Penale

Thursday 18 November 2004

Pubblicare un’ interrogazione parlamentare non costituisce diffamazione. Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 26 maggio-27 ottobre 2004, n. 20783

Pubblicare uninterrogazione parlamentare non costituisce diffamazione.

Cassazione Sezione terza civile sentenza 26 maggio-27 ottobre 2004, n. 20783

Presidente Duva Relatore Limongelli

Pm Marinelli conforme ricorrente Faustini controricorrente Carnevali

Svolgimento del processo

Nel numero di settembre 1996 del periodico Consiglio provinciale, edito dal consiglio provinciale di Trento e diretto da Romano Carnevali, fu pubblicato integralmente il testo di una interrogazione rivolta dal consigliere provinciale Lelio Boldrini al presidente della giunta provinciale. In sintesi, linterrogante aveva accusato la giunta di aver affidato a Giovanni Battista Faustini numerosi incarichi di editorialista e di direttore responsabile di pubblicazioni direttamente o indirettamente riconducibili alla proprietà pubblica, ricevendone in cambio una attività giornalistica di supporto al potere politico. Linterrogante aveva, inoltre, accusato la giunta di avere, nellambito di tale rapporto di scambio, conferito al figlio del Faustini lincarico di responsabile dellufficio stampa della giunta. Con citazione del 18-24 gennaio 1997 Giovanni Battista Faustini, ritenendosi diffamato dalla pubblicazione della interrogazione, convenne dinanzi al Tribunale di Trento il consiglio provinciale di Trento ed il Carnevali per esserne risarcito. I convenuti resistettero alla domanda. Con sentenza 639/98 il Tribunale, in accoglimento della domanda, condannò il consiglio provinciale ed il Carnevali, in solido, al pagamento della somma di lire 25.000.000 in favore del Faustini a titolo di risarcimento e ordinò la pubblicazione della sentenza. Su appello principale del consiglio provinciale e su appello incidentale del Carnevali la Corte di Trento, con sentenza del 2 maggio 2000, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda del Faustini, osservando che, quantunque linterrogazione fosse oggettivamente diffamatoria, la sua pubblicazione sul periodico costitutiva legittimo esercizio del diritto di cronaca. Ricorre il Faustini con due motivi. Il Carnevali resiste con controricorso. Anche il consiglio provinciale resiste con controricrso e propone ricorso incidentale condizionato, al quale il Faustini resiste con controricorso. Il Carnevali ed il consiglio provinciale hanno, inoltre, prodotto memorie.

Motivi della decisione

Va previamente disposta la riunione dei ricorsi.

Col primo motivo il ricorrente principale denunzia violazione degli articoli 51 e 595 Cp, 2043 e 2059 Cc. Sostiene che linterrogazione del consigliere provinciale Boldrini, indipendentemente dalla immunità di cui, ai sensi degli articoli 28 e 49 del Tu delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige (approvato con Dpr 670/72), godeva linterrogante, avrebbe dovuto considerarsi illecita in quanto diffamatoria, onde leditore e il direttore responsabile del periodico Consiglio Provinciale, per averla pubblicata sullorgano di stampa, avrebbero dovuto considerarsi civilmente responsabili nei confronti del diffamato Faustini. La censura non ha fondamento.

La tesi del ricorrente principale è indubbiamente riconducibile ad una pronunzia della Corte di legittimità (Cassazione 4871/95), con la quale, nella materia del tutto analoga delle interrogazioni e delle interpellanze parlamentari, è stato affermato il principio secondo cui limmunità parlamentare dellinterrogante (o dellinterpellante) non esonera da responsabilità i terzi estranei che abbiano concorso con il parlamentare nel diffondere a mezzo stampa il contenuto di una interrogazione (o di una interpellanza) oggettivamente diffamatoria. Sennonché con più recente pronunzia (Cassazione 15999/01) la Suprema corte ha affermato lopposto principio secondo cui costituisce legittima espressione del diritto di cronaca, quale esimente della responsabilità civile per danni, la pubblicazione di una interrogazione parlamentare dal contenuto oggettivamente diffamatorio, sempre che corrisponda al vero la riproduzione (integrale o per riassunto) del testo dellinterrogazione medesima, essendo priva di rilievo, per converso, leventuale falsità del suo contenuto, che il giornalista non ha il dovere di verificare, pur avendo lobbligo di riprodurlo in forma impersonale ed oggettiva, quale semplice testimone, senza dimostrare, cioè, con commenti o altro, di aderire comunque al suo contenuto diffamatorio ed abbandonare, così, la necessaria posizione di narratore asettico e imparziale del fatto-interrogazione. La Corte reputa di condividere questultimo orientamento. E poiché dalla sentenza impugnata risulta che la interrogazione del consigliere Boldrini fu pubblicata sul periodico Consiglio Provinciale integralmente e senza alcun commento il motivo fin qui esaminato va disatteso.

Col secondo motivo il ricorrente principale denunzia, in subordine, omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione su punto decisivo. Osserva che il titolo originario della interrogazione in discorso («Dallindagine condotta dalla commissione di inchiesta sulla attività amministrativa della decima legislatura emergono situazioni di nepotismo che occorre correggere»), non fu pubblicato integralmente sullorgano di stampa, ma fu ridotto alla espressione situazioni di nepotismo che occorre correggere, che isolata maliziosamente dal suo contesto, avrebbe assunto una autonoma valenza diffamatoria e, quindi, illecita. Lamenta che di ciò la Corte di merito non abbai tenuto conto. La doglianza è priva di fondamento, giacché la Corte distrettuale, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede perché adeguatamente motivato, ha osservato che la riduzione del titolo ne aveva fedelmente riprodotto il senso, sicché neppure sotto questo profilo poteva ritenersi sussistente la responsabilità civile delleditore e del direttore responsabile del periodico. Anche il motivo testé esaminato va, pertanto, disatteso.

Il ricorso principale va, dunque, rigettato. Il ricorso incidentale del Consiglio provinciale è condizionato allaccoglimento del ricorso principale e va, quindi, dichiarato assorbito.

Stimasi di compensare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa le spese del giudizio di cassazione.