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Pubblicato sulla G.U. il regolamento inerente l’ organizzazione del Registro Italiano Dighe. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2003, n.136
Pubblicato sulla G.U. il regolamento inerente lorganizzazione del Registro Italiano Dighe
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2003, n.136
Regolamento concernente l’organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe – RID, a norma dell’articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (GU n. 137 del 16-6-2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la rifoma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed
in particolare gli articoli 3 e 7;
Visto l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotto dall’articolo 13 della citata legge n. 59 del 1997 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
come modificato dall’articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 443;
Visto l’articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, recante norme sull’ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto l’articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166;
Vista, altresi’, la normativa che disciplina le competenze del
soppresso Servizio tecnico nazionale;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il
riassetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959,
n. 1363;
Visto il regolamento per la riorganizzazione ed il potenziamento
dei Servizi tecnici nazionali, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n.
106, recante norme modificative ed integrative al regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;
Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 2 agosto 2002, del 31 ottobre 2002 e del
7 marzo 2003;
Vista l’intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 24 ottobre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 novembre 2002;
Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in data 16 gennaio 2003;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui
all’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista l’intesa definitiva espressa dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano nella seduta del 13 marzo 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Istituzione del Registro italiano dighe
1. Il Registro italiano dighe – RID, di seguito denominato: «RID»,
istituito ai sensi dell’articolo 91, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e’ ente pubblico non economico, dotato di
autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e
contabile, con sede in Roma.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esercita la
vigilanza sull’ente di cui al comma 1.