Penale

Friday 08 December 2006

Processo SME (Berlusconi, Previti): così la Cassazione motiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano

Cassazione Sezione sesta penale (up) sentenza 30 novembre-6 dicembre 2006, n. 40249
Presidente de Roberto Relatore Cortese
Pm Iacoviello Ricorrente Pacifico ed altri

Svolgimento del processo

Con decreto del 29 novembre 1999 il Gup del Tribunale di Milano disponeva il giudizio,
in relazione al proc. pen. n. 5634/97RGGIP ‑ 11 749/97RGPM, a carico di:
A)‑ Berlusconi Silvio ‑ Pacifico Attilio ‑ Previti Cesare ‑ Squillante Renato, imputati:
– del reato previsto e punito dagli articoli 81, 110, 319, 321 Cp, perché, agendo in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso Berlusconi Silvio, Pacifico Attilio e Previti Cesare per conto della Fininvest SpA e di altre società a questa collegate, promettevano prima e versavano poi ingenti somme di denaro, cosi stabilmente retribuendolo, a Squillante Renato, affinché costui, nella sua qualità di pubblico ufficiale quale Consigliere Istruttore Aggiunto presso il Tribunale di Roma compisse una serie di atti contrari ai suoi doveri dufficio ed in particolare:
– ponesse le sue pubbliche funzioni al servizio degli interessi degli erogatori, cosi violando i doveri di probità, imparzialità ed indipendenza tipici della funzione giudiziaria in tutti i procedimenti ed in ogni altra attività nella quale fosse richiesto;
– violasse il segreto di ufficio e comunque il dovere di riservatezza fornendo le informazioni a lui richieste;
– intervenisse su altri appartenenti agli uffici giudiziari al fine di indurli a compiere atti contrari ai doveri del loro ufficio in modo da favorire le società predette, o, comunque, gli erogatori in violazione dei già citati doveri di imparzialità, probità e indipendenza, anche trasferendo o facendo pervenire a questi altri pubblici ufficiali denaro;
B)‑ Berlusconi Silvio, imputato del delitto previsto e punito dagli articoli 61 n. 2, 81, 110, 112 n. 1 Cp, 2621 e 2640 Cc, commesso in concorso con gli amministratori e dirigenti delle SpA FININVEST ed ISTIFI
In Milano dal 1986 al 1989. in relazione al Proc. Pen, N 5772/98RGGIP ‑N12193/98RGPM,
A)‑ in ordine ai reati di cui agli articoli 110, 319, 321 Cp, perché Silvio Berlusconi e Michele Ferrero, in concorso tra loro e con il deceduto Pietro Barilla, tutti attraverso la IAR SpA di cui erano direttamente o indirettamente azionisti, nonché in concorso con Attilio Pacifico e Cesare Previti, remuneravano:
‑‑‑ Renato Squillante (consigliere aggiunto presso il Tribunale di Roma) perché ponesse le sue pubbliche funzioni al servizio dei loro interessi,. intervenisse su altri appartenenti ad uffici giudiziari al fine di indurli a compiere atti contrari ai doveri di ufficio, violasse il segreto di ufficio e, comunque, il dovere di riservatezza, fornendo informazioni a lui richieste, in modo da favorire le persone sopra indicate le società a loro riconducibili, e, in particolare, la IAR in violazione dei doveri di imparzialità probità ed indipendenza;
‑‑‑ Filippo Verde (Presidente estensore della sentenza del Tribunale di Roma 1 sezione civile del 19.07.1986) ed altri pubblici ufficiali in corso di identificazione perché compissero anchessi atti contrari ai doveri del proprio ufficio nellambito della controversia intervenuta tra lIri e Buitoni in ordine alla cessione del pacchetto azionario SME, controversia comunque di interesse per la IAR.
In particolare Berlusconi, Ferrero, Pacifico e Previti concorrevano tra loro e con Barilla alle seguenti condotte:
‑‑‑ in data due maggio 1988 (data immediatamente successiva alla lettura del dispositivo della pronunzia con cui la Corte di cassazione rigettò il ricorso della Buitoni) a far accreditare presso la SBT di Bellinzona sul conto Quasar Business di Attilio Pacifico la somma di lire  750.000.000 proveniente dalla InterAllianz Bank di Zurigo da un conto corrente di Pietro Barilla; somma che il 9.5.1988 venne ritirata in contanti ed in lire italiane da Pacifico che ne faceva pervenire parte nellordine di circa 200 milioni a Filippo Verde che li depositava in contanti in più soluzioni sul conto corrente 5335 della Banca di Roma a lui ed alla moglie di lui intestato;
‑‑‑ in data 26 luglio 1988 (data immediatamente successiva al deposito della sentenza 4750 della Corte di cassazione, di cui sopra) a far accreditare sul medesimo conto Quasar business (e proveniente anchessa dalla InterAllianz Bank(c/c di Pietro Barilla) la somma complessiva di lire  1.000.000.000 di cui, al successivo 29 luglio 1988, lire  850. 000. 000 furono bonificati sul conto Mercier di PREVITI presso la Banca Darier Hentsch di Ginevra e lire 100.000.000 sul conto Antares presso la Banca Commerciale di Lugano nella disponibilità di Renato SQUILLANTE.
Erano imputati inoltre: = Squillante Fabio, Squillante Mariano e Savtchenko Olga:
‑‑‑ del reato di cui agli articoli 110 e 379 c.p: per aver in concorso tra loro e previo concerto, aiutato Squillante Renato ad assicurarsi il profitto dei delitti di corruzione, in particolare:
‑‑‑‑‑‑ Olga SAVTCHENKO prestandosi a divenire beneficiaria economica della società FORELIA, titolare di conti su cui erano affluite le somme provento di illeciti commessi da Renato SQUILLANTE;
‑‑‑‑‑‑ Mariano SQUILLANTE e Olga SAVTCHENKO in Corno ove si incontravano con Dionigi RESINELLI e Nello BERNASCONI (rispettivamente direttore della Società Bancaria Ticinese e amministratore della società FORELIA) al fine di concordare le modalità di gestione di tali somme ed i rapporti con la banca;
– Fabio SQUILLANTE e Olga SAVTCHENKO recandosi in Svizzera e prelevando la somma di 5 o 6 milioni di franchi svizzeri (pari a circa 7‑8 miliardi di lire) per contanti cosi assicurando una ignota destinazione finale in Como e allestero dal 1994 al febbraio 1996 SOUILLANTE Mariano:
– del reato di cui allarticolo 379 c.p. per aver aiutato SQUILLANTE Renato ad assicurarsi il profitto delle corruzioni utilizzando la somma di 455 milioni rientrata in Italia impiegandola nellacquisto di un immobile utilizzando la stessa per il pagamento della quota di nero ed indicando altresì alla parte venditrice accorgimenti ulteriormente volti a nascondere la consistenza e la natura della somma, al fine di impedire la ricostruzione dei precedenti movimenti finanziari
– MISIANI Francesco: ‑‑‑ del delitto previsto e punito dallarticolo 378 co. 4 Cp e del delitto previsto e punito dallarticolo 326 Cp
A seguito della contestazione suppletiva del 17 novembre 2000 i capi di imputazione relativi alle corruzioni risultavano cosi riformulati:
Capo A):
BERLUSCONI Silvio, PACIFICO Attilio, PREVITI Cesare, SQUILLANTE Renato, imputati:
– del delitto di cui agli articoli 81 cpv, 319, 319ter, 321 CP, perché, agendo in concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, BERLUSCONI Silvio, PACIFICO Attilio e PREVITI Cesare, per conto di FININVEST SpA e società sue controllate, partecipate e collegate, affinché Renato SQUILLANTE ‑ Consigliere Istruttore Aggiunto prima, Presidente della Sezione GIP del Tribunale di Roma poi, dunque pubblico ufficiale ‑ compisse una serie di atti contrari ai suoi doveri di ufficio ed in particolare:
– ponesse le sue pubbliche funzioni al servizio dei loro interessi, cosi violando i doveri di probità, imparzialità ed indipendenza tipici della funzione giudiziaria in tutti i procedimenti ed in ogni altra attività della quale fosse richiesto;
– violasse il segreto di ufficio e, comunque, il dovere di riservatezza fornendo le informazioni a lui nchieste;
– intervenisse su altri appartenenti agli uffici giudiziari al fine di indurli a compiere atti contrari al doveri del loro ufficio, in modo da favorire le società predette o comunque gli erogatori in violazione dei già citati doveri di imparzialità, probità ed indipendenza, anche trasferendo o facendo pervenire a questi altri pubblici ufficiali denaro,
prima gli promettevano e poi gli versavano ingenti somme di denaro stabilmente retribuendolo.
Nellambito di tale accordo corruttivo, tra laltro, oltre a continue erogazioni in denaro contante:
‑‑‑ Silvio BERLUSCONI e Pietro BARILLA deceduto, attraverso la IAR SpA di cui FININVEST era direttamente azionista,, nonché in concorso e per fi tramite di Attilio P ACIFICO e Cesare PREVITI remuneravano Renato SQUILLANTE, Consigliere Aggiunto presso il Tribunale di Roma, attraverso le seguenti operazioni:
il 26 luglio 1988 ‑ poco dopo il deposito della sentenza n. 4570 della Corte di Cassazione, con cui veniva rigettato il ricorso della BUITONI nella controversia con lIRI in ordine alla cessione del patrimonio azionario della SME, controversia in cui era interessata la società IAR ‑ si accreditava da un conto corrente intestato a ‑Pietro BARILLA in essere presso la Interallianz Bank di Zurigo, al conto Quasar Business di Attilio PACIFICO in essere presso la SBT di Bellinzona, la somma complessiva di lire  1.000.000.000. che nella misura di lire  850.000.000 veniva bonificata il 29 luglio 1988 sul conto Mercier di Cesare PREVITI in essere presso la Banca Darier Hentsch di Ginevra e nella misura di lire  100.000.000 su un conto in essere presso la Banca Commerciale di Lugano nella disponibilità di Renato SQUILLANTE;
– Silvio BERLUSCONI e Cesare PREVITI versavano a RENATO SQUILLANTE, Presidente dellUfficio GIP di Roma, la somma di lire  500.000.000 con le seguenti operazioni:
– il 6.3.1991 dal conto FERRIDO ‑ relazione bancaria in essere presso il Credito Svizzero di Chiasso, alimentata con rimesse provenienti dalle disponibilità extracontabili del gruppo FINWVEST ‑ veniva eseguito un bonifico per limporto di $ USA 434.407,87 (pari a 500 milioni) a favore del conto H8545 Mercier, in essere presso la Darier Hentsch & Cle di Ginevra intestato a Cesare Previti, con valuta in accredito a partire dal 7.3.1991;
il 6.3.1991 con valuta al 7.3.1991, veniva accreditato lidentico importo al conto Rowena Finance SA, rif, Orologio, in essere presso la SBT di Bellinzona, di proprietà di SQUILLANTE Renato, proveniente da un bonifico effettuato dal conto Mercier in essere presso la Darier Hentsch & Cie di Ginevra intestato a Previti Cesare.
In Milano, Bellinzona ed altri luoghi dal 1986 fino al 7.3.1991
Capo B):
BERLUSCONI Silvio, PACIFICO Attilio, PREVITI Cesare, VERDE Filippo Del reato di cui agli articoli 81 cpv. 110, 319, 321 CP, perché, agendo BERLUSCONI,
PACIFICO, PREVITI e SQUILLANTE in esecuzione del medesimo disegno criminoso con il reato di cui al capo che precede, Silvio BERLUSCONI in concorso con il deceduto Pietro BARILLA e con Attilio PACIFICO e Cesare PREVITI, remuneravano tra gli altri, Filippo VERDE (Presidente ed Estensore della sentenza del Tribunale di Roma, 1 sez. civ. del 19.7.1986) perché ponesse la sua funzione giudiziaria al servizio dei loro interessi nellambito della controversia intervenuta tra IRI e BUITONI in ordine alla cessione del pacchetto azionario SME, controversia cui era interessata la società IAR controllata dalla FININVEST e dalla BARILLA.
In particolare BERLUSCONL PACIFICO e PREVITI concorrevano tra loro e con BARILLA nelle seguenti condotte:
– il 2 maggio 1988 (data immediatamente successiva alla pubblicazione del dispositivo con cui la Corte di Cassazione rigettava il ricorso della BUITONI) a far accreditare presso la SBT di Bellinzona sul conto Quasar business di Attilio PACIFICO la somma di 750 milioni proveniente dalla 1nterallianz Bank di Zurigo da un conto corrente di Pietro BARILLA, somma che in data 9 maggio 1988 veniva ritirata per contanti ed in lire italiane da Attilio PACIFICO che ne faceva pervenire parte nellordine di circa 200 milioni a Filippo VERDE che li depositava in contanti in più soluzioni sul conto corrente 5335 della Banca di Roma.
Con sentenza del 22 novembre 2003 il Tribunale di Milano dichiarava Pacifico, Previti e Squillante Renato responsabili del reato loro ascritto al capo A) della rubrica, esclusa la continuazione interna e qualificato il fatto nei confronti di Pacifico e Previti come violazione degli articoli 319 e 321 Cp, e li condannava alle pene di legge, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali e morali causati alla costituita Presidenza del Consiglio, che si liquidavano nella misura di euro 1 milione, e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, che si determinava nella misura di euro trecentomila. Assolveva Pacifico, Previti e Verde dalla imputazione loro ascritta al capo B) perché il fatto non sussiste.
Con sentenza del 2 dicembre 2005 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 22.11.2003, appellata dagli imputati PACIFICO Attilio, PREVITI Cesare, SQUILLANTE Renato, SQUILLANTE Mariano e SQUILLANTE Fabio, nonché dal Procuratore della Repubblica e dalla parte civile CIR SpA; riduceva la pena inflitta a SQUILLANTE Renato ad anni 7 di reclusione, confermando nel resto; rigettava la domanda nsarcitoria avanzata dalla parte civile CIR SpA con latto di appello nei confronti di PACIFICO Attilio, PREVITI Cesare e SQUILLANTE Renato relativamente al capo A) della rubrica; condannava gli imputati PACIFICO Attilio, PREVITI Cesare, SQUILLANTE Mariano e SQUILLANTE Fabio, in solido, al pagamento delle spese del grado, nonché PACIFICO Attilio, PREVITI Cesare e SQUII.LANTE Renato, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri per il grado di appello.
La Corte di merito, in particolare, ntenuta la competenza territoriale dellA.G. milanese e la validità della contestazione suppletiva, respinte le eccezioni sulla validità delliter processuale e del materiale probatorio, considerava sufficiente, ai fini della sussistenza del reato di corruzione nei confronti di Squillante, il mero 44 mercimonio della funzione, al di là della individuazione (di fatto non avvenuta in causa) di singoli concreti atti di ufficio.
Essa poi considerava essenziale, ai fini della prova della responsabilità, la testimonianza, ritenuta attendibile, di Stefania Ariosto, che, oltre a descrivere lambiente in cui si muoveva Previti e i rapporti che intratteneva con vari magistrati, aveva riferito delle confidenze di Previti sul fatto che teneva Squillante a libro‑paga, e di due dazioni di danaro dal primo al secondo cui ella aveva personalmente assistito. Il riscontro a ciò, oltre che nelle dichiarazioni di Casoli e Dotti, era rinvenuto anche nei bonifici Barilla e Orologio e nella stessa entità dei conti esteri di Squillante.
Sulla corruzione specifica relativa alla vicenda SME, la Corte territoriale confermava invece le assoluzioni disposte dal primo giudice, ritenendo che mancavano accuse individualizzate della Ariosto e prove adeguate sulla effettiva remunerazione di Verde, stanti, al riguardo, le contrarie risultanze inerenti al conto cointestato a lui e al figlio Camillo e la sfasatura temporale rispetto al presunto atto dufficio. Quanto ai residui elementi indiziari (autoassegnazione di Verde della causa, composizione del Collegio, speculazione di Pacifico sulle azioni SME), gli stessi non erano considerati sufficienti per unaffennazione di responsabilità.
In ordine ai favoreggiamenti reali contestati a Squillante Fabio e Squillante Mariano, la Corte milanese, ritenuta, per quelli attinenti al conto Forelia, la giurisdizione del giudice italiano in base alla sicura ideazione delle condotte in Italia, ove risiedeva Squillante Renato, e ribadita lidoneità oggettiva delle condotte a integrare i reati e la sussistenza della consapevolezza sulla provenienza quanto meno sospetta dei soldi oggetto delle medesime, confermava la pronuncia di estinzione dei reati emanata dal primo giudice.
Propongono ricorso Squillante Renato, Pacifico, Previti, la p. c. CIR, Squillante Fabio e Squillante Mariano, per i motivi come di seguito brevemente illustrati.
A)‑ RICORSI DI SQUILLANTE R., PA CIFICO E PREVITI
I)‑ ECCEZIONI PROCESSUALI
Eccezione di incompetenza territoriale
Squillante Renato, Pacifico e Previti insistono anzitutto sulleccezione di incompetenza territoriale dellA.G. di Milano, che i giudici di merito avrebbero erroneamente respinto sul duplice presupposto dellapplicabilità del criterio ex articoli 12, lettera c) e 16, comma 1, Cpp anche allipotesi di imputati diversi, e della originaria presenza, fra i capi di imputazione, del più grave reato di falso in bilancio contestato a S. Berlusconi e commesso in Milano; laddove la connessione ex articolo 12 lettera c) Cpp si applica ‑ quanto meno in riferimento alla connessione teleologica, sussistente nella specie ‑ solo nei confronti del medesimo imputato; senza considerare che, con la contestazione suppletiva, il reato più grave sarebbe comunque divenuto quello di cui allarticolo 319ter Cp (Pacifico) e che, in forza dellarticolo 259 disp. att. Cpp, i nuovi criteri di competenza, tra cui quello per connessione, non sono applicabili ai reati commessi anteriormente allentrata in vigore del nuovo rito (Squillante).
In ogni caso il criterio di cui allarticolo 11 cpv. Cpp dovrebbe avere prevalenza (Pacifico).
Il ricorso al criterio residuale di cui al comma 3 dellarticolo 9 Cpp sarebbe ingiustificato, posto che, trattandosi di reato commesso in parte allestero, di cui sarebbero individuabili condotte univocamente localizzate in Italia (Roma), come le dazioni in contanti riferite dalla Ariosto e la riscossione da parte di Verde della somma proveniente di bonifico Barilla del 2‑5‑1988, dovrebbe applicarsi il criterio di cui agli articoli 10, co. 3 e 9 co. 1 Cpp, ovvero, rilevando anche il domicilio, quello di cui al comma 2 dellarticolo 9 cpp (Pacifico).
Anche alla stregua del criterio di cui al comma 3 dellarticolo 9 Cpp la competenza non sarebbe mai di Milano, bensi di Roma‑Perugia, in base allesposto Bava (Pacifico, Squillante), ovvero di Brescia (Squillante).
Se poi si volesse considerare il reato come commesso interamente allestero (attraverso lassimilazione commissione‑consumazione), si dovrebbe applicare il criterio di cui al comma 1 dellarticolo 10 Cpp (Previti).
Inammissibilità della contestazione suppletiva
Premesso che allud 17.X1.2000 venne formulata una contestazione suppletiva, con la vista rimodulazione dei capi di imputazione relativi alle corruzioni e con laggiunta, nel capo A) relativo alla corruzione di Squillante, dellepisodio relativo al bonifico c.d. Orologio del 6‑3‑1991, Squillante Renato, Pacifico e Previti (nella memoria aggiunta) deducono che tale contestazione, per la parte comprendente il detto episodio aggiunto ‑ che è stata fatta dal Pm a sensi dellarticolo 81 Cp e dellarticolo 517 Cpp (ma reinterpretata dal tribunale a sensi dellarticolo 516 Cpp), nel probabile intento di non turbare la problematica della competenza territoriale, e che ha sortito, fra laltro, leffetto di spostare in avanti la decorrenza del termine di prescrizione e di riqualificare il reato nei confronti di Squillante a sensi dellarticolo 319ter Cp ‑ è nulla, in quanto effettuata prima dellistruttoria dibattimentale e sulla base di elementi già noti allaccusa e addirittura già contestati, non potendosi al riguardo, dopo la legge Carotti e alla stregua della giurisprudenza formatasi alla luce della medesima, condividere lassunto delle SS.UU. Barbagallo, secondo cui la contestazione suppletiva si può anche basare su elementi già noti prima del dibattimento.
Impedimento parlamentare di Previti
Previti, seguito in parte da Squillante R., denuncia che si sarebbe dovuta dichiarare la nullità del decreto di rinvio a giudizio e degli atti conseguenti, essendo stata annullata dalla Corte costituzionale lordinanza con cui il GUP dispose il prosieguo delludienza preliminare nonostante lallegato impegno parlamentare dellimputato, non potendosi ammettere ‑ come del resto sanzionato dalla stessa Corte costituzionale con sentenza 451/2005 ‑ un recupero ora per allora dellordinanza stessa attraverso una integrazione della sua motivazione, e non potendosi neppure salvare ludienza preliminare e gli atti conseguenti attraverso una valutazione ultronea degli effetti del vizio sul concreto esercizio dei diritti di difesa ovvero attraverso la ritenuta irrilevanza del vizio stesso sulle udienze preliminari successive alla prima.
Irrituale costituzione del giudice
Pacifico denuncia lirrituale costituzione del collegio giudicante di primo grado per linclusione del giudice Brambilla, per il quale valeva linsuperabile incompatibilità della sua assegnazione al Tribunale di Sorveglianza.
Impegni giudiziari di Previti
Previti denuncia che si sarebbe dovuta dichiarare la nullità del dibattimento di primo grado e degli atti conseguenti, stante la nullità delle ordinanze che hanno escluso lassolutezza del suo impedimento derivante da altri impegni giudiziari (come parte o teste), in base allerroneo rilievo della mancata tempestiva comunicazione, da parte sua, dellimpedimento stesso, laddove nellordinamento processuale tale onere di tempestiva comunicazione è previsto solo per il difensore ma non per limputato (v. a conforto giurisprudenza sullimpedimento del detenuto per altra causa comunicato allultimo momento).
Omesso avviso a Squillante delludienza del 6‑4‑2001
Squillante R. rileva che il mancato avviso delludienza del 6‑4‑2001 non può considerarsi sanato dalla. presentazione, da parte sua, di una istanza di ricusazione da cui risultava la conoscenza delludienza stessa, non rientrando tale situazione fra le ipotesi di sanatoria riconosciute ex articoli 183 e 184 Cpp
Omessa inclusione di atti nel fascicolo per lUdienza preliminare Previti lamenta la violazione dellarticolo 416 cpv. Cpp per lomessa inclusione di alcuni atti nel fascicolo delludienza prelim., in conseguenza della quale si sarebbe dovuta dichiarare la nullità del decreto di rinvio a giudizio o almeno consentire alla difesa laccesso agli atti medesimi.
Inutilizzabilità della doc.ne costituita da corrispondenza bancaria con un parlamentare Previti denuncia a 1 sensi dellarticolo 68 Costituzione linutilizzabilità della doc.ne bancaria ‑ acquisita in Svizzera senza autorizzazione del Parlamento ‑ attinente alla corrispondenza fra lui e la banca, censurando che, per superare il citato divieto
costituzionale, si possa sindacare il contenuto dei messaggi e valutare se siano o non corrispondenza.
Violazione articoli 190 e 495 Cpp
Previti si duole dei rifiuti:
– della audizione dei magistrati di Roma, necessaria in relazione alla tipologia dellaccusa rivoltagli;
– della acquisizione dei dati sulla Ariosto, necessaria per saggiarne lattendibilità;
– della audizione delle persone cui ha fatto riferimento lAriosto, negata sullerroneo rilievo che lAriosto non vi ha fatto riferimento come a fonti della conoscenza ma come a persone presenti ai fatti riferiti.
Inutilizzabilità dei tabulati telefonici
Previti denuncia che allacquizione non rituale dei tabulati telefonici, conseguentemente inutilizzabili, ha fatto seguito la loro apprensione, per decisione del tribunale assunta ex articolo 507 Cpp, che era comunque preclusa dalla detta inutilizzabilità e, a tutto concedere, avrebbe dovuto essere eseguita presso lEnte gestore di telefonia.
Inutilizzabilità della doc. ne proveniente dalla Svizzera e dal Liechtenstein
Con articolato motivo Previti denuncia lirritualità dellacquisizione di doc.ne dalla Svizzera, effettuata attraverso rogatoria attiva, per violazione della normativa convenzionale internazionale, in riferimento in particolare alla mancanza della prescritta certificazione di conformità.
Previti e Squillante denunciano poi lirritualità dellacquisizione di doc.ne dal Liechtenstein, effettuata apprendendola dagli allegati a una rogatoria passiva, in palese elusione della Convenzione di Strasburgo.
2) ‑ DEDUZIONI DI MERITO
Genericità del capo dimputazione e inconfigurabilità del reato di corruzione
Squillante R., Pacifico e Previti denunciano che il capo di imputazione è generico in quanto privo di riferimenti concreti (Squillante) e che il reato di corruzione, cosi come contestato, è inconfigurabile sia in astratto, non potendo rilevare ‑ attraverso una inammissibile dilatazione della fattispecIe di cui allarticolo 319 Cp ‑ una mera disponibilità della funzione o la mera contrarietà allarticolo 97 Costituzione (Pacifico), sia, e soprattutto, in relazione alle concrete emergenze processuali, che non hanno condotto, al di là del generico rif.to allessere a libro‑paga, alla concreta individuazione di atti o di un genus di atti compravenduti, con conseguente impossibilità anche di distinguere fra articolo 318 e articolo 319 Cp (Previti), né di un qualsivoglia nesso delle presunte erogazioni di danaro con la funzione esercitata, pur latamente intesa (Squillante, ric. e mem.).
Squillante, nella memoria aggiunta, rileva anche lillegittimità, ex articolo 2 Cp, della riqualifcazione della corruzione nei suoi confronti come corruzione ex articolo 319 ter Cp, considerato che, nellarco temporale coperto dallintroduzione della nuova figura criminosa, vi sarebbe solo un segmento della condotta illecita, restandone del tutto fuori la fase determinante relativa allaccordo corruttivo.
Inattendibilità della Ariosto
Squillante R., Pacifico e Previti denunciano molteplici ragioni di inattendibilità della teste assistita Ariosto, sottolineando in particolare:
i forti dubbi sulla genesi della collaborazione della Ariosto, generati dai non chiariti previ contatti avuti con la guardia di finanza, dalla sua situazione economica gravemente compromessa, dal suo evidente risentimento nei confronti della Fininvest e di Previti, dallambiguo ruolo giocato dal suo compagno avv. Dotti, esponente di spicco di Forza Italia ma osteggiato proprio da Previti;
le sonore smentite avute sulle vicende Ricotti ed Efibanca, sulla questione dei gioielli, sulla lobby dei magistrati, sulle spese del viaggio NIAF;
‑‑~ le contraddizioni e linverosimiglianza delle versioni sulle presunte dazioni di
denaro in casa Previti e presso il Circolo Canottieni Lazio, smentite da varie circostanze, non confermate da Dotti e confermate solo in modo incerto e approssimativo e de relato da Casoli.
Bonifici Barilla e Orologio
Sui riscontri costituiti dai bonifici Barilla e Orologio, Sq. R., Pr. e Pa. denunciano:
– quanto al primo, la grave contraddittorietà della sentenza, sia per il fatto che, da un lato, ne riconduce la causale alla controversia civile relativa alla vendita della SME e, dallaltro, ha assolto tutti gli imputati dal reato di corruzione specifico, per il quale Squillante non è stato neppure imputato, sia perché considera tale versamento un segmento della corruzione generale di Squillante, non considerando che esso proviene da Barilla e non da Fininvest, nel cui interesse la corruzione stessa sarebbe stata perpetrata; lo storno di una piccola parte del bonifico da Pacifico (mentre nessun ruolo sarebbe comunque ragionevolmente attribuibile a Previti) a Squillante non sarebbe invece altro che una movimentazione finanziaria adeguatamente spiegata dagli imputati;
– quanto al secondo, che esso documenta semplicemente un passaggio di fondi da Fininvest a Previti, dovuto a pagamento di prestazioni professionali, e un passaggio di fondi da Previti a un conto di persona non identificabile e di pertinenza di Squillante, sul quale gli imputati hanno fornito una spiegazione plausibile (il Pacifico attribuendosi un ruolo non altrimenti risultante e che, se non creduto,, avrebbe dovuto portare logicamente alla sua estromissione dalla vicenda) e che è comunque logicamente problematico ricollegare a controprestazioni corruttive, considerata la coincidenza temporale con la gestione, da parte dellUfficio GIP, del fascicolo Gori, riguardante Fininvest, in ordine alla quale è stata esclusa ogni ingerenza indebita di Squillante.
Trattamento sanzionatorio e statuizioni civili
Squillante R., Pacifico e Previti si dolgono anche del trattamento sanzionatorio e, in particolare, del diniego delle attenuanti generiche, assolutamente ingiustificato, nonché delle statuizioni civili.
Gli imputati si dolgono in particolare, quanto alle attenuanti generiche, della mancata valorizzazione della loro incensuratezza; Squillante si duole altresì della mancata valorizzazione delle sue condizioni di salute, nonché degli alti incarichi istituzionali rivestiti, e Pacifico anche delletà e del lungo svolgimento della professione forense.
Pacifico lamenta altresì il mancato riconoscimento dellattenuante ex articolo 114 Cp
Circa le statuizioni civili, Squillante lamenta la condanna alla provvisionale, emessa in assenza di una richiesta motivata e specificata della p.c., e la ingiustificata concessione della provvisoria esecutività. Previti e Pacifico, oltre a ciò, contestano a monte la riconoscibilità di un danno, tanto meno quantificabile, in favore della p.c. Presidenza del Consiglio, considerato che la lesione dellimmagine dellistituzione poteva solo derivare da concreti atti antidoverosi, non emersi in giudizio.
B)‑ RICORSO DELLA PARTE CIVILE Cir
La C.I.R. lamenta, in ordine al capo B):
‑‑‑ il vizio di motivazione e la valutazione parcellizzata in ordine ai numerosi elementi indiziari a carico di Verde, costituiti: a) dal movente, b) dallautoassegnazione della causa e dal ruolo egemonico nel collegio; c) dalla compravendita di azioni SME da parte di Pacifico in coincidenza con la decisione della causa; d) dalla remunerazione, realizzata con versamenti su conto cointestato a Verde e al di lui figlio Camillo: punto questo escluso dai giudici di merito in base a una consulenza di parte fondata in larga misura sulle inutilizzabili lettere di Camillo Verde, che ha deciso di non rendere testimonianza;
‑‑‑ la mancata acquisizione della sentenza del Tribunale di Milano del 29‑4‑2003, che getta una importante luce sui rapporti fra Verde (per il quale ci si sarebbe comunque dovuti fermare alla declaratoria della prescrizione) e lambiente dominato da Previti, confermati peraltro anche dalla partecipazione al viaggio NIAF e dalla vicenda del bonifico sul conto Master dellapnle 1991;
‑‑‑ la irrilevanza, ai fini della responsabilità dei corruttori (che, grazie al vincolo col reato sub A, non sarebbe neppure stata coperta da prescrizione), della mancata individuazione dei pp. uu. corrotti.
Quanto al capo A), la C.I.R. nleva che laccertato collegamento del bonifico Barilla, destinato in parte a Squillante (del quale si è contraddittoriamente negata qualsiasi attivazione illecita), da comunque alla C.I.R. il diritto al risarcimento del danno da lesione del diritto alla corretta formazione dellattività giudiziale: danno morale ingiusto in re ipsa (in quanto causato da reato), e da quantificare equitativamente i rapporto alla gravità del fatto.
La difesa di Verde ha presentato articolata memoria di replica.
C)‑ RICORSI DI SQUILLANTE FABIO E SQUILLANTE MARIANO
Squillante Fabio deduce, per gli episodi, a lui contestati, dellintestazione del conto Forelia alla moglie russa e per il ritiro dei fondi dallo stesso conto, il difetto di giurisdizione dellA.G. italiana, per essersi detti fatti (in ordine ai quali è mancata la richiesta di punizione del Ministro della giustizia) verificati interamente in Svizzera, non essendovi alcuna prova della presunta ideazione dei reati stessi in Italia.
Quanto allepisodio dellincontro di Como, del quale risponde in concorso col fratello Mariano, assume,, unitamente a questo, che detto incontro fu meramente finalizzato alla conoscenza, da parte dei responsabili della banca svizzera, della formale intestataria del conto Forelia (come già ritenuto anche in sede cautelare), onde non rivestirebbe alcuna valenza favoreggiatrice. Né, daltronde, potrebbe radicare la giurisdizione del giudice italiano per gli altri due episodi, non bastando alluopo il vincolo della continuazione.
Nel mento Squillante Fabio contesta lidoneità delle condotte contestate a integrare il delitto di favoreggiamento reale e rileva che, comunque, manca la prova della consapevolezza (d individuarsi separatamente in ordine ai tre episodi) della provenienza illecita dei fondi, non bastando alluopo il semplice dubbio dellagente.
Squillante Mariano contesta la responsabilità per lepisodio dellacquisto della casa in Via Città della Pieve, rilevando che si trattò di un semplice regalo del padre al figlio e che sulle modalità in nero del pagamento non ci fu alcuna particolare pressione sulla venditrice ma una mera convergenza di interessi.
Deduce altresì lobiettiva incertezza sulla illecita provenienza delle somme e, in ogni caso, la mancanza di consapevolezza della stessa da parte sua.
QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE
In sede di discussione, le difese di Pacifico, Previti e Squillante Renato hanno sollevato, in riferimento agli articoli 3, 10, 25, 27 e 117 Costituzione, questione di legittimità costituzionale del con‑una 3 dellarticolo 10 della legge 251/05 nella parte in cui esclude lapplicabilità della nuova disciplina della prescrizione nei processi pendenti in grado successivo al primo.

Motivi della decisione

RICORSI DI PRE VITI, PA CIFICIO E SQUILLANTE RENATO
Deve preliminarmente essere esaminata la questione relativa alla competenza territoriale (che sintreccia, come vedremo, con quella relativa alla contestazione suppletiva).
Le norme sulla competenza assumono, comè noto, un rilievo costituzionale, in quanto la precostituzione per legge del giudice naturale (articolo 25, comma 1, della Costituzione) è unessenziale garanzia dellindipendenza del giudice e della libertà dei cittadini.
La competenza per territorio regola la distribuzione del lavoro fra i diversi uffici giudiziari dislocati nel Paese. Essa è disciplinata in funzione precipua del luogo di consumazione del reato, ove più efficacemente può svolgersi, anche in relazione alle esigenze difensive, il processo. Il requisito di naturalità del giudice è propriamente soddisfatto solo dal criterio del locus commissi delicti.
La legge privilegia, quindi, in prima istanza, tale criterio (articolo 8 Cpp), procedendo poi, di necessità, alla definizione di regole suppletive, secondo riferimenti di collegamento decrescente (ultimo luogo di compimento di una parte dellazione o dellomissione, residenza dimora o domicilio comuni degli imputati, prima iscrizione della notizia di reato) rispetto al detto locus (articolo 9, commi 1, 2 e 3, Cpp).
Gli stessi criteri sono richiamati per il reato commesso in parte allestero (articolo 10, comma 3, Cpp).
Larticolo 16 Cpp regola poi gli effetti della connessione dei reati sulla competenza per territorio.
Nel nostro sistema processuale leccezione di incompetenza territoriale, pur soggetta a oneri perentori di deduzione, e a un vaglio da effettuarsi alla stregua degli elementi oggettivi acquisiti prima dellistruzione dibattimentale, può essere coltivata, attraverso i mezzi di impugnazione, fino al giudizio di legittimità, con levidente rischio, in caso di accoglimento delleccezione in tale sede, dellazzeramento dellintero processo.
Nel presente processo la questione della competenza territoriale è stata affrontata a più riprese, con soluzioni univoche nel risultato (di ntenere sussistente la competenza del Tribunale di Milano), ma diverse nei motivi e negli elementi di riferimento utilizzati.
In sede di esame del ricorso per cassazione proposto da Squillante Renato avverso lordinanza in data 11 marzo 1996 con cui il GIP del Tribunale di Milano gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, questa Corte, con sentenza del 16 aprile 1996, pur prendendo atto di due episodi di materiale dazione del denaro da parte di Previti a Squillante indicati dalla teste Ariosto come verificatisi in Roma e constatati da lei de visu, riteneva che si dovesse fare riferimento al luogo dellaccordo corruttivo e dellintreccio degli illeciti interessi fra lo Squillante e il
gruppo economico, al cui servizio egli si era posto: luogo da individuarsi in Milano, ove aveva sede il detto gruppo economico. La stessa Corte si premurava peraltro di avvertire che il suo esame della questione era necessariamente contenuto entro i parametri della sommarietà e provvisorietà in rispondenza alle caratteristiche della presente fase delle indagini preliminari.
Alla base dellassunto della Corte vi era evidentemente una ricostruzione della fattispecie corruttiva nel senso della consumazione del reato allatto dellaccordo, rispetto al quale le materiali dazioni costituivano meri momenti satisfattivi.
Dopo il rinvio a giudizio, in ordine alla competenza il Tribunale di Milano si pronunciava una prima volta, in sede di esame delle questioni preliminari e in riferimento alla contestazione originaria, con ordinanza del 5 giugno 2000, nella quale la competenza territoriale di Milano veniva affermata in base al coordinato disposto degli articoli 12, lettera c) e 16, comma 1, Cpp, rifacendosi che, poiché fra i capi di imputazione vi era anche quello, contestato al solo Berlusconi Silvio, di cui agli articoli 2621 e 2640 Cc, sicuramente commesso a Milano e collegato teleologicamente al delitto di corruzione, si determinava lattrazione di questo presso il foro di quello, quale reato più grave. Tale tesi poggiava sullassunto, contrastato dalla pressoché unanime giurisprudenza (v. fra le altre, Cass. 26 novembre 1999, Bonassisa; 2 dicembre 1998, Ardinà; 2 luglio 1998, Di Carlo; 8 giugno 1998, Sarna; 25 marzo 1998, Apreda; 18 dicembre 1996, letto; 9 marzo 1995, Pischedda), per il quale il criterio di connessione di cui alla lettera c) dellarticolo 12 Cpp opera non solo nei confronti dellimputato cui siano ascritti entrambi i reati connessi ma anche nei confronti degli imputati cui sia ascritto uno solo dei reati in esame. In contrario efficacemente e decisivamente si è osservato che nessun imputato può essere distolto dal suo giudice naturale per il fatto che nel confronti di un suo coimputato si debba operare uno spostamento del foro in forza di una connessione valida solo per lui.
Senonché il Tribunale di Milano tornò nuovamente ad occuparsi della questione della competenza dopo la formulazione della contestazione suppletiva, di cui si è parlato nella parte narrativa.
Sulla contestazione suppletiva le difese hanno reiteratamente sollevato eccezione di inammissibilità, in relazione al fatto che la stessa fu operata non, come vuole il codice di procedura, sulla base d i nuove emergenze dellistruttoria dibattimentale, ma prima di questa e sulla base di elementi già noti anteriormente e addirittura già contestati.
Sul punto si era determinato un contrasto di giurisprudenza, che venne a suo tempo risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza 28 ottobre 1998, Barbagallo, la quale affermò, alla luce della direttiva 78 della legge delega del nuovo Cpp e della esclusione (per effetto anche di interventi chianificatori della Corte costituzionale) di qualsiasi pregiudizio ai diritti di difesa, che, se è fuori discussione che gli elementi nuovi emersi per la prima volta nellistruzione dibattimentale debbano sollecitare il Pm a provvedere direttamente (vedi articoli 516 e 517,, e non previa autorizzazione del presidente, come previsto dal secondo comma dellarticolo 518 in caso di fatto nuovo) alla modifica od allintegrazione dellimputazione originaria, oppure a nuove contestazioni. è azzardato sotto laspetto giuridico, ma soprattutto logico in considerazione della ratio normativa, escludere tale eventualità quando gli elementi siano già emersi prima dellistruzione dibattimentale, ma siano stati trascurati nella contestazione originaria..
Tale indirizzo è stato seguito dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità anche dopo lapprovazione della legge 16 novembre 1999, n. 479, che ha apportato significative innovazioni in tema di giudizio abbreviato, scelta dei tempi per il patteggiamento e ha, fra laltro, specificamente modificato gli articoli 516 e 517 Cpp, nel senso di prevedere alcuni effetti di regressione conseguenti alla contestazione suppletiva (Cass. 12 gennaio 2001, Berbenni; 28 marzo 2001, Posca; 21 febbraio 2003, Toldo; 7 marzo 2003, Binati; 28 gennaio 2004, Sodano; 19 febbraio 2004, Montanari; 20 aprile 2004, Marras; 21 settembre 2004, Obertino; 20 giugno 2006 Battilana).
Alcune pronunce hanno però riproposto, alla luce del nuovo quadro normativo, la tesi dellinammissibilità della contestazione suppletiva (Cass. 29 maggio 2000, Apicella; 10 dicembre 200 1, Porricelli; 15 gennaio 2002, Graceffò; 16 dicembre 2003, Filippo; 22 febbraio 2005, Aricò).
Ad avviso del Collegio non ci sono ragioni per discostarsi dalla tesi delle Sezioni Unite. Devesi infatti osservare (con Cass. 20 giugno 2006, Battilana), che le introdotte ipotesi di regressione alludienza preliminare non riguardano in alcun caso i processi in cui la udienza stessa si sia già tenuta e che le innovazioni sui riti alternativi comportano solo (sulla scia delle indicazioni offerte dalla Corte costituzionale con la sentenza 265/04) un adeguamento interpretativo, a garanzia della piena tutela dei diritti d difesa.
Ora, se lammissibilità della contestazione suppletiva basata su elementi già noti prima dellistruzione dibattimentale implica che in nessun modo siano pregiudicati i diritti della difesa, è giocoforza riconoscere che, a seguito di essa, anche la questione della competenza possa essere rimessa in gioco, potendosi altrimenti determinare, a causa (non di una nuova emergenza istruttoria, ma) di un mero errore dellaccusa, una inammissibile violazione delle regole sulla competenza (poste principalmente, si ricordi, a presidio del principio del giudice naturale).
Il Tribunale, dunque, correttamente riesaminò la questione della competenza territoriale alla luce della contestazione suppletiva e, con ordinanza del 19 gennaio 2001, confermò la propria competenza con riferimento al criterio residuale di cui allarticolo 9, comma 3, Cpp (luogo della prima iscrizione della notizia di reato), con il rilievo che non è noto il luogo dellaccordo e in parte non è noto il luogo di ricezione di somme contanti 2 mentre è sicuramente noto il luogo di pagamento tramite bonifici bancari, che però è avvenuto allestero.
Durante listruttoria dibattimentale venne proposta dagli imputati una istanza di rimessione del procedimento, respinta dalle Su con ordinanza del 28 gennaio 2003 (relativa anche ad altri giudizi), nella quale, declinandosi il sollecitato esame (non ritenuto rilevante per la decisione sullistanza di rimessione) della questione della competenza, si osservava tuttavia che allesame della questione stessa prospettata con ricchezza di rilievi dai difensori degli imputati, non avrebbe potuto sottrarsi il giudice del processo, nel doveroso rispetto degli inderogabili criteri stabiliti dagli articoli 8 e 9 Cpp, ed utilizzando ai fini di tale indagine, non solo la documentazione già acquisita al processo, ma anche quella indicata dalle parti a sostegno della proposta eccezione.
Nella sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, il Tribunale di Milano tornava sulla questione della competenza e confermava quella del foro milanese sempre in base al criterio residuale di cui allarticolo 9, comma 3,, Cpp, ravvisando il momento consumativo del reato nel versamento del bonifico c.d. Orologio, verificatosi allestero, e continuando a ritenere indeterminabile la competenza a tenore delle regole suppletive di cui ai commi 1 e 2 dellarticolo 9 Cpp.
Con lindividuazione del momento consumativo nellultimo versamento effettuato (allestero), il Tribunale aderiva alla teoria del reato di corruzione come reato c.d. a duplice schema.
Secondo tale teoria, ormai dominante in giurisprudenza (v., fra le più recenti, Cass. 7 febbraio 2003, Zanotti; 30 gennaio 2003, Lodigiani; 21 ottobre 1998, Maraffi; 5 febbraio 1998, Lombardi) e da cui non cè motivo di discostarsi, il reato di corruzione si configura: a)‑ con una forma ordinaria o principale (promessa seguita da dazione), nella quale le due essenziali attività, dellaccettazione della promessa e del ricevimento dellutilità si realizzano entrambe,, ed è la seconda, quando sia temporalmente successiva alla prima, che cristallizza, al suo esaurirsi, la consumazione del reato; b)‑ con una forma contratta o sussidiaria (promessa non seguita da dazione), in cui la consumazione coincide con la promessa accettata.
Venendo finalmente alla sentenza impugnata, la stessa, confermata lesattezza della prima ordinanza del Tribunale del 5 giugno 2000 emessa in relazione alla contestazione originaria, ha confermato le conclusioni del primo giudice anche in riferimento alla imputazione risultante dalla contestazione suppletiva, condividendo la ricostruzione della fattispecie di corruzione come delitto unico a duplice schema, e rilevando articolatamente:
– che il delitto di cui al capo A) è da ntenersi reato unico commesso allestero, ove risultano versati il bonifico del maggio 1988 e quello, identificante il momento consumativo finale del marzo 1991, ma non interamente, essendo ignoto, ma non per questo collocabile allestero, il luogo dellaccordo, con conseguente inapplicabilità del comma 1 dellarticolo 10 Cpp;
– che, considerato quanto sopra e facendosi, nel capo di imputazione, generico riferimento a pagamenti in contanti, il reato stesso non presenta criteri di collegamento a sensi dellarticolo 8 Cpp o del comma 2 dellarticolo 9 Cpp (avendo gli imputati residenze diverse);
che, quindi, risulta applicabile il criterio residuale di cui al comma 3 dellarticolo 9 Cpp
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Non ci sono dubbi sulla correttezza della ricostruzione del reato di corruzione come reato unico a duplice schema commesso (solo) in parte allestero, con conseguente necessità di far ricorso (a sensi del comma 3 dellarticolo 10 Cpp) ai criteri di cui gli articoli 8 e 9 Cpp, e sullincontestabilità della ritenuta inapplicabilità dellarticolo 8 Cpp, per essersi la consumazione del reato perfezionata allestero.
Riguardo, però, allesame dellapplicabilità delle regole suppletive di cui allarticolo 9 Cpp, i giudici di merito sono caduti in errore.
Nella specie, infatti, sia il primo giudice che la Corte dappello hanno illegittimamente escluso lapplicabilità del criterio di cui al comma 1 dellarticolo 9 Cpp, a norma del quale la competenza si radica nellultimo luogo in cui è avvenuta una parte dellazione o dellomissione.
Risultava, invero, in modo pacifico dagli atti (e la circostanza è riportata, come si è sopra visto, nella citata sentenza della S.C. in data 11 marzo 1996), che, secondo le dichiarazioni, poste a cardine essenziale dellaccusa, rese dalla teste Ariosto in sode di indagini preliminari, e confermate anche in sede di incidente probatorio (con conseguente diretta conoscibilità da parte del Tribunale), fra le erogazioni in danaro contante contestate nel capo di imputazione, e costituenti una componente essenziale della reiterazione remunerativa a favore del magistrato considerato a libro paga, ve ne furono sicuramente due, constatate de visu dalla teste,, localizzate in modo univoco e preciso in Roma (rispettivamente nella casa di Previti in Via Cicerone e presso il Circolo Canottieri Lazio). Tali dazioni, relative (non a contatti illocalizzabili, anticipatori di un successivo deposito in banca, come nel caso, affrontato dalla recente sentenza di questa Corte del 4 maggio 2006, relativa alla vicenda IMI‑SIR, ma) a consegna diretta dal corruttore al corrotto., integravano senza dubbio (nella ricostruzione, correttamente seguita dai giudici di merito, del reato di corruzione come reato a duplice schema) una parte dellazione penalmente rilevante, che imponeva di individuare in Roma lultimo (e unico) luogo utile agli effetti della norma di cui al primo comma dellarticolo 9 Cpp.
In presenza di tali dazioni, pacificamente risultanti dagli atti anteriori allistruttoria dibattimentale e indubitabilmente incluse (come riconosce del resto espressamente, a p. 324, la sentenza impugnata, che le accredita e valorizza pienamente, come il primo giudice, ai fini della decisione) fra le erogazioni in denaro contante indicate nel capo di imputazione (delle quali costituiscono, sin dalla fase delle indagini, lunica estrinsecazione emersa sulla base di una riferita constatazione diretta), non era consentito far ricorso al criterio residuale di cui al comma terzo dellarticolo 9 Cpp, superando levidente illustrata applicabilità del criterio di cui al primo comma dello stesso articolo. Applicabilità negata dal giudice di primo grado nellordinanza del 19 gennaio 2001 con il rilievo, palesemente inconferente agli effetti del criterio in discorso (ma che rivela significativamente la consapevolezza delle dazioni de quibus che il luogo di ricezione di somme contanti era solo in parte noto, ed implicitamente esclusa da quello di seconde cure (che è cosi saltato allesame dellapplicabilità ‑ correttamente esclusa, stanti le diverse residenze degli imputati, e non potendosi, nella conoscenza delle residenze, far ricorso ai riferimenti subordinati della dimora o del domicilio ‑ del criterio di cui al secondo comma sempre dellarticolo 9 Cpp) in base al rilievo (contenuto a p. 32 della sentenza impugnata) del generico riferimento a pagamenti in contanti, fatto nel capo di imputazione, con il quale si è evidentemente inteso (stante il contesto in cui è riportato) esprimere lassunto della indeterminabilità di qualsivoglia utile specificazione, ai fini della relativa localizzazione (rilevante per la competenza territoriale), riguardo a (alcuno dei) detti pagamenti: assunto platealmente smentito dalle suesposte risultanze relative alle dazioni romane.
Né un simile assunto potrebbe trovare in diritto una ragione giustificativa in un presunto dovere del giudice di pedissequa fedeltà al tenore formale del capo di imputazione. Nel momento in cui, infatti, ai fini del rinvio a giudizio, si inserisce nella contestazione, quale componente determinante della condotta criminosa, ritenuta comprovata dagli esiti delle indagini, un genus di attività non meglio precisate nelle loro coordinate spazio‑temporali, il giudice chiamato al vaglio della propria competenza territoriale attraverso il doveroso esame di tutti gli atti disponibili a tal fine, non può assolutamente non tener conto, per la determinazione della competenza, dei risultanti segmenti fattuali, rientranti nel genus anzidetto, concretamente specificati sul piano della localizzazione spaziale. Opinare diversamente significherebbe tradire il principio della oggettività dei criteri di competenza, affidando, in definitiva, al variabile modo dellaccusa di articolare il grado di specificità del capo di imputazione, lindividuazione del foro del processo.
Nel caso di specie, le dazioni riferite dalla Ariosto come da lei personalmente constatate costituivano la più rilevante e comprovata concretizzazione delle erogazioni in denaro contante contestate nel capo di imputazione (onde non poteva in alcun modo ipotizzarsi che la loro mancata espressa menzione nella contestazione fosse attribuibile a una valutazione di inconsistenza probatoria), e di esse quindi doveva necessariamente tenersi conto ai fini della determinazione della competenza territoriale.
Non può, infine, evidentemente, escludersi la rilevanza delle dazioni in discorso ai fini della competenza, assumendo ‑ come ha sostenuto il Pg nella requistoria orale ‑ che esse hanno solo costituito una prova ai fini del giudizio sulla responsabilità. Tale prova, infatti, esistente ‑ nel limiti di certezza utile agli effetti dellimputazione ‑ già nella fase predibattimentale, prima e oltre che servire a quel giudizio, era anzitutto prova dello specifico segmento di condotta che ne integrava loggetto: segmento costituente, per sé, parte dellazione penalmente rilevante, ricompresa senza dubbio nella contestazione, e non espungibile, quindi, dai dati da valutare in sede di scrutinio della competenza.
La competenza a conoscere del reato di cui al capo A) era, dunque, del Tribunale di Roma e, stante lo svolgimento, da parte dello Squillante, delle funzioni di magistrato in Roma, doveva transitare, a sensi dellarticolo 11 Cpp, al Tribunale di Perugia.
Per completezza va detto che la conclusione sarebbe stata la stessa in riferimento alla
contestazione originaria (in‑fatto superata, come sopra si è visto, dallintervento della contestazione suppletiva), posto che, cadendo linaccettabile criterio (secondo quanto sopra detto) dellarticolo 12 lettera c) Cpp, ed essendo riconducibili le dazioni romane di cui sopra ai versamenti delle somme di denaro di cui al capo di imputazione, si sarebbe reso parimenti applicabile, in mancanza di criteri prioritari, quello di cui al comma 1 dellarticolo 9 Cpp.
Anche volendo poi attenersi al formale (ma, come si è sopra visto, ritenuto argomentatamente irrilevante in base al tenore sostanziale della contestazione) riferimento del capo di imputazione allarticolo 81 Cp, la soluzione non muterebbe. Avremmo infatti (per gli imputati concorrenti nella pluralità dei reati avvinti dal vincolo della continuazione) il ricorso al criterio del reato più grave di cui al comma 1 dellarticolo 16 Cpp Tale criterio di attrazione non può peraltro, per concorde giurisprudenza (v. Cass. 12 maggio 2004, De Simone; 2 ottobre 2000, Pitzettu; 22 maggio 2000, DAngelo; 24 settembre 1993, Giulianova; 17 marzo 1993, Giorgi), operare attraverso le regole suppletive di cui allarticolo 9 del Cpp, se non quando, fra i reati connessi non se ne individui alcuno (procedendo in ordine decrescente di gravità) di cui sia individuabile il luogo di consumazione, che va comunque privilegiato. Si ritornerebbe dunque, anche in tal caso, per altra via (quella dellunico luogo certo di consumazione delle dazioni romane, considerate, nella prospettiva qui ipotizzata, come reati singoli) alla determinazione della competenza del foro di Roma.
Conseguenza inevitabile di quanto detto (alla stregua dellattuale ordinamento processuale, che ‑ non prevedendo meccanismi di risoluzione preventiva e definitiva delle questioni pregiudiziali ‑ impone la rilevazione anche in questa sede del vizio di competenza territoriale tempestivamente dedotto dalle parti e puntualmente coltivato nel corso del processo) è lannullamento di entrambe le sentenze di merito relativamente al capo A), con trasmissione degli atti al PM presso il Tribunale di Perugia.
La soluzione adottata preclude ovviamente lesame di tutti gli altri motivi e, altresì della questione ‑ sollevata dalle difese degli imputati Previti, Pacifico e Squillante R. e legittimamente scrutinabile da questa Corte solo previo accertamento della ritualità delliter processuale ‑ di legittimità costituzionale del comma 3 dellarticolo 10 della legge 251/2005 nella parte in cui esclude lapplicabilità della nuova disciplina della prescrizione nei processi pendenti in grado successivo al primo.
RICORSO DELLA C1R. S.p.A.
Per quanto riguarda il ricorso della CIR SpA, si osserva che lo stesso, per quanto assai approfondito e argomentato, non riesce a evidenziare, allinterno della motivazione resa dalla sentenza impugnata sul capo B) dellimputazione, vizi di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità. Sugli essenziali elementi indizianti a carico del Verde, infatti, la Corte di merito ha svolto un esame accurato, scrupoloso e scevro da vizi di illogicità, pervenendo alla conclusione di una loro sostanziale insufficienza a fondare un giudizio di indubitabile responsabilità. In particolare la Corte territoriale ha sottolineato (con una valutazione evidentemente proiettata sullintero coacervo indiziario) che mancano a carico del Verde gli essenziali puntelli di una accusa orale specifica e di unattendibile ricezione remunerativa. Le contestazioni sollevate al riguardo nel ricorso CIR, pur molto articolate (e che concernono 1`ambiente frequentato da Verde, landamento della controversia, la speculazione borsistica di Pacifico, il movente e la remunerazione della corruzione), non superano il livello della critica fattuale e valutativa, inidoneo a legittimarne lingresso in questa sede. In particolare la censura sullinutilizzabilità delle dichiarazioni scritte di Camillo Verde è inconferente, sia perché in sentenza si precisa che la consulenza Saitta si basa essenzialmente su dati attinti aliunde, sia perché il legittimo rifiuto di Camillo Verde a render testimonianza contro il padre non invalida per sé i detti documenti ma potrebbe solo incidere sulla loro attendibilità.
I denunciati errori, omissivi o di lettura. di risultanze in atti non sono dedotti con quel livello di specificità, decisività e intrinseca autoevidenza, che solo potrebbe legittimarne lingresso e lesame in questa sede a sensi della lettera e) del comma 1 dellarticolo 606 Cpp, come novellata dalla legge 46/2006 (v. al riguardo Cass. 15 marzo 2006, Casula).
Circa poi la deduzione relativa alla non legittimità di una decisione assolutoria nel merito, a sensi del cpv. articolo 530 Cpp, in presenza di una causa estintiva del reato, richiedendosi alluopo levidenza dellinnocenza, deve rilevarsi, al di là della dubbia legittimazione della parte civile alla sua formulazione, che, secondo il prevalente e più accreditato (stante lequiparazione, ai fini della pronuncia, dei presupposti di cui al cpv. articolo 530 cpp a quelli del primo comma dello stesso articolo) orientamento della giurisprudenza (Cass. 5 marzo 2004, Sabatini; 2 febbraio 2002, Scibelli; 2 dicembre 1997, Fratucello; 30 giugno 1993, Mussone; 15 dicembre 1992, Tulliani; 16 aprile 1991, Sciuto), la dedotta preclusione sussiste solo prima che listruttoria dibattimentale sia stata completata, incombendo invece al giudice, in caso contrario, e persino in sede di legittimità (Cass. 3 febbraio 1994, La Malfa; 8 novembre 1991, Brendolan; 21 novembre 199 1, Passafari; 21 giugno 1990, Lagodana), di dare comunque priorità alla formula assolutoria di merito, sia pure a sensi del cpv. articolo 530 Cpp, rispetto alla declaratoria di estinzione del reato.
Venendo, infine, al rilievo che nei confronti di Previti e Pacifico rimarrebbe comunque, al di là della mancanza di elementi a carico di Verde, laccertato collegamento del bonifico del maggio 1988 con la vicenda della controversia SME, implicante il coinvolgimento di pubblici ufficiali, non importa se ignoti, cè da osservare che detto ritenuto collegamento, in assenza di qualsivoglia altro elemento sulle concrete ragioni e/o attività ad esso connesse, non consente di andare al di là di mere e variabili congetture, del tutto inidonee a fondare i presupposti di una caducazione della decisione ai fini di un ulteriore giudizio di responsabilità (ai fini civili).
RICORSI DI SQUILLANTE FABIO E SQUILLANTE MARIANO
Venendo, infine, ai ricorsi di Squillante Fabio e Squillante Mariano, deve parimenti rilevarsene linammissibilità.
Riguardo, invero alle eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice italiano, sollevate da Squillante Fabio con riferimento agli episodi dellintestazione del conto Forelia e del ritiro dei fondi da detto conto, si osserva che correttamente la Corte di merito ha rilevato che sicuramente una parte della condotta preparatoria del reato si è verificata in Italia, avendo quivi Squillante Renato ideato le due operazioni. Tale affermazione non è infatti una mera congettura attinente alla sfera dellimperscrutabile interiorità di tale soggetto, ma si fonda sulle circostanze, ricordate in sentenza, dellattività di predisposizione delle operazioni compiuta da Squillante Renato in Italia attraverso contatti telefonici tenuti con i responsabili della banca svizzera (v. in particolare pp. 569 e 574 della sentenza impugnata).
Quanto al merito delle imputazioni contestate a Squillante Fabio e Squillante Renato, le deduzioni sviluppate nei ricorsi denunciano in sostanza vizi di motivazione della sentenza in ordine alla valutazione delleffettiva portata favoreggiatrice delle condotte o alla corretta ricostruzione degli elementi fattuali delle medesime, e, come tali, non possono trovare ingresso in questa sede, in quanto potrebbero al più condurre a un annullamento con rinvio della sentenza, che è precluso dallobbligatoria e già operata declaratoria di estinzione dei reati.
Per quanto concerne lelemento soggettivo dei reati, limpugnata sentenza ne motiva la sussistenza con argomentazione ampia e logica. Né può fondatamente in materia dubitarsi della rilevanza anche del (generale istituto del) dolo eventuale, non essendo trasponibili alla fattispecie incriminatrice in esame i dubbi che sorgono al riguardo in tema di ricettazione a causa della previsione della figura minore (di cui non esiste il parallelo in corrispondenza al reato ex articolo 379 Cp) di cui allarticolo 712 Cp.
Le parti i cui ricorsi vengono dichiarati inammissibili debbono essere condannate in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuna ‑ stanti i motivi dellinammissibilità ‑ a quello della somma (ritenuta equa) di lire  500,00 alla cassa delle ammende.

PQM

visti gli articoli 615, 616 e 620 Cpp, ritenuta lincompetenza territoriale del Tribunale di Milano, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e 1 sentenza del 22 novembre 2003 del Tribunale di Milano nei confronti di Previti Cesare, Squillante Renato e Pacifico Attilio relativamente al capo a) dellepigrafe della sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia. Dichiara inammissibili i ricorsi di Squillante Fabio, di Squillante Mariano e della C.I.R. S.p.A., che condanna in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di curo 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle ammende.