Assicurazione ed Infortunistica
Pubblicato sulla G.U. il D.L. n. 93 del 9.4.2003 in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n.93 – (GU n. 98 del 29-4-2003)
Pubblicato sulla G.U. il D.L. n. 93 del 9.4.2003 in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n.93
Attuazione della direttiva 2001/17/CEE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione. (GU n. 98 del 29-4-2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l’allegato
A;
Vista la direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e
liquidazione delle imprese di assicurazione;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante
attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione
diretta sulla vita, che modifica le direttive 79/267/CEE e
90/619/CEE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente
attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione
diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, che modifica le
direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l’Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli
articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 174, e’ aggiunta la seguente lettera:
«aa) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un’impresa di
assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti
lese aventi diritto ad agire direttamente contro l’impresa di
assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da
operazioni di cui all’allegato I, tabella A, al presente decreto,
nell’ambito di attivita’ dell’assicurazione diretta, compresi gli
importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle persone
sopra citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora
conosciuti. Sonoparimenti considerati crediti di assicurazione i
premi detenuti da un’impresa di assicurazione prima dell’avvio delle
procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla
risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtu’ della legge
applicabile a tali contratti e operazioni.».
2. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 175, e’ aggiunta la seguente lettera:
«bb) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un’impresa di
assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti
lese aventi diritto ad agire direttamente contro l’impresa di
assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da
operazioni di cui all’allegato I, tabella A, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 174, nell’ambito di attivita’ dell’assicurazione
diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a
favore delle persone sopra citate, allorquando alcuni elementi del
debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti
di assicurazione i premi detenuti da un’impresa di assicurazione
prima dell’avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla
mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e
operazioni, in virtu’ della legge applicabile a tali contratti e
operazioni.».