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Procreazione assistita. Indetto il referendum DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2005
Procreazione assistita. Indetto il referendum
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2005
Indizione del referendum popolare per l’abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Procreazione medicalmente assistita – limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni. (GU n. 84 del 12-4-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del
popolo, e successive modificazioni;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 46 emessa in data
13 gennaio 2005, depositata in cancelleria il 28 gennaio 2005,
comunicata il 29 gennaio 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale –
1ª serie speciale – n. 5 del 2 febbraio 2005, a norma dell’art. 33,
ultimo comma, della citata legge, con la quale e’ stata dichiarata
ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione
delle seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40,
recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita: art.
12, comma 7, limitatamente alle parole: «discendente da un’unica
cellula di partenza, eventualmente»; art. 13, comma 2, limitatamente
alle parole: «ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo
sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili
metodologie alternative»; art. 13, comma 3, lettera c), limitatamente
alle parole: «di clonazione mediante trasferimento di nucleo o»; art.
14, comma 1, limitatamente alle parole: «la crioconservazione e»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia;
Emana
il seguente decreto:
E’ indetto il referendum popolare per l’abrogazione delle seguenti
disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in
materia di procreazione medicalmente assistita: art. 12, comma 7,
limitatamente alle parole: «discendente da un’unica cellula di
partenza, eventualmente»; art. 13, comma 2, limitatamente alle
parole: «ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo
sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili
metodologie alternative»; art. 13, comma 3, lettera c), limitatamente
alle parole: «di clonazione mediante trasferimento di nucleo o»; art.
14, comma 1, limitatamente alle parole: «la crioconservazione e».
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 12
giugno 2005.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi’ 7 aprile 2005
CIAMPI
Berlusconi: Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu: Ministro dell’interno
Castelli: Ministro della giustizia