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Thursday 20 January 2005

Pubblicato sulla G.U. 19.1.2005 il Decreto Legge 2/2005 in tema di interventi umanitari per le popolazioni colpite dal maremoto

Pubblicato sulla G.U. 19.1.2005 il Decreto Legge 2/2005 in tema di interventi umanitari per le popolazioni colpite dal maremoto

DECRETO-LEGGE 19 gennaio 2005, n.2 

  Interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico. (GU n. 14 del 19-1-2005) 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Considerata  la  situazione  di  grave emergenza umanitaria in atto

nell’area   del   sudest  asiatico,  determinatasi  a  seguito  della

catastrofe naturale occorsa il 26 dicembre 2004;

  Ritenuta   la   straordinaria  necessita’  ed  urgenza  di  fornire

immediato sostegno alle popolazioni, anche mediante la partecipazione

all’azione   multilaterale   alla   ricostruzione  dei  Paesi  ed  al

ripristino delle infrastrutture sanitarie e socioeconomiche di base;

  Ritenuta  la  straordinaria  necessita’  ed urgenza di garantire la

rapida  realizzazione dei necessari interventi umanitari, in adesione

alle   raccomandazioni   dell’Organizzazione   delle  Nazioni  Unite,

formulate  al termine della Conferenza dei Paesi donatori, svoltasi a

Ginevra l’11 gennaio 2005;

  Ritenuta  la  straordinaria  necessita’  ed urgenza di garantire la

partecipazione italiana alla ricostruzione di Fondi internazionali di

sviluppo,  nonche’  l’erogazione  del  contributo  italiano  al Fondo

Globale di lotta all’AIDS, malaria e tubercolosi;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 14 gennaio 2005;

  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei

Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.

              Interventi di cooperazione allo sviluppo

  1.  Per  la realizzazione degli interventi destinati a garantire il

miglioramento  delle  condizioni di vita delle popolazioni del sudest

asiatico  colpite  dalla catastrofe del 26 dicembre 2004, nonche’ per

la  ricostruzione  dei  Paesi e per la partecipazione alle iniziative

degli  organismi  internazionali,  e’  autorizzata  la  spesa di euro

70.000.000.

  2.  Per  la  copertura  delle  spese  di cui al comma 1 si provvede

mediante  utilizzo  degli stanziamenti relativi all’autorizzazione di

spesa  di  cui  alla  legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati

nella  Tabella  C  della  legge  30 dicembre  2004, n. 311, alla voce

Ministero degli affari esteri.

                               Art. 2.

                       Regime degli interventi

  1.  Per  gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento

di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5.000.000 di

euro,  il  Ministero  degli  affari  esteri  puo’  procedere ai sensi

dell’articolo  24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994,

n. 109, e successive modificazioni.

  2.  Per  le procedure in materia di appalti pubblici di servizi, si

applica l’articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17

marzo  1995,  n.  157. Per le procedure in materia di acquisizione di

forniture,  si applica l’articolo 9, comma 4, lettera d), del decreto

legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni.

  3.  Le  disposizioni  di  cui  all’articolo  5,  comma  1-bis,  del

decreto-legge  28 marzo  1997,  n. 79, convertito, con modificazioni,

dalla  legge  28 maggio  1997, n. 140, e successive modificazioni, si

applicano  a  tutti  gli enti esecutori degli interventi previsti dal

presente   decreto.  Quando  tali  enti  sono  soggetti  privati,  e’

necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.

                               Art. 3.

Partecipazione  finanziaria  dell’Italia alla ricostituzione di Fondi

                           internazionali

  1.  E’  autorizzata  la spesa di euro 182.190.000 per l’anno 2004 e

3.000.000  per  l’anno  2005,  per la partecipazione dell’Italia alla

XIII   ricostituzione  della  International  Development  Association

(IDA).

  2.  E’  autorizzata  la spesa di euro 1.750.000 per l’anno 2004, di

euro   875.000   per   ciascuno  degli  anni  2005  e  2006,  per  la

partecipazione  dell’Italia  alla  V ricostituzione delle risorse del

Fondo Speciale di Sviluppo della Banca di sviluppo dei Carabi.

  3.  E’ autorizzata la spesa di euro 59.450.000 per l’anno 2004 e di

euro   29.725.000   per   ciascuno  degli  anni  2005  2006,  per  la

partecipazione  dell’Italia  alla  III  ricostituzione  della  Global

Environmental Facility (GEF).

  4.  E’ autorizzata la spesa di euro 91.291.821 per l’anno 2004, per

la  partecipazione  dell’Italia  alla IX ricostituzione delle risorse

del Fondo africano di sviluppo.

  5.  E’  autorizzata  la spesa di euro 13.848.000 per ciascuno degli

anni  2004,  2005  e  2006, per la partecipazione dell’Italia alla VI

ricostituzione delle risorse dell’IFAD.

  6.   E’  autorizzata  la  spesa  di  dollari  9.057.900  –  per  il

controvalore   di   euro   8.181.329   –  per  l’anno  2004,  per  la

partecipazione  dell’Italia  alla  I ricostituzione delle risorse del

Trust Fund, per l’iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries.

  7.  Le  somme  di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono versate su un

apposito  conto  corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria

centrale,   intestato   al   Dipartimento  del  tesoro  e  denominato

«Partecipazione    italiana    a    banche,    fondi   ed   organismi

internazionali»,   dal   quale   saranno   prelevate  per  provvedere

all’erogazione di contributi autorizzati dal presente decreto.

  8.  Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad includere

nel  rapporto  annuale  sulla  partecipazione  italiana  alle  banche

multilaterali   di   sviluppo   uno  schema  programmatico  triennale

contenente   gli   indirizzi  politici  e  strategici  relativi  alla

partecipazione    italiana    presso   le   istituzioni   finanziarie

internazionali,  insieme ad una valutazione dell’efficacia della loro

attivita’,  e, se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai

rappresentanti  italiani con le modalita’ e nelle forme consentite da

tali istituzioni.

                               Art. 4.

                        Copertura finanziaria

  1.  All’onere  derivante  dall’attuazione delle disposizioni di cui

all’articolo  3,  per  euro  356.711.150  per l’anno 2004 si provvede

mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai

fini   del  bilancio  triennale  2004-2006,  nell’ambito  dell’unita’

previsionale  di  base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato

di  previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

2004,  allo  scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo

al medesimo Ministero; per euro 47.448.000 per l’anno 2005 e per euro

44.448.000  per  l’anno  2006  si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2005-2007,  nell’ambito  dell’unita’  previsionale  di  base di conto

capitale  «Fondo  Speciale»  dello  stato di previsione del Ministero

dell’economia   e   delle   finanze   per  l’anno  2005,  allo  scopo

parzialmente   utilizzando   l’accantonamento  relativo  al  medesimo

Ministero.

  2.   Il   Ministro   dell’economia  e  delle  finanze  provvede  al

monitoraggio   dell’attuazione   del   comma   1,   anche   ai   fini

dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto

1978,  n.  468,  e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,

corredati  da  apposite  relazioni, gli eventuali decreti adottati ai

sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge

n. 468 del 1978.

                               Art. 5.

                     Contributo al Fondo globale

  1.  Per  consentire  l’erogazione  del contributo italiano al Fondo

globale di lotta all’AIDS, tubercolosi e malaria, per gli anni 2004 e

2005, e’ autorizzata la spesa di euro 180.000.000.

  2.  Per  l’attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 1, si

provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento

iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell’ambito

dell’unita’  previsionale  di base di conto capitale «Fondo Speciale»

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento

relativo al medesimo Ministero.

  3.  Il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze e’ autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e

sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi’ 19 gennaio 2005

                               CIAMPI

                               Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                              Fini, Ministro degli affari esteri

                              Siniscalco,  Ministro  del-l’economia e

                               delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli