Enti pubblici

Thursday 03 March 2005

Pubblicata sulla G.U. del 2.3.2005. Il 4 ottobre – San Francesco e Santa Caterina – è riconosciuto ufficialmente quale solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religione diverse

Pubblicata sulla G.U. del 2.3.2005. Il 4 ottobre San Francesco e Santa Caterina – è riconosciuto ufficialmente quale solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religione diverse

LEGGE 10 febbraio 2005, n.24 

Riconoscimento del 4 ottobre quale solennita’ civile e giornata della pace, della fraternita’ e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore dei Patroni speciali d’Italia San Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Siena. (GU n. 50 del 2-3-2005) 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

  1.  All’articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 132, sono apportate

le seguenti modificazioni:

    a) al  primo  comma,  dopo  le  parole:  «solennita’ civile» sono

inserite le seguenti: «e giornata della pace, della fraternita’ e del

dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse,»;

    b) dopo il primo comma e’ aggiunto il seguente:

  «In   occasione   della   solennita’   civile   del 4 ottobre  sono

organizzate  cerimonie,  iniziative,  incontri,  in particolare nelle

scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali indicati

al  primo  comma  di  cui  i  Santi  Patroni  speciali  d’Italia sono

espressione».

  2. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi’ 10 febbrio 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

                              LAVORI PREPARATORI

          Camera dei deputati (atto n. 2285):

              Presentato dall’on. Bianchi il 5 febbraio 2002.

              Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),

          in  sede  referente,  il  4  marzo  2002,  con parere della

          commissione V.

              Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 3,

          10, 11 e 17 dicembre 2003; 14, 20, 27 e 28 gennaio 2004; 25

          febbraio 2004.

              Assegnato   nuovamente  alla  I  commissione,  in  sede

          legislativa   il   22 settembre   2004   con  parere  della

          commissione V.

              Esaminato  dalla  I commissione, in sede legislativa il

          22 settembre  2004  e  approvato  in  un testo unificato il

          23 settembre  2004,  con   atti: n. 2405 on. Sereni; n. 2595

          on. Giulietti ed altri; n. 2753 on. Grillo ed altri.

          Senato della Repubblica (atto n. 3120):

              Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),

          in sede deliberante, il 30 settembre 2004, con pareri delle

          commissioni 5ª e 7ª.

              Esaminato  dalla  1ª commissione il 13 ottobre 2004; il

          10 novembre 2004 e approvato il 26 gennaio 2005.

          Avvertenza:

              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e’ stato redatto

          dall’amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi

          dell’art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni

          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull’emanazione  dei

          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle

          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,

          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo

          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge

          modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e

          l’efficacia.

          Nota all’art. 1:

              – L’art.   1   della   legge   4 marzo   1958,  n.  132

          («Ricorrenza  festiva  del  4 ottobre  in onore dei Patroni

          speciali  d’Italia  San Francesco d’Assisi e Santa Caterina

          da  Siena»), cosi’ come modificato dalla presente legge, e’

          il seguente:

              «Art.  1.  –  Il  4  ottobre  e’ considerato solennita’

          civile  e  giornata  della  pace,  della  fraternita’ e del

          dialogo  tra appartenenti a culture e religioni diverse, in

          onore  dei  Santi  Patroni  speciali d’Italia San Francesco

          d’Assisi  e  Santa  Caterina da Siena, ai sensi dell’art. 3

          della legge 27 maggio 1949, n. 260.

              In occasione della solennita’ civile del 4 ottobre sono

          organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare

          nelle  scuole  di  ogni  ordine e grado, dedicati ai valori

          universali  indicati  al primo comma di cui i Santi Patroni

          speciali d’Italia sono espressione.».