Tributario e Fiscale

Tuesday 14 October 2003

Pubblicato sulla G.U. il provvedimento 8.10.2003 dell’ Agenzia delle Entrate in tema di dati necessari per gli adempimenti IVA

Pubblicato sulla G.U. il provvedimento 8.10.2003 dell’Agenzia delle Entrate in tema di dati necessari per gli adempimenti IVA

AGENZIA DELLE ENTRATE 

  PROVVEDIMENTO 8 ottobre 2003 

  Approvazione dello schema di dati da inviare per via telematica per l’assolvimento degli adempimenti ai fini IVA da parte dei soggetti di cui all’art. 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed individuazione dell’ufficio competente. (GU n. 238 del 13-10-2003) 

                            IL DIRETTORE

                     dell’Agenzia delle entrate

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel

seguito del presente provvedimento;

                              Dispone:

1.  Approvazione dello schema di dati concernente la dichiarazione di

identificazione ai fini IVA, di variazione e di cessazione attivita’.

    1.1.  I  soggetti  domiciliati  o residenti fuori della Comunita’

europea,  non  identificati  ai  fini  IVA in ambito comunitario, che

effettuano  prestazioni  di  servizi  tramite  mezzi  elettronici nei

confronti  di  committenti  comunitari  non  soggetti passivi ai fini

dell’imposta  sul  valore  aggiunto,  possono  avvalersi  del  regime

speciale  previsto  dall’art. 74-quinquies del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,

introdotto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273. A tal fine

i predetti soggetti richiedono all’ufficio competente di cui al punto

3  l’identificazione  nel  territorio  dello  Stato  inviando per via

telematica  i  dati di cui all’allegato A del presente provvedimento,

secondo  lo  schema  e  le  relative  istruzioni disponibili nel sito

Internet www.e-services. agenziaentrate.it

    1.2.  Le  variazioni  dei  dati  contenuti nella dichiarazione di

identificazione   di   cui   al  punto  1.1,  nonche’  la  cessazione

dell’attivita’,  qualora il soggetto precedentemente identificato non

intenda   piu’  avvalersi  del  regime  speciale  previsto  dall’art.

74-quinquies  ovvero non sia piu’ in possesso dei requisiti richiesti

dal  predetto  regime,  sono  comunicate  ai medesimo ufficio per via

telematica, utilizzando il sito Internet di cui al punto 1.1, secondo

le istruzioni ivi fornite.

2.  Approvazione  dello  schema  di dati concernente la dichiarazione

trimestrale riepilogativa delle operazioni effettuate.

    2.1.  I  soggetti  di  cui  al  punto  1.1,  al fine di assolvere

l’adempimento previsto dal comma 6 dell’art. 74-quinquies, presentano

per  via  telematica,  anche  in  mancanza di operazioni, all’ufficio

competente  di cui al punto 3, entro il giorno 20 del mese successivo

al trimestre solare di riferimento, una dichiarazione compilata sulla

base  dello  schema  e delle relative istruzioni disponibili nel sito

Internet  di cui al punto 1.1, comunicando i dati di cui all’allegato

B al presente provvedimento.

3. Individuazione dell’ufficio competente.

  3.1.  E’  attribuita al centro operativo di Pescara la competenza a

gestire  i  rapporti   in materia di imposta sul valore aggiunto con i

soggetti identificati ai sensi dell’art. 74-quinquies del decreto del

Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, e successive

modificazioni.

Motivazioni.

  Il   decreto   legislativo  1° agosto  2003,  n.  273,  emanato  in

attuazione  della  legge  3 febbraio  2003,  n. 14 (legge comunitaria

2002),  nel  recepire  la  direttiva  comunitaria  n.  2002/38/CE del

7 maggio  2002,  che  modifica temporaneamente la VI direttiva IVA n.

77/388/CEE   del  17 maggio  1977,  ha  introdotto  nel  decreto  del

Presidente   della   Repubblica   26 ottobre   1972,  n.  633  l’art.

74-quinquies.

  Le  nuove disposizioni previste dall’art. 74-quinquies disciplinano

un regime speciale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto riservato

ai soggetti che:

    sono domiciliati o residenti fuori della Comunita’ europea;

    non  sono  «identificati  in  ambito comunitario», cioe’ non sono

soggetti passivi di imposta ai fini IVA all’interno della Comunita’;

    erogano  servizi  tramite  mezzi  elettronici  a  committenti non

soggetti   passivi  d’imposta  (privati  consumatori)  domiciliati  o

residenti in Italia o in altro Stato membro della Comunita’.

  In  particolare,  il  comma 1 dell’art. 74-quinquies prevede, per i

soggetti  non comunitari che intendano avvalersi del predetto regime,

la  presentazione,  per via telematica, di una apposita dichiarazione

di  identificazione  ai  fini  dell’imposta  sul  valore aggiunto nel

territorio  dello  Stato,  di  variazione  dei  dati  precedentemente

comunicati ovvero di cessazione dell’attivita’.

  Inoltre,  il  comma 6 del medesimo articolo, al fine di determinare

l’imposta  sul  valore  aggiunto dovuta per ciascun trimestre solare,

prevede  la presentazione, sempre per via telematica, di una apposita

dichiarazione  riepilogativa  delle prestazioni di servizi effettuate

in ciascun trimestre solare tramite mezzi elettronici.

  Il  presente  provvedimento,  nel dare attuazione alle disposizioni

previste  dai  commi  1  e  8  dell’art.  74-quinquies  e dal comma 2

dell’art.  1  del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, approva

lo  schema  di  dati  per  la  presentazione  della  dichiarazione di

identificazione  e  di  variazione  ai  fini  dell’imposta sul valore

aggiunto    dei   predetti   soggetti  non  comunitari  nonche’  della

dichiarazione  trimestrale  riepilogativa delle operazioni effettuate

dai medesimi soggetti.

  Individua  altresi’  nel centro operativo di Pescara, struttura che

gia’  cura  diversi  rapporti  con  soggetti  non  residenti anche in

materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto,  l’ufficio  competente a

gestire tutti i rapporti con i soggetti che si avvalgono del predetto

regime speciale.

  I   dati   contenuti  negli  allegati  al  presente  provvedimento,

unitamente  all’intero  processo  di  registrazione  ai  fini IVA dei

soggetti interessati ed ai conseguenti adempimenti dichiarativi, sono

disponibili  sul sito www.agenziaentrate.it, appositamente

istituito  per  l’esclusivo  assolvimento  via  Internet dei predetti

adempimenti riservati a tale particolare categoria di soggetti.

  Tali  dati  sono  conformi a quanto concordato in sede di confronto

tra gli Stati membri della Comunita’ europea.

  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle entrate.

  Decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.

66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);

art. 73, comma 4).

  Statuto  dell’Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma

1).

  Regolamento   di   amministrazione   dell’Agenzia   delle  entrate,

pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.

2, comma 1).

  Decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

  Decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e

successive  modificazioni:  istituzione e disciplina dell’imposta sul

valore aggiunto.

  Legge  3 febbraio  2003,  n.  14: Disposizioni per l’adempimento di

obblighi   derivanti  dall’appartenenza  dell’Italia  alle  Comunita’

europee (legge comunitaria 2002).

  Direttiva   n.   77/388/CEE  del  17 maggio  1977,  in  materia  di

armonizzazione  delle  legislazioni  degli Stati membri relative alle

imposte sulla cifra di affari.

  Direttiva  n.  2002/38/CE  del  7 maggio  2002,  modificativa della

direttiva  n. 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul

valore  aggiunto  applicabile  ai  servizi  di  radiodiffusione  e di

televisione   e   a   determinati   servizi  prestati  tramite  mezzi

elettronici.

  Decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  273,  pubblicato  nella

Gazzetta  Ufficiale  n.  230  del  3 ottobre  2003:  Attuazione della

direttiva  2002/38/CE,  che  modifica  la  direttiva  77/388/CEE,  in

materia  di regime UVA applicabile ai servizi di radiodiffusione e di

televisione,  nonche’  a  determinati  servizi prestati tramite mezzi

elettronici.

  Il presente provvedimento sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

    Roma, 8 ottobre 2003

                                   Il direttore dell’Agenzia: Ferrara

                                                            Allegato A

    I  dati  contenuti  nello  schema  disponibile  nel sito Internet

dell’Agenzia            delle            entrate           denominato

www.agenziaentrate.it   concernente   la  dichiarazione  di

identificazione  dei  soggetti passivi non comunitari e di variazione

dati sono i seguenti:

      1)  per le imprese individuali: il cognome, il nome, il luogo e

la data di nascita e se esistente la ditta;

      2)  per  le  societa’:  la  denominazione,  ovvero  la  ragione

sociale;

      3) l’indirizzo dove si esercita l’attivita’, ovvero l’indirizzo

postale dove si intende ricevere eventuali comunicazioni;

      4)  gli  indirizzi  elettronici: indirizzi di posta elettronica

(e-mail) e siti web;

      5)  il  codice  identificativo fiscale eventualmente attribuito

nel proprio Stato;

      6)  la  dichiarazione  di  non essere gia’ identificato ai fini

dell’imposta sul valore aggiunto all’interno della Comunita’;

      7) nominativo del referente: nome, cognome e indirizzo di posta

elettronica   del   soggetto  a  cui  l’Agenzia  delle  entrate  puo’

rivolgersi   per   richiedere   informazioni   o   inviare  eventuali

comunicazioni (dato facoltativo).

                                                            Allegato B

    I  dati  contenuti  nello  schema  disponibile  nel sito Internet

dell’Agenzia            delle            entrate           denominato

www.agenziaentrate.it    concernente    la   dichiarazione

trimestrale sono i seguenti:

      1)  il  numero  di  identificazione  attribuito al soggetto non

comunitario;

      2) l’anno solare e il trimestre di riferimento;

      3)  l’ammontare,  al  netto  dell’imposta  sul valore aggiunto,

delle  prestazioni  di  servizi elettronici effettuate nel periodo di

riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di consumo;

      4)  le  aliquote  ordinarie applicabili in relazione allo Stato

membro di consumo;

      5)  l’ammontare  dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle

prestazioni  di cui al punto 3 effettuate in ciascuno Stato membro di

consumo;

      6) l’importo totale dell’imposta dovuta.