Penale
Procedimento penale avanti il Giudice di Pace. Sollevata questione di legittimità costituzionale sotto il profilo della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2003 n.304
Procedimento penale avanti il Giudice di Pace. Sollevata questione di legittimità costituzionale sotto il profilo della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena
N. 304 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2003.
Ordinanza emessa il 16 gennaio 2003 dal giudice di pace di Fasano nel procedimento penale a carico di Antonacci Vitantonio Processo penale – Procedimento davanti al giudice di pace – Concessione della sospensione condizionale della pena – Mancata previsione – Disparita’ di trattamento rispetto alle pene irrogate, anche per casi uguali, dal giudice ordinario. – Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 60. – Costituzione, art. 3. (GU n. 22 del 4-6-2003)
IL GIUDICE DI PACE
Visti gli atti del procedimento penale contro Antonacci
Vitantonio, iscritto al n. 1/2003 reg. mod. 16-bis di questo ufficio;
Premesso in fatto che, con atto di citazione a giudizio
depositato nella cancelleria in data 9 gennaio 2003, l’ufficiale di
P.G. della locale Compagnia dei Carabinieri citava il sig. Antonacci
Vitantonio a comparire innanzi a questo giudice di pace all’udienza
del 16 gennaio 2003, per rispondere del reato di cui all’art. 186,
comma 2, del c.d.s., per aver guidato in stato di ebbrezza in
Cisternino il 23 febbraio 2002;
Rilevato che alla prima udienza di comparizione, l’avv. Fedele
Carmine D’Alena del foro di Bari, difensore di fiducia dell’imputato,
preliminarmente proponeva questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 60 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, (in relazione agli
artt. 3, 24 della Costituzione), laddove non si prevede la
possibilita’ di concessione della sospensione condizionale della pena
(art. 163, nel procedimento innanzi al giudice di pace, come invece
avviene per quello dinanzi al giudice ordinario;
Rilevato che il p.m., si e’ opposto alla eccezione sollevata dal
difensore dell’imputato, in quanto il legislatore ha previsto per i
reati di competenza del giudice di pace pene molto miti;
Osserva in diritto
La legge delega n. 468/1999 non fa alcun riferimento circa
l’applicabilita’ o meno del beneficio della sospensione condizionale
della pena nel processo penale dinanzi al giudice di pace.
Il Governo, nella relazione illustrativa dello schema di decreto
legislativo, in un primo momento aveva optato per la non esclusione
dell’applicazione di tale beneficio, mediante la previsione di una
possibile modifica dell’istituto per adattarlo alle esigenze
derivanti dal catalogo sanzionatorio affidato al g.di p. del tutto
nuovo in alcune sue componenti, prevedendo una limitazione
dell’applicabilita’ del beneficio ai soli casi in cui a farne
richiesta fosse stato lo stesso imputato per la parte di p.p.
eccedente il milione di lire.
Ipotesi, quest’ultima, fatta propria dalla Camera dei deputati,
ma esclusa del tutto dal Senato, in sede di espressione del proprio
parere.
Il Governo ha ritenuto infine, la centralita’ della funzione
conciliativa nel processo del giudice di pace.
Ma il predetto art. 60 escludendo l’applicabilita’ degli
artt. 163 e segg. c.p. alle sole pene irrogate dal g.di p.,
discrimina irragionevolmente tra casi identici, a seconda che le pene
siano irrogate dal giudice ordinario (ad es. in casi di connessione
di reati di competenza del g.d.p.) o da quello onorario; la
contraddizione appare ancora piu’ evidente nella ipotesi in cui,
applicando l’istituto della sospensione, si dovesse liberare un
condannato per gravi reati di competenza del tribunale, ma
assoggettare un altro alla espiazione concreta della pena irrogata
dal g.d.p. per reati di minore allarme sociale, non potendola
quest’ultimo giudice concedere.