Tributario e Fiscale
Procedura di liquidazione di gruppo dell’IVA – Omesso versamento periodico ed annuale da parte della società controllante – Utilizzabilità delle sanatorie previste dalla legge 27 dicembre 2002, n° 289 (finanziaria 2003).
Procedura di liquidazione di gruppo dell’IVA – Omesso versamento periodico ed annuale da parte della società controllante – Utilizzabilità delle sanatorie previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003)
Agenzia delle Entrate RISOLUZIONE N. 103 del 09.05.2003
Con nota n. 23637 del 18 marzo 2003, l’Ufficio di …. ha chiesto alla scrivente di esprimere un parere in merito alla possibilità di avvalersi, da parte delle società appartenenti ad un gruppo societario, degli istituti di definizione agevolata previsti dalla finanziaria 2003 in relazione a diversi ruoli emessi per omessi versamenti dell’imposta sul valore aggiunto risultante dalla liquidazione di gruppo operata dalla società controllante.
In particolare, con riferimento alla procedura disciplinata dall’articolo 73, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal relativo decreto ministeriale di attuazione 13 dicembre 1979, n. 11065, l’Ufficio istante ha chiesto se siano applicabili gli istituti definitori previsti dagli articoli 12 e 16 della finanziaria 2003 ai suddetti ruoli relativi agli anni d’imposta 1992, 1993 e 1994, emessi dal medesimo Ufficio ed impugnati dalle società controllate innanzi alla competente commissione tributaria provinciale.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
L’articolo 4 del decreto ministeriale 13 dicembre 1979 prevede che le società controllate, in luogo dei versamenti o del computo in detrazione dei crediti d’imposta, trasferiscano (ogni mese o trimestre) le proprie risultanze periodiche alla società controllante che abbia dichiarato, ai sensi dell’articolo 3 del medesimo decreto, di volersi avvalere della particolare procedura di liquidazione; la società controllante, a sua volta, esegue la liquidazione periodica del gruppo compensando le situazioni debitorie di alcune società con le situazioni creditorie di altre.
In caso di omesso versamento dell’imposta risultante dalla liquidazione di gruppo, le società controllate, a mente dell’articolo 6, secondo comma del citato decreto ministeriale, rispondono in solido con la società controllante delle somme o imposte risultanti dalle proprie liquidazioni periodiche o dalle proprie dichiarazioni e non versate dalla stessa società controllante.
Con la risoluzione n. 16/E del 6 febbraio 2001 è stato chiarito che la responsabilità solidale di cui al predetto articolo 6, secondo comma, si riferisce soltanto alle imposte risultanti dalle liquidazioni periodiche o dalle dichiarazioni delle società controllate non versate dalla controllante. La responsabilità non si estende alla sanzione per omesso versamento, che deve essere irrogata esclusivamente alla medesima società controllante, in base al presupposto che “nessuna infrazione può essere ascritta alla società controllata”.
Pertanto, ricorrendo i presupposti per beneficiare della liquidazione cumulativa, può costituire oggetto di recupero – in capo alle società controllate – solo l’imposta periodica o di conguaglio non versata, oggetto del trasferimento, al netto delle eccedenze di credito, spettanti e trasferite da altre società del gruppo, compensate nel periodo dalla società controllante.
Più precisamente, l’imposta iscritta a ruolo può essere richiesta per intero, nei confronti della società controllante e, limitatamente alla sola imposta trasferita e per la parte non assorbita dalle compensazioni infragruppo, nei confronti delle società controllate solidalmente responsabili.
In proposito l’Ufficio istante ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in ordine alla possibilità di definizione ai sensi dell’articolo 16 della finanziaria 2003, da parte delle società controllate, delle controversie pendenti innanzi alle commissioni tributarie.
Ciò posto, si ritiene, conformemente a quanto già argomentato al punto 11.3.4 della circolare n. 12/E del 21 febbraio 2003, che le controversie concernenti i ruoli emessi a seguito dell’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto di gruppo non possano essere definite ai sensi dell’articolo 16 della finanziaria 2003. Il recupero della predetta imposta non versata non costituisce, infatti, atto impositivo che presuppone la rettifica della dichiarazione, ma è un atto di mera riscossione di quanto indicato nella dichiarazione.
Da tale interpretazione non è dato discostarsi neppure tenendo conto della necessità dell’esecuzione di alcune operazioni di calcolo per la determinazione dell’imposta da riscuotere nei confronti delle società controllate. Difatti, l’attività liquidatoria svolta dall’Ufficio competente per il recupero dell’imposta in capo alle controllate non ha ad oggetto l’esistenza o l’entità dei presupposti dell’imposizione sul valore aggiunto che caratterizzano la funzione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria.
Tuttavia, i predetti ruoli potranno essere definiti, qualora ne ricorrano i presupposti, in base alla disciplina agevolativa contenuta nell’articolo 12 (recante disposizioni sulla definizione dei carichi di ruolo pregressi) della finanziaria 2003 ovvero, trattandosi di omessi versamenti, nell’articolo 9-bis (recante disposizioni sulla definizione dei ritardati od omessi versamenti) della medesima legge.
In particolare, qualora le società controllate si avvalgano per l’imposta trasferita (e per la parte non assorbita dalle compensazioni) delle disposizioni di cui al citato articolo 12, per effetto della intervenuta definizione dovrà dichiararsi l’estinzione della relativa controversia pendente innanzi alle commissioni tributarie.
Inoltre, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 6, secondo comma, del decreto ministeriale 13 dicembre 1979 in materia di responsabilità solidale delle società controllate con la controllante in caso di omesso versamento delle somme risultanti dalla liquidazione di gruppo, gli importi iscritti nei ruoli definiti ai sensi del più volte citato articolo 12 della finanziaria 2003 potranno considerarsi interamente versati.
Pertanto, ferma restando la debenza della sanzione irrogata, dall’imposta iscritta e richiesta per intero alla società controllante dovrà essere scomputata dall’ufficio competente, mediante sgravio parziale, quella parte della medesima imposta richiesta alle controllate e dalle stesse definita secondo le modalità previste dal più volte citato art. 12 della finanziaria 2003.