Enti pubblici
Pubblicato sulla G.U. il D.L: 105/03 recante le disposizioni urgenti per l’ università e i centri di ricerca. Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca. (GU n. 110 del 14-5-2003)
Pubblicato sulla G.U. il D.L: 105/03 recante le disposizioni urgenti per luniversità e i centri di ricerca
DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n.105
Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca. (GU n. 110 del 14-5-2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di ripartire, nel
corrente anno, le risorse finanziarie tra le universita’, destinando
i fondi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n.
370, al sostegno di servizi agli studenti, al potenziamento della
mobilita’ interuniversitaria degli studenti stessi, alla
incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio di particolare
interesse nazionale e comunitario, nonche’ all’incremento del numero
dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica;
Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’ ed urgenza di
consentire agli enti di ricerca ed alle universita’ di assumere
personale a tempo determinato, anche in deroga a quanto previsto
dall’articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, senza
ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato;
Ritenuta infine, la straordinaria necessita’ ed urgenza di indire
una sessione straordinaria di esame di Stato per l’anno 2003, al fine
di consentire a coloro che abbiano conseguito la laurea in farmacia,
a compimento di un percorso formativo quadriennale, iniziato
anteriormente al 1° novembre 1993, di concludere la formazione
anteriormente al 1° novembre 2003, come previsto dall’articolo 12
della direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 maggio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per
favorirne la mobilita’
1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di assicurare
un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare
la mobilita’ internazionale degli studenti stessi, di incentivare le
iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e
comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata
qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca per le finalita’ di cui agli articoli 4 e 5 della legge
19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di «Fondo per il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilita’ degli studenti» e,
per l’anno 2003, e’ ripartito tra gli atenei in base a criteri e
modalita’ determinati con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori
delle universita’ italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti
universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme
restando le finalita’ di cui all’articolo 4, comma 4-bis, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:
a) sostegno alla mobilita’ internazionale degli studenti, anche
nell’ambito del programma di mobilita’ dell’Unione europea
Socrates-Erasmus, mediante l’erogazione di borse di studio
integrative;
b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai
corsi di laurea specialistica e ai corsi di dottorato di ricerca, di
assegni per l’incentivazione delle attivita’ di tutorato di cui
all’articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche’ per le
attivita’ didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
c) promozione, in determinate aree scientifico-disciplinari, di
corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed
internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le
linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
d) finanziamento di assegni di ricerca di cui all’articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad
aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.
2. Per i fini di cui al comma 1, lettera c), viene riservata anche
una quota percentuale delle risorse disponibili ai sensi
dell’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le
disposizioni dell’articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, nonche’ quelle dell’articolo 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale
quelle dell’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni.
4. Le eventuali economie di spesa accertate dalle universita’ in
sede di approvazione del conto consuntivo 2002, derivanti dalle
risorse acquisite per l’incentivazione dell’impegno didattico dei
professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000 e 2001, nonche’
quelle gia’ assegnate per le stesse finalita’ per l’anno 2002 e non
ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi agli
studenti.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.