Enti pubblici
Pubblicato sulla G.U. 1.3.2005 il D.L. 22/2005 in tema di interventi urgenti nel settore agroalimentare DECRETO-LEGGE 28 febbraio 2005, n.22
Pubblicato sulla G.U. 1.3.2005 il D.L. 22/2005 in tema di interventi urgenti nel settore agroalimentare
DECRETO-LEGGE 28 febbraio 2005, n.22
Interventi urgenti nel settore agroalimentare. (GU n. 49 del 1-3-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare
particolari interventi a sostegno di comparti agricoli colpiti da
crisi di mercato e da calamita’ naturali, nonche’ di completare il
riassetto istituzionale dell’Unione nazionale per l’incremento delle
razze equine (UNIRE) e di integrare la normativa sui prelievi nel
settore lattiero e sulla ristrutturazione industriale di grandi
imprese in stato di insolvenza;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni dell’11 febbraio e del 18 febbraio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro delle
attivita’ produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro per le politiche comunitarie;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Interventi urgenti in materia di agricoltura
1. All’articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, dopo il comma
7 e’ inserito il seguente:
«7-bis. Nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 7,
il commissario ad acta per le attivita’ di cui all’articolo 19, comma
4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, puo’ operare, anche
attraverso specifiche convenzioni con l’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), interventi a sostegno di produzioni agricole
colpite da crisi di mercato, da inserire all’interno del progetto
speciale di cui al comma 7.».
2. Al fine di consentire il completamento ed il potenziamento
infrastrutturale dei servizi istituzionali dell’Unione nazionale per
l’incremento delle razze equine (UNIRE), e’ assegnato al medesimo
ente un contributo di 10 milioni di euro per l’anno 2005. All’onere
conseguente si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 46, comma 4, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 – Fondi investimenti (Fondo unico da
ripartire – investimenti agricoltura, foreste e pesca) per l’anno
2005.
3. Per il finanziamento degli interventi di soccorso nelle aree
agricole colpite da calamita’ naturali e da avversita’ atmosferiche,
gia’ dichiarate eccezionali ai sensi dell’articolo 2 della legge
14 febbraio 1992, n. 185, allora vigente, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano dispongono di contributi pluriennali.
La copertura finanziaria di detti contributi e’ a carico delle quote
dei limiti di impegno assegnati a ciascuna regione con la
ripartizione degli stanziamenti recati dall’articolo 13, comma
4-octies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dall’articolo 5,
comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e dall’articolo
1 del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268.
4. All’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. L’Agecontrol S.p.a. effettua i controlli di qualita’ aventi
rilevanza a livello nazionale sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi
della normativa vigente.».
5. All’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il
comma 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
trasferiti all’Agecontrol S.p.a. gli stanziamenti dello stato di
previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e
forestali relativi alle funzioni dell’Agecontrol S.p.a., trasferite
in attuazione del presente articolo. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro delle attivita’ produttive, sono
altresi’ trasferite all’Agecontrol S.p.a. le risorse umane e
finanziarie relative allo svolgimento dei controlli di cui
all’articolo 1-bis, precedentemente svolti dall’Istituto nazionale
per il commercio estero ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera
h), della legge 25 marzo 1997, n. 68.».
6. All’articolo 5 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’inizio del comma 1 sono anteposte le seguenti parole:
«L’Agecontrol S.p.a. e»;
b) al comma 3, dopo le parole: «I funzionari» sono inserite le
seguenti: «dell’Agecontrol S.p.a. e quelli».
Art. 2.
Modificazioni al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.
1. Il comma 5 dell’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n.
49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n.
119, e’ sostituito dal seguente:
«5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al
presente articolo da parte degli acquirenti comporta l’applicazione
di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare
eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non
superiore a 100.000 euro, fermo restando l’obbligo del versamento del
prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte
dell’acquirente le regioni e le province autonome dispongono la
revoca del riconoscimento.».
2. Il comma 4 dell’articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 2003, n.
49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n.
119, e’ sostituito dal seguente:
«4. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al
comma 2, si applica una sanzione amministrativa commisurata
all’importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in
valore assoluto, tra detti quantitativi, comunque non inferiore a
1.000 euro e non superiore a 100.000 euro. In caso di mancato
rispetto del termine del 31 maggio per l’invio della dichiarazione si
applica una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni giorno
di ritardo.».
3. Al comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n.
49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n.
119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) verifica se la somma a livello nazionale delle consegne
rettificate a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento CE
n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e’ inferiore alle
consegne effettive e, a norma dello stesso articolo 10, paragrafo 21,
calcola il prelievo nazionale dovuto all’Unione europea per esubero
produttivo;»;
b) alla lettera c), le parole: «versato in eccesso» sono
sostituite dalle seguenti: «imputato in eccesso».
4. Al comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n.
49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n.
119, le parole: «all’articolo 8, lettera a), del regolamento n.
3950/92/CEE, e successive modificazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
CE n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003».
5. All’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119,
dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Se la somma a livello nazionale delle consegne rettificate
e’ risultata inferiore alle consegne effettive, l’AGEA verifica se
l’ammontare del prelievo imputato in eccesso, decurtato dell’importo
accantonato ai sensi del comma 2, assume un valore negativo; in tale
caso l’AGEA riduce proporzionalmente le rettifiche verso il basso in
modo da fare coincidere la somma delle consegne rettificate con le
consegne effettive e conseguentemente ridetermina gli esuberi
individuali e il prelievo dovuto dai singoli produttori
interessati.».
6. Al comma 3 dell’articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n.
49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n.
119, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il produttore che
non ottemperi agli obblighi di cui al comma 1 e’ soggetto alla
sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.».
Art. 3.
Disposizioni per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in
stato di insolvenza
1. Al comma 6 dell’articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non si
applica la disposizione del terzo comma dell’articolo 100 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, ma il giudice puo’, ove riscontri
fondati elementi e tenuto anche conto del rapporto tra l’ammontare
del credito vantato dall’impugnante e quello del credito contestato,
adottare gli opportuni provvedimenti, se del caso, ordinando
l’accantonamento delle somme ovvero anche l’intrasferibilita’ delle
azioni eventualmente spettanti ai titolari di crediti contestati,
disponendo le opportune annotazioni. Ove sia disposto tale vincolo, i
titolari delle azioni possono esercitare i diritti di opzione e
partecipare alle assemblee societarie, ma non effettuare atti di
disposizione sui titoli. Con il provvedimento che decide
sull’opposizione il giudice dispone in merito alle azioni gia’
attribuite al soggetto il credito del quale sia stato ritenuto
insussistente, ovvero dispone l’attribuzione delle somme
accantonate.».
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 28 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Marzano, Ministro delle attività
produttive
Siniscalco, Ministro dell’economia e
delle finanze
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli