Penale
Procedimento penale avanti il Giudice di Pace. Secondo la Consulta non è incostituzionale la mancata previsione dell’ avviso di conclusione delle indagini preliminari
Procedimento penale avanti il Giudice di Pace. Secondo la Consulta non è incostituzionale la mancata previsione dellavviso di conclusione delle indagini preliminari
ORDINANZA 24 Giugno 2004 – 28 Giugno 2004, n. 201
Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Processo penale – Procedimento dinanzi al giudice di pace – Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari – Mancata previsione – Ritenuta irragionevole disparita’ di trattamento rispetto all’indagato nel procedimento di competenza del tribunale, violazione del principio del contraddittorio, lesione del diritto di difesa – Manifesta infondatezza della questione. – D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 15. – Costituzione, artt. 3, 24 e 111, terzo comma. (GU n. 26 del 7-7-2004 )ù
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nei giudizi di legittimita’ costituzionale dell’art. 15 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza
penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge
24 novembre 1999, n. 468), promossi, nell’ambito di diversi
procedimenti penali, dal giudice di pace di Bari con ordinanze del
27 marzo e 8 aprile 2003, dal giudice di pace di Altamura con
ordinanza del 9 aprile 2003 e dal giudice di pace di Frosinone con
ordinanza del 5 maggio 2003, iscritte al n. 410, al n. 450, al n. 564
e al n. 1192 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 27, n. 28 e n. 34, prima serie
speciale, dell’anno 2003, e n. 4, 1ý serie speciale, dell’anno 2004.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 2004 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che i Giudici di pace di Bari (r.o. n. 410 e n. 1192 del
2003), di Altamura (r.o. n. 450 del 2003) e di Frosinone (r.o. n. 564
del 2003) hanno sollevato su eccezione della difesa, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 15 del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del
giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre
1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che nel procedimento
dinanzi al giudice di pace sia dato avviso all’indagato della
conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415-bis del
codice di procedura penale;
che, ad avviso dei rimettenti, la mancata previsione
dell’avviso di conclusione delle indagini si pone in contrasto con
gli artt. 3 e 24 Cost. per la irragionevole disparita’ di trattamento
che si determina in danno dell’imputato citato a giudizio dinanzi al
giudice di pace rispetto alla persona sottoposta ad indagini nel
procedimento dinanzi al ýgiudice ordinarioý;
che, al riguardo, i rimettenti sottolineano che l’imputato
viene a conoscenza del procedimento a suo carico solo a seguito della
citazione a giudizio e che tale disciplina comporta ýuna negazione
del diritto di difesa ante causamý, in contrasto con l’art. 24 Cost.
in quanto l’indagato non puo’ ýverificareý gli elementi di prova
raccolti dal pubblico ministero durante la fase delle indagini
preliminari ed e’ quindi impossibilitato a svolgere adeguatamente la
sua difesa, optando se lo ritiene per la definizione anticipata del
procedimento;
che sarebbe inoltre violato l’art. 111, terzo comma, Cost.,
in quanto la disciplina censurata viola il principio secondo cui ýnel
processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un
reato sia, nel piu’ breve tempo possibile, informata riservatamente
della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga
del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesaý;
che in tutti i giudizi e’ intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che siano dichiarate inammissibili le
questioni sollevate con le ordinanze iscritte al n. 1192 del registro
ordinanze del 2003 (per omessa indicazione della norma censurata,
mancata descrizione della fattispecie e difetto di motivazione in
ordine alla rilevanza della questione) e al n. 450 del registro
ordinanze del 2003 (per assoluta carenza di motivazione sulla
rilevanza, in particolare in ordine alla individuazione delle
opportunita’ difensive in concreto sottratte all’indagato), e
manifestamente infondate le altre;
che, nel merito, l’Avvocatura ritiene che i dubbi di
legittimita’ costituzionale sollevati dai rimettenti devono essere
esaminati avendo riguardo alla particolare struttura del procedimento
dinanzi al giudice di pace, come delineato dalla Corte costituzionale
nell’ordinanza n. 231 del 2003;
che, in particolare, per quanto riguarda la fase delle
indagini preliminari, con una scelta di segno opposto a quella che
caratterizza il procedimento ordinario, il decreto legislativo n. 274
del 2000 ha individuato il fulcro delle indagini nelle investigazioni
di polizia giudiziaria (art. 11) e non ha riprodotto la figura del
giudice per le indagini preliminari (art. 19);
che, in sintesi, manca ýtutto quell’apparato processuale che
giustifica una ponderazione delle indagini compiute dagli organi
inquirentiý, in quanto ýl’istruzione del caso avviene,
sostanzialmente, in sede dibattimentaleý.
Considerato che tutti i rimettenti dubitano, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, della
legittimita’ costituzionale dell’art. 15 del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del
giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre
1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che nel procedimento
dinanzi al giudice di pace sia dato avviso all’indagato della
conclusione delle indagini preliminari a norma dell’art. 415-bis del
codice di procedura penale;
che, stante la sostanziale identita’ delle questioni, deve
essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che secondo i rimettenti la disciplina censurata determina
una irragionevole disparita’ di trattamento tra l’imputato dinanzi al
giudice di pace, che viene a conoscenza del procedimento a suo carico
solo attraverso la citazione a giudizio (e che quindi, trovandosi
nell’impossibilita’ di conoscere gli elementi di prova raccolti
durante le indagini preliminari, non potrebbe svolgere le sue difese
prima del dibattimento), e la persona sottoposta alle indagini nel
procedimento davanti al ýgiudice ordinarioý, destinataria dell’avviso
di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen.;
che la disciplina censurata si porrebbe inoltre in contrasto
con l’art. 111, terzo comma, Cost., nella parte in cui dispone che la
persona accusata sia informata nel piu’ breve tempo possibile
dell’accusa sollevata a suo carico e disponga del tempo e delle
condizioni necessarie per preparare la difesa;
che le eccezioni di inammissibilita’ sollevate
dall’Avvocatura dello Stato non possono essere accolte: anche se nel
dispositivo dell’ordinanza iscritta al n. 1192 del registro ordinanze
del 2003 non sono indicati la norma censurata e i parametri
costituzionali evocati, tali elementi sono desumibili dal contesto
della parte motiva dell’ordinanza; quanto all’ordinanza iscritta al
n. 450 del registro ordinanze del 2003, emerge chiaramente che le
opportunita’ difensive, di cui l’indagato sarebbe privato e che il
rimettente avrebbe omesso di esporre al fine di valutare la rilevanza
della questione, sono quelle menzionate nell’art. 415-bis cod. proc.
pen.;
che, nel merito, non vi e’ dubbio che, come affermato dalla
giurisprudenza di legittimita’, l’istituto disciplinato
dall’art. 415-bis cod. proc. pen., pur non essendo compreso tra le
disposizioni elencate nell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo
n. 274 del 2000, non e’ applicabile al procedimento davanti al
giudice di pace;
che, quanto alle censure prospettate con riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare,
decidendo su questioni relative al giudizio immediato e al
procedimento per decreto, che l’omessa previsione dell’avviso di
conclusione delle indagini preliminari non e’ costituzionalmente
illegittima, in base al rilievo che le forme di esercizio del diritto
di difesa possono essere modulate in relazione alle caratteristiche
dei singoli riti speciali ed ai criteri di massima celerita’ e
semplificazione che li ispirano (v., rispettivamente, ordinanze
n. 203 del 2002 e n. 32 del 2003);
che, tenendo conto delle peculiarita’ del procedimento
davanti al giudice di pace, analoghe considerazioni valgono a maggior
ragione in relazione alle questioni sollevate dagli attuali
rimettenti;
che mediante il procedimento penale davanti al giudice di
pace il legislatore ha inteso delineare un modello di giustizia
caratterizzato da forme particolarmente snelle, di per se’ non
comparabile con il procedimento per i reati di competenza del
tribunale (v., al riguardo, ordinanza n. 290 del 2003);
che, per quanto riguarda la fase precedente al dibattimento,
il procedimento penale davanti al giudice di pace e’ connotato dal
ruolo marginale assegnato alle indagini preliminari, che si
sostanziano in una fase investigativa affidata in via principale alla
polizia giudiziaria, alla quale e’ anche attribuito il compito di
disporre la citazione a giudizio;
che la sostanziale svalutazione della fase delle indagini e’
coerente con le esigenze di massima semplificazione ýrese necessarie
dalla competenzaý riconosciuta al giudice di pace (v. art. 17,
comma 1, della legge 24 novembre 1999, n. 468, contenente, tra
l’altro, la delega al Governo in materia di competenza penale di tale
giudice) e con la “finalita’ conciliativa” che costituisce il
principale obiettivo della giurisdizione penale del giudice di pace
(enunciato dall’art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del
2000 e richiamato dall’art. 29, comma 4, del medesimo decreto, in
attuazione dell’art. 17, comma 1, lettera g, della legge n. 468 del
1999), posto che la sede idonea per promuovere la conciliazione e per
verificare la praticabilita’ di altre possibili alternative al
giudizio e’ l’udienza di comparizione, ove avviene appunto il primo
contatto tra le parti e il giudice (v. ordinanze numeri 231 del 2003;
10, 11, 55, 56 e 57 del 2004);
che, quanto alla censura proposta con riferimento
all’art. 111, terzo comma, Cost., questa Corte ha affermato,
relativamente al procedimento per decreto, che ýil dettato
costituzionale, da un lato, non impone che il contraddittorio si
esplichi con le medesime modalita’ in ogni tipo di procedimento e,
soprattutto, che debba essere sempre collocato nella fase iniziale
del procedimento stesso, dall’altro non esclude che il diritto
dell’indagato di essere informato nel piu’ breve tempo possibile dei
motivi dell’accusa a suo carico possa essere variamente modulato in
relazione alla peculiare struttura dei singoli riti alternativiý (v.
ordinanza n. 8 del 2003, nonche’ ordinanze numeri 32, 131, 132 e 257
del 2003, e in precedenza ordinanza n. 432 del 1998);
che nel procedimento davanti al giudice di pace le esigenze
di informazione dell’imputato prima dell’udienza di comparizione sono
comunque assicurate dall’avviso, contenuto nella citazione a giudizio
disposta dalla polizia giudiziaria, che il fascicolo relativo alle
indagini preliminari e’ depositato presso la segreteria del pubblico
ministero e che le parti e i loro difensori hanno facolta’ di
prenderne visione e di estrarne copia, nonche’ dall’indicazione,
contenuta sempre nel medesimo atto, delle fonti di prova di cui il
pubblico ministero chiede l’ammissione e, ove venga chiesto l’esame
di testimoni, delle circostanze su cui deve vertere l’esame (art. 20,
comma 1, lettere f e c, del decreto legislativo n. 274 del 2000);
che l’innesto della disciplina dell’avviso di conclusione
delle indagini snaturerebbe la struttura del procedimento davanti al
giudice di pace, introducendo una procedura incidentale incompatibile
con i caratteri di particolare snellezza e rapidita’ del rito e una
garanzia incongrua con le finalita’ di questa particolare forma di
giurisdizione penale;
che le questioni devono pertanto essere dichiarate
manifestamente infondate in relazione a tutti i parametri
costituzionali evocati dai rimettenti.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 15 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza
penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge
24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24
e 111, terzo comma, della Costituzione, dai Giudici di pace di Bari,
Altamura e Frosinone, con le ordinanze in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2004.
Il Presidente: Zagrebelsky
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere:Fruscella
Depositata in cancelleria il 28 giugno 2004.
Il cancelliere:Fruscella
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