Assicurazione ed Infortunistica

Wednesday 30 April 2003

Pubblicato sulla G.U. il D.L. n. 93 del 9.4.2003 in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n.93 – (GU n. 98 del 29-4-2003)

Pubblicato sulla G.U. il D.L. n. 93 del 9.4.2003 in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n.93

Attuazione della direttiva 2001/17/CEE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione. (GU n. 98 del 29-4-2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista  la  legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l’allegato

A;

Vista   la  direttiva  2001/17/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio,   del   19 marzo   2001,   in  materia  di  risanamento  e

liquidazione delle imprese di assicurazione;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della

vigilanza sulle assicurazioni;

Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  174,  recante

attuazione  della  direttiva  92/96/CEE  in  materia di assicurazione

diretta   sulla   vita,   che  modifica  le  direttive  79/267/CEE  e

90/619/CEE;

Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 175, concernente

attuazione  della  direttiva  92/49/CEE  in  materia di assicurazione

diretta  diversa  dall’assicurazione  sulla  vita,  che  modifica  le

direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;

Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante

razionalizzazione delle norme concernenti l’Istituto per la vigilanza

sulle  assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli

articoli 11,  comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n.

59;

Vista  la   deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 28 marzo 2003;

Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del

Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con i Ministri degli

affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1.  All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 174, e’ aggiunta la seguente lettera:

«aa) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un’impresa di

assicurazione  ad  assicurati,  contraenti, beneficiari o altre parti

lese  aventi  diritto  ad  agire  direttamente  contro  l’impresa  di

assicurazione  e  derivante  da  un  contratto  di assicurazione o da

operazioni  di  cui  all’allegato  I, tabella A, al presente decreto,

nell’ambito  di  attivita’  dell’assicurazione  diretta, compresi gli

importi  detenuti  in riserva per la copertura a favore delle persone

sopra  citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora

conosciuti.  Sonoparimenti  considerati  crediti  di  assicurazione i

premi  detenuti da un’impresa di assicurazione prima dell’avvio delle

procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla

risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtu’ della legge

applicabile a tali contratti e operazioni.».

2.  All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 175, e’ aggiunta la seguente lettera:

«bb) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un’impresa di

assicurazione  ad  assicurati,  contraenti, beneficiari o altre parti

lese  aventi  diritto  ad  agire  direttamente  contro  l’impresa  di

assicurazione  e  derivante  da  un  contratto  di assicurazione o da

operazioni  di cui all’allegato I, tabella A, del decreto legislativo

17 marzo  1995,  n.  174, nell’ambito di attivita’ dell’assicurazione

diretta,  compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a

favore  delle  persone  sopra citate, allorquando alcuni elementi del

debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti

di  assicurazione  i  premi  detenuti  da un’impresa di assicurazione

prima  dell’avvio  delle  procedure  di  liquidazione in seguito alla

mancata  stipulazione  o  alla  risoluzione  di  suddetti contratti e

operazioni,  in  virtu’  della  legge  applicabile a tali contratti e

operazioni.».