Enti pubblici

Monday 14 July 2003

Pubblicato sulla gazzetta Ufficiale il D.L. che stabilisce gli interventi urgenti in favore della popolazione irachena.

Pubblicato
sulla gazzetta Ufficiale il D.L. che stabilisce gli interventi urgenti in
favore della popolazione irachena

DECRETO-LEGGE
10 luglio 2003, n.165 (Gazzetta Ufficiale N. 158 del
10 Luglio 2003)

Interventi urgenti a
favore della popolazione irachena, nonche’ proroga
della partecipazione italiana a operazioni militari
internazionali.

Capo
I

Missione umanitaria
e di ricostruzione in Iraqe interventi per calamita’ all’estero

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione;

Considerati la
situazione di grave emergenza umanitaria in atto in

Iraq ed i
conseguenti rischi per la popolazione civile;

Ritenuta la
straordinaria necessita’ ed urgenza di fornire

immediato sostegno alla popolazione irachena, mediante
la

partecipazione all’azione multilaterale volta alla
stabilizzazione ed

alla ricostruzione del Paese, nonche’
al ripristino delle

infrastrutture socio-economiche di base;

Ritenuta la
straordinaria necessita’ ed urgenza di garantire le

condizioni di sicurezza per la rapida realizzazione dei
necessari

interventi umanitari;

Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’
ed urgenza di

emanare disposizioni volte ad assicurare la
continuazione della

partecipaziome dei contingenti italiani alle operazioni

internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di
cooperazione

delle Forze di polizia italiane in Albania e nei
Paesi dell’area

balcanica;

Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei

Ministri degli
affari esteri, della difesa e dell’interno, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Missione umanitaria
e di ricostruzione in Iraq

1. E’ autorizzata,
fino al 31 dicembre 2003, ad integrazione delle

somme gia’ iscritte in
bilancio in applicazione della legge 26

febbraio 1987, n. 49, la spesa di euro 21.554.000 per
la

realizzazione di una missione umanitaria e di
ricostruzione in Iraq,

intesa ad assicurare interventi per il
miglioramento delle condizioni

della popolazione irachena ed il coordinamento
delle azioni e delle

attivita’
previste dal presente decreto. La missione assicura

altresi’ i
rapporti con le autorita’, le strutture
amministrative e

di governo, nonche’
con le autorita’ locali e la partecipazione alle

attivita’
degli organismi internazionali, anche avvalendosi di un

apposito contingente di personale ed esperti.

2. Gli interventi di
cui al comma 1 sono destinati tra l’altro:

a) al settore
sanitario, per la riabilitazione e la

riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali
e per il

potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanita’ pubblica,

con particolare riferimento alla attivita’ di prevenzione e

profilassi delle malattie trasmissibili;

b) al settore delle
infrastrutture, con particolare riferimento

alla riabilitazione ed al risanamento di quelle
viarie, portuali ed

aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle
comunicazioni,

anche elettroniche;

c) al settore
scolastico, con particolare riguardo alla

riabilitazione funzionale delle relative strutture;

d) al settore della
conservazione del patrimonio culturale, per

il ripristino della funzionalita’
delle strutture destinate alla

tutela ed alla gestione dello stesso, nonche’ al restauro dei beni

culturali danneggiati.

Art. 2.

Organizzazione della
missione

1. L’attivita’ di coordinamento degli interventi di cui

all’articolo 1 e’ disciplinata con decreto del
Presidente del

Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro degli affari
esteri,

di concerto con il Ministro della difesa e con
il Ministro

dell’economia e delle finanze, con il quale sono
definite:

a) le modalita’ di organizzazione e
svolgimento della missione e

di raccordo con le autorita’
e le strutture amministrative locali e

di governo;

b) la composizione
dell’organismo di direzione della missione,

temporaneamente inserita nella struttura operante ai sensi
degli

articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della
Repubblica

5 gennaio 1967, n.
18, nel quale e’ compreso un rappresentante del

Ministero della
difesa, per il necessario raccordo ai fini delle

attivita’
di protezione e di sicurezza degli interventi umanitari.

2. Al personale
inviato in missione in Iraq per le finalita’ di cui

al presente Capo e’ corrisposta l’indennita’ di missione prevista dal

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
in data 13 gennaio

2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, con

riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman,
nella misura

intera maggiorata del 30 per cento.

Art. 3.

Regime degli
interventi

1. Per la
realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1 si

applicano le disposizioni di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49,

ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347,
convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in
quanto

compatibili. Si
applicano altresi’ le disposizioni di cui alla legge

6 febbraio 1992, n.
180, anche con riguardo all’invio in missione del

personale, all’affidamento degli incarichi e alla
stipula dei

contratti di cui all’articolo 4, nonche’
all’acquisizione delle

dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo
articolo.

2. Per gli
interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento

di opere distrutte o danneggiate, di importo
inferiore a 5 milioni di

euro, il Ministero degli affari esteri puo’ procedere ai sensi

dell’articolo 24, comma 1, lettera b), della legge
11 febbraio 1994,

n. 109, e successive modificazioni.

3. Per le procedure
in materia di appalti pubblici di servizi si

applica l’articolo 7, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di

forniture si applica l’articolo 9, comma 4, lettera
d), del testo

unico delle disposizioni in materia di appalti
pubblici di forniture,

approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n.
358, e

successive modificazioni.

4. Le disposizioni
di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in deroga

a quanto previsto dall’articolo 24, comma 1,
della legge 27 dicembre

2002, n. 289, e
dalla disciplina in materia di spese in economia.

5. Le disposizioni
di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del

decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni,

dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, si

applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi
previsti dal

presente decreto. Quando
tali enti sono soggetti privati e’

necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.

6. Per le attivita’ di soccorso e di intervento
umanitario, ai

volontari impiegati dalla Croce Rossa Italiana in Iraq
viene

riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di
lavoro per un

impegno non superiore a 90 giorni annui anche non
continuativi, che

il datore di lavoro e’ tenuto a consentire. In virtu’ dell’impegno

medesimo viene altresi’
riconosciuta e corrisposta, a titolo di

mancato guadagno giornaliero, una somma non
superiore a euro 103,29

lordi oltre a quelle pari agli oneri assicurativi
e previdenziali

eventualmente anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso
di tali

somme potra’ avvenire
previa apposita richiesta alla Croce Rossa

Italiana da
presentarsi entro e non oltre un anno dal termine della

missione di cui al presente Capo.

Art. 4.

Risorse umane e
dotazioni strumentali

1. Il Ministero
degli affari esteri e’ autorizzato ad affidare

incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e
organismi

specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione
coordinata e

continuativa con personale estraneo alla pubblica
amministrazione, in

possesso di specifiche professionalita’
in deroga a quanto stabilito

dall’articolo 34, comma 13, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.

2. Il Ministero
degli affari esteri e’ autorizzato, per la durata

degli interventi di cui all’articolo 1, ad
avvalersi di personale

proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui
all’articolo

1, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, posto in

posizione di comando oppure reclutato a seguito delle
procedure di

mobilita’
di cui all’articolo 30, comma 1, del medesimo decreto

legislativo.

3. Il Ministero
degli affari esteri e’ autorizzato a stipulare

contratti per l’acquisizione dei locali e delle
necessarie dotazioni

materiali e strumentali per assicurare la
realizzazione delle

attivita’
di cui al comma 1, con le procedure previste dall’articolo

3, comma 3.

Art. 5.

Calamita’ naturali in territorio estero

1. Al verificarsi in
territorio estero di calamita’ naturali o di

altri eventi di particolare gravita’,
che mettano in pericolo di vita

le popolazioni colpite e che rendano opportuno
l’intervento dello

Stato italiano, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio

decreto, sentito il Ministro degli affari esteri,
dispone che il Capo

del Dipartimento della protezione civile,
esercitando i poteri di cui

agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, del
decreto-legge 4 novembre

2002, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2002, n. 286,
provveda, d’intesa con il Ministero degli affari

esteri, ad approntare le necessarie operazioni di
soccorso alle

popolazioni colpite dall’emergenza.

Capo II

Invio in Iraq di un
contingente militaree proroga della partecipazione italianaa operazioni internazionali.

Art. 6.

Invio in Iraq di un
contingente militare

1. E’ autorizzata,
fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro

232.451.241 per
l’invio di un contingente di personale militare in

Iraq, al fine di
garantire le necessarie condizioni di sicurezza per

gli interventi umanitari, favorirne la
realizzazione e concorrere al

processo di stabilizzazione del Paese.

Art. 7.

Termini relativi alla partecipazione militare italiana

a operazioni internazionali

1. E’ prorogato fino
al 31 dicembre 2003 il termine previsto

dall’articolo 1, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 20 gennaio

2003, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003,

n. 42, relativo alla partecipazione di
personale militare e civile

alle seguenti operazioni internazionali:

a) Joint Forge in Bosnia;

b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e Kosovo;

c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;

d) NATO Headquarters Skopje (NATO
HQS) in Fyrom;

e) United Nations Mission in Kosovo
(UNMIK) e Criminal

Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;

f) Albit, Albania 2 e NATO
Headquarters Tirana (NATO HQT) in

Albania;

g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);

h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE).

2. E’ prorogato fino
al 31 dicembre 2003 il termine previsto

dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20
gennaio 2003, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo
2003, n. 42,

relativo alla partecipazione di personale militare e
civile

all’operazione internazionale EU Concordia in
Macedonia.

3. E’ prorogato fino
al 31 dicembre 2003 il termine previsto

dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20
gennaio 2003, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo
2003, n. 42,

relativo alla partecipazione di personale militare e
civile

all’operazione internazionale Enduring
Freedom e alla missione Active

Endeavou ad essa collegata.

4. E’ prorogato fino
al 31 dicembre 2003 il termine previsto

dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20
gennaio 2003, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo
2003, n. 42,

relativo alla partecipazione di personale militare e
civile

all’operazione internazionale International
Securty Assistance

Force-ISAF.

5. E’ prorogato fino
al 31 dicembre 2003 il termine previsto

dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20
gennaio 2003, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo
2003, n. 42,

relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio

dell’Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.

6. Per le finalita’ previste dal presente articolo e’ autorizzata

la spesa di euro 358.355.586.

Art. 8.

Termini relativi alla partecipazione di personale

dalla Forze di polizia a operazioni internazionali

1. E’ prorogato fino
al 31 dicembre 2003 il termine previsto

dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge

20 gennaio 2003, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18

marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione del
personale della

Polizia di Stato
alla missione United Nations
Mission in Kosovo

(UNMIK).

2. E’ prorogato fino
al 31 dicembre 2003 il termine previsto

dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20
gennaio 2003, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo
2003, n. 42,

relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione
delle Forze di

polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica.

3. E’ autorizzata,
per l’anno 2003, l’ulteriore spesa di euro

331.144 per la
partecipazione di personale della Polizia di Stato e

dell’Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina,

denominata EUPM, di cui all’articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 20

gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge

18 marzo 2003, n.
42.

4. Per le finalita’ previste dai commi 1 e 2 e’ autorizzata la

spesa di euro 4.994.414.

Art. 9.

Partecipazione
italiana ai processi

di pace in corso per la Somalia e il Sudan

1. E’ autorizzata,
per l’anno 2003, l’ulteriore spesa di euro

229.251 per la
partecipazione italiana ai processi di pace in corso

per la Somalia e il Sudan, di cui all’articolo
2-bis del

decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con
modificazioni,

dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

Art. 10.

Rinvii normativi

1. Salvo quanto
previsto dal presente decreto, si applicano gli

articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2,
9, 10, 11, 13,

14,
commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15.

Art. 11.

Indennita’ di missione

1. Con decorrenza
dalla data di entrata nel territorio, nelle acque

territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e
fino alla

data di uscita dagli stessi per il rientro nel
territorio nazionale,

al personale appartenente ai contingenti di cui
agli articoli 6, 7,

commi 1, 2, 3 e 4, 8, comma 1, e 9 e’ corrisposta
per tutta la durata

del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla
paga e agli altri

assegni a carattere fisso e continuativo, l’indennita’ di missione di

cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941,
nella misura del 98 per

cento, detraendo eventuali indennita’
e contributi corrisposti agli

interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell’indennita’ di cui al comma 1, per il personale

militare appartenente ai contingenti di cui agli
articoli 6 e 7,

commi 3 e 4, e per il personale dell’Arma dei
carabinieri in servizio

di sicurezza presso la sede diplomatica di
Kabul in Afghanistan, e’

calcolata sul trattamento economico all’estero
previsto con

riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L’indennita’ di cui al comma 1 e’ corrisposta al personale che

partecipa alle missioni di cui all’articolo 7, comma
5, e 8, comma 3,

nella misura intera, incrementata del 30 per cento
se il personale

non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e
alloggio gratuiti.

4. Al personale che
partecipa alla missione di cui all’articolo 8,

comma 2, si applicano il trattamento economico
previsto dalla legge 8

luglio 1961, n. 642, e l’indennita’
speciale, di cui all’articolo 3

della medesima legge, nella misura del 50 per
cento dell’assegno di

lungo servizio all’estero.

Art. 12.

Disposizioni in
materia contabile

1. Le disposizioni
in materia contabile previste dall’articolo 8,

comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
451, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono
estese alle

acquisizioni di materiali d’armamento e di
equipaggiamenti

individuali e si applicano entro il limite complessivo
di

euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di
cui all’articolo 18,

comma 3.

Art. 13.

Compagnia di
fanteria rumena

1. E’ autorizzata,
nei limiti temporali di cui all’articolo 7,

comma 1, la spesa di euro 697.029 per il sostegno
logistico della

compagnia di fanteria rumena, di cui all’articolo 11
del

decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 14.

Cessione di
materiali e sostegno logistico

1. Nei limiti
temporali di cui all’articolo 7, comma 4, il

Ministero della
difesa e’ autorizzato a cedere a titolo gratuito alle

Forze armate afhgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi

alla data di entrata in vigore del presente
decreto, escluso il

materiale d’armamento.

2. Nei limiti
temporali di cui all’articolo 7, comma 4, e’

autorizzata la spesa di euro 2.087.180 per la cessione a
titolo

gratuito di vestiario e materiale d’equipaggiamento,
escluso il

materiale d’armamento, e di euro 773.904 per il
sostegno logistico a

favore di unita’ delle
Forze armate afghane.

Art. 15.

Modifica
dell’articolo 1, comma 8, e interpretazione autentica degli

articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 3-bis, del
decreto-legge 20

gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18

marzo 2003, n. 42.

1. All’articolo 1,
comma 8, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n.

4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42,

le parole: «la spesa di euro 359.549.625» sono
sostituite dalle

seguenti: «la spesa di euro 389.023.554».

2. Il comma 2
dell’articolo 2 e i commi 1 e 3-bis dell’articolo 3

del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,
convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, devono
intendersi

nel senso che l’indennita’
di missione e’ corrisposta nelle misure

dagli stessi indicate a decorrere dal 1° gennaio
2003.

Capo III

Disposizioni in
materia penale

Art. 16.

Disposizioni in
materia penale

1. Al personale
militare impiegato nelle operazioni di cui agli

articoli 6 e 7, commi 3 e 4, si applicano il codice
penale militare

di guerra e l’articolo 9 del decreto-legge 1°
dicembre 2001, n. 421,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio
2002, n. 6.

2. I reati commessi
dallo straniero in territorio afgano o

iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani
partecipanti

alle missioni di cui agli articoli 1, 6 e 7,
commi 3 e 4, sono puniti

sempre a richiesta del Ministro della giustizia,
sentito il Ministro

della difesa, per i reati commessi a danno di
appartenenti alle Forze

armate.

3. Per i reati di
cui al comma 2 la competenza territoriale e’ del

Tribunale di Roma.

4. Al personale
militare impiegato nelle operazioni di cui agli

articoli 7, commi 1, 2 e 5, 8, commi 2 e 3, e 9 si
applicano il

codice penale militare di pace e l’articolo 9,
commi 3, 4, lettere

a),
b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio
2002, n. 6.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 17.

Disposizioni di
convalida

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui ai
Capi

I e II, sono
convalidati gli atti adottati, le attivita’ svolte e le

prestazioni effettuate fino alla data di entrata in
vigore del

presente decreto.

Art. 18.

Copertura
finanziaria

1. Il comma 3
dell’articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre

2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio

2003, n. 27, e’
sostituito dal seguente:

«3. Le maggiori
entrate derivanti dal presente articolo gia’

incassate, nel limite massimo di euro 413 milioni,
sono destinate al

finanziamento delle missioni internazionali di pace per
373 milioni

di euro e ad interventi in agricoltura per 40
milioni di euro.».

2. All’onere
derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al

Capo I, escluso l’articolo 5, pari complessivamente a euro
21.554.000

per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005,

nell’ambito dell’unita’ previsionale
di base di parte corrente «Fondo

speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e

delle finanze per l’anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando

l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.

3. All’onere
derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al

Capo II, escluso
l’articolo 6, pari ad euro 367.468.508 per l’anno

2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori

entrate incassate derivanti dall’articolo 5-bis del
decreto-legge 24

dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21

febbraio 2003, n. 27.

4. All’onere
derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui

all’articolo 6, pari ad euro 232.451.241 per
l’anno 2003, si

provvede, quanto ad euro 227.451.241, mediante
utilizzo del fondo di

riserva, per le spese impreviste, ai sensi
dell’articolo 1, comma 63,

della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, quanto ad
euro 5.000.000

mediante utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate incassate

derivanti dall’articolo 5-bis del decreto-legge 24
dicembre 2002, n.

282,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.

27.

5. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della

Repubblica italiana
e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica

italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 10 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Martino, Ministro
della difesa

Pisanu, Ministro dell’interno

Tremonti, Ministro dell’economia e

delle finanze

Visto, il
Guardasigilli: Castelli