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Wednesday 09 July 2003

Pubblicato sulla G.U. il regolamento emanato dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze concernente la riorganizzazione dell’ Unità Tecnica finanziaria di progetto – DECRETO 23 maggio 2003, n.162

Pubblicato sulla G.U. il regolamento emanato dal Ministero dellEconomia e delle Finanze concernente la riorganizzazione dellUnità Tecnica finanziaria di progetto

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 maggio 2003, n.162

Regolamento concernente la riorganizzazione dell’Unita’ tecnica finanza di progetto, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. (GU n. 156 del 8-7-2003)

              IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

  Visto l’articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

  Vista  la  delibera  CIPE  9 giugno  1999,  n.  80/1999, emanata in

attuazione  dell’articolo 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come

modificata  dalla delibera CIPE 3 maggio 2001, n. 57/2001, emanata in

attuazione  dell’articolo  57  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388,

pubblicate,  rispettivamente,  nella  Gazzetta  Ufficiale  12 ottobre

1999, n. 240 e 13 luglio 2001, n. 161;

  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002,  n.  190, recante

attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione

delle  infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di

interesse  nazionale  ed,  in  particolare,   l’articolo  2,  comma 4,

lettera  c),  ai sensi del quale, per le attivita’ di cui al predetto

decreto   legislativo,   il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti  puo’ richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze

la  collaborazione  dell’Unita’  tecnica — Finanza di progetto, allo

scopo  riorganizzata  con decreto del Ministero dell’economia e delle

finanze,  anche  in deroga all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999,

n. 144, e all’articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

  Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Ritenuta   la   necessita’   di  provvedere  alla  riorganizzazione

dell’Unita’ tecnica — Finanza di progetto;

  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell’adunanza

della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 marzo 2003;

  Vista  la comunicazione effettuata, ai sensi dell’articolo 17 della

legge    23 agosto    1988,    n.    400,    con    nota   prot.   n.

8016/DAGL/10.2.2.1/4/2003 dell’8 maggio 2003;

                              A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

       Composizione dell’Unita’ tecnica – Finanza di progetto

  1. L’organico dell’Unita’ tecnica — Finanza di progetto, istituita

ai  sensi  dell’articolo  7  della  legge  17 maggio 1999, n. 144, di

seguito  denominata  Unita’,  e’  costituito da quindici componenti a

tempo pieno. Ove l’Unita’ si avvalga di soggetti con rapporto a tempo

parziale, il numero complessivo di componenti assegnabile alla stessa

e’  determinato  in  proporzione  all’impegno  lavorativo richiesto a

ciascun  componente  a  tempo  parziale.  In  tal  caso,  il relativo

trattamento economico e’ proporzionalmente ridotto.

  2. I  componenti dell’Unita’, di comprovata esperienza nel settore,

sono scelti tra:

    a) dipendenti  della  Amministrazione dello Stato da collocare in

posizioni di comando;

    b) soggetti  estranei  all’Amministrazione  operanti  nei settori

tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico;

    c) dipendenti  di  organizzazioni internazionali da collocarsi in

posizione   di   comando   sulla   base   di  specifici  accordi  con

l’organizzazione di appartenenza.

  3. I  componenti dell’Unita’ sono nominati con decreto del Ministro

dell’economia  e delle finanze, che stabilisce oggetto, tempi, durata

e  modalita’  di espletamento dell’incarico. Al decreto di nomina dei

componenti e’ allegato un curriculum comprovante il possesso del tipo

di  professionalita’  richiesta.  Il  Ministro  dell’economia e delle

finanze,  con  proprio decreto, assegna ad uno di essi le funzioni di

coordinatore.

                               Art. 2.

                        Trattamento economico

  1. Il trattamento economico spettante al coordinatore ed agli altri

componenti  dell’Unita’  e’  stabilito  con  uno  o  piu’ decreti del

Ministro dell’economia e delle finanze

Art. 3.

                       Supporto amministrativo

  1. Il  supporto  relativo  alla gestione amministrativa e contabile

dell’Unita’   e’  assicurata  dal  Dipartimento  dell’amministrazione

generale del personale e dei servizi del tesoro

Art. 4.

                          Delibere del Cipe

  1. Le  finalita’  e gli obiettivi dell’Unita’, nonche’ le modalita’

di  raccordo con l’attivita’ svolta dalla Cassa depositi e prestiti e

dalla   societa’   Infrastrutture   S.p.a.,   costituita   ai   sensi

dell’articolo  8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito

con legge 15 giugno 2002, n. 112, sono determinati con delibere Cipe.

I  programmi  di  lavoro  e  le modalita’ dell’organizzazione interna

dell’Unita’  sono  assicurati dal Sottosegretario di Stato incaricato

dal   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  delle  funzioni  di

segretario  del  Cipe,  ai  sensi  del  regolamento interno del Cipe,

approvato  con  delibera  9 luglio  1998,  n.  63,  pubblicata  nella

Gazzetta  Ufficiale  del 27 agosto 1998, n. 199. Il Servizio centrale

di  segreteria del Cipe del Dipartimento per le politiche di sviluppo

e di coesione assicura il raccordo tecnico operativo con il Cipe.

transitorie e di attuazione

  1. Le  disposizioni di cui all’articolo 1, relative alla nomina dei

componenti  dell’Unita’,  producono effetti a decorrere dalla data di

entrata  in vigore del presente decreto. I soggetti che alla predetta

data fanno parte dell’Unita’, ivi incluso il coordinatore, proseguono

nell’incarico  in  qualita’  di  componenti  fino  alla  scadenza del

termine del provvedimento originario di nomina di ciascuno.

  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  di  Stato,  sara’

inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della

Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

    Roma, 23 maggio 2003

                                                Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2003

  Ufficio  di  controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro

n. 4 Economia e finanze, foglio n. 362