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Professionisti: un mondo in quattro righe
Il DPCM 26 aprile 2020 lockdown attenuato ?
Sì, ma con cautela.
Non per mero interesse personale ma anche, e soprattutto, perché la disposizione in commento riguarda un elevatissimo numero di attività, svolte fra di loro in modo eterogeneo (la realtà Italiana comprende studi professionali “unipersonali” di piccole, medie e grandi dimensioni loro volta esercitata in forma autonoma con condivisione di spese, in forma associata, spesso con partecipazione all’attività svolta oltre che dei soci da collaboratori loro volta professionisti o lavoratori autonomi, o studi al cui interno opera altro professionista appartenente a differente ordine che partecipa alle spese) che vede la presenza, non sempre, di dipendenti o di terzi soggetti, praticanti o stagisti, che dipendenti non sono ma cui, almeno parzialmente e fino ad ora dovevano essere applicate le normative a tutela del lavoratore, pare necessario riservare una qualche attenzione che porti a meditate soluzioni al fine di proseguire l’attività, nelle Regioni in cui essa non è mai stata sospesa, e di ripartire in quelle in cui essa ha subito la sospensione in virtù delle ordinanze rese dalle Regioni.
Il legislatore raccomanda (dunque non obbliga) che:
- sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio
- laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
La mancata adozione dei protocolli anti contagio avrà effetti nei confronti del professionista?
Se si quali?
I dipendenti od i collaboratori o i lavoratori autonomi che entrano costantemente in contatto con il professionista e, conseguentemente con la struttura, potranno pretendere che i protocolli anti contagio siano adottati e conseguentemente ostesi?
I clienti avranno diritto a conoscere se siano stati adottati protocolli e, in caso affermativo, quale contenuto abbiano?
Ed ancora, quanto contenuto nell’allegato 4 del d.p.c.m quali effetti rivestirà in relazione allo svolgimento delle attività professionali?
Last but not least, la rilevazione della temperatura corporea dei professionisti parte dello studio, dei dipendenti, e, soprattutto, della clientela è da ritenersi obbligatoria, facoltativa od addirittura vietata?
È chiaro che le domande sono, e purtroppo resteranno, senza compiuta risposta.
Ancora una volta crediamo sia fondamentale applicare la norma cum grano salis e quindi per il professionista:
- dar corso a sanificazione degli ambienti di lavoro;
- utilizzare le mascherine protettive in caso di impossibilità di rispettare le distanze interpersonali;
- posizionare all’ingresso ed all’uscita dello studio dispositivi igienizzanti ed evitare contatti fisici con la clientela;
- installare dispositivi di rilevazione della temperatura a distanza, ovviamente previa indicazione della loro esistenza e funzionamento;
- adibire a luogo di ricevimento del cliente, ove possibile, stanze differenti dallo studio personale in cui il professionista trascorre la maggior parte del proprio tempo lavorativo;
- scaglionare appuntamenti ed ingressi allo studio in modo tale dal consentire che tra i clienti, il personale ed i professionisti operanti all’interno permanga sempre la distanza di un metro;
- mettere a disposizione dei clienti che ne siano sprovvisti mascherine richiedendone l’utilizzo.
Un’ultima annotazione circa il significato dell’allocuzione “mascherine di comunità”: si tratta delle mascherine autoprodotte o lavabili.
Avv. Claudio Bossi