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Profughi di guerra. Prime misure del Governo per fronteggiare l’ emergenza umanitaria. DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 2003, n.85 (GU n. 93 del 22-4-2003)
Profughi di guerra. Prime misure del Governo per fronteggiare lemergenza umanitaria
DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 2003, n.85
Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario. (GU n. 93 del 22-4-2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001,
sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in
caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione
dell’equilibrio degli sforzi tra gli stati membri che ricevono
sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – legge comunitaria 2001, che ha delegato il
Governo a recepire la citata direttiva 2001/55/CE, ed in particolare
l’articolo 1 e l’allegato A;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’interno, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita’
1. Il presente decreto disciplina la concessione della protezione
temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da
Paesi non appartenenti all’Unione europea che non possono rientrare
nei Paesi di origine secondo le indicazioni della direttiva
2001/55/CE del 20 luglio 2001 del Consiglio dell’Unione europea, di
seguito denominato Consiglio.