Penale

Friday 21 February 2003

Procedimento penale. Domicilio eletto e sistema delle notifiche. Cassazione – Sezione quinta penale (up) – Sentenza 8 luglio-16 ottobre 2002, n. 34614

Procedimento penale. Domicilio eletto e sistema delle notifiche

Cassazione Sezione quinta penale (up) Sentenza 8 luglio-16 ottobre 2002, n. 34614

Presidente Pizzuti Relatore Marini

Pg Galasso Ricorrente DAmico

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di DAmico Alberto alla pena (sospesa) di mesi 8 di reclusione e lire 800.000 di multa, pronunciata in data 8 febbraio 1999 dal tribunale della stessa città per la violazione dellarticolo 469 Cp, essendosi addebitato allimputato di avere contraffatto limpronta di pubblica certificazione dellavvenuta revisione per lanno 1995 di tre autoveicoli intestati alla ditta Torreimpietra spa (reato accertato in data 29 febbraio 1996).

Limputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione e denuncia violazione di legge quanto alla reiezione delle eccezioni di: a) nullità delludienza preliminare per difetto di notifica della richiesta di rinvio a giudizio, e conseguente diffusione della nullità agli atti consecutivi e dipendenti; 2) nullità della notifica del decreto che ha disposto il giudizio, in quanto effettuata presso loriginario domicilio (presso avvocato Fulvio Maffei) revocato e sostituito con nuova elezione (presso avvocato Egidio Lanari), e conseguente diffusione della nullità delludienza; 3) nullità dellordinanza di rinvio delludienza e dei successivi provvedimenti di fissazione delludienza stessa, luna e gli altri ancora notificati nel domicilio revocato, nonché nullità della sentenza di primo grado, sul rilievo di violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza (articolo 521 Cpp) (limputato era stato rinviato a giudizio per la violazione dellarticolo 468 Cp);denuncia, altresì, che la Corte territoriale sarebbe pervenuta al giudizio di colpevolezza sullerroneo presupposto che limputato fosse il titolare dellautofficina richiesta di curare la pratica di revisione.

Rileva la Corte, seguendo lordine logico e pregiudiziale dei motivi, che la prima censura è destituita di fondamento.

Ed invero, il giudice di appello ha rilevato limpossibilità di riscontare il difetto di notifica della richiesta del rinvio a giudizio e lesame degli atti, consentito a questa Corte perché viene dedotto un vizio in procedendo, non fornisce esito diverso; né è minimamente significativo e tanto meno probante il richiamo del ricorrente alla notifica del verbale delludienza preliminare che ha dichiarato la nullità della notifica del decreto di fissazione, perché detto verbale non doveva ovviamente contenere la richiesta; peraltro, va aggiunto che viene dedotta una nullità a regime intermedio, sanata per non essere stata eccepita ai sensi dellarticolo 180 Cpp, ovviamente non rilevando che i difensori di fiducia non vi abbiano provveduto «perché non comparsi», non risultando allegato un legittimo impedimento disatteso dal giudice ed essendo comunque possibile leccezione al difensore di ufficio.

È viceversa fondata la seconda censura.

Il giudice di appello, invero, ha dato atto che limputato ebbe ad eleggere validamente il domicilio in data 5 aprile 1996 presso lavvocato Fulvio Maffei, che contestualmente nominava proprio difensore di fiducia e, successivamente, in data 17 novembre 1997, presso lavvocato Egidio Lanari, nominato contestualmente difensore di fiducia; il decreto che dispose il giudizio venne emesso in data 23 febbraio 1998 e venne notificato allimputato presso lavvocato Maffei cui poi, in data 28 novembre 1998, venne revocata la nomina; su tali presupposti in fatto, ha quindi ritenuto che con lelezione di domicilio presso lavvocato Lanari limputato avesse mantenuto ferma anche quella precedentemente fatta presso lavvocato Maffei, questa stessa non essendo stata formalmente revocata ed essendo in ogni caso consentita lelezione di plurimi domicili.

Rendendo tale motivazione, la Corte territoriale è incorsa in difettosa applicazione delle norme sullelezione di domicilio e, in particolare, dellarticolo 161 Cpp.

È principio sancito nelle più recenti pronunce dei giudici di legittimità, invero, che limputato possa avere un solo domicilio eletto e che ogni mutamento di elezione di domicilio, ritualmente comunicato allautorità procedente, comporti revoca della precedente elezione, senza possibilità di elezione plurima, contraddittoria rispetto alla lettera ed alla finalità dellarticolo 161 codice di rito, posto che listituto della elezione di domicilio è stato introdotto nellordinamento per consentire allautorità giudiziaria di individuare un recapito certo ed al destinatario di assicurarsi una tempestiva e sicura ricezione degli atti (Cassazione, sezione terza, 11775/98, Civitelli A.); laffermazione di tale principio non contrasta realmente con altre e più remote pronunce sul tema, perché le stesse hanno riconosciuto possibile lelezione plurima di domicilio, con la scelta di più sedi contemporanee agli effetti delle notificazioni, nella sola ipotesi in cui tale pluralità risulti per in equivoca dichiarazione espressa delleleggente e sia operata con unico atto perché, diversamente, una seconda elezione di domicilio che non contenga la riserva intesa a tenere ferma la precedente elezione, non può avere il significato di elezione aggiunta ma sì, invece, di revoca della prima (Cassazione, sezione quinta, 1024/80, Bianchi; 1834/78, Berndt; sezione quarta, 170/70, Badiali; sezione quinta, 1180/67, Cuccia) e si fa preferire ad altre di segno opposto, peraltro rese in tema specifico di revoca dellelezione di domicilio (Cassazione, sezione sesta, 7218/90, Morabito; sezione seconda, 7205/84, Artico), sia perché perfettamente contempera le duplici esigenze che sottendono alla ratio dellistituto, sia perché tutela più compiutamente limputato e lindagato che, operando una nuova scelta della quale informa lautorità giudiziaria, esprime comunque una volontà di mutamente finalizzata alla ricezione degli atti.

Del resto, larticolo 161 Cpp testualmente prevede, nellinteresse dellimputato e dellindagato, la possibilità di variare il domicilio eletto (facendogli carico, in tal caso, di darne comunicazione allautorità) ma non anche quella di aggiungerne uno ulteriore, sicché nel caso di specie lavvenuta comunicazione del nuovo domicilio non avrebbe potuto essere intesa che come effettivo mutamento ai fini delle notificazioni.

Impropriamente, poi, la Corte territoriale, nella palese ricerca della effettiva volontà delleleggente, ha attribuito alla revoca della nomina dellavvocato Maffei, perché operata in epoca successiva alla notifica del decreto che ha disposto il giudizio (ed alla stessa udienza dibattimentale), valenza dimostrativa della conservazione delloriginario domicilio; ed invero, attesa la notoria autonomia degli istituto processuali della nomina del difensore, dellelezione di domicilio e delle rispettive revoche, avendo, ciascuno, oggetto e finalità diverse, dalla revoca della nomina dellavvocato Maffei nullaltro avrebbe potuto inferirsene se non che questi aveva mantenuto, ad ogni effetto ed alludienza, la propria qualifica di secondo difensore di fiducia, come consentito ex articolo 96 comma 1 codice di rito.

Incontestato, dunque, che il mutamento di domicilio venne tempestivamente comunicato, indicandosi il luogo nello studio dellavvocato Egidio Lanari in via Torrevecchia in Roma, la notifica del decreto che ha disposto il giudizio nel quale limputato vè rimasto contumace avrebbe dovuto quivi eseguirsi, così come in tal luogo avrebbero dovuto notificarsi i provvedimenti di nuova fissazione delludienza; ciò non essendo avvenuto, in violazione degli articoli 157 e 163 Cpp, si è prodotta vera nullità ex articolo 178 lettera c) stesso codice.

Consegue che, assorbito ogni altro motivo di ricorso, limpugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per lulteriore corso.

PQM

La Corte, annulla senza rinvio limpugnata sentenza ed ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per lulteriore corso.