Penale

Friday 04 February 2005

Processo. Per la Corte Costituzionale non è irragionevole, data la sua particolare natura, che il rito abbreviato non possa essere richiesto dal difensore dell’ imputato irreperibile. ORDINANZA 13 Gennaio 2005 – 28 Gennaio 2005, n. 57

Processo. Per la
Corte Costituzionale non è irragionevole, data la sua particolare
natura, che il rito abbreviato non possa essere
richiesto dal difensore dell’imputato irreperibile.

ORDINANZA 13 Gennaio
2005 – 28 Gennaio 2005, n. 57

Giudizio di legittimita’
costituzionale in via incidentale. Processo penale – Giudizio
abbreviato – Richiesta da parte del difensore dell’imputato irreperibile non
munito di procura speciale – Mancata previsione – Denunciata discriminazione
tra imputato irreperibile e imputato non irreperibile, compressione della
difesa tecnica – Questione sollevata da rimettente che ha gia’
fatto applicazione della disposizione censurata – Manifesta inammissibilita’. – Cod. proc. pen.,
art. 438, commi 3 e 5. – Costituzione, artt. 3 e 24. Processo penale – Giudizio
abbreviato – Richiesta da parte del difensore dell’imputato irreperibile non
munito di procura speciale – Mancata previsione – Denunciata disparita’ di trattamento tra l’imputato presente o che ha
rilasciato procura speciale e quello irreperibile,
violazione del diritto di difesa dell’imputato irreperibile, lesione del
principio del giusto processo con riferimento alla preparazione della difesa –
Manifesta infondatezza della questione. – Cod. proc. pen.,
art. 438, comma 3. – Costituzione, artt. 3, 24 e 111. (GU n. 5 del 2-2-2005 )

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Fernanda CONTRI,
Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto

CAPOTOSTI, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni
Maria FLICK,

Francesco AMIRANTE, Ugo
DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo

MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei
giudizi di legittimita’
costituzionale dell’art. 438, commi 3 e

5, del
codice di procedura penale, promossi, nell’ambito di diversi

procedimenti
penali, dal giudice
dell’udienza preliminare del

Tribunale di
Milano con ordinanza del 21 marzo 2003 e dal Tribunale

di
Pistoia con cinque ordinanze del
26 maggio 2003, rispettivamente

iscritte
ai numeri 487 e da 668 a 672 del
registro ordinanze 2003 e

pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 32 e n. 36,

1ª serie speciale, dell’anno 2003.

Visti gli atti
di intervento del Presidente del
Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il
giudice

relatore Guido Neppi
Modona.

Ritenuto che il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di

Milano ha
sollevato su eccezione della
difesa, in riferimento agli

artt. 3, 24
e 111 della
Costituzione, questione di legittimita’

costituzionale
dell’art. 438, comma 3,
del codice di
procedura

penale,
nella parte in cui non prevede che la facolta’
di richiedere

il giudizio
abbreviato possa essere
esercitata anche dal difensore

dell’imputato irreperibile non munito di
procura speciale;

che, quanto
alla rilevanza della questione, il rimettente

afferma
che l’avere escluso la facolta’ del difensore non munito di

procura
speciale di chiedere
il giudizio abbreviato
impedisce

all’imputato, in
caso di condanna, di beneficiare della diminuzione

di pena di cui all’art. 442, comma 2,
cod. proc. pen.;

che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il
giudice a

quo
conduce un esame
preliminare dell’istituto del
giudizio

abbreviato
e delle modifiche
introdotte, anche a
seguito delle

sentenze
della Corte costituzionale, dalla legge 16 dicembre 1999,

n. 479, che a suo avviso avrebbero
accentuato sia «le caratteristiche

di
giudizio di cognizione
piena» sia le
differenze rispetto al

patteggiamento,
che richiede anch’esso che l’imputato manifesti la

propria volonta’
personalmente, ovvero tramite il difensore munito di

procura speciale;

che, in
particolare, originariamente il rito abbreviato era

concepito
come giudizio allo
stato degli atti, instaurabile
solo

previo consenso del pubblico ministero e
senza alcuna possibilita’ di

integrazione
della prova, e la
scelta del rito comportava quindi

rinuncia del diritto alla prova e al
contraddittorio;

che pertanto,
investendo tale scelta diritti personalissimi e

indisponibili,
era piu’ che giustificato che la volonta’ di accedere

al rito speciale fosse espressa
personalmente dall’imputato o a mezzo

di procuratore speciale;

che, ad
avviso del rimettente,
la situazione sarebbe

profondamente
mutata a seguito della legge n. 479 del 1999, atteso

che
l’odierna disciplina del
giudizio abbreviato da un lato non

prevede
piu’,
come condizione necessaria per
l’accesso al rito, il

consenso
del pubblico ministero e, dall’altro, consente all’imputato

di
subordinare la richiesta a una integrazione probatoria necessaria

ai
fini della decisione e al giudice di assumere, anche
d’ufficio,

gli
elementi necessari quando
ritiene di non poter decidere allo

stato degli atti;

che in
questo mutato quadro normativo, e alla luce dei piu’

ampi
margini assegnati alla difesa, come risulta dal titolo VI-bis

del
libro V del codice di procedura penale, inserito
dalla legge 7

dicembre
2000, n. 397, non sarebbe piu’ giustificata una disciplina

che riserva solo all’imputato,
personalmente o a mezzo di procuratore

speciale, la scelta di accedere al rito
abbreviato;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma
censurata si pone

in
contrasto con l’art. 3 Cost., per
disparita’ di trattamento tra

l’imputato presente
ovvero che ha
rilasciato procura speciale e

l’imputato contumace, irreperibile o latitante; con
l’art. 24 Cost.,

per
violazione del diritto
di difesa dell’imputato
irreperibile,

contumace
o latitante; con
l’art. 111 Cost., per violazione del

principio del contraddittorio;

che, sotto quest’ultimo
profilo, il rimettente sostiene in

particolare
che l’art. 111, terzo comma, Cost. non e’ altro che «una

specificazione
del piu’ generale diritto di difesa» e che
precludere

l’accesso al
rito ad iniziativa del difensore non munito di procura

speciale «equivarrebbe
a frustrare proprio
la preparazione della

difesa
nel senso precisato
dal disposto di
cui al comma terzo

dell’art. 111 Cost.»;

che il
giudice a quo sottolinea che tutte le considerazioni

che
precedono riguardano indistintamente l’imputato
contumace,

irreperibile
o latitante, ma
«accentuano la loro
rilevanza nei

confronti dell’imputato irreperibile» in
quanto la irreperibilita’ e’

«una situazione di
fatto che puo’ anche
essere involontaria e

incolpevole»,
mentre «sia la situazione di latitanza che quella di

contumacia
in qualche modo
presuppongono la volonta’ e comunque

l’inerzia difensiva dell’imputato»;

che nel
giudizio e’ intervenuto il Presidente del Consiglio

dei
ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata;

che ad
avviso dell’Avvocatura la scelta del rito abbreviato

comporta
l’esercizio di diritti
personalissimi che non
possono

rientrare
nei limiti dell’ordinario mandato
difensivo in quanto

determinano l’utilizzabilita’,
ai fini della decisione, del materiale

probatorio
acquisito nel corso
delle indagini e
la rinuncia

all’assunzione delle prove e al
contraddittorio;

che con
cinque ordinanze di identico tenore il Tribunale di

Pistoia ha
sollevato su eccezione della difesa, in riferimento agli

artt. 3 e 24 Cost., analoghe questioni di legittimita’
costituzionale

dell’art. 438, commi
3 e 5, cod. proc. pen., nella parte in cui non

prevede
che la facolta’ di
richiedere il giudizio abbreviato possa

essere
esercitata anche dal difensore dell’imputato irreperibile non

munito di procura speciale;

che il rimettente premette che la richiesta del
difensore di

procedere
con il rito
abbreviato era stata rigettata «in quanto

l’imputato, dichiarato irreperibile, non
poteva esprimere

personalmente tale volonta’
e il difensore era privo della necessaria

procura speciale»;

che nel merito il giudice a quo sostiene che la
richiesta di

procedere con il rito abbreviato deve
considerarsi «espressione della

difesa
tecnica anziche’ di
un diritto personale dell’imputato»,

soprattutto alla luce delle profonde modifiche
apportate all’istituto

dalla
legge n. 479 del
1999, con particolare
riferimento alla

eliminazione
del consenso del
pubblico ministero, e al definitivo

superamento
del modello di giudizio allo stato degli atti, essendo

ora possibile un’integrazione
probatoria;

che ad avviso del rimettente la disciplina
censurata si pone

pertanto
in contrasto con l’art. 3 Cost. per la «discriminazione che

si
determina tra l’imputato irreperibile (che non ha la possibilita’

di
chiedere personalmente il rito
abbreviato o di conferire procura

speciale
al difensore) e
la posizione dell’imputato non

irreperibile»,
nonche’ con l’art. 24 Cost. per la
compressione della

difesa tecnica;

che nei
giudizi e’ intervenuto il
Presidente del Consiglio

dei
ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata infondata essendo

analoga
a quella sollevata dal giudice
dell’udienza preliminare del

Tribunale di Milano, recante il
numero 487 del registro ordinanze del

2003, al cui atto di
intervento si riporta.

Considerato che il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale

di
Milano e il
Tribunale di Pistoia
(quest’ultimo
con cinque

ordinanze di identico contenuto) hanno
sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 111 della Costituzione (parametro
quest’ultimo evocato

solo
dal giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Milano),

questioni
di legittimita’ costituzionale dell’art. 438,
commi 3 e 5,

del
codice di procedura
penale (il comma 5 e’ richiamato solo dal

Tribunale di Pistoia), nella parte in
cui non prevede che la facolta’

di
richiedere il giudizio abbreviato possa essere esercitata
anche

dal
difensore dell’imputato irreperibile
non munito di
procura

speciale;

che, avendo
tutte le ordinanze
per oggetto le medesime

questioni, deve essere disposta la riunione
dei relativi giudizi;

che il
Tribunale di Pistoia precisa in tutte le ordinanze che

la
richiesta di giudizio abbreviato e’ stata respinta in
quanto il

difensore dell’imputato irreperibile era privo
della procura speciale

prevista dall’art. 438, comma 3, cod. proc. pen.;

che le
questioni devono pertanto
essere dichiarate

manifestamente
inammissibili per difetto
di rilevanza, avendo il

rimettente
gia’ fatto applicazione della disposizione
censurata (v.,

tra
le tante, ordinanze numeri 213 del 2004, 215 del 2003,
264 del

2002);

che il
giudice dell’udienza preliminare
del Tribunale di

Milano rileva
che la scelta di riservare la richiesta di giudizio

abbreviato solo all’imputato o ad un suo
procuratore speciale trovava

originariamente
giustificazione nella peculiare disciplina di questo

rito
alternativo, caratterizzato
dall’essere un giudizio allo stato

degli
atti, che comportava
la rinuncia al diritto alla prova e al

contraddittorio;

che, a seguito
delle profonde modifiche apportate dalla legge

16 dicembre 1999,
n. 479 – per
l’accesso al rito
non e’ piu’

richiesto
il consenso del
pubblico ministero, all’imputato
e’

riconosciuta
la facolta’ di
condizionare la richiesta
ad una

integrazione
probatoria, il giudice ha il
potere di assumere, anche

d’ufficio, gli
elementi necessari ai
fini della decisione – il

rimettente
ritiene che la disciplina censurata si ponga in contrasto

con
l’art. 3 Cost. per disparita’ di trattamento tra l’imputato

presente,
o che ha
rilasciato procura speciale,
e quello

irreperibile;
con l’art. 24 Cost.
per violazione del diritto di

difesa
dell’imputato irreperibile; con
l’art. 111 Cost. perche’

l’avere
escluso la facolta’ del difensore di
presentare la richiesta

«equivarrebbe a
frustrare proprio la preparazione
della difesa nel

senso
precisato dal disposto
di cui al comma terzo dell’art.
111

Cost.»;

che, in via
generale, va rilevato che la richiesta del rito

abbreviato
– giudizio che
consente di definire
il procedimento

utilizzando
come prova il
risultato della attivita’ di
indagine

compiuta
unilateralmente dalle parti
– rientra tra gli atti cosi’

detti
personalissimi, che il
legislatore ha riservato
in via

esclusiva
all’imputato, in quanto determina
effetti particolarmente

incisivi
sulla sfera giuridica
del soggetto, sia
sul terreno

sostanziale che su quello processuale;

che tale
scelta e’ stata operata dal
legislatore anche con

riferimento
a situazioni affini
a quella oggetto della presente

questione
di costituzionalita’, quali l’applicazione della pena su

richiesta
(art. 446 cod. proc. pen.) e
la rinuncia all’udienza

preliminare
(art. 419, comma 5,
cod. proc. pen.), nonche’ in

relazione
ad altre iniziative processuali
che parimenti determinano

effetti particolarmente incisivi per il
richiedente (v. artt. 38, 46,

315, 589, 625-bis, 645 cod. proc. pen.);

che questa
Corte, chiamata a
pronunciarsi sull’art. 446,

comma
3, cod. proc. pen., nella
parte in cui
non consente al

difensore
dell’imputato irreperibile non
munito di procura speciale

di
presentare richiesta di
applicazione della pena, ha ritenuto

infondate
le censure di illegittimita’
costituzionale in relazione

agli
artt. 3 e 24 Cost.,
affermando che «si tratta di un istituto la

cui scelta determina una non reversibile
disposizione di fondamentali

diritti»,
e che la
concorrente attribuzione al
difensore della

richiesta
di patteggiamento potrebbe
determinare scelte tali da

compromettere irrimediabilmente la posizione
dell’imputato;

che analoghe
considerazioni valgono per la disciplina del

giudizio
abbreviato, che allo
stesso modo prevede che la volonta’

dell’imputato di richiedere il rito sia espressa
personalmente o per

mezzo
di procuratore speciale,
posto che anche in tale ipotesi la

scelta
determina una non
reversibile disposizione di
diritti

fondamentali;

che in particolare, anche dopo le modifiche
introdotte dalla

legge
n. 479 del 1999, carattere essenziale di tale rito continua ad

essere
l’utilizzazione probatoria degli atti assunti unilateralmente

nel corso delle indagini preliminari (v.
sentenza n. 115 del 2001);

che in quest’ottica
non e’ senza
rilievo che anche

all’eventuale integrazione probatoria,
chiesta dall’imputato o

disposta
d’ufficio dal giudice,
debba procedersi con
le forme

previste
dall’art. 422, commi 2, 3 e 4,
cod. proc. pen.,
e non alla

stregua
delle regole dettate per il dibattimento, sicche’
l’imputato

rinuncia
comunque alla garanzia
della formazione della prova in

contraddittorio;

che la
richiesta di giudizio
abbreviato puo’ inoltre

comportare
la rinuncia ad essere giudicato dall’organo collegiale, e

di
regola implica la
sottoposizione al giudizio
del giudice

dell’udienza preliminare;

che il
rito abbreviato continua
percio’
a costituire un

modello
alternativo al dibattimento
che, da un
lato, si fonda

sull’intero materiale
raccolto nel corso delle indagini preliminari

e,
dall’altro, consente una
limitata acquisizione di
elementi

meramente
integrativi, si da mantenere la
configurazione di rito «a

prova contratta» (v. ordinanza n. 182 del
2001);

che i
caratteri di fondo del giudizio abbreviato non sono

contraddetti
dalla maggiore incidenza
riservata alle investigazioni

difensive
dalla legge 7 dicembre 2000, n.
397, in quanto anche tali

atti
possono essere utilizzati nel
corso del giudizio abbreviato al

pari
degli atti raccolti
dal pubblico ministero nel corso delle

indagini preliminari;

che non
e’ pertanto privo
di ragionevolezza che il

legislatore, nel modificare l’istituto del
giudizio abbreviato, abbia

mantenuto
la precedente disciplina
secondo cui l’imputato
deve

manifestare personalmente, ovvero a mezzo di
procuratore speciale, la

volonta’ di accedere a tale rito.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87,
e 9, comma 2, delle norme integrative per i
giudizi davanti

alla Corte costituzionale

. Per questi
motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta
inammissibilita’ delle
questioni di

legittimita’ costituzionale dell’art. 438, commi
3 e 5, del codice di

procedura
penale, sollevate, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di
Pistoia, con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta
infondatezza della questione
di

legittimita’
costituzionale dell’art.
438, comma 3, del codice di

procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111

della
Costituzione, dal giudice
dell’udienza preliminare del

Tribunale di Milano, con l’ordinanza
in epigrafe.

Cosi’ deciso
in Roma, nella
sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 13 gennaio
2005.

Il Presidente: Onida

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 gennaio 2005.

Il direttore della cancelleria:
Di Paola