Penale
Processo penale. Non c’ è pace per il rito avanti il Giudice di Pace: stavolta sospettato di incostituzionalità è il procedimento per il ricorso immediato della persona offesa ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 Ottobre 2004 – 21 Ottobre 2004, n. 70
Processo penale. Non cè pace per il rito avanti il Giudice di Pace: stavolta sospettato di incostituzionalità è il procedimento per il ricorso immediato della persona offesa
ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 Ottobre 2004 – 21 Ottobre 2004, n. 70
Ordinanza emessa il 21 ottobre 2004 dal giudice di pace di Napoli nel procedimento penale a carico di Tremante Guglielmo Processo penale – Procedimento dinanzi al giudice di pace – Decreto di convocazione delle parti – Trascrizione dell’imputazione – Omessa previsione – Incidenza sul diritto di difesa e sui principi del giusto processo – Violazione del principio di obbligatorieta’ dell’esercizio dell’azione penale. – Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 27, commi 1 e 2. – Costituzione, artt. 24, 111 e 112. (GU n. 9 del 2-3-2005 )
IL GIUDICE DI PACE
Vista l’istanza che precede, depositata il 27 settembre 2004;
premesso che con sua ordinanza 14 giugno 2004, dopo aver motivato il
suo avviso, parzialmente, contrario a quello del p.m. – che aveva
chiesto dichiararsi inammissibile totalmente il ricorso immediato,
depositato in data 27 aprile 2004 – chiedeva al medesimo p.m. di
formulare il capo d’imputazione limitatamente ad una sola parte dei
fatti addebitati, e precisamente quelli relativi al reato di cui
all’art. 595 c.p.;
il p.m., al quale furono rimessi gli atti in data 18 giugno
2004, fino ad oggi non ha provveduto a tanto;
le doglianze del ricorrente sono fondate e trovano esatta
corrispondenza nelle norme del d.lgs. n. 274/2000;
R i l e v a
i;a) ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 274/2000 il G.d.P. deve
provvedere ove il p.m. non abbia presentato richieste nei dieci
giorni;
b) ma quel provvedimento e’ limitato ai soli casi indicati nei
comma 2, 3, 4 della medesima norma;
c) il 1° comma dell’art. 27 d.lgs. n. 274/2000 impone al giudice
di convocare le parti con decreto entro venti giorni dal deposito del
ricorso;
d) il 2° comma della medesima norma fissa il termine perentorio
di novanta giorni («deve», «non piu’ di») tra deposito del ricorso e
decreto di fissazione dell’udienza;
e) il giudice non puo’ convocare le parti innanzi a se’, siccome
all’art. 27, per i seguenti motivi:
1) manca l’imputazione, in quanto non si puo’ ritenere tale
l’addebito proposto dal ricorrente;
2) l’addebito, proposto dal ricorrente, non puo’ avere libero
accesso nel giudizio; esso, ex art. 25/2 ultima parte menzionato
d.lgs., deve essere o modificato o confermato dal p.m.; quindi
occorre l’intervento del p.m., per cui l’iniziativa di questi risulta
essenziale e indefettibile, anche in base all’art. 178 c.p.p. E cio’
e’ reso palese, con estrema chiarezza, dal termine «conferma» con il
quale si indica che, finanche quando l’addebito mosso dal ricorrente
sia perfetto, necessita dell’imprimatur del p.m.;
3) del resto la formulazione del capo d’imputazione fa
acquisire all’addebito una veste legale e giuridica e costituisce
fondamentale e insopprimibile garanzia per l’imputato: senza
imputazione l’azione penale e’ inesistente;
4) l’iniziativa dell’azione penale e’ assegnata, ex art. 50 e
55. c.p.p., al p.m., il quale ha l’obbligo di esercitarla ex art. 112
Costituzione;
5) consegue che il p.m. e’ tenuto comunque a formulare
l’imputazione nei sensi prospettati dal giudice;
6) questi poi, da una parte deve (art. 27) convocare le
parti, dall’altra non puo’ procedere mancando il capo d’imputazione
(art. 50 c.p.) mentre il ricorrente ha diritto a vedersi definire il
giudizio (artt. 24 e 111 Cost.);
7) risulta quindi contrasto tra le norme indicate. P. Q. M.
Solleva incidente di costituzionalita’ per contrasto
dell’art. 27, commi 1 e 2. d.lgs. n. 274/2000 con l’art. 112, 24 e
111 Costituzione in riferimento agli artt. 50, primo e terzo comma, e
178 del Codice di procedura penale.
Ordina alla cancelleria: la trasmissione del fascicolo con tutti
i documenti ivi esistenti alla Corte costituzionale;
la notifica della presente ordinanza a:
1) Presidenza del Consiglio dei ministri;
2) P.m. in sede;
3) Ricorrente e difensore della stessa;
4) Presidenza del Senato della Repubb1ica;
5) Presidenza della Camera dei deputati.
Napoli, addi’ 20 ottobre 2004
Il giudice: Schiano