Enti pubblici
Pubblicato il regolamento per la riorganizzazione dell’unità tecnica di progetto
Pubblicato sulla G.U. il regolamento emanato dal Ministero dellEconomia e delle Finanze concernente la riorganizzazione dellUnità Tecnica finanziaria di progetto
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 maggio 2003, n.162
Regolamento concernente la riorganizzazione dell’Unita’ tecnica finanza di progetto, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. (GU n. 156 del 8-7-2003)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto l’articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la delibera CIPE 9 giugno 1999, n. 80/1999, emanata in
attuazione dell’articolo 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come
modificata dalla delibera CIPE 3 maggio 2001, n. 57/2001, emanata in
attuazione dell’articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre
1999, n. 240 e 13 luglio 2001, n. 161;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante
attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di
interesse nazionale ed, in particolare, l’articolo 2, comma 4,
lettera c), ai sensi del quale, per le attivita’ di cui al predetto
decreto legislativo, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti puo’ richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze
la collaborazione dell’Unita’ tecnica — Finanza di progetto, allo
scopo riorganizzata con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, anche in deroga all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, e all’articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta la necessita’ di provvedere alla riorganizzazione
dell’Unita’ tecnica — Finanza di progetto;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 marzo 2003;
Vista la comunicazione effettuata, ai sensi dell’articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n.
8016/DAGL/10.2.2.1/4/2003 dell’8 maggio 2003;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Composizione dell’Unita’ tecnica – Finanza di progetto
1. L’organico dell’Unita’ tecnica — Finanza di progetto, istituita
ai sensi dell’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, di
seguito denominata Unita’, e’ costituito da quindici componenti a
tempo pieno. Ove l’Unita’ si avvalga di soggetti con rapporto a tempo
parziale, il numero complessivo di componenti assegnabile alla stessa
e’ determinato in proporzione all’impegno lavorativo richiesto a
ciascun componente a tempo parziale. In tal caso, il relativo
trattamento economico e’ proporzionalmente ridotto.
2. I componenti dell’Unita’, di comprovata esperienza nel settore,
sono scelti tra:
a) dipendenti della Amministrazione dello Stato da collocare in
posizioni di comando;
b) soggetti estranei all’Amministrazione operanti nei settori
tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico;
c) dipendenti di organizzazioni internazionali da collocarsi in
posizione di comando sulla base di specifici accordi con
l’organizzazione di appartenenza.
3. I componenti dell’Unita’ sono nominati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, che stabilisce oggetto, tempi, durata
e modalita’ di espletamento dell’incarico. Al decreto di nomina dei
componenti e’ allegato un curriculum comprovante il possesso del tipo
di professionalita’ richiesta. Il Ministro dell’economia e delle
finanze, con proprio decreto, assegna ad uno di essi le funzioni di
coordinatore.
Art. 2.
Trattamento economico
1. Il trattamento economico spettante al coordinatore ed agli altri
componenti dell’Unita’ e’ stabilito con uno o piu’ decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze
Art. 3.
Supporto amministrativo
1. Il supporto relativo alla gestione amministrativa e contabile
dell’Unita’ e’ assicurata dal Dipartimento dell’amministrazione
generale del personale e dei servizi del tesoro
Art. 4.
Delibere del Cipe
1. Le finalita’ e gli obiettivi dell’Unita’, nonche’ le modalita’
di raccordo con l’attivita’ svolta dalla Cassa depositi e prestiti e
dalla societa’ Infrastrutture S.p.a., costituita ai sensi
dell’articolo 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito
con legge 15 giugno 2002, n. 112, sono determinati con delibere Cipe.
I programmi di lavoro e le modalita’ dell’organizzazione interna
dell’Unita’ sono assicurati dal Sottosegretario di Stato incaricato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni di
segretario del Cipe, ai sensi del regolamento interno del Cipe,
approvato con delibera 9 luglio 1998, n. 63, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1998, n. 199. Il Servizio centrale
di segreteria del Cipe del Dipartimento per le politiche di sviluppo
e di coesione assicura il raccordo tecnico operativo con il Cipe.
transitorie e di attuazione
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, relative alla nomina dei
componenti dell’Unita’, producono effetti a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. I soggetti che alla predetta
data fanno parte dell’Unita’, ivi incluso il coordinatore, proseguono
nell’incarico in qualita’ di componenti fino alla scadenza del
termine del provvedimento originario di nomina di ciascuno.
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 23 maggio 2003
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 4 Economia e finanze, foglio n. 362