Penale

Wednesday 11 June 2003

Procedimento penale avanti il Giudice di Pace. Sollevata questione di legittimità costituzionale sotto il profilo della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2003 n.304

Procedimento penale avanti il Giudice di Pace. Sollevata questione di legittimità costituzionale sotto il profilo della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena

N.   304   ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2003.

Ordinanza emessa il 16 gennaio 2003 dal giudice di pace di Fasano nel procedimento penale a carico di Antonacci Vitantonio Processo penale – Procedimento davanti al giudice di pace – Concessione della sospensione condizionale della pena – Mancata previsione – Disparita’ di trattamento rispetto alle pene irrogate, anche per casi uguali, dal giudice ordinario. – Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 60. – Costituzione, art. 3. (GU n. 22 del 4-6-2003)

IL GIUDICE DI PACE

Visti    gli   atti   del  procedimento  penale  contro  Antonacci

Vitantonio, iscritto al n. 1/2003 reg. mod. 16-bis di questo ufficio;

Premesso   in  fatto  che,  con  atto  di  citazione  a  giudizio

depositato  nella  cancelleria in data 9 gennaio 2003, l’ufficiale di

P.G.  della locale Compagnia dei Carabinieri citava il sig. Antonacci

Vitantonio  a  comparire innanzi a questo giudice di pace all’udienza

del  16  gennaio  2003, per rispondere del reato di cui all’art. 186,

comma  2,  del  c.d.s.,  per  aver  guidato  in  stato di ebbrezza in

Cisternino il 23 febbraio 2002;

Rilevato  che  alla  prima udienza di comparizione, l’avv. Fedele

Carmine D’Alena del foro di Bari, difensore di fiducia dell’imputato,

preliminarmente  proponeva  questione  di legittimita’ costituzionale

dell’art. 60  del  d.lgs.  28 agosto 2000, n. 274, (in relazione agli

artt. 3,   24   della   Costituzione),  laddove  non  si  prevede  la

possibilita’ di concessione della sospensione condizionale della pena

(art. 163,  nel  procedimento innanzi al giudice di pace, come invece

avviene per quello dinanzi al giudice ordinario;

Rilevato  che il p.m., si e’ opposto alla eccezione sollevata dal

difensore  dell’imputato,  in quanto il legislatore ha previsto per i

reati di competenza del giudice di pace pene molto miti;

Osserva in diritto

La  legge  delega  n. 468/1999  non  fa  alcun  riferimento circa

l’applicabilita’  o meno del beneficio della sospensione condizionale

della pena nel processo penale dinanzi al giudice di pace.

Il  Governo, nella relazione illustrativa dello schema di decreto

legislativo,  in  un primo momento aveva optato per la non esclusione

dell’applicazione  di  tale  beneficio, mediante la previsione di una

possibile   modifica   dell’istituto   per  adattarlo  alle  esigenze

derivanti  dal  catalogo  sanzionatorio affidato al g.di p. del tutto

nuovo   in   alcune   sue   componenti,  prevedendo  una  limitazione

dell’applicabilita’  del  beneficio  ai  soli  casi  in  cui  a farne

richiesta  fosse  stato  lo  stesso  imputato  per  la  parte di p.p.

eccedente il milione di lire.

Ipotesi,  quest’ultima,  fatta propria dalla Camera dei deputati,

ma  esclusa  del tutto dal Senato, in sede di espressione del proprio

parere.

Il  Governo  ha  ritenuto  infine,  la centralita’ della funzione

conciliativa nel processo del giudice di pace.

Ma   il   predetto   art. 60  escludendo  l’applicabilita’  degli

artt. 163  e  segg.  c.p.  alle  sole  pene  irrogate  dal  g.di  p.,

discrimina irragionevolmente tra casi identici, a seconda che le pene

siano  irrogate  dal giudice ordinario (ad es. in casi di connessione

di  reati  di  competenza  del  g.d.p.)  o  da  quello  onorario;  la

contraddizione  appare  ancora  piu’  evidente  nella ipotesi in cui,

applicando  l’istituto  della  sospensione,  si  dovesse  liberare un

condannato   per   gravi   reati  di  competenza  del  tribunale,  ma

assoggettare  un  altro  alla espiazione concreta della pena irrogata

dal  g.d.p.  per  reati  di  minore  allarme  sociale,  non potendola

quest’ultimo giudice concedere.