Tributario e Fiscale
Pubblicato sulla G.U. il provvedimento 8.10.2003 dell’ Agenzia delle Entrate in tema di dati necessari per gli adempimenti IVA
Pubblicato sulla G.U. il provvedimento 8.10.2003 dell’Agenzia delle Entrate in tema di dati necessari per gli adempimenti IVA
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 8 ottobre 2003
Approvazione dello schema di dati da inviare per via telematica per l’assolvimento degli adempimenti ai fini IVA da parte dei soggetti di cui all’art. 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed individuazione dell’ufficio competente. (GU n. 238 del 13-10-2003)
IL DIRETTORE
dell’Agenzia delle entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1. Approvazione dello schema di dati concernente la dichiarazione di
identificazione ai fini IVA, di variazione e di cessazione attivita’.
1.1. I soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita’
europea, non identificati ai fini IVA in ambito comunitario, che
effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici nei
confronti di committenti comunitari non soggetti passivi ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto, possono avvalersi del regime
speciale previsto dall’art. 74-quinquies del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
introdotto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273. A tal fine
i predetti soggetti richiedono all’ufficio competente di cui al punto
3 l’identificazione nel territorio dello Stato inviando per via
telematica i dati di cui all’allegato A del presente provvedimento,
secondo lo schema e le relative istruzioni disponibili nel sito
Internet www.e-services. agenziaentrate.it
1.2. Le variazioni dei dati contenuti nella dichiarazione di
identificazione di cui al punto 1.1, nonche’ la cessazione
dell’attivita’, qualora il soggetto precedentemente identificato non
intenda piu’ avvalersi del regime speciale previsto dall’art.
74-quinquies ovvero non sia piu’ in possesso dei requisiti richiesti
dal predetto regime, sono comunicate ai medesimo ufficio per via
telematica, utilizzando il sito Internet di cui al punto 1.1, secondo
le istruzioni ivi fornite.
2. Approvazione dello schema di dati concernente la dichiarazione
trimestrale riepilogativa delle operazioni effettuate.
2.1. I soggetti di cui al punto 1.1, al fine di assolvere
l’adempimento previsto dal comma 6 dell’art. 74-quinquies, presentano
per via telematica, anche in mancanza di operazioni, all’ufficio
competente di cui al punto 3, entro il giorno 20 del mese successivo
al trimestre solare di riferimento, una dichiarazione compilata sulla
base dello schema e delle relative istruzioni disponibili nel sito
Internet di cui al punto 1.1, comunicando i dati di cui all’allegato
B al presente provvedimento.
3. Individuazione dell’ufficio competente.
3.1. E’ attribuita al centro operativo di Pescara la competenza a
gestire i rapporti in materia di imposta sul valore aggiunto con i
soggetti identificati ai sensi dell’art. 74-quinquies del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
Motivazioni.
Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, emanato in
attuazione della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria
2002), nel recepire la direttiva comunitaria n. 2002/38/CE del
7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la VI direttiva IVA n.
77/388/CEE del 17 maggio 1977, ha introdotto nel decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 l’art.
74-quinquies.
Le nuove disposizioni previste dall’art. 74-quinquies disciplinano
un regime speciale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto riservato
ai soggetti che:
sono domiciliati o residenti fuori della Comunita’ europea;
non sono «identificati in ambito comunitario», cioe’ non sono
soggetti passivi di imposta ai fini IVA all’interno della Comunita’;
erogano servizi tramite mezzi elettronici a committenti non
soggetti passivi d’imposta (privati consumatori) domiciliati o
residenti in Italia o in altro Stato membro della Comunita’.
In particolare, il comma 1 dell’art. 74-quinquies prevede, per i
soggetti non comunitari che intendano avvalersi del predetto regime,
la presentazione, per via telematica, di una apposita dichiarazione
di identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nel
territorio dello Stato, di variazione dei dati precedentemente
comunicati ovvero di cessazione dell’attivita’.
Inoltre, il comma 6 del medesimo articolo, al fine di determinare
l’imposta sul valore aggiunto dovuta per ciascun trimestre solare,
prevede la presentazione, sempre per via telematica, di una apposita
dichiarazione riepilogativa delle prestazioni di servizi effettuate
in ciascun trimestre solare tramite mezzi elettronici.
Il presente provvedimento, nel dare attuazione alle disposizioni
previste dai commi 1 e 8 dell’art. 74-quinquies e dal comma 2
dell’art. 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, approva
lo schema di dati per la presentazione della dichiarazione di
identificazione e di variazione ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto dei predetti soggetti non comunitari nonche’ della
dichiarazione trimestrale riepilogativa delle operazioni effettuate
dai medesimi soggetti.
Individua altresi’ nel centro operativo di Pescara, struttura che
gia’ cura diversi rapporti con soggetti non residenti anche in
materia di imposta sul valore aggiunto, l’ufficio competente a
gestire tutti i rapporti con i soggetti che si avvalgono del predetto
regime speciale.
I dati contenuti negli allegati al presente provvedimento,
unitamente all’intero processo di registrazione ai fini IVA dei
soggetti interessati ed ai conseguenti adempimenti dichiarativi, sono
disponibili sul sito www.agenziaentrate.it, appositamente
istituito per l’esclusivo assolvimento via Internet dei predetti
adempimenti riservati a tale particolare categoria di soggetti.
Tali dati sono conformi a quanto concordato in sede di confronto
tra gli Stati membri della Comunita’ europea.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4).
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni: istituzione e disciplina dell’imposta sul
valore aggiunto.
Legge 3 febbraio 2003, n. 14: Disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’
europee (legge comunitaria 2002).
Direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, in materia di
armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle
imposte sulla cifra di affari.
Direttiva n. 2002/38/CE del 7 maggio 2002, modificativa della
direttiva n. 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul
valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di
televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi
elettronici.
Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2003: Attuazione della
direttiva 2002/38/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE, in
materia di regime UVA applicabile ai servizi di radiodiffusione e di
televisione, nonche’ a determinati servizi prestati tramite mezzi
elettronici.
Il presente provvedimento sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 8 ottobre 2003
Il direttore dell’Agenzia: Ferrara
Allegato A
I dati contenuti nello schema disponibile nel sito Internet
dell’Agenzia delle entrate denominato
www.agenziaentrate.it concernente la dichiarazione di
identificazione dei soggetti passivi non comunitari e di variazione
dati sono i seguenti:
1) per le imprese individuali: il cognome, il nome, il luogo e
la data di nascita e se esistente la ditta;
2) per le societa’: la denominazione, ovvero la ragione
sociale;
3) l’indirizzo dove si esercita l’attivita’, ovvero l’indirizzo
postale dove si intende ricevere eventuali comunicazioni;
4) gli indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica
(e-mail) e siti web;
5) il codice identificativo fiscale eventualmente attribuito
nel proprio Stato;
6) la dichiarazione di non essere gia’ identificato ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto all’interno della Comunita’;
7) nominativo del referente: nome, cognome e indirizzo di posta
elettronica del soggetto a cui l’Agenzia delle entrate puo’
rivolgersi per richiedere informazioni o inviare eventuali
comunicazioni (dato facoltativo).
Allegato B
I dati contenuti nello schema disponibile nel sito Internet
dell’Agenzia delle entrate denominato
www.agenziaentrate.it concernente la dichiarazione
trimestrale sono i seguenti:
1) il numero di identificazione attribuito al soggetto non
comunitario;
2) l’anno solare e il trimestre di riferimento;
3) l’ammontare, al netto dell’imposta sul valore aggiunto,
delle prestazioni di servizi elettronici effettuate nel periodo di
riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di consumo;
4) le aliquote ordinarie applicabili in relazione allo Stato
membro di consumo;
5) l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle
prestazioni di cui al punto 3 effettuate in ciascuno Stato membro di
consumo;
6) l’importo totale dell’imposta dovuta.