Enti pubblici
Pubblicato sulla G.U. il Decreto Legge 233/04 che modifica in parte la legge sul conflitto di interessi. DECRETO-LEGGE 6 settembre 2004, n.233
Pubblicato sulla G.U. il Decreto Legge 233/04 che modifica in parte la
legge sul conflitto di interessi
DECRETO-LEGGE 6 settembre 2004, n.233
Modificazioni alla legge 20 luglio
2004, n. 215, in
materia di risoluzione dei conflitti di interesse. (GU n. 211 del 8-9-2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Rilevato che per
errore di coordinamento formale del testo della
legge 20 luglio 2004, n. 215, il comma 1
dell’articolo 7, concernente
le
funzioni dell’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni in
materia
di conflitto di
interessi, opera un riferimento normativo
esterno
all’articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
disposizione
che in realta’
risulta gia’ abrogata dall’articolo 28,
comma
1, lettera f),
della legge 3 maggio 2004, n.
112, e che lo
stesso comma 1 omette di richiamare la
legge 3 maggio 2004, n. 112;
Ritenuta la straordinaria necessita’
ed urgenza di procedere alla
conseguente
rettifica, al fine
di garantire la piena operativita’
della medesima legge;
Ritenuta, altresi’, la straordinaria
necessita’
ed urgenza di
integrare
il contenuto del
comma 2 dell’articolo 4 della medesima
legge
n. 215 del 2004, concernente l’abuso di posizione
dominante,
con
il rinvio anche
all’articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n.
112;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella
riunione del 3 settembre 2004;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro della giustizia;
E m a n a
il
seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. All’articolo 7, comma 1, della
legge 20 luglio 2004, n. 215, le
parole:
«di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997,
n.
249» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema integrato delle
comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera g), della legge
3 maggio 2004, n. 112».
2. All’articolo 7,
comma 1, della legge 20 luglio 2004,
n. 215,
dopo
le parole: «legge
22 febbraio 2000, n. 28,» sono inserite le
seguenti: «e alla legge 3 maggio 2004, n.
112,».
3. All’articolo 4,
comma 2, della legge 20 luglio
2004, n. 215,
dopo le parole: «articolo 2 della legge
31 luglio 1997, n. 249,» sono
aggiunte
le seguenti: «e dell’articolo 14 della legge 3 maggio 2004,
n. 112».
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua
pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella
Raccolta ufficiale degli
atti normativi della
Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 6 settembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio
dei Ministri
Gasparri, Ministro delle
comunicazioni
Castelli,
Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli