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Thursday 09 September 2004

Pubblicato sulla G.U. il Decreto Legge 233/04 che modifica in parte la legge sul conflitto di interessi. DECRETO-LEGGE 6 settembre 2004, n.233

Pubblicato sulla G.U. il Decreto Legge 233/04 che modifica in parte la
legge sul conflitto di interessi

DECRETO-LEGGE 6 settembre 2004, n.233

Modificazioni alla legge 20 luglio
2004, n. 215, in
materia di risoluzione dei conflitti di interesse. (GU n. 211 del 8-9-2004)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Rilevato che per
errore di coordinamento formale del testo della

legge 20 luglio 2004, n. 215, il comma 1
dell’articolo 7, concernente

le
funzioni dell’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni in

materia
di conflitto di
interessi, opera un riferimento normativo

esterno
all’articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249,

disposizione
che in realta’
risulta gia’ abrogata dall’articolo 28,

comma
1, lettera f),
della legge 3 maggio 2004, n.
112, e che lo

stesso comma 1 omette di richiamare la
legge 3 maggio 2004, n. 112;

Ritenuta la straordinaria necessita’
ed urgenza di procedere alla

conseguente
rettifica, al fine
di garantire la piena operativita’

della medesima legge;

Ritenuta, altresi’, la straordinaria
necessita’
ed urgenza di

integrare
il contenuto del
comma 2 dell’articolo 4 della medesima

legge
n. 215 del 2004, concernente l’abuso di posizione
dominante,

con
il rinvio anche
all’articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n.

112;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella

riunione del 3 settembre 2004;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il

Ministro della giustizia;

E m a n a

il
seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All’articolo 7, comma 1, della
legge 20 luglio 2004, n. 215, le

parole:
«di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997,

n.
249» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema integrato delle

comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera g), della legge

3 maggio 2004, n. 112».

2. All’articolo 7,
comma 1, della legge 20 luglio 2004,
n. 215,

dopo
le parole: «legge
22 febbraio 2000, n. 28,» sono inserite le

seguenti: «e alla legge 3 maggio 2004, n.
112,».

3. All’articolo 4,
comma 2, della legge 20 luglio
2004, n. 215,

dopo le parole: «articolo 2 della legge
31 luglio 1997, n. 249,» sono

aggiunte
le seguenti: «e dell’articolo 14 della legge 3 maggio 2004,

n. 112».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua

pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara’ presentato alle Camere per la
conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella
Raccolta ufficiale degli
atti normativi della
Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 6 settembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del

Consiglio
dei Ministri

Gasparri, Ministro delle

comunicazioni

Castelli,
Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli