Penale

Wednesday 29 November 2006

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le «Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche.» (Testo del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, coordinato con la legge di conversione 20 novembre 2006, n. 281, – Gazze

Testo del decreto-legge
22 settembre 2006, n. 259, coordinato con la legge di conversione 20 novembre
2006, n. 281, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in
tema di intercettazioni telefoniche.»(Gazzetta
Ufficiale n 271 del 21 Novembre 2006)

Articolo 1.

1. L’articolo 240 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente: “articolo 240
(Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali). – 1. I
documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti nè in alcun modo utilizzati, salvo
che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato.

2. Il pubblico ministero dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti,
dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o
comunicazioni,

relativi a traffico telefonico
e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo
stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato

effettuare copia in qualunque
forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere
utilizzato.

3. Il pubblico
ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2,
entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di
disporne la distruzione.

4. Il giudice per le indagini preliminari
entro le successive quarantotto ore fissa l’udienza da
tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell’articolo 127[1], dando avviso
a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia,
almeno tre giorni prima della data dell’udienza.

5. Sentite le parti comparse, il giudice per
le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone
la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo
comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e
dei difensori delle parti.

6. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell’avvenuta
intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei
supporti e degli atti di cui

al comma 2 nonchè delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei
soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi
documenti, supporti e atti.”.

Articolo 2.

1. All’articolo 512
del codice di procedura penale[2]
, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. è sempre
consentita la lettura dei verbali relativi all’acquisizione ed alle operazioni
di distruzione degli atti di cui all’articolo 240”.

Articolo 3.

1. Chiunque consapevolmente detiene gli atti,
i supporti o i documenti di cui sia stata disposta la
distruzione ai sensi dell’articolo 240 del codice di procedura penale è punito
con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Si applica la pena della reclusione da uno
a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale
o da un incaricato di pubblico servizio.

Articolo
4.

1. A titolo di riparazione può essere richiesta all’autore
della pubblicazione degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell’articolo
240 del codice di procedura penale, al direttore responsabile e all’editore, in
solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta
centesimi per ogni copia stampata, ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro
secondo l’entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo
radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l’entità
della riparazione non può essere inferiore a 10.000 euro.

2. L’azione può essere proposta da parte di
coloro a cui i detti atti o documenti fanno riferimento. L’azione si prescrive
nel termine di cinque anni dalla data della pubblicazione. Agli effetti della

prova della corrispondenza
degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui al comma 2 dell’articolo
240 del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui al comma 6 dello
stesso articolo. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.

3. L’azione è esercitata senza pregiudizio di
quanto il Garante per la protezione dei dati personali possa
disporre ove accerti o inibisca l’illecita diffusione di dati o di documenti,
anche a seguito dell’esercizio di diritti da parte dell’interessato.

4. Qualora sia
promossa per i medesimi fatti di cui al comma 1 anche l’azione per il
risarcimento del danno, il giudice tiene conto, in sede di determinazione e
liquidazione dello stesso, della somma corrisposta ai sensi del comma 1.

Articolo
5.

1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.