Enti pubblici
Pubblicato sulla G.U. 19.1.2005 il Decreto Legge 2/2005 in tema di interventi umanitari per le popolazioni colpite dal maremoto
Pubblicato sulla G.U. 19.1.2005 il Decreto Legge 2/2005 in tema di interventi umanitari per le popolazioni colpite dal maremoto
DECRETO-LEGGE 19 gennaio 2005, n.2
Interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico. (GU n. 14 del 19-1-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la situazione di grave emergenza umanitaria in atto
nell’area del sudest asiatico, determinatasi a seguito della
catastrofe naturale occorsa il 26 dicembre 2004;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di fornire
immediato sostegno alle popolazioni, anche mediante la partecipazione
all’azione multilaterale alla ricostruzione dei Paesi ed al
ripristino delle infrastrutture sanitarie e socioeconomiche di base;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di garantire la
rapida realizzazione dei necessari interventi umanitari, in adesione
alle raccomandazioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite,
formulate al termine della Conferenza dei Paesi donatori, svoltasi a
Ginevra l’11 gennaio 2005;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di garantire la
partecipazione italiana alla ricostruzione di Fondi internazionali di
sviluppo, nonche’ l’erogazione del contributo italiano al Fondo
Globale di lotta all’AIDS, malaria e tubercolosi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 gennaio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Interventi di cooperazione allo sviluppo
1. Per la realizzazione degli interventi destinati a garantire il
miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del sudest
asiatico colpite dalla catastrofe del 26 dicembre 2004, nonche’ per
la ricostruzione dei Paesi e per la partecipazione alle iniziative
degli organismi internazionali, e’ autorizzata la spesa di euro
70.000.000.
2. Per la copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede
mediante utilizzo degli stanziamenti relativi all’autorizzazione di
spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati
nella Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla voce
Ministero degli affari esteri.
Art. 2.
Regime degli interventi
1. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento
di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5.000.000 di
euro, il Ministero degli affari esteri puo’ procedere ai sensi
dell’articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni.
2. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi, si
applica l’articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di
forniture, si applica l’articolo 9, comma 4, lettera d), del decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si
applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal
presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati, e’
necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.
Art. 3.
Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione di Fondi
internazionali
1. E’ autorizzata la spesa di euro 182.190.000 per l’anno 2004 e
3.000.000 per l’anno 2005, per la partecipazione dell’Italia alla
XIII ricostituzione della International Development Association
(IDA).
2. E’ autorizzata la spesa di euro 1.750.000 per l’anno 2004, di
euro 875.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per la
partecipazione dell’Italia alla V ricostituzione delle risorse del
Fondo Speciale di Sviluppo della Banca di sviluppo dei Carabi.
3. E’ autorizzata la spesa di euro 59.450.000 per l’anno 2004 e di
euro 29.725.000 per ciascuno degli anni 2005 2006, per la
partecipazione dell’Italia alla III ricostituzione della Global
Environmental Facility (GEF).
4. E’ autorizzata la spesa di euro 91.291.821 per l’anno 2004, per
la partecipazione dell’Italia alla IX ricostituzione delle risorse
del Fondo africano di sviluppo.
5. E’ autorizzata la spesa di euro 13.848.000 per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006, per la partecipazione dell’Italia alla VI
ricostituzione delle risorse dell’IFAD.
6. E’ autorizzata la spesa di dollari 9.057.900 – per il
controvalore di euro 8.181.329 – per l’anno 2004, per la
partecipazione dell’Italia alla I ricostituzione delle risorse del
Trust Fund, per l’iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries.
7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono versate su un
apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria
centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato
«Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi
internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere
all’erogazione di contributi autorizzati dal presente decreto.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad includere
nel rapporto annuale sulla partecipazione italiana alle banche
multilaterali di sviluppo uno schema programmatico triennale
contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla
partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie
internazionali, insieme ad una valutazione dell’efficacia della loro
attivita’, e, se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai
rappresentanti italiani con le modalita’ e nelle forme consentite da
tali istituzioni.
Art. 4.
Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 3, per euro 356.711.150 per l’anno 2004 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unita’
previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero; per euro 47.448.000 per l’anno 2005 e per euro
44.448.000 per l’anno 2006 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di conto
capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell’attuazione del comma 1, anche ai fini
dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai
sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge
n. 468 del 1978.
Art. 5.
Contributo al Fondo globale
1. Per consentire l’erogazione del contributo italiano al Fondo
globale di lotta all’AIDS, tubercolosi e malaria, per gli anni 2004 e
2005, e’ autorizzata la spesa di euro 180.000.000.
2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito
dell’unita’ previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 19 gennaio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Siniscalco, Ministro del-l’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli