seguito delle speciali «procedure amichevoli»
previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie
imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche
per i beni ceduti e i servizi prestati da societa’ non residenti nel
territorio dello Stato per conto delle quali l’impresa esplica
attivita’ di vendita e collocamento di materie prime o merci o di
fabbricazione o lavorazione di prodotti.
8. La rettifica da parte dell’ufficio delle valutazioni fatte dal
contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi
successivi. L’ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche
operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche
agli esercizi successivi.
9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno
riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese e’
accertato, su conforme parere dell’Ufficio italiano dei cambi, con
provvedimento dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale entro il mese successivo.
10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti
negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed
imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti
all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano
privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione
sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della
mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri
criteri equivalenti.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le
imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere
svolgono prevalentemente un’attivita’ commerciale effettiva, ovvero
che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo
interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di
accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare
all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al
medesimo la possibilita’ di fornire, nel termine di novanta giorni,
le prove predette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove
addotte, dovra’ darne specifica motivazione nell’avviso di
accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti
negativi di cui al comma 10 e’ comunque subordinata alla separata
indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari
dedotti.
12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le
operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti
applicabile gli articoli 167 o 168, concernente disposizioni in
materia di imprese estere partecipate.
Art. 111.
Imprese di assicurazioni
1. Nella determinazione del reddito delle societa’ e degli enti che
esercitano attivita’ assicurative concorre a formare il reddito
dell’esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino
alla misura massima stabilita a norma di legge, salvo quanto
stabilito nei commi successivi.
2. La variazione delle riserve tecniche iscritte in bilancio ai
sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
173, relative ai contratti di assicurazione dei rami vita allorche’
il rischio dell’investimento e’ sopportato dagli assicurati, e’
diminuita o aumentata dei maggiori o dei minori valori iscritti
relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti
finanziari di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonche’
delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate, se relative alle
partecipazioni di cui all’articolo 87, e degli utili di cui
all’articolo 89 esclusi dalla formazione del reddito.
3. La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di
assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente
di lungo periodo, e’ deducibile nell’esercizio in misura pari al 90
per cento dell’importo iscritto in bilancio; l’eccedenza e’
deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. E’
considerato componente di lungo periodo il 50 per cento della
medesima riserva sinistri.
4. Le provvigioni relative all’acquisizione dei contratti di
assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo di imposta
sono deducibili in quote costanti nel periodo stesso e nei due
successivi; tuttavia per i contratti di assicurazione sulla vita
possono essere dedotte per l’intero ammontare nel predetto periodo.
Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell’attivo a
copertura delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei
corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari
alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci
anni.
Art. 112.
Operazioni fuori bilancio
1. Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari
indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87, concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla
valutazione delle operazioni «fuori bilancio», in corso alla data di
chiusura dell’esercizio, diverse da:
a) quelle poste in essere esclusivamente con finalita’ di
copertura dei rischi di variazione del valore delle azioni, delle
quote e degli strumenti finanziari di cui all’articolo 85, comma 1,
lettere c) e d);
b) quelle i cui rischi di variazione di valore sono
esclusivamente coperti dalle medesime azioni, quote o strumenti
finanziari.
2. I componenti positivi e negativi relativi alle operazioni di cui
alle lettere precedenti diversi da quelli risultanti dalla
valutazione concorrono alla formazione del reddito secondo le
disposizioni dell’articolo 109.
3. Alla formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 non
concorrono i componenti positivi e negativi delle operazioni fuori
bilancio poste in essere anche non esclusivamente con finalita’ di
copertura dei rischi di variazione di valore delle azioni, delle
quote e degli strumenti finanziari aventi i requisiti di cui
all’articolo 87 e da quelle i cui rischi di variazione di valore sono
coperti anche non esclusivamente dalle medesime azioni, quote o
strumenti finanziari.
4. Ai fini del presente articolo si considerano operazioni fuori
bilancio:
a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a
termine, di titoli e valute;
b) i contratti derivati con titolo sottostante;
c) i contratti derivati su valute;
d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a
tassi di interesse, a indici o ad altre attivita’.
5. La valutazione di cui al comma 1 e’ effettuata secondo i criteri
previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3, 20,
comma 3, e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87. A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori
alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla
data della stipula o a quella di chiusura dell’esercizio precedente e
il corrispondente valore alla data di chiusura dell’esercizio. Per la
determinazione di quest’ultimo valore, si assume:
a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati
regolamentati italiani o esteri, l’ultima quotazione rilevata entro
la chiusura dell’esercizio;
b) per i contratti di compravendita di titoli il valore
determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo
94;
c) per i contratti di compravendita di valute, il valore
determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo
21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i
criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 9.
6. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con
finalita’ di copertura dei rischi relativi ad attivita’ e passivita’
produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi
concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di
imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalita’ di
copertura di rischi connessi a specifiche attivita’ e passivita’,
ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno
finalita’ di copertura di rischi connessi ad insiemi di attivita’ e
passivita’.
7. Ai fini del presente articolo l’operazione si considera con
finalita’ di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio
di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o
dei prezzi di mercato il valore di singole attivita’ o passivita’ in
bilancio o «fuori bilancio» o di insiemi di attivita’ o passivita’ in
bilancio o «fuori bilancio».
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari se valutano nei
conti annuali le operazioni fuori bilancio di cui al comma 4, ferma
restando, in ogni caso, l’applicazione dei commi 2 e 3.
Art. 113.
Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari
1. Gli enti creditizi possono chiedere all’Agenzia delle entrate,
secondo la procedura di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, che il
regime di cui all’articolo 87 non si applichi alle partecipazioni
acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di
crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione
dei crediti verso imprese in temporanea difficolta’ finanziaria, di
cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro
22 giugno 1993, n. 242632.
2. L’istanza all’Agenzia delle entrate deve contenere:
a) nel caso di acquisizioni di partecipazioni per recupero di
crediti, l’indicazione dei motivi di convenienza di tale procedura
rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, delle
modalita’ e dei tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di
partecipazioni dirette nella societa’ debitrice, la precisazione che
l’operativita’ di quest’ultima sara’ limitata agli atti connessi con
il realizzo e la valorizzazione del patrimonio;
b) nel caso di conversione di crediti, l’indicazione degli
elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di
difficolta’ finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di
riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed
economicamente conveniente la conversione rispetto a forme
alternative di recupero dei crediti; inoltre devono essere indicate
le caratteristiche del piano di risanamento, che deve essere
predisposto da piu’ enti creditizi o finanziari rappresentanti una
quota elevata dell’esposizione debitoria dell’impresa in difficolta’;
c) la rinuncia, in caso di accoglimento dell’istanza, ad
avvalersi, nei confronti della societa’ in cui si acquisisce la
partecipazione, delle opzioni di cui alle sezioni II e III del
presente capo e della facolta’ prevista dall’articolo 115 fino
all’esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui
sopra.
3. L’accoglimento dell’istanza di cui al comma 1 comporta, ai fini
dell’applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli
originari creditori, l’equiparazione ai crediti estinti o convertiti
delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni
successivamente sottoscritte per effetto dell’esercizio del relativo
diritto d’opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti
sia trasferito alle azioni ricevute.
Art. 114.
Banca d’Italia e Ufficio italiano dei cambi
1. Nella determinazione del reddito della Banca d’Italia e
dell’Ufficio italiano dei cambi non si tiene conto:
a) degli utili e dei proventi da versare allo Stato in
ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a
deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio o a convenzioni con il Ministero dell’economia e delle
finanze;
b) delle plusvalenze e sopravvenienze relative a valute estere,
titoli, crediti e debiti in valuta estera iscritte in bilancio in
base all’andamento dei cambi e accantonate in apposito fondo del
passivo.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 110, comma 2,
terzo periodo, 106, comma 2, e 112.